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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8318 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies.3 c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 28973/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Elisa Lazzarini e dell'avv. Sara Buraschi, elettivamente domiciliata in Via Mascagni n. 78B, Cinisello Balsamo, presso i difensori
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 30.09.2025, la parte costituita ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti ed ulteriormente deducendi in corso di giudizio In via principale nel merito per le motivazioni tutte già in atti dispiegate a) accertare l'esistenza dei vizi contestati e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità della ex art 1667 cc e seg. Controparte_2
e per dichiarare la risoluzione del contratto del 25 gennaio 2022 stipulato tra le parti pagina 1 di 5 b) condannare la alla ripetizione dell'intera somma Controparte_2 indebitamente ricevuta mediante cessione del credito ecobonus 110% c) condannare la al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_2 sig.ra anche ai sensi dell'art. 2043 cc, che ci si riserva di quantificare in Parte_1 corso ché alle risultanze di eventuale apposita CTU richiesta in via istruttoria o nella maggiore o minore somma, stabilità in via equitativa a seguito delle risultanze di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria d) condannare la al risarcimento del danno non Controparte_2 patrimoniale moral non patrimoniale connessa, da liquidarsi secondo equità e) condannare la ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Controparte_2 da “lite temeraria” in quanto il presente giudizio poteva essere evitato In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre spese forfettarie 15%, nonché oneri fiscali e previdenziali come per legge e spese dell'eventuale CTU disposta In via istruttoria
[…] Si chiede sin d'ora ammettersi prova testimoniale sulle argomentazioni di cui al presente atto meglio dettagliate in capitoli che verranno articolati ed enumerati nelle successive memorie preceduti dalla locuzione “Vero che…” indicando a teste il signor: - Controparte_3
, si richiede altresì sin d'ora di ammettersi CTU tecnica relativa agli impianti
[...] nché estimativa dei danni di cui in narrativa, affinché il CTU, esaminati gli atti di causa e compiute le opportune verifiche, sentite le parti ed i loro consulenti nonché acquisita ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria, fornisca riposta ai quesiti così come saranno formulati dal giudicante. Con riserva, in ogni caso, di ulteriormente dedurre, di produrre, di indicare testi e di dispiegare migliori conclusioni nei termini di legge, anche alla stregua delle difese avversarie.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano allegando di avere incaricato la Controparte_2 convenuta, con contratto sottoscritto in data 25.01.2022, della fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico, caldaia e colonnina di ricarica auto, al prezzo complessivo di € 76.888,00, corrisposto mediante cessione del credito Ecobonus 110%. L'attrice ha rappresentato che sia l'impianto fotovoltaico sia la caldaia si sono rivelati inidonei all'uso e che ha segnalato più volte la circostanza alla convenuta;
quest'ultima, pur riconoscendo l'esistenza delle criticità lamentate, rimaste tali anche dopo l'avvenuto allaccio alla rete elettrica, non ha eseguito alcun intervento riparatore e le ha trasmesso pagina 2 di 5 una certificazione di conformità incompleta;
sicché ella attrice si è vista costretta a richiedere, nel mese di dicembre 2023, l'assistenza tecnica di un'impresa terza, per verificare il malfunzionamento degli impianti e procedere, così, al collaudo non effettuato dalla convenuta;
del tutto vana è risultata la diffida ad adempiere trasmessa a tramite il proprio legale;
ha allegato di aver subito danni in conseguenza CP_2 della condotta della convenuta, integrante al contempo una responsabilità contrattuale ex art 1667 ss c.c. ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c. L'attrice ha, così, concluso chiedendo l'accertamento dell'esistenza dei vizi contestati e della responsabilità per gli stessi di , a mente degli artt. 1667 e ss. c.c., con CP_2 la conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto siglato inter partes, la condanna della convenuta alla ripetizione del prezzo ricevuto mediante cessione del credito Ecobonus 110%, al risarcimento dei danni patrimoniali da lei subiti, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella somma accertata in corso di causa o liquidata equitativamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché a risarcirle ogni voce di danno non patrimoniale patito, da liquidare in via equitativa;
infine, ha chiesto condannarsi la convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale e Controparte_2 tempestiva notifica dell'atto di citazione, ed è stata dichiarata contumace. L'attrice ha depositato le memorie ex art. 171ter nn 1,2 c.p.c.; quindi, alla prima udienza tenutasi il 20.2.25, su richiesta dell'attrice, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa a mente dell'art. 281sexies c.p.c.; la causa è, così, entrata nella fase decisionale. Tanto premesso, l'attrice ha documentato la conclusione, in data 25.01.2022, di un contratto di appalto con la convenuta, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di
“impianto fotovoltaico da 800kw, sistema di accumulo al litio 30kw, sistema ibrido caldaia, colonnina ricarica auto”, verso un corrispettivo, in favore dell'appaltatrice , pari ad € CP_2
76.888,00, IVA inclusa, da corrispondere mediante cessione del credito Ecobonus 110% (doc. 1). In relazione a tale negozio, l'attrice ha allegato l'avvenuta installazione degli impianti e dunque il completamento dell'opera appaltata;
tuttavia, ha lamentato l'inadempimento della convenuta, invocando la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., concludendo per la dichiarazione di risoluzione del contratto e dunque invocando il rimedio di cui all'art 1668.2 c.c., seppur non espressamente citato.
pagina 3 di 5 La domanda è infondata. In primo luogo, giova rammentare che la disciplina dettata dall'art. 1668.2 c.c. – applicabile per il caso di opera ultimata, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto – consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto;
incombe poi, in capo al committente medesimo, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, ord. n. 21188/2022). Ciò posto, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sopra richiamato, omettendo del tutto di fornire la prova dei vizi o delle difformità lamentate. Difatti, la medesima si è limitata ad affermare, a pag. 1 dell'atto introduttivo, che
“L'impianto realizzato si è rivelato non idoneo all'uso in quanto privo di funzionalità ed improduttivo di energia”, e nulla ha specificato in sede di memoria integrativa ex art. 171ter n. 1 c.p.c. Tale deduzione, di per sé generica ed insufficiente, non è stata suffragata da alcuna prova documentale che faccia ritenere sussistenti le citate criticità (esemplificativamente: materiale fotografico, un accertamento tecnico eseguito in sede di istruzione preventiva o quantomeno una relazione tecnica di parte contenente la descrizione dei vizi nella loro esistenza, entità ed eziologia). Quanto ai documenti prodotti: l'intervento dell'assistenza tecnica è stato risolutivo (doc 4), le email prodotte sub docc. 3 e 7, con le quali la convenuta avrebbe riconosciuto le difettosità lamentate, presentano un contenuto generico e in ogni caso fanno escludere che si versi in ipotesi di criticità tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione;
alcuna rilevanza hanno le recensioni estratte da internet (doc.8). Chiedendo, all'udienza di prima comparizione delle parti, la fissazione dell'udienza ex art 281sexies c.p.c., l'attrice si è preclusa ogni possibilità di approfondimento istruttorio. A fronte di tali lacune, in termini di allegazione, prima ancora che sul piano probatorio, non può addivenirsi ad una pronuncia di risoluzione del contratto inter partes ex art. 1668.2 c.c. posto che, sulla scorta di quanto osservato sopra, non vi è idonea prova della sussistenza di vizi o difformità degli impianti tali da incidere sulla loro funzionalità, impedendone il normale utilizzo. pagina 4 di 5 Ne consegue il rigetto delle conseguenti domande, restitutoria (oltretutto di somma nemmeno sborsata dalla , che ha beneficiato dello sconto in fattura) e Parte_1 risarcitoria. Alla stessa conclusione deve giungersi per quanto concerne la domanda attorea di risarcimento dei danni extracontrattuali cagionati dal comportamento di . CP_2
Premesso che non si versa nell'ipotesi di cui all'art 1669 c.c. (e dunque la responsabilità dell'appaltatore non è quella aquiliana, come invece si legge a pag 4 dell' atto di citazione), l'attrice non allega e prova la lesione di interessi sorti al di fuori del contratto e aventi la consistenza di diritti assoluti, né gli elementi della fattispecie di cui all' art. 2043 c.c. e, segnatamente, la condotta illecita della convenuta, connotata da dolo o colpa, il danno patito, il nesso di causalità. In definitiva, la domanda attorea va integralmente rigettata. Nulla va statuito sulle spese processuali, stante lo svolgimento del giudizio nella contumacia della convenuta. Resta assorbita ogni altra domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...] con atto di citazione notificato il 19.7.2024. Controparte_1
Milano, 3.11.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies.3 c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 28973/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Elisa Lazzarini e dell'avv. Sara Buraschi, elettivamente domiciliata in Via Mascagni n. 78B, Cinisello Balsamo, presso i difensori
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 30.09.2025, la parte costituita ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti ed ulteriormente deducendi in corso di giudizio In via principale nel merito per le motivazioni tutte già in atti dispiegate a) accertare l'esistenza dei vizi contestati e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità della ex art 1667 cc e seg. Controparte_2
e per dichiarare la risoluzione del contratto del 25 gennaio 2022 stipulato tra le parti pagina 1 di 5 b) condannare la alla ripetizione dell'intera somma Controparte_2 indebitamente ricevuta mediante cessione del credito ecobonus 110% c) condannare la al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_2 sig.ra anche ai sensi dell'art. 2043 cc, che ci si riserva di quantificare in Parte_1 corso ché alle risultanze di eventuale apposita CTU richiesta in via istruttoria o nella maggiore o minore somma, stabilità in via equitativa a seguito delle risultanze di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria d) condannare la al risarcimento del danno non Controparte_2 patrimoniale moral non patrimoniale connessa, da liquidarsi secondo equità e) condannare la ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Controparte_2 da “lite temeraria” in quanto il presente giudizio poteva essere evitato In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre spese forfettarie 15%, nonché oneri fiscali e previdenziali come per legge e spese dell'eventuale CTU disposta In via istruttoria
[…] Si chiede sin d'ora ammettersi prova testimoniale sulle argomentazioni di cui al presente atto meglio dettagliate in capitoli che verranno articolati ed enumerati nelle successive memorie preceduti dalla locuzione “Vero che…” indicando a teste il signor: - Controparte_3
, si richiede altresì sin d'ora di ammettersi CTU tecnica relativa agli impianti
[...] nché estimativa dei danni di cui in narrativa, affinché il CTU, esaminati gli atti di causa e compiute le opportune verifiche, sentite le parti ed i loro consulenti nonché acquisita ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria, fornisca riposta ai quesiti così come saranno formulati dal giudicante. Con riserva, in ogni caso, di ulteriormente dedurre, di produrre, di indicare testi e di dispiegare migliori conclusioni nei termini di legge, anche alla stregua delle difese avversarie.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano allegando di avere incaricato la Controparte_2 convenuta, con contratto sottoscritto in data 25.01.2022, della fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico, caldaia e colonnina di ricarica auto, al prezzo complessivo di € 76.888,00, corrisposto mediante cessione del credito Ecobonus 110%. L'attrice ha rappresentato che sia l'impianto fotovoltaico sia la caldaia si sono rivelati inidonei all'uso e che ha segnalato più volte la circostanza alla convenuta;
quest'ultima, pur riconoscendo l'esistenza delle criticità lamentate, rimaste tali anche dopo l'avvenuto allaccio alla rete elettrica, non ha eseguito alcun intervento riparatore e le ha trasmesso pagina 2 di 5 una certificazione di conformità incompleta;
sicché ella attrice si è vista costretta a richiedere, nel mese di dicembre 2023, l'assistenza tecnica di un'impresa terza, per verificare il malfunzionamento degli impianti e procedere, così, al collaudo non effettuato dalla convenuta;
del tutto vana è risultata la diffida ad adempiere trasmessa a tramite il proprio legale;
ha allegato di aver subito danni in conseguenza CP_2 della condotta della convenuta, integrante al contempo una responsabilità contrattuale ex art 1667 ss c.c. ed extracontrattuale ex art. 2043 c.c. L'attrice ha, così, concluso chiedendo l'accertamento dell'esistenza dei vizi contestati e della responsabilità per gli stessi di , a mente degli artt. 1667 e ss. c.c., con CP_2 la conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto siglato inter partes, la condanna della convenuta alla ripetizione del prezzo ricevuto mediante cessione del credito Ecobonus 110%, al risarcimento dei danni patrimoniali da lei subiti, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella somma accertata in corso di causa o liquidata equitativamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché a risarcirle ogni voce di danno non patrimoniale patito, da liquidare in via equitativa;
infine, ha chiesto condannarsi la convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale e Controparte_2 tempestiva notifica dell'atto di citazione, ed è stata dichiarata contumace. L'attrice ha depositato le memorie ex art. 171ter nn 1,2 c.p.c.; quindi, alla prima udienza tenutasi il 20.2.25, su richiesta dell'attrice, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa a mente dell'art. 281sexies c.p.c.; la causa è, così, entrata nella fase decisionale. Tanto premesso, l'attrice ha documentato la conclusione, in data 25.01.2022, di un contratto di appalto con la convenuta, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di
“impianto fotovoltaico da 800kw, sistema di accumulo al litio 30kw, sistema ibrido caldaia, colonnina ricarica auto”, verso un corrispettivo, in favore dell'appaltatrice , pari ad € CP_2
76.888,00, IVA inclusa, da corrispondere mediante cessione del credito Ecobonus 110% (doc. 1). In relazione a tale negozio, l'attrice ha allegato l'avvenuta installazione degli impianti e dunque il completamento dell'opera appaltata;
tuttavia, ha lamentato l'inadempimento della convenuta, invocando la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., concludendo per la dichiarazione di risoluzione del contratto e dunque invocando il rimedio di cui all'art 1668.2 c.c., seppur non espressamente citato.
pagina 3 di 5 La domanda è infondata. In primo luogo, giova rammentare che la disciplina dettata dall'art. 1668.2 c.c. – applicabile per il caso di opera ultimata, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto – consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto;
incombe poi, in capo al committente medesimo, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, ord. n. 21188/2022). Ciò posto, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio sopra richiamato, omettendo del tutto di fornire la prova dei vizi o delle difformità lamentate. Difatti, la medesima si è limitata ad affermare, a pag. 1 dell'atto introduttivo, che
“L'impianto realizzato si è rivelato non idoneo all'uso in quanto privo di funzionalità ed improduttivo di energia”, e nulla ha specificato in sede di memoria integrativa ex art. 171ter n. 1 c.p.c. Tale deduzione, di per sé generica ed insufficiente, non è stata suffragata da alcuna prova documentale che faccia ritenere sussistenti le citate criticità (esemplificativamente: materiale fotografico, un accertamento tecnico eseguito in sede di istruzione preventiva o quantomeno una relazione tecnica di parte contenente la descrizione dei vizi nella loro esistenza, entità ed eziologia). Quanto ai documenti prodotti: l'intervento dell'assistenza tecnica è stato risolutivo (doc 4), le email prodotte sub docc. 3 e 7, con le quali la convenuta avrebbe riconosciuto le difettosità lamentate, presentano un contenuto generico e in ogni caso fanno escludere che si versi in ipotesi di criticità tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione;
alcuna rilevanza hanno le recensioni estratte da internet (doc.8). Chiedendo, all'udienza di prima comparizione delle parti, la fissazione dell'udienza ex art 281sexies c.p.c., l'attrice si è preclusa ogni possibilità di approfondimento istruttorio. A fronte di tali lacune, in termini di allegazione, prima ancora che sul piano probatorio, non può addivenirsi ad una pronuncia di risoluzione del contratto inter partes ex art. 1668.2 c.c. posto che, sulla scorta di quanto osservato sopra, non vi è idonea prova della sussistenza di vizi o difformità degli impianti tali da incidere sulla loro funzionalità, impedendone il normale utilizzo. pagina 4 di 5 Ne consegue il rigetto delle conseguenti domande, restitutoria (oltretutto di somma nemmeno sborsata dalla , che ha beneficiato dello sconto in fattura) e Parte_1 risarcitoria. Alla stessa conclusione deve giungersi per quanto concerne la domanda attorea di risarcimento dei danni extracontrattuali cagionati dal comportamento di . CP_2
Premesso che non si versa nell'ipotesi di cui all'art 1669 c.c. (e dunque la responsabilità dell'appaltatore non è quella aquiliana, come invece si legge a pag 4 dell' atto di citazione), l'attrice non allega e prova la lesione di interessi sorti al di fuori del contratto e aventi la consistenza di diritti assoluti, né gli elementi della fattispecie di cui all' art. 2043 c.c. e, segnatamente, la condotta illecita della convenuta, connotata da dolo o colpa, il danno patito, il nesso di causalità. In definitiva, la domanda attorea va integralmente rigettata. Nulla va statuito sulle spese processuali, stante lo svolgimento del giudizio nella contumacia della convenuta. Resta assorbita ogni altra domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta le domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...] con atto di citazione notificato il 19.7.2024. Controparte_1
Milano, 3.11.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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