Articolo 18 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
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8 novembre 1989
Art. 18. (Servizi viaggianti). 1. L' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , come da ultimo sostituito dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356 , e come integrato dall' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 16. - Indennita' per i servizi viaggianti. - 1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello addetto alla guida, e' concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza fino al momento del rientro nello stesso ufficio, ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza, una indennita' oraria nelle seguenti misure:
a) direttori di treni postali e capiturno: lire 1.710;
b) rimanente personale: lire 1.590.
2. Al personale che presta servizio nell'arco orario dalle 21 alle 7 compete, inoltre, la relativa indennita' oraria secondo l'aliquota stabilita nell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 , come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1987 e dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 .
3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiate ad ore intere; le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.
4. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonche' in servizio di messaggere, che si rechi in territorio estero ed ivi sosti per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, la indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta con la maggiorazione del cento per cento.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facolta' di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.
6. Al personale di cui al presente articolo e' data facolta' di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo anche per il riposo goduto in ore diurne, verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennita' di cui al comma 1."
2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure della indennita' per i servizi viaggianti possono essere rideterminate annualmente ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 .
3. Durante le soste fuori sede il personale di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , come sostituito per effetto del presente articolo, e' considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di due ore; il beneficio compete esclusivamente nei casi di sosta non superiore alle sei ore.
Entrata in vigore il 8 novembre 1989