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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all' udienza disposta per il 24/2/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 8335 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Parte_1
Friggione, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- Resistente contumace–
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 24/2/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2023 il ricorrente chiedeva che fosse annullato l'indebito di €
559,00 di cui alla prestazione IOCOM n. 022-090137432756 e che l' fosse condannato alla CP_1
restituzione delle somme eventualmente trattenute, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Deduceva il ricorrente che con comunicazione del 17/7/2023 l' gli aveva comunicato che in CP_1 relazione alla pensione ricevuta, per il periodo dall'agosto al dicembre 2020 egli aveva ricevuto un importo non spettante per € 559,00; che la richiesta dell' era generica e priva Controparte_2
di motivazione;
che aveva presentato ricorso amministrativo, ma invano;
che, se la richiesta fosse ascrivibile ad un asserito superamento del requisito reddituale per percepire l'integrazione del trattamento minino della pensione ai sensi dell'art. 6 della L. n. 638/1983, tale superamento non vi era stato, perché egli nel 2020 aveva percepito la somma annua di € 10.400,00, inferiore alla soglia
1
di legge pari ad € 13.391,82; che inoltre l'indebito previdenziale era irripetibile, non avendo egli pensionato celato alcunchè all' . Controparte_2
L' rimaneva contumace. CP_1
*******
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Dalla documentazione in atti si evince che l' con atto del 17/7/2023 ha comunicato al CP_1 ricorrente: “la sua pensione n. 022-090137432756 Cat. IOCOM è stata ricalcolata dal 1 agosto
2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”. Con il medesimo provvedimento l' CP_1 ha quantificato l'indebito previdenziale in € 559,00 per il periodo da agosto a dicembre 2020, preannunciando che avrebbe provveduto al recupero mediante 5 trattenute mensili sulle successive pensioni.
Ebbene, il ricorrente contesta sia la genericità della richiesta, sia l'infondatezza della stessa, atteso che egli non ha superato il limite reddituale per perdere l'integrazione al trattamento minimo;
inoltre ha eccepito l'irripetibilità della somme riscosse ai sensi dell'art. 52, comma 2, della L. n.
88/1989 come interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991.
L'indebito richiesto è irripetibile.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato;
ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Tuttavia, l'art. 1886
c.c. stabilisce che le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali e che solo in mancanza si applicano le norme del codice civile.
Ciò detto, l'art. 52 della L. n. 88/1989 così stabilisce:
“
1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
L'art. 13 della L. n. 412/1991, contenente una norma di interpretazione autentica, ha così previsto:
2
“1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti CP_1
sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha omesso alcuna comunicazione all' , avendo egli CP_1 regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020.
Peraltro l' , rimanendo contumace, non ha offerto ulteriori elementi o documenti volti a CP_1
contrastare tale ricostruzione dei fatti.
Pertanto, poiché il ricorrente, quando ha percepito la prestazione asseritamente indebita, non si trovava in una condizione di dolo o colpa grave, l'indebito richiesto dall' è irripetibile. CP_1
In definitiva, la domanda del ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi non dovuta la ripetizione della somma di € 559,00, richiesta dall' con provvedimento del CP_1
17/7/2023; l' deve inoltre essere condannato alla restituzione di quanto eventualmente CP_1
trattenuto a seguito della missiva suddetta.
L'accoglimento della domanda per la ragione innanzi indicata rende superfluo l'esame delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella CP_1
misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
13/11/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la ripetizione della somma di €
559,00, richiesta dall' con provvedimento del 17/7/2023; CP_1
2) condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a seguito della missiva CP_1
suddetta;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 260,00 per compensi al difensore, oltre RSG
CAP e IVA come per legge.
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Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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