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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2200/2022 vertente tra:
Parte_1
opponente
e
[...]
Controparte_1
opposti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2200/2022 R.G., vertente tra rappresento e difeso dall'Avv. Luigi Coronella, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del difensore in Mondragone, Via Caserta n. 54, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
in persona del legale rapp.te pt., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Di Lecce, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre del Greco, Via Vittorio Veneto n.
36, in virtù di procura allegata agli atti;
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Rachele Barbarano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Capodrise, Via G.
Testa n. 16, in virtù di procura allegata agli atti;
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 5503/2021/5615 ex art. 50, comma II D.P.R. 602/73, dell'importo di €
5.279,90, fondata su n. 2 ingiunzioni fiscali, distinte con nn. 5599/2019/3235 e 5599/2015/15517 e relativa a canoni idrici insoluti.
A supporto della opposizione adduceva i seguenti motivi: 1. inesigibilità somme richieste per mancanza di titolo;
2. intervenuta prescrizione del credito;
3. mancanza di prova della esistenza del credito.
Sulla base di tali argomentazioni concludeva – previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto – per l'accoglimento della opposizione.
Si costituivano in giudizio, la ente riscossore ed il , Controparte_1 Controparte_1
le cui difese si provvederà ad illustrare.
La contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della cautela invocata, Controparte_1
così come della opposizione;
il , eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva “poiché le doglianze dell'istante attengono all'ingiunzione di pagamento nr. 5503/2021/emessa e notificata dalla quale concessionaria del Controparte_1
C.I.T.L”, in ogni caso contestando l'avverso dedotto concludeva per il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 18.10.2022, la scrivente - ritenendo prima facie sussistenti i presupposti di cui al
I comma dell'art. 615 c.p.c. - accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, avanzata dalla parte opponente, limitatamente alla pretesa fondata sulla ingiunzione fiscale n.
5599/2015/15517.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva rinviata alla data odierna per la decisione.
In via preliminare si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'atto presupposto.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente
3 concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
Nel caso di specie, l'opponente devolve delle censure volte a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Venendo alla gradata disamina delle doglianze avanzate dall'opponente, il Tribunale reputa che quella afferente l'inesigibilità delle somme richieste per mancanza di titolo vada respinta.
In particolare, l'istante contesta l'estensibilità dello speciale procedimento per ingiunzione fiscale alla fattispecie in esame, stante l'impossibilità sia per l'ente impositore che per quello riscossore di fare ricorso a tale strumento.
Come noto, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della P.A., a condizione che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, posto che la sussistenza, la quantificazione e i presupposti di esigibilità devono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento;
al giudice del merito spetta la valutazione, in concreto, dell'esistenza delle suddette condizioni e presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., 25/05/2009 11992).
Per quanto concerne la legittimazione alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ad opera della con specifico riguardo ai canoni idrici, deve osservarsi che essa va rinvenuta Controparte_1 nel combinato disposto dell'art. 17, D.Lgs n. 46/1999 e l'art. 156, D.Lgs n. 152/2006, essendo privo di rilievo l'argomento secondo cui essa società è non pubblica amministrazione in senso formale (con conseguente assunta impossibilità di avvalersi della ingiunzione fiscale).
Ed invero, “… la pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo CP_1
pubblico; sulla spinta del diritto comunitario, va, infatti, configurandosi una nozione di pubblica amministrazione che valorizza il profilo sostanziale dell'attività svolta piuttosto che la qualifica formale;
la forma societaria è neutra e non costituisce un ostacolo acché le società private si
4 presentino come un'articolazione organizzativa dell'ente o degli enti di riferimento, né il perseguimento di uno scopo pubblico è in contraddizione con il fine societario lucrativo, descritto dall'art. 2247 cod. civ., dal momento che la presenza di un utile di esercizio è del tutto compatibile con la gestione di servizi pubblici …” (cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 19/03/2024,
n.7365).
La censura di prescrizione del credito azionato, si reputa invece parzialmente fondata limitatamente alla ingiunzione fiscale n. 5599/2015/15517 sottesa alla intimazione di pagamento opposta.
Ed invero, come già osservato in sede di delibazione sulla istanza cautelare, la documentazione versata agli atti non consente di affermare il perfezionamento della notificazione di essa ingiunzione nei confronti dell'odierno opponente;
parimenti è a dirsi per la intimazione di pagamento n. 6720 del
17.6.2016 (addotta dalla quale atto interruttivo della prescrizione). Controparte_1
Ebbene, considerato che il termine di prescrizione applicabile ratione temporis ai canoni idrici è di cinque anni, deve ritenersi maturato: l'ingiunzione fiscale n. 5599/2015/15517 è riferita ad avvisi di riscossione di canoni idrici risalenti all'anno 2010, dacché - in difetto di atti successivi idonei alla interruzione della prescrizione per quanto innanzi detto – alla data del 17.1.2022 (ovvero della notificazione della intimazione di pagamento oggetto di odierna opposizione) il termine di prescrizione era ampiamente decorso. Non vale, dunque ed in ogni caso, a mutare i termini della questione l'argomentazione spesa dalla per la prima volta in sede di note illustrative Controparte_1 predisposte per la odierna udienza, riguardante l'operatività della sospensione dell'attività di accertamento e riscossione imposta dalla legislazione emergenziale.
Diversamente, l'altra ingiunzione fiscale sottesa alla intimazione di pagamento, la n. 5599/2019/3235, riferita ad avvisi di riscossione di canoni idrici risalenti all'anno 2015, veniva notificata in data
1.8.2019, con conseguente insussistenza della prescrizione.
Infine, l'odierno opponente ha contestato la mancanza di prova della esistenza del credito, assumendo che “l'importo richiesto è assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi segnati dal contatore” (cfr. pag. 4 atto introduttivo).
Tale doglianza, stante la ravvisata fondatezza della eccezione di prescrizione con riguardo alla pretesa di cui all'ingiunzione fiscale n. 5599/2015/15517, verrà esaminata in relazione alla sola ingiunzione fiscale n. 5599/2019/3235.
Il Tribunale reputa che - anche a non voler considerare la genericità del sotteso assunto (peraltro, sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, non potendo a ciò valere l'allegazione di un rilievo fotografico asseritamente ubicato presso la abitazione dell'opponente) – la censura non possa trovare
5 accoglimento, involgendo questioni afferenti la stessa formazione del titolo, da farsi valere mediante lo strumento tipico.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va accolta, sebbene per quanto di ragione.
Per ciò che concerne le spese di lite, in ragione della sostanziale soccombenza reciproca venutasi a delineare tra le parti in causa, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti di cui al II comma dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2200/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione spiegata da avverso la Parte_1
intimazione di pagamento n. 5503/2021/5615 e, per l'effetto, DICHIARA prescritta la pretesa portata da essa intimazione, limitatamente alla ingiunzione fiscale n. 5599/2015/15517;
• DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2200/2022 vertente tra:
Parte_1
opponente
e
[...]
Controparte_1
opposti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2200/2022 R.G., vertente tra rappresento e difeso dall'Avv. Luigi Coronella, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del difensore in Mondragone, Via Caserta n. 54, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
in persona del legale rapp.te pt., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Di Lecce, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Torre del Greco, Via Vittorio Veneto n.
36, in virtù di procura allegata agli atti;
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Rachele Barbarano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Capodrise, Via G.
Testa n. 16, in virtù di procura allegata agli atti;
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 5503/2021/5615 ex art. 50, comma II D.P.R. 602/73, dell'importo di €
5.279,90, fondata su n. 2 ingiunzioni fiscali, distinte con nn. 5599/2019/3235 e 5599/2015/15517 e relativa a canoni idrici insoluti.
A supporto della opposizione adduceva i seguenti motivi: 1. inesigibilità somme richieste per mancanza di titolo;
2. intervenuta prescrizione del credito;
3. mancanza di prova della esistenza del credito.
Sulla base di tali argomentazioni concludeva – previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto – per l'accoglimento della opposizione.
Si costituivano in giudizio, la ente riscossore ed il , Controparte_1 Controparte_1
le cui difese si provvederà ad illustrare.
La contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto della cautela invocata, Controparte_1
così come della opposizione;
il , eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva “poiché le doglianze dell'istante attengono all'ingiunzione di pagamento nr. 5503/2021/emessa e notificata dalla quale concessionaria del Controparte_1
C.I.T.L”, in ogni caso contestando l'avverso dedotto concludeva per il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 18.10.2022, la scrivente - ritenendo prima facie sussistenti i presupposti di cui al
I comma dell'art. 615 c.p.c. - accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, avanzata dalla parte opponente, limitatamente alla pretesa fondata sulla ingiunzione fiscale n.
5599/2015/15517.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva rinviata alla data odierna per la decisione.
In via preliminare si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro dato termine, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione, di natura sostanziale, è eventuale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'atto presupposto.
Dunque, il contribuente che lamenti l'omessa preventiva regolare notificazione degli atti prodromici alla intimazione di pagamento ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente
3 concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (sempre che non sia stato ritualmente notificato) al fine di contestare la pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Unite, 04/03/2008, n. 5791; Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 25/07/2007, n. 16412; Cass. civ. Sez. V, (ud. 04/05/2007) 08-06-2007, n. 13483; Cass. civ.
Sez. V, 31/03/2006, n. 7649 Cass. civ. Sez. V, 17/02/2005, n. 3231).
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ. Sez. I,
20/03/1999, n. 2574).
Nel caso di specie, l'opponente devolve delle censure volte a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Venendo alla gradata disamina delle doglianze avanzate dall'opponente, il Tribunale reputa che quella afferente l'inesigibilità delle somme richieste per mancanza di titolo vada respinta.
In particolare, l'istante contesta l'estensibilità dello speciale procedimento per ingiunzione fiscale alla fattispecie in esame, stante l'impossibilità sia per l'ente impositore che per quello riscossore di fare ricorso a tale strumento.
Come noto, lo speciale procedimento disciplinato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della P.A., a condizione che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, posto che la sussistenza, la quantificazione e i presupposti di esigibilità devono derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento;
al giudice del merito spetta la valutazione, in concreto, dell'esistenza delle suddette condizioni e presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., 25/05/2009 11992).
Per quanto concerne la legittimazione alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale ad opera della con specifico riguardo ai canoni idrici, deve osservarsi che essa va rinvenuta Controparte_1 nel combinato disposto dell'art. 17, D.Lgs n. 46/1999 e l'art. 156, D.Lgs n. 152/2006, essendo privo di rilievo l'argomento secondo cui essa società è non pubblica amministrazione in senso formale (con conseguente assunta impossibilità di avvalersi della ingiunzione fiscale).
Ed invero, “… la pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo CP_1
pubblico; sulla spinta del diritto comunitario, va, infatti, configurandosi una nozione di pubblica amministrazione che valorizza il profilo sostanziale dell'attività svolta piuttosto che la qualifica formale;
la forma societaria è neutra e non costituisce un ostacolo acché le società private si
4 presentino come un'articolazione organizzativa dell'ente o degli enti di riferimento, né il perseguimento di uno scopo pubblico è in contraddizione con il fine societario lucrativo, descritto dall'art. 2247 cod. civ., dal momento che la presenza di un utile di esercizio è del tutto compatibile con la gestione di servizi pubblici …” (cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 19/03/2024,
n.7365).
La censura di prescrizione del credito azionato, si reputa invece parzialmente fondata limitatamente alla ingiunzione fiscale n. 5599/2015/15517 sottesa alla intimazione di pagamento opposta.
Ed invero, come già osservato in sede di delibazione sulla istanza cautelare, la documentazione versata agli atti non consente di affermare il perfezionamento della notificazione di essa ingiunzione nei confronti dell'odierno opponente;
parimenti è a dirsi per la intimazione di pagamento n. 6720 del
17.6.2016 (addotta dalla quale atto interruttivo della prescrizione). Controparte_1
Ebbene, considerato che il termine di prescrizione applicabile ratione temporis ai canoni idrici è di cinque anni, deve ritenersi maturato: l'ingiunzione fiscale n. 5599/2015/15517 è riferita ad avvisi di riscossione di canoni idrici risalenti all'anno 2010, dacché - in difetto di atti successivi idonei alla interruzione della prescrizione per quanto innanzi detto – alla data del 17.1.2022 (ovvero della notificazione della intimazione di pagamento oggetto di odierna opposizione) il termine di prescrizione era ampiamente decorso. Non vale, dunque ed in ogni caso, a mutare i termini della questione l'argomentazione spesa dalla per la prima volta in sede di note illustrative Controparte_1 predisposte per la odierna udienza, riguardante l'operatività della sospensione dell'attività di accertamento e riscossione imposta dalla legislazione emergenziale.
Diversamente, l'altra ingiunzione fiscale sottesa alla intimazione di pagamento, la n. 5599/2019/3235, riferita ad avvisi di riscossione di canoni idrici risalenti all'anno 2015, veniva notificata in data
1.8.2019, con conseguente insussistenza della prescrizione.
Infine, l'odierno opponente ha contestato la mancanza di prova della esistenza del credito, assumendo che “l'importo richiesto è assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi segnati dal contatore” (cfr. pag. 4 atto introduttivo).
Tale doglianza, stante la ravvisata fondatezza della eccezione di prescrizione con riguardo alla pretesa di cui all'ingiunzione fiscale n. 5599/2015/15517, verrà esaminata in relazione alla sola ingiunzione fiscale n. 5599/2019/3235.
Il Tribunale reputa che - anche a non voler considerare la genericità del sotteso assunto (peraltro, sfornito di qualsivoglia supporto probatorio, non potendo a ciò valere l'allegazione di un rilievo fotografico asseritamente ubicato presso la abitazione dell'opponente) – la censura non possa trovare
5 accoglimento, involgendo questioni afferenti la stessa formazione del titolo, da farsi valere mediante lo strumento tipico.
Alla luce di quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va accolta, sebbene per quanto di ragione.
Per ciò che concerne le spese di lite, in ragione della sostanziale soccombenza reciproca venutasi a delineare tra le parti in causa, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti di cui al II comma dell'art. 92 c.p.c. per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2200/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione spiegata da avverso la Parte_1
intimazione di pagamento n. 5503/2021/5615 e, per l'effetto, DICHIARA prescritta la pretesa portata da essa intimazione, limitatamente alla ingiunzione fiscale n. 5599/2015/15517;
• DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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