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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3799/2024
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. GIOVANNI PANUZZO
RICORRENTE contro
CP_1 con l'Avv. MASSIMILIANO GORGONI
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.04.2024, la sig.ra ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis Parte_2
c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione d'inabilità, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente al 6.07.2023.
Il c.t.u. nominato dott.ssa concludeva la sua relazione affermando che la sig.ra Persona_1
, per le minorazioni di cui è portatrice, non è da considerare invalida al 100% ai sensi e Parte_2 per gli effetti dell'art. 2 L. 118/1971, alla stregua dei criteri fissati dal D.M. 5.2.1992, riconoscendo una percentuale d'invalidità pari al 64%.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 26.09.2024, il ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. riguardano l'asserita errata o carente valutazione della documentazione medica, in particolar modo quella successiva alla visita della commissione medica del 13.11.2023, la mancata valutazione del peggioramento in corso CP_1
e di quello futuro, la sottovalutazione del disturbo depressivo maggiore, l'erronea classificazione delle menomazioni come coesistenti anziché concorrenti, che inficierebbe i criteri di calcolo della percentuale d'invalidità.
La ricorrente ha chiesto pertanto il rinnovo della c.t.u., al fine di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione d'inabilità ex artt. 2 e 12 l. 118/71. Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 specificità dei motivi, l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la condanna al pagamento di prestazioni o benefici, oltre alla loro improponibilità per carenza di preventiva domanda amministrativa;
oltre al rigetto nel merito.
All'udienza di discussione del 10.02.2025 le parti insistevano nelle rispettive difese, e la ricorrente chiedeva l'autorizzazione al deposito di certificazione medica ai fini del rinnovo della c.t.u. e il
Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva, ritenuto che la certificazione medica di cui si chiedeva l'acquisizione fosse generica e non attestante un aggravamento rilevante ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e ritenendo di non dover rinnovare la c.t.u., il Giudice rinviava la causa per discussione all'udienza del 14.04.2025, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
In relazione all'eccezioni preliminare dell' dev'essere affermato che il requisito della CP_1 specificità dei motivi risulta sufficientemente rispettato e il ricorso è pertanto ammissibile.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del c.t.u., e che i motivi di contestazione della c.t.u. devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse dalla ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
I motivi di doglianza dei ricorrenti ricalcano pressoché fedelmente le contestazioni e le argomentazioni fatte pervenire al c.t.u. dal c.t.p. della ricorrente successivamente all'invio della bozza della relazione peritale, alle quali quest'ultimo aveva già esaurientemente risposto nella stesura finale dell'elaborato, tanto da modificare in aumento la percentuale d'invalidità originariamente indicata nella bozza.
Sulla classificazione delle menomazioni come coesistenti anziché concorrenti, il c.t.u. ha replicato alle osservazioni replicando che le stesse sono da ritenersi coesistenti perché la loro eziopatogenesi non è riconducibile alla stessa causa e interessano organi e distretti corporei diversi.
La dedotta circostanza che in altro procedimento per ATP promosso avanti al Tribunale di Firenze per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità le patologie della ricorrente fossero state ritenute concorrenti e non coesistenti da un diverso c.t.u. non può assurgere a valido motivo di contestazione della relazione peritale qui contestata, risolvendosi anch'essa in mero dissenso diagnostico.
Riguardo alla censura circa la mancata valutazione del peggioramento futuro, essa non ha alcun pregio, in quanto la c.t.u. non può certo tener conto delle ipotetiche previsioni di peggioramento futuro, dovendosi pronunciare sull'esistenza dei requisiti sanitari nel periodo che va dalla domanda in sede amministrativa al momento della visita peritale.
Anche la doglianza circa l'asserita sottovalutazione della gravità del disturbo depressivo maggiore non ha fondamento, in quanto la c.t.u. sul punto non si è basata su presunzioni, bensì sull'assenza di prescrizione farmacologica specifica, riferita dalla paziente in sede di visita e ricavabile dal certificato della dott.ssa comprendente una diagnosi ma senza alcuna prescrizione di Per_2 terapie. A ben vedere le censure formulate appaiono mere ipotesi alternative di valutazione delle patologie;
in sostanza la c.t.u. svolta in sede di ATP risulta immune da vizi logici e omissioni, e non c'è motivo per questo Giudice di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. e dalla certificazione versate in atti dalla ricorrente (cfr. all. B) e C) depositati l'8.2.2025), vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di
A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n.1479/24, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 12/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Parte_1 con l'Avv. GIOVANNI PANUZZO
RICORRENTE contro
CP_1 con l'Avv. MASSIMILIANO GORGONI
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.04.2024, la sig.ra ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis Parte_2
c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione d'inabilità, a far data dalla domanda presentata in sede amministrativa, corrispondente al 6.07.2023.
Il c.t.u. nominato dott.ssa concludeva la sua relazione affermando che la sig.ra Persona_1
, per le minorazioni di cui è portatrice, non è da considerare invalida al 100% ai sensi e Parte_2 per gli effetti dell'art. 2 L. 118/1971, alla stregua dei criteri fissati dal D.M. 5.2.1992, riconoscendo una percentuale d'invalidità pari al 64%.
Successivamente al deposito della c.t.u., avvenuto il 26.09.2024, il ricorrente formulava il dissenso e in seguito proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis com. VI c.p.c.
Le censure delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p. riguardano l'asserita errata o carente valutazione della documentazione medica, in particolar modo quella successiva alla visita della commissione medica del 13.11.2023, la mancata valutazione del peggioramento in corso CP_1
e di quello futuro, la sottovalutazione del disturbo depressivo maggiore, l'erronea classificazione delle menomazioni come coesistenti anziché concorrenti, che inficierebbe i criteri di calcolo della percentuale d'invalidità.
La ricorrente ha chiesto pertanto il rinnovo della c.t.u., al fine di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione d'inabilità ex artt. 2 e 12 l. 118/71. Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 specificità dei motivi, l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere la condanna al pagamento di prestazioni o benefici, oltre alla loro improponibilità per carenza di preventiva domanda amministrativa;
oltre al rigetto nel merito.
All'udienza di discussione del 10.02.2025 le parti insistevano nelle rispettive difese, e la ricorrente chiedeva l'autorizzazione al deposito di certificazione medica ai fini del rinnovo della c.t.u. e il
Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva, ritenuto che la certificazione medica di cui si chiedeva l'acquisizione fosse generica e non attestante un aggravamento rilevante ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e ritenendo di non dover rinnovare la c.t.u., il Giudice rinviava la causa per discussione all'udienza del 14.04.2025, in modalità cartolare, con deposito di note autorizzate e note per le sole conclusioni.
In relazione all'eccezioni preliminare dell' dev'essere affermato che il requisito della CP_1 specificità dei motivi risulta sufficientemente rispettato e il ricorso è pertanto ammissibile.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del c.t.u., e che i motivi di contestazione della c.t.u. devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse dalla ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
I motivi di doglianza dei ricorrenti ricalcano pressoché fedelmente le contestazioni e le argomentazioni fatte pervenire al c.t.u. dal c.t.p. della ricorrente successivamente all'invio della bozza della relazione peritale, alle quali quest'ultimo aveva già esaurientemente risposto nella stesura finale dell'elaborato, tanto da modificare in aumento la percentuale d'invalidità originariamente indicata nella bozza.
Sulla classificazione delle menomazioni come coesistenti anziché concorrenti, il c.t.u. ha replicato alle osservazioni replicando che le stesse sono da ritenersi coesistenti perché la loro eziopatogenesi non è riconducibile alla stessa causa e interessano organi e distretti corporei diversi.
La dedotta circostanza che in altro procedimento per ATP promosso avanti al Tribunale di Firenze per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità le patologie della ricorrente fossero state ritenute concorrenti e non coesistenti da un diverso c.t.u. non può assurgere a valido motivo di contestazione della relazione peritale qui contestata, risolvendosi anch'essa in mero dissenso diagnostico.
Riguardo alla censura circa la mancata valutazione del peggioramento futuro, essa non ha alcun pregio, in quanto la c.t.u. non può certo tener conto delle ipotetiche previsioni di peggioramento futuro, dovendosi pronunciare sull'esistenza dei requisiti sanitari nel periodo che va dalla domanda in sede amministrativa al momento della visita peritale.
Anche la doglianza circa l'asserita sottovalutazione della gravità del disturbo depressivo maggiore non ha fondamento, in quanto la c.t.u. sul punto non si è basata su presunzioni, bensì sull'assenza di prescrizione farmacologica specifica, riferita dalla paziente in sede di visita e ricavabile dal certificato della dott.ssa comprendente una diagnosi ma senza alcuna prescrizione di Per_2 terapie. A ben vedere le censure formulate appaiono mere ipotesi alternative di valutazione delle patologie;
in sostanza la c.t.u. svolta in sede di ATP risulta immune da vizi logici e omissioni, e non c'è motivo per questo Giudice di discostarsi dalle conclusioni ivi esposte.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio, alla luce delle dichiarazioni ex art. 152 disp. att. c.p.c. e dalla certificazione versate in atti dalla ricorrente (cfr. all. B) e C) depositati l'8.2.2025), vanno dichiarate irripetibili, mentre le spese della c.t.u. svolta nel procedimento di
A.T.P., già liquidate con decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della CP_2 consulenza tecnica espletata nel corso dell'A.T.P. n.1479/24, come già liquidate con decreto in tale procedura.
Firenze 12/05/2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.