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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2706/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angela Di Girolamo Presidente dott. Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott. Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2706/2023 v.g. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. EMMA ZARROLI Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. VIRGINIA MASCITTI Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Come da verbale dell'udienza del 28.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2023, nata a [...] il [...], ha Parte_1
chiesto al Tribunale, ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di , Controparte_1
nata in [...] il [...], figlia naturale di e Persona_1 Persona_2
sussistendo la differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge come indicate negli artt. 291 e ss. c.c. A tal fine il ricorrente ha rappresentato di essere molto affezionata alla ragazza e di aver instaurato con la stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica.
All'udienza del 24.6.2024 sono comparsi l'adottante, l'adottanda e la madre dell'adottanda che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato di voler adottare , con la quale ha Controparte_1
instaurato un profondo legame di affetto, a partire dal 2010-2011, allorquando l'adottanda veniva
Parte impiegata nell'attività di gestita dalla insieme al marito, poi ammalatosi. Ha aggiunto Pt_1 che l'adottanda l'ha in questa fase aiutata, fino al decesso del marito, risalente al 2019, precisando di avere stato civile libero in ragione del decesso del coniuge, (cfr. certificato di Persona_3
morte in atti).
L'adottanda ha prestato il suo consenso all'adozione, confermando i buoni rapporti con la ricorrente;
ha altresì dichiarato di avere attualmente un compagno, da cui ha avuto una figlia, nata nel 2016, e di vivere unitamente alla stessa, mentre il compagno vive a Martinsicuro. Ha, altresì, dichiarato di essere di stato civile libero per aver divorziato dall'ex coniuge, , con sentenza n. 222/2020 Controparte_2
del Tribunale di Teramo, passata in giudicato.
, madre dell'adottanda, ha prestato il necessario assenso in occasione dell'udienza del Persona_2
24.6.2024.
pagina 2 di 5 Il padre biologico dell'adottanda, , ha manifestato il suo consenso all'adozione Persona_1
con dichiarazione resa in lingua rumena, con autentica di firma notarile e apostille, debitamente tradotte in lingua italiana, in atti.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che ha apposto il proprio visto.
Preliminarmente si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218/1995 in quanto l'adottante è italiana, come si evince dalla trascrizione dell'atto di nascita nel Registro degli atti di nascita del Comune di Crotone, e l'adottanda è straniera residente in Italia.
Sempre in via preliminare, si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 38 della legge
218/1995 essendo l'adozione (presupposti, costituzione e revoca) regolati dal diritto dell'adottante.
Nel merito, si osserva che l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr. Cass., sez. civ.,
n.2426/2006).
L'istruttoria svolta dal Giudice relatore ha evidenziato come la domanda di adozione corrisponda all'intenzione libera e sincera dell'adottante e dell'adottanda e sia frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività. Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per dare seguito all'adozione richiesta, osserva il Collegio che risultano documentati:
- lo stato libero dell'adottanda;
- l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di residenza e lo stato di famiglia dell'adottante;
- il certificato di morte del coniuge dell'adottante;
- la dichiarazione con cui il padre biologico dell'adottanda acconsente all'adozione della figlia con autentica di firma notarile e apostille, debitamente tradotte in lingua italiana.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate negli artt. 291 e seg. c.c. e segnatamente: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il pagina 3 di 5 consenso all'adozione, così come , madre dell'adottanda, comparsa all'udienza, ha Persona_2
espresso il proprio assenso all'adozione della figlia da parte della l'adottante ha compiuto gli Pt_1
anni 35 (essendo nata nel 1946) e supera di almeno 18 anni l'età dell'adottanda (art. 291 c.c.).
Quanto alla posizione del padre dell'adottanda, si rileva, come anticipato, che risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 311 c.c., avendo questi prestato l'assenso all'adozione.
Alla luce dei principi sopra esposti, il Collegio rileva come tutti gli assensi manifestati sono liberi ed espressione di una piena solidità degli affetti e di un insieme di persone che da anni già ha mostrato l'attitudine e le caratteristiche di un nucleo familiare a tutti gli effetti, tale da consentire di procedere ad adozione.
Nella specie, quindi, l'adozione contribuisce a consolidare l'unità familiare, alla luce della preminenza dei nuovi vincoli personali ed affettivi sulle relazioni della famiglia biologica.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione convenga ex art. 312 n. 2) c.c. all' adottanda, la quale, in tal modo, vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo tra di essa e la e in quanto l'adozione può garantire all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio Pt_1
patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legata.
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando:
- dispone farsi luogo all'adozione della maggiorenne da parte di Controparte_1 Parte_1
e che l'adottata assuma il cognome “ da anteporre al proprio, ai sensi dell'art.
[...] Pt_1
299 comma 1 c.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, 15.1.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angela Di Girolamo Presidente dott. Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott. Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2706/2023 v.g. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. EMMA ZARROLI Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. VIRGINIA MASCITTI Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Come da verbale dell'udienza del 28.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.11.2023, nata a [...] il [...], ha Parte_1
chiesto al Tribunale, ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di , Controparte_1
nata in [...] il [...], figlia naturale di e Persona_1 Persona_2
sussistendo la differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge come indicate negli artt. 291 e ss. c.c. A tal fine il ricorrente ha rappresentato di essere molto affezionata alla ragazza e di aver instaurato con la stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica.
All'udienza del 24.6.2024 sono comparsi l'adottante, l'adottanda e la madre dell'adottanda che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi ed assensi.
In particolare, la ricorrente ha dichiarato di voler adottare , con la quale ha Controparte_1
instaurato un profondo legame di affetto, a partire dal 2010-2011, allorquando l'adottanda veniva
Parte impiegata nell'attività di gestita dalla insieme al marito, poi ammalatosi. Ha aggiunto Pt_1 che l'adottanda l'ha in questa fase aiutata, fino al decesso del marito, risalente al 2019, precisando di avere stato civile libero in ragione del decesso del coniuge, (cfr. certificato di Persona_3
morte in atti).
L'adottanda ha prestato il suo consenso all'adozione, confermando i buoni rapporti con la ricorrente;
ha altresì dichiarato di avere attualmente un compagno, da cui ha avuto una figlia, nata nel 2016, e di vivere unitamente alla stessa, mentre il compagno vive a Martinsicuro. Ha, altresì, dichiarato di essere di stato civile libero per aver divorziato dall'ex coniuge, , con sentenza n. 222/2020 Controparte_2
del Tribunale di Teramo, passata in giudicato.
, madre dell'adottanda, ha prestato il necessario assenso in occasione dell'udienza del Persona_2
24.6.2024.
pagina 2 di 5 Il padre biologico dell'adottanda, , ha manifestato il suo consenso all'adozione Persona_1
con dichiarazione resa in lingua rumena, con autentica di firma notarile e apostille, debitamente tradotte in lingua italiana, in atti.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che ha apposto il proprio visto.
Preliminarmente si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218/1995 in quanto l'adottante è italiana, come si evince dalla trascrizione dell'atto di nascita nel Registro degli atti di nascita del Comune di Crotone, e l'adottanda è straniera residente in Italia.
Sempre in via preliminare, si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 38 della legge
218/1995 essendo l'adozione (presupposti, costituzione e revoca) regolati dal diritto dell'adottante.
Nel merito, si osserva che l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr. Cass., sez. civ.,
n.2426/2006).
L'istruttoria svolta dal Giudice relatore ha evidenziato come la domanda di adozione corrisponda all'intenzione libera e sincera dell'adottante e dell'adottanda e sia frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività. Le dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per dare seguito all'adozione richiesta, osserva il Collegio che risultano documentati:
- lo stato libero dell'adottanda;
- l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di residenza e lo stato di famiglia dell'adottante;
- il certificato di morte del coniuge dell'adottante;
- la dichiarazione con cui il padre biologico dell'adottanda acconsente all'adozione della figlia con autentica di firma notarile e apostille, debitamente tradotte in lingua italiana.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate negli artt. 291 e seg. c.c. e segnatamente: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il pagina 3 di 5 consenso all'adozione, così come , madre dell'adottanda, comparsa all'udienza, ha Persona_2
espresso il proprio assenso all'adozione della figlia da parte della l'adottante ha compiuto gli Pt_1
anni 35 (essendo nata nel 1946) e supera di almeno 18 anni l'età dell'adottanda (art. 291 c.c.).
Quanto alla posizione del padre dell'adottanda, si rileva, come anticipato, che risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 311 c.c., avendo questi prestato l'assenso all'adozione.
Alla luce dei principi sopra esposti, il Collegio rileva come tutti gli assensi manifestati sono liberi ed espressione di una piena solidità degli affetti e di un insieme di persone che da anni già ha mostrato l'attitudine e le caratteristiche di un nucleo familiare a tutti gli effetti, tale da consentire di procedere ad adozione.
Nella specie, quindi, l'adozione contribuisce a consolidare l'unità familiare, alla luce della preminenza dei nuovi vincoli personali ed affettivi sulle relazioni della famiglia biologica.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione convenga ex art. 312 n. 2) c.c. all' adottanda, la quale, in tal modo, vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo tra di essa e la e in quanto l'adozione può garantire all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio Pt_1
patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legata.
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando:
- dispone farsi luogo all'adozione della maggiorenne da parte di Controparte_1 Parte_1
e che l'adottata assuma il cognome “ da anteporre al proprio, ai sensi dell'art.
[...] Pt_1
299 comma 1 c.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, 15.1.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
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