Sentenza breve 31 dicembre 2025
Decreto presidenziale 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 31/12/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02221/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2025, proposto da
C.S.B. S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Gidaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per la declaratoria
della illegittimità del silenzio serbato sulla diffida datata 07.11.2024, avente ad oggetto: <Diffida a determinare la nuova tariffa da corrispondere alla Casa Protetta/Anziani “San Pio e Madonna dell’Immacolata” per le prestazioni rese, in regime di accreditamento e accordo contrattuale, tra il 1° gennaio 2010 e il 10 giugno 2015, in attuazione della L.R. Calabria 24/2008 e del Regolamento Regionale 13/2009>;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza e la condanna delle Amministrazioni intimate all’adozione di un provvedimento espresso da adottare entro e non oltre il termine di giorni trenta dall’accertamento del relativo obbligo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 il dott. IV OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con rituale ricorso ex art. 117 a questo Tribunale, la società in epigrafe lamentava il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate a sua diffida del 7 novembre 2024, tesa a ottenere la rideterminazione della nuova tariffa da corrispondere alla Casa Protetta/Anziani “San Pio e Madonna dell’Immacolata” per le prestazioni rese, in regime di accreditamento e accordo contrattuale, tra il 1° gennaio 2010 e il 10 giugno 2015, in attuazione della L.R. Calabria 24/2008 e del Regolamento Regionale 13/2009;
- parte ricorrente, in sintesi, quale gestore della “Casa Protetta” suddetta e titolare di accreditamento, ricordava che questo Tribunale, su ricorso delle Associazioni categoria, con due sentenze (n. 834/2012 e n. 835/2012), aveva accolto la domanda orientata a lamentare il silenzio allora opposto dalla Regione al fine di recepire formalmente il contenuto del Verbale sottoscritto l’8 gennaio 2010 contenente gli adeguamenti tariffari (e il relativo metodo di calcolo) dovuti alle strutture extra-ospedaliere private, in ragione del contratto collettivo applicato, alla luce dei nuovi e più onerosi requisiti imposti;
- in seguito, il Commissario ad acta nominato da questo T.A.R. dava ottemperanza alle sentenze suddette, approvando le nuove tariffe; respinto il reclamo avverso l’atto del Commissario ad acta, con accordo transattivo del 16 giugno 2016, la Regione Calabria, per effetto delle nuove e retroattive tariffe come stabilite, riconosceva l’applicazione nei confronti di talune strutture extra-ospedaliere private prescelte, ignorando quelle che non avevano partecipato all’accordo in questione, tra cui la ricorrente;
- quest’ultima, non avendo preso parte al giudizio amministrativo, definito in sede di ottemperanza, né tantomeno avendo partecipato all’accordo transattivo del 16 giugno 2016 recepito dal D.C.A. n. 87/2016, trasmetteva la diffida in epigrafe con la quale chiedeva la rideterminazione della tariffa anche nei suoi confronti, cui seguiva, però, il “silenzio” delle Amministrazioni;
- la ricorrente, quindi, in punto di “diritto”, dopo un riassunto preliminare, rilevava la violazione di principi di rango costituzionale, dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dei principi di concorrenzialità e non discriminazione;
- si costituivano in giudizio il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria e la Regione Calabria, eccependo entrambi il proprio difetto di legittimazione passiva e, la Regione, anche l’insussistenza dell’obbligo a provvedere, in virtù di precedente causa civile sul punto, conclusa con rinuncia da parte della ricorrente;
- le parti producevano ulteriori memorie, la ricorrente a confutazione delle tesi della Regione, e la causa era trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., nei ricorsi avverso il “silenzio” il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
- sulla questione, come d’altronde correttamente ammesso dalla stessa ricorrente nella sua memoria di replica, questa Sezione è già recentemente intervenuta in caso del tutto sovrapponibile, per cui non si individuano motivi per discostarsi dal recente orientamento, che si riporta:
“…è stato chiarito (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021, n. 8) che il commissario ad acta ha natura di ausiliario del giudice ma che, nel dare esecuzione alla decisione del giudice, egli deve adottare atti amministrativi, anche di natura provvedimentale, e ciò anche effettuando, in luogo dell'amministrazione inadempiente, valutazioni e scelte normalmente rientranti nell'esercizio del potere discrezionale della stessa;
- gli atti adottati esplicano effetti imputabili alla sfera giuridica dell'amministrazione; ciò non dipende da una "sostituzione" nell'esercizio di poteri a questa attribuiti e da essa autonomamente esercitabili, ricorrendone le ragioni di pubblico interesse; né tantomeno ricorre un'ipotesi di trasferimento dei poteri medesimi;
- tali effetti derivano direttamente dalla pronuncia del giudice, la quale, avendo per oggetto atti amministrativi o l'esercizio in fieri di poteri provvedimentali, non può attuarsi se non attraverso l'adozione di atti o di provvedimenti, il cui momento genetico, tuttavia, non si ritrova nella norma attributiva del potere all'amministrazione, bensì nella sentenza, ed il cui momento funzionale non è (almeno direttamente) rappresentato dalla cura dell'interesse pubblico, bensì dall'effettività della tutela giurisdizionale;
- gli atti adottati dal commissario ad acta possono avere anche effetti rispetto a terzi, tanto e vero che l’art. 114, comma 6 c.p.a., «gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario»;
- nel caso di specie, il decreto del Commissario ad acta nominato da questo Tribunale Amministrativo Regionale, in esito all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria, ha certamente natura di atto amministrativo e, per il suo oggetto, ma anche per il suo tenore testuale con cui dà atto di essere adottato in attuazione del Regolamento regionale dell’1 settembre 2009, n. 13, ha portata generale;
- pertanto, che le nuove tariffe, con tale atto determinate, sono suscettibili di trovare applicazione anche nei riguardi dei corrispettivi dovuti alla società ricorrente;
- ne consegue che l’amministrazione non aveva l’obbligo di provvedere (nuovamente) sulla diffida”;
- alla luce di quanto riportato e in assenza di un obbligo a provvedere, può prescindersi dalle eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dalle Amministrazioni costituite;
- per la peculiarità della fattispecie le spese di lite possono compensarsi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 117 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV OR, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV OR |
IL SEGRETARIO