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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3595/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3595/2018 R.G., avente ad oggetto
“Risarcimento danni - responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c. – solo
danni a cose”, riservato in decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 3.7.2024, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] ed ivi residente alla Piazza RT
Ferrovia n. 4, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Agostino De Michele, c.f. , in virtù di procura a CodiceFiscale_2
margine dell'atto introduttivo, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in
Aversa, alla via S. D'Acquisto n. 100. L'avv. De Michele dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al seguente n. 081-8907363 e/o al 2
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
E
c.f. e P.Iva , in RT P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro - tempore, con sede in Piazza della Croce Rossa
n. 1 - 00161 – Roma, rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dagli
Avv.ti Gianpaolo Iaselli, c.f.: e Renato Iaselli c.f.: CodiceFiscale_3
- PEC: - pec: CodiceFiscale_4 Email_2
e fax: 0823.352028, con i quali elettivamente Email_3
domiciliava in Aversa alla via Corcione n. 128 presso l'avv. Silvana
Diomaiuti.
APPELLATA - CONTUMACE
E
- c.f.: - in persona del Sig. Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
pro - tempore, Arch. , rappresentato e difeso in virtù Controparte_3
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e delibera di incarico della Giunta Comunale n. 272 del 3.07.2018, dall'avv. Domenico
Pignetti, c.f. , con il quale elettivamente domicilia in CodiceFiscale_5
Aversa (CE) alla Piazza Municipio n.
1. L'Avv. Pignetti dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e al seguente numero di fax: .. Email_4 P.IVA_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante in totale riforma della sentenza RT 3
impugnata, revocare la sentenza di I grado n. 217/2018 pronunciata dal
Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, resa pubblica in data 23/1/2018
e mai notificata;
condannare inoltre i convenuti tutti al pagamento del compenso e delle spese di giudizio oltre c.p.a., iva e spese forfettarie del I e II
grado di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
Per l'appellato , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
- tempore, come da comparsa di costituzione e risposta, e quindi confermare la gravata sentenza, con conseguente rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 29.6.2018 proponeva appello RT
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 217/2018 del 23.1.2018
con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta con citazione del
31.3.2015 nei confronti della in persona del legale RT
rapp.te pro – tempore, e del , in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, volta a sentir dichiarare la responsabilità dei predetti convenuti,
con condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento in proprio favore di tutti i danni riportati dalla villa di sua proprietà, sita in Aversa (CE), nella zona est, confinante con la Piazza Ferrovia a causa delle copiose, marcate e diffuse tracce di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'ampio marciapiede antistante la proprietà e posto ai margini della Piazza Ferrovia, quantificabili in € 26.000,00, per ripristinare lo stato dei luoghi, ovvero in quella somma minore o maggiore ritenuta equa, oltre interessi dal fatto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, nonché attribuzione in favore del difensore 4
anticipatario.
Con il menzionato atto introduttivo, conveniva RT
innanzi all'intestata Corte di Appello la in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, ed il , in persona Controparte_2
del legale rapp.te pro – tempore, chiedendo, previsa sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione ed in riforma della stessa, per le ragioni ivi meglio precisate, di accertare la assoluta e totale fondatezza della domanda risarcitoria da esso formulata e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del per la manutenzione e gestione dell'area Controparte_2
da cui provengono le infiltrazioni d'acqua che hanno danneggiato e continuano a danneggiare la proprietà del condannando lo RT
stesso al pagamento della somma quantificata dal Consulente Tecnico
nominato in sede di ATP, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta equa,
comunque sempre contenuta nella misura di € 26.000,00; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi, nonché attribuzione al difensore anticipatario.
Con comparsa del 14.11.2018 si costituiva il , in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo l'inammissibilità della proposta impugnazione e, comunque, richiamando le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva già proposte in primo grado, nonché deducendo l'infondatezza della domanda proposta, in quanto non provata, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
La società in persona del legale rapp.te Controparte_4
pro - tempore, sebbene regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio. 5
Così radicatosi il contraddittorio, dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2024 - per la quale veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, RT
la quale, sebbene regolarmente citata in data 29.6.2018 presso lo studio del suo difensore costituito nel giudizio di primo grado, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Nel merito, l'appello non è fondato e va pertanto rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Va premesso innanzitutto che l'appellante non censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la sua originaria domanda è stata rigettata nei confronti della detta pronuncia è quindi oramai RT
passata in cosa giudicata, nulla dovendo essere disposto sul punto.
D'altra parte lo stesso appellante ha chiarito nell'atto introduttivo che era intervenuto con tale parte un accordo stragiudiziale.
lamenta invece che erroneamente il primo giudice RT
avrebbe analogamente rigettato la medesima domanda nei confronti del chiede pertanto, in riforma della gravata decisione, di Controparte_2
accogliere la stess nei confronti di quest'ultimo. 6
Orbene, pare utile innanzitutto chiarire sul punto che, con l'originario atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il predetto attore,
assumendosi proprietario dell'immobile ivi descritto, ha dedotto che lo stesso avrebbe riportato dei danni a causa delle infiltrazioni verificatesi dal piazzale antistante la stazione ferroviaria sita in Aversa, Piazza Mazzini, di proprietà
dell'allora e concessa in locazione alla Sig.ra Controparte_4 Parte_2
come da allegata documentazione, per utilizzo quale Area Giochi.
Pur avendo l'istante convenuto in giudizio anche il Controparte_2
lo stesso non ha però minimamente chiarito, sin dall'origine, il titolo in base al quale sarebbe sussistita una responsabilità solidale anche di quest'ultimo.,
in relazione ai danni riportati dal proprio immobile.
Infatti, proprio in relazione a tale aspetto, il primo giudice così
motivava la propria decisione:
“…Ma vi è di più, perché tale questione attiene al merito, ma in punto
di rito il convenuto nella sua comparsa di risposta ha Controparte_2
eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva ad
causam a contraddire, posto che nella citazione è affermato che l'area dalla
quale deriverebbero le infiltrazioni lamentate dall'attore appartiene solo alla
società In altri termini, non è stata affatto RT
dedotta in citazione la proprietà o anche solo la disponibilità giuridica
dell'area in capo al , essendosi anzi riferito l'attore Controparte_2
espressamente alla esclusiva proprietà delle , e quindi Controparte_4
non è stato allegato alcun titolo idoneo a fondare ex art. 2051 c.c., anche in
via ipotetica, la sua responsabilità risarcitoria. Tantomeno la domanda è
stata precisata o modificata sul punto nel termine concesso per il deposito di 7
memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In proposito la Cassazione ha con indirizzo uniforme ribadito che la
legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e
del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto
sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei
a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore,
prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con
conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado
del procedimento, anche di ufficio, fermo restando che la questione,
nell'ambito del presente processo, ha costituito oggetto di una espressa
eccezione del convenuto . Da essa va tenuta distinta la Controparte_2
titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale
non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità
del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al
merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e
probatorio della parte interessata. La legittimazione ad agire o a contraddire,
quale condizione della azione, si fonda - invece - esclusivamente sulla
allegazione fatta in domanda e una concreta e autonoma questione intorno a
essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui,
prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere un pronuncia
contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto
sostanziale controverso ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 28/10/2015, n. 21925;
Cass. civ. sez. III, 17/1/2017, n. 943 ). In altri termini, in tema di procedimento
civile, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva - consistendo nella
titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine 8
al rapporto sostanziale dedotto in causa mediante l'allegazione di farti
astrattamente idonei, secondo la prospettazione attorea, a fondare il diritto
azionato a prescindere dall'effettiva titolarità del rapporto oggetto del
giudizio - impone al Giudice di verificarne anche d'ufficio l'esistenza in ogni
stato e grado del procedimento, accertandola in relazione non alla sua
concreta sussistenza, ma alle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del
giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione dell'ipotetica
accoglibilità della domanda.
Per l'appunto, nel caso di specie, tale ipotetica accoglibilità non
sussiste, perché l'attore ha chiesto la pronuncia di una sentenza di condanna
in danno del pur deducendo che la proprietà dell'area da Controparte_2
cui proverrebbero le infiltrazioni farebbe capo in via esclusiva alle
[...]
e senza allegare in citazione alcun titolo da cui ricavare la CP_4
concorrente responsabilità dell'ente locale.
Ne deriva la inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei
confronti del , e tale inammissibilità in punto di rito va Controparte_2
rilevata in via prioritaria rispetto alla questione di merito del difetto di
legittimazione attiva, perché concretizza il difetto di una condizione
dell'azione”.
Ciò posto, solo in questo grado di giudizio, in maniera del tutto inammissibile, ha per la prima volta dedotto di aver RT
originariamente convenuto in giudizio il in quanto, pur Controparte_2
essendo l'area dalla quale provenivano le infiltrazioni di proprietà privata (e peraltro concessa in locazione a terzi), la stessa sarebbe stata caratterizzata da un non meglio precisato “uso pubblico”, insistendo sul punto anche servizi 9
pubblici (illuminazione, fogna, ecc.) che avrebbe reso il Controparte_2
responsabile per la sua custodia.
Orbene, pur volendo prescindere dal fatto che si tratta di deduzione intervenuta solo in questo grado di giudizio, si tratta comunque di affermazione non solo indimostrata ma, soprattutto, assolutamente contraddittoria, posto che lo stesso appellante ha dedotto che sia la proprietà
dell'area - di natura privata - che la disponibilità della stessa erano riconducibili ad altri soggetti (rispettivamente, RT
e ; non risulta minimamente dimostrata quindi l'esistenza di Parte_2
un'obbligazione di custodia a carico del Controparte_2
Sulla base delle considerazioni che precedono, aventi carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dall'appellante,
l'impugnazione va rigettata, con conseguente conferma della gravata sentenza
del Tribunale di Napoli Nord n. 217/2018 del 23.1.2018.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano di ufficio in RT
favore dell'appellato , in persona del legale rapp.te pro - Controparte_2
tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore dichiarato della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), nonché tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività
istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado. 10
Nulla va disposto in ordine alle spese e competenze di lite quanto all'appellata rimasta contumace RT
In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di RT
contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 29.6.2018, nei confronti della RT
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e del RT
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, nonché Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 217/2018 del 23.1.2018,
così provvede:
a) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata decisione;
b) Condanna l'appellante al pagamento in favore del RT
, in persona del legale rapp.te pro - tempore delle spese e Controparte_2
competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute.
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte di di un RT
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.11.2024. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
11
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3595/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3595/2018 R.G., avente ad oggetto
“Risarcimento danni - responsabilità ex art. 2049-2051-2052 c.c. – solo
danni a cose”, riservato in decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 3.7.2024, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...] ed ivi residente alla Piazza RT
Ferrovia n. 4, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Agostino De Michele, c.f. , in virtù di procura a CodiceFiscale_2
margine dell'atto introduttivo, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in
Aversa, alla via S. D'Acquisto n. 100. L'avv. De Michele dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al seguente n. 081-8907363 e/o al 2
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
E
c.f. e P.Iva , in RT P.IVA_1
persona del legale rapp.te pro - tempore, con sede in Piazza della Croce Rossa
n. 1 - 00161 – Roma, rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dagli
Avv.ti Gianpaolo Iaselli, c.f.: e Renato Iaselli c.f.: CodiceFiscale_3
- PEC: - pec: CodiceFiscale_4 Email_2
e fax: 0823.352028, con i quali elettivamente Email_3
domiciliava in Aversa alla via Corcione n. 128 presso l'avv. Silvana
Diomaiuti.
APPELLATA - CONTUMACE
E
- c.f.: - in persona del Sig. Sindaco Controparte_2 P.IVA_2
pro - tempore, Arch. , rappresentato e difeso in virtù Controparte_3
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e delibera di incarico della Giunta Comunale n. 272 del 3.07.2018, dall'avv. Domenico
Pignetti, c.f. , con il quale elettivamente domicilia in CodiceFiscale_5
Aversa (CE) alla Piazza Municipio n.
1. L'Avv. Pignetti dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
e al seguente numero di fax: .. Email_4 P.IVA_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante in totale riforma della sentenza RT 3
impugnata, revocare la sentenza di I grado n. 217/2018 pronunciata dal
Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, resa pubblica in data 23/1/2018
e mai notificata;
condannare inoltre i convenuti tutti al pagamento del compenso e delle spese di giudizio oltre c.p.a., iva e spese forfettarie del I e II
grado di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
Per l'appellato , in persona del legale rapp.te pro Controparte_2
- tempore, come da comparsa di costituzione e risposta, e quindi confermare la gravata sentenza, con conseguente rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 29.6.2018 proponeva appello RT
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 217/2018 del 23.1.2018
con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta con citazione del
31.3.2015 nei confronti della in persona del legale RT
rapp.te pro – tempore, e del , in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, volta a sentir dichiarare la responsabilità dei predetti convenuti,
con condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento in proprio favore di tutti i danni riportati dalla villa di sua proprietà, sita in Aversa (CE), nella zona est, confinante con la Piazza Ferrovia a causa delle copiose, marcate e diffuse tracce di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'ampio marciapiede antistante la proprietà e posto ai margini della Piazza Ferrovia, quantificabili in € 26.000,00, per ripristinare lo stato dei luoghi, ovvero in quella somma minore o maggiore ritenuta equa, oltre interessi dal fatto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, nonché attribuzione in favore del difensore 4
anticipatario.
Con il menzionato atto introduttivo, conveniva RT
innanzi all'intestata Corte di Appello la in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, ed il , in persona Controparte_2
del legale rapp.te pro – tempore, chiedendo, previsa sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata decisione ed in riforma della stessa, per le ragioni ivi meglio precisate, di accertare la assoluta e totale fondatezza della domanda risarcitoria da esso formulata e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità del per la manutenzione e gestione dell'area Controparte_2
da cui provengono le infiltrazioni d'acqua che hanno danneggiato e continuano a danneggiare la proprietà del condannando lo RT
stesso al pagamento della somma quantificata dal Consulente Tecnico
nominato in sede di ATP, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta equa,
comunque sempre contenuta nella misura di € 26.000,00; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi, nonché attribuzione al difensore anticipatario.
Con comparsa del 14.11.2018 si costituiva il , in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo l'inammissibilità della proposta impugnazione e, comunque, richiamando le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva già proposte in primo grado, nonché deducendo l'infondatezza della domanda proposta, in quanto non provata, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
La società in persona del legale rapp.te Controparte_4
pro - tempore, sebbene regolarmente citata, non si costituiva nel presente giudizio. 5
Così radicatosi il contraddittorio, dopo alcuni rinvii d'ufficio, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2024 - per la quale veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata
[...]
in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, RT
la quale, sebbene regolarmente citata in data 29.6.2018 presso lo studio del suo difensore costituito nel giudizio di primo grado, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Nel merito, l'appello non è fondato e va pertanto rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Va premesso innanzitutto che l'appellante non censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la sua originaria domanda è stata rigettata nei confronti della detta pronuncia è quindi oramai RT
passata in cosa giudicata, nulla dovendo essere disposto sul punto.
D'altra parte lo stesso appellante ha chiarito nell'atto introduttivo che era intervenuto con tale parte un accordo stragiudiziale.
lamenta invece che erroneamente il primo giudice RT
avrebbe analogamente rigettato la medesima domanda nei confronti del chiede pertanto, in riforma della gravata decisione, di Controparte_2
accogliere la stess nei confronti di quest'ultimo. 6
Orbene, pare utile innanzitutto chiarire sul punto che, con l'originario atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il predetto attore,
assumendosi proprietario dell'immobile ivi descritto, ha dedotto che lo stesso avrebbe riportato dei danni a causa delle infiltrazioni verificatesi dal piazzale antistante la stazione ferroviaria sita in Aversa, Piazza Mazzini, di proprietà
dell'allora e concessa in locazione alla Sig.ra Controparte_4 Parte_2
come da allegata documentazione, per utilizzo quale Area Giochi.
Pur avendo l'istante convenuto in giudizio anche il Controparte_2
lo stesso non ha però minimamente chiarito, sin dall'origine, il titolo in base al quale sarebbe sussistita una responsabilità solidale anche di quest'ultimo.,
in relazione ai danni riportati dal proprio immobile.
Infatti, proprio in relazione a tale aspetto, il primo giudice così
motivava la propria decisione:
“…Ma vi è di più, perché tale questione attiene al merito, ma in punto
di rito il convenuto nella sua comparsa di risposta ha Controparte_2
eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva ad
causam a contraddire, posto che nella citazione è affermato che l'area dalla
quale deriverebbero le infiltrazioni lamentate dall'attore appartiene solo alla
società In altri termini, non è stata affatto RT
dedotta in citazione la proprietà o anche solo la disponibilità giuridica
dell'area in capo al , essendosi anzi riferito l'attore Controparte_2
espressamente alla esclusiva proprietà delle , e quindi Controparte_4
non è stato allegato alcun titolo idoneo a fondare ex art. 2051 c.c., anche in
via ipotetica, la sua responsabilità risarcitoria. Tantomeno la domanda è
stata precisata o modificata sul punto nel termine concesso per il deposito di 7
memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In proposito la Cassazione ha con indirizzo uniforme ribadito che la
legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e
del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto
sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei
a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore,
prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con
conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado
del procedimento, anche di ufficio, fermo restando che la questione,
nell'ambito del presente processo, ha costituito oggetto di una espressa
eccezione del convenuto . Da essa va tenuta distinta la Controparte_2
titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale
non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità
del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al
merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e
probatorio della parte interessata. La legittimazione ad agire o a contraddire,
quale condizione della azione, si fonda - invece - esclusivamente sulla
allegazione fatta in domanda e una concreta e autonoma questione intorno a
essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui,
prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere un pronuncia
contro il convenuto pur deducendo la relativa estraneità al rapporto
sostanziale controverso ( v. sul punto Cass. civ. sez. III, 28/10/2015, n. 21925;
Cass. civ. sez. III, 17/1/2017, n. 943 ). In altri termini, in tema di procedimento
civile, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva - consistendo nella
titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine 8
al rapporto sostanziale dedotto in causa mediante l'allegazione di farti
astrattamente idonei, secondo la prospettazione attorea, a fondare il diritto
azionato a prescindere dall'effettiva titolarità del rapporto oggetto del
giudizio - impone al Giudice di verificarne anche d'ufficio l'esistenza in ogni
stato e grado del procedimento, accertandola in relazione non alla sua
concreta sussistenza, ma alle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del
giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione dell'ipotetica
accoglibilità della domanda.
Per l'appunto, nel caso di specie, tale ipotetica accoglibilità non
sussiste, perché l'attore ha chiesto la pronuncia di una sentenza di condanna
in danno del pur deducendo che la proprietà dell'area da Controparte_2
cui proverrebbero le infiltrazioni farebbe capo in via esclusiva alle
[...]
e senza allegare in citazione alcun titolo da cui ricavare la CP_4
concorrente responsabilità dell'ente locale.
Ne deriva la inammissibilità della domanda risarcitoria proposta nei
confronti del , e tale inammissibilità in punto di rito va Controparte_2
rilevata in via prioritaria rispetto alla questione di merito del difetto di
legittimazione attiva, perché concretizza il difetto di una condizione
dell'azione”.
Ciò posto, solo in questo grado di giudizio, in maniera del tutto inammissibile, ha per la prima volta dedotto di aver RT
originariamente convenuto in giudizio il in quanto, pur Controparte_2
essendo l'area dalla quale provenivano le infiltrazioni di proprietà privata (e peraltro concessa in locazione a terzi), la stessa sarebbe stata caratterizzata da un non meglio precisato “uso pubblico”, insistendo sul punto anche servizi 9
pubblici (illuminazione, fogna, ecc.) che avrebbe reso il Controparte_2
responsabile per la sua custodia.
Orbene, pur volendo prescindere dal fatto che si tratta di deduzione intervenuta solo in questo grado di giudizio, si tratta comunque di affermazione non solo indimostrata ma, soprattutto, assolutamente contraddittoria, posto che lo stesso appellante ha dedotto che sia la proprietà
dell'area - di natura privata - che la disponibilità della stessa erano riconducibili ad altri soggetti (rispettivamente, RT
e ; non risulta minimamente dimostrata quindi l'esistenza di Parte_2
un'obbligazione di custodia a carico del Controparte_2
Sulla base delle considerazioni che precedono, aventi carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dall'appellante,
l'impugnazione va rigettata, con conseguente conferma della gravata sentenza
del Tribunale di Napoli Nord n. 217/2018 del 23.1.2018.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano di ufficio in RT
favore dell'appellato , in persona del legale rapp.te pro - Controparte_2
tempore, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri
per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147
del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore dichiarato della controversia (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), nonché tenendo conto del grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività
istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado. 10
Nulla va disposto in ordine alle spese e competenze di lite quanto all'appellata rimasta contumace RT
In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di RT
contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 29.6.2018, nei confronti della RT
in persona del legale rapp.te pro – tempore, e del RT
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, nonché Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 217/2018 del 23.1.2018,
così provvede:
a) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata decisione;
b) Condanna l'appellante al pagamento in favore del RT
, in persona del legale rapp.te pro - tempore delle spese e Controparte_2
competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute.
c) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte di di un RT
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.11.2024. IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
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IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo