Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5153 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12379/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12379/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 04/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 03/02/2025
TRA
, c.f.: , in persona del Commissario Parte_1 P.IVA_1
Straordinario,rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa
Intorcia e Francesco Lembo CodiceFiscale_1
( ) ed elett.te dom.ta presso l'Ufficio legale della CodiceFiscale_2
Parte predetta in Via Comunale del Principe n. 13/A in virtù di procura a in calce all'atto di citazione in opposizione
- OPPONENTE
E Contr
, c.f.: , in persona del legale CP_2 CP_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dagli avv.ti Luigi Rossini (CF ) C.F._3
e Annamaria Doria (CF ), ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il loro studio in Battipaglia (SA), alla via Rosa Iemma, 2
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione notificato il 19/04/2019, la Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.1551/19,reso dal
Tribunale di Napoli il 02.03.2019, depositato il 04.03.2019 e notificato il
Part 14.03.2019 con il quale era stato ingiunto, alla predetta il pagamento della somma complessiva di €.33.100,13 oltre interessi nonché spese di
Con procedura deducendo:1)la carenza di legittimazione attiva di CP_2 CP_3
2) il pagamento, per una parte del credito, 3) la non debenza di
[...]
Parte
€.20.646,00 in quanto la somma era stata corrisposta dalla alla
[...]
ai sensi dell'art.8 co 4 del DPR371/98,nel mese di gennaio 2014, CP_4 ma essendo stata tale farmacia incorporata nella società
[...]
non aveva più diritto alla Controparte_5
corresponsione; 4) La non debenza dell'ulteriore importo richiesto trattandosi di somme accantonate per pignoramento presso terzi da parte della società
5)la non debenza degli interessi al tasso previsto dal Dlgs231/02 Pt_2
trattandosi di rapporto con farmacia e non vigendo tra le parti alcuna
“transazione commerciale”.
Si costituiva in giudizio la SO. contestando i motivi di Controparte_6 opposizione e chiedendone il rigetto. La causa all'esito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alla udienza del 04/11/2024 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- 2 - Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della So. Controparte_6
Ed invero, occorre rilevare che ad onta di quanto sostenuto dalla difesa Parte dell' non è necessaria l'accettazione espressa ai fini dell'efficacia delle cessioni, in quanto gli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923, si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali e sono insuscettibili di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. n. 22315 del 15/10/2020; in senso conforme, Cass. n. 32788 del 13/12/2019, Cass. n. 30658 del 21/12/2017,
Parte relativa ad un caso in cui debitore ceduto era una Cass. n. 18339 del Parte 27/08/2014, relativa ad un caso in cui debitore ceduto era una .
Né può venire in rilievo la disposizione prevista dall'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, in quanto essa disciplina la cessione dei crediti relativi a contratti ancora in corso (cfr. Cass. n. 33344 del 21/12/2018), mentre nel caso in esame i crediti si riferiscono ad un contratto che ha cessato di avere efficacia.
Pertanto, dal momento che compete al creditore cessionario dimostrare la titolarità del diritto di credito ( cfr.Cass. Sez. un. n. 2951/2016) sulla base della disciplina di carattere generale di cui agli art 1260 ss c.c., ai fini della prova della cessione del credito, il cessionario deve allegare il contratto di cessione, in quanto la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che l'effetto traslativo consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., dal momento che questa è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
( cfr.Cassazione civile sez. III, 21/01/2005, n.1312)
Nel caso di specie ,come documentato in atti, la cessione del credito tra e Controparte_7 CP_8
[...] [...]
è stata effettuata con atto del 25/11/2016 e notificato alla 1
[...] Parte_1
in data 02/12/2016.
In ordine al secondo motivo di opposizione relativo il pagamento, per una parte del credito, va osservato che lo stesso risulta fondato in quanto è risultato documentato che la ha versato in data Parte_1
24/08/2016 alla la somma di € 3.813,49, e la stessa parte Controparte_5
opposta ne prende atto e nulla deduce sul punto, pertanto il motivo di opposizione è fondato.
In ordine al terzo motivo di opposizione relativo alla non debenza di
Parte
€.20.646,00 in quanto la somma era stata corrisposta dalla alla
[...]
ai sensi dell'art.8 co 4 del DPR 371/98, nel mese di gennaio 2014, CP_4 ma essendo stata tale farmacia incorporata nella società
[...]
, avendo cessato l'attività non aveva più Controparte_5
diritto alla corresponsione dell'acconto di cui all'art. 4 del DPR 371/98, tale
Parte motivo di opposizione risulta infondato. Invero la sull'importo dovuto per la Distinta contabile riepilogativa di giugno 2016 ha trattenuto in compensazione la somma € 20.646,00, corrisposta alla
[...]
ai sensi dell'art. 8 co. 4 DPR Controparte_9
371/98 quale acconto della DCR di gennaio 2014, cui la farmacia
[...]
non aveva diritto, attesa la sopravvenuta fusione per incorporazione CP_9
nella tuttavia . tale Controparte_10
operazione non opponibile alla opposta in quanto la , in Controparte_5
data 1° aprile 2015, ha presentato ricorso per il concordato preventivo con cessione dei beni ed il Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 2 aprile
2015, ha ammesso la farmacia alla procedura di concordato preventivo, concordato che è stato approvato dai creditori e omologato con decreto del 25 settembre 2015. Parte Il credito della relativo alla restituzione dell'acconto di gennaio 2014, è
Parte anteriore alla domanda di concordato, mentre il debito della nei confronti della farmacia è posteriore al concordato per cui la CP_5
- 4 - compensazione degli stessi non è possibile. Invero se i crediti nei confronti del debitore sottoposto alle procedure concorsuali (ivi comprese concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa) sono sorti dopo l'inizio delle stesse, questi non possono essere compensati in virtù di quanto si evince dall' art. 56 L.F. Infatti, il diritto concesso ai creditori di effettuare la compensazione deve essere considerato un'eccezione al corollario della "par condicio creditorum"; pertanto la norma non può essere interpretata estensivamente per sussumere delle eccezioni non espressamente statuite. Al contrario, se la compensazione ha ad oggetto dei crediti sorti e scaduti prima dell'inizio della procedura concorsuale la compensazione stessa è espressamente concessa in base all'articolo 56 l. f.. Parte Nella fattispecie in esame, la ha inteso compensare un credito concorsuale (ripetizione acconto gennaio 2014) con un debito nei confronti della Farmacia venuto ad esistenza successivamente alla procedura in quanto relativo alla DCR di giugno 2016, pertanto tale compensazione è inefficace e non è opponibile alla opposta, quindi il motivo di opposizione è infondato.
In ordine al quarto motivo di opposizione relativo alla non debenza dell'ulteriore importo richiesto trattandosi di somme accantonate per pignoramento presso terzi da parte della società va osservato che parte Pt_2
opponente ha provato solo che è stata attivata la procedura di pignoramento presso terzi da parte della Società ma non di aver effettivamente Pt_2
versato le somme oggetto di pignoramento alla predetta società, anzi, la opposta ha anche fornito la prova che alla notifica dell'atto di pignoramento non è seguita l'iscrizione a ruolo del giudizio, che dunque si è estinto.Il motivo è , dunque, infondato.
In ordine al quinto motivo di opposizione relativo alla non debenza degli interessi moratori al tasso previsto dal Dlgs 231/02 va osservato che Sulla scorta di tale condivisibile decisione deve escludersi il diritto della CP_4
alla corresponsione degli interessi commerciali ex d.lgs. 231/02, con il
- 5 - riconoscimento soltanto degli interessi legali, come peraltro previsto dall'art. 8 del DPR 371/98.
Quanto poi al dies a quo dei detti interessi si rileva che le Controparte_11
sono soggette al servizio di tesoreria unica, ai sensi della Tabella A
[...]
annessa alla legge 29.10.1984, n. 720 e ad esse come tali si applica la disciplina per il pagamento delle obbligazioni contratte dalle pubbliche amministrazioni, in base i relativi debiti pecuniari, in deroga al principio generale sancito dall'art. 1182, comma 3, cod. civ., sono "chiedibili" e, dunque, il pagamento deve avvenire presso gli Uffici di tesoreria dell'Amministrazione debitrice (cfr., ex multis, Cass., 2478/2001; Cass.,
6627/1997, 25402/09).
E tale principio opera anche quando i pagamenti siano effettuati tramite bonifici, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 1837/10) che ha statuito come "Alle Unità Sanitarie Locali (ed, oggi, alle Controparte_11
si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della
[...]
previsione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 25 novembre 1989 n.
382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n.
8. Ciò vuol dire che le Part obbligazioni delle vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di
Tesoreria dell'Ente debitore, e che la mera scadenza del termine di Part pagamento non vale a costituire in mora la stessa, in difetto di un
Part formale atto di costituzione in mora, anche quando la effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria".
Ciò posto, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, in mancanza di un atto formale di costituzione in mora, gli interessi a favore dell'opposta non possono che essere riconosciuti dal giorno della domanda e cioè dal momento in cui è stato notificato il decreto ingiuntivo (14.03.2019). il motivo è, pertanto, fondato.
- 6 - In conclusione l'opposizione risulta parzialmente fondata, il decreto ingiuntivo n.1551/19 reso dal Tribunale di Napoli il 04/03/2019 va, quindi, revocato, e la va condannata al pagamento in favore Parte_1 della SO. della complessiva somma di € € CP_2 CP_3
29.286,64, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto (14/03/2019).
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale della opposizione vanno compensate nella misura di 1/3 mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico della opponente. Le stesse si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. 55/14, del valore della causa e dell'attività processuale svolta dai procuratori
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Maria Rosaria Spina, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.1551/2029 proposta dalla
[...]
, così provvede: Parte_4
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1551/2019 reso dal Tribunale di Napoli il 04/03/2019;
2) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1
SO. ella complessiva somma di € € 29.286,64, oltre CP_2 CP_3
interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto
(14.03/2019);
3) Condanna l' al pagamento dei 2/3 Controparte_12 delle spese processuali, che si liquidano in € 200,00 per spese ed € 4.786,00, per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge con attribuzione agli avv.ti Luigi Rossini e Annamaria Doria dichiaratisi anticipatari, e compensa il restante 1/3 delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 22/05/2025.
Il Giudice
- 7 - (dott.ssa Maria Rosaria Spina)
- 8 -