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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4665/2021 R.G.,
È comparso, per parte opponente, l'avv. Maria Rosa Scattareggia, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Valentina Marcianò, per delega dell'avv. de Lima Souza, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4665/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Galia e dall'avv. Maria Rosa C.F._2
Scattareggia, opponenti contro
(p. iva ) e per essa la (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Gianluca de Lima Souza, opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 6 ottobre 2021, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 856/2021 del 2 luglio 2021, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 18.986,48, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di quale cessionaria del credito, a Controparte_1
titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di prestito e di apertura di credito
(mediante utilizzo di carta di credito), sottoscritto in data 5 maggio 2009, con Findomestic Banca
s.p.a. Gli opponenti hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione del credito fatto valere e hanno contestato, nel merito, l'erroneità del quantum richiesto, stante il pagamento di quanto dovuto mediante n. 42 effetti cambiari dell'importo di € 350,00 ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 marzo 2022, si è costituita
[...]
la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, in particolare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione
(Cassazione civ., sez. II, 08/01/2018, n. 180). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo la medesima allegato il contratto di prestito sottoscritto da e da su Parte_1 Parte_2 cui si fonda la pretesa monitoria, con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della società opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto in atti
(v. doc 2 allegato al ricorso monitorio) ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto, che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente.
Tanto premesso, passando ad analizzare i motivi di opposizione, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione avanzata da e da in ordine all'intervenuta estinzione Parte_1 Parte_2 per prescrizione del diritto di credito dell'istituto di credito opposto.
Per costante orientamento giurisprudenza, nel caso di contratto di finanziamento trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 08/08/2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”; conf. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n. 10859).
Ebbene, nel caso di specie, e con il contratto di Parte_1 Parte_2 finanziamento stipulato in data 5 maggio 2009, si sono obbligati a restituire l'importo finanziato tramite il pagamento di ottantaquattro rate mensili, con l'evidente conseguenza che al momento dell'invio della lettera raccomandata a/r di messa in mora avvenuto in data 27 dicembre 2019 (v. all.
06 alla comparsa di costituzione) e della successiva notificazione del decreto ingiuntivo (30 luglio TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
2021), il diritto della società opposta non poteva ritenersi prescritto, non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione.
Non può, altresì, essere accolta l'eccezione di parte opponente in ordine all'ingiunzione da parte della banca di somme non dovute, apparendo infondata l'allegazione in ordine al parziale pagamento di quanto dovuto tramite i quarantadue effetti cambiari versati in atti.
Ritiene il presente Giudice che l'eccezione non possa essere accolta, considerato che – a fronte della specifica contestazione svolta dall'opposta – l'opponente non ha fornito prova che i pagamenti siano riferibili al rapporto contrattuale azionato dalla società opposta con il ricorso monitorio.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora il fatto estintivo dell'obbligazione (il pagamento del debito) venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), è onere del debitore provare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, laddove la relativa imputazione sia stata contestata dal creditore (cfr. Cassazione civ., sez. III, 28/02/2012, n. 3008;
Cassazione civ., sez. I, 15/02/2007, n. 3457; Cassazione civ., sez. III, 18/10/2005, n. 2013), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al creditore (cfr. Cassazione civile sez. VI,
03/11/2021, n. 31429; conf. Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, n. 115; Cassazione civile sez.
VI, 06/11/2017, n. 26275; Cassazione civile sez. II, 18/02/2016, n. 3194; nonché Cassazione civile, sez. VI, 06/11/2017, n. 26275, per la quale “soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso”), considerato che in tal caso l'onere del debitore di provare il fatto estintivo rappresenta un prius logico rispetto all'onere del creditore di provare l'eventuale diversa imputazione del pagamento (cfr. Cassazione civile, sez. II,
09/11/2018, n. 28779, per la quale “l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo”).
Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito, dedotta dall'opponente solo nelle note conclusive depositate in data 28 aprile 2025.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di precisare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n. 24047; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200) ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass.
Civ., sez. III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relativa verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuale delle parti.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato con l'atto introduttivo del giudizio e con le successive memorie istruttorie che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla società opposta, la quale ha depositato in atti la Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 luglio 2019 con la quale è stata comunicata l'intervenuta cessione del credito (v. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale dell'opponente possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 28.01.2022, n.
61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, la relativa verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame
l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successiva all'udienza del 19 CP_ aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di 2 in ordine alla TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione
l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di deve Parte_3 essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è
l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte d'Appello Perugia,
09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727).
Ne consegue che anche l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in sede monitoria deve essere disattesa.
L'opposizione proposta da e va, pertanto, rigettata e Parte_1 Parte_2
confermato nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 856/2021, emesso dal Tribunale di Messina in data del 2 luglio 2021.
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa e le attività difensive spiegate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte opponente deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4665/2021 R.G., promossa da e contro così Parte_1 Parte_2 Controparte_1
provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo 856/2021, emesso dal Tribunale di Messina in data del 2 luglio 2021;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore della banca opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 8 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 8 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4665/2021 R.G.,
È comparso, per parte opponente, l'avv. Maria Rosa Scattareggia, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
È comparso, per parte opposta, l'avv. Valentina Marcianò, per delega dell'avv. de Lima Souza, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4665/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Marco Galia e dall'avv. Maria Rosa C.F._2
Scattareggia, opponenti contro
(p. iva ) e per essa la (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Gianluca de Lima Souza, opposta TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 6 ottobre 2021, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 856/2021 del 2 luglio 2021, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 18.986,48, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di quale cessionaria del credito, a Controparte_1
titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di prestito e di apertura di credito
(mediante utilizzo di carta di credito), sottoscritto in data 5 maggio 2009, con Findomestic Banca
s.p.a. Gli opponenti hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione del credito fatto valere e hanno contestato, nel merito, l'erroneità del quantum richiesto, stante il pagamento di quanto dovuto mediante n. 42 effetti cambiari dell'importo di € 350,00 ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 marzo 2022, si è costituita
[...]
la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento, in particolare, la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione
(Cassazione civ., sez. II, 08/01/2018, n. 180). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che la società opposta, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo la medesima allegato il contratto di prestito sottoscritto da e da su Parte_1 Parte_2 cui si fonda la pretesa monitoria, con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della società opposta, così come emerge dall'estratto conto prodotto in atti
(v. doc 2 allegato al ricorso monitorio) ed indicante dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto, che non è stato sul punto specificamente contestato dall'opponente.
Tanto premesso, passando ad analizzare i motivi di opposizione, va, in primo luogo, rigettata l'eccezione avanzata da e da in ordine all'intervenuta estinzione Parte_1 Parte_2 per prescrizione del diritto di credito dell'istituto di credito opposto.
Per costante orientamento giurisprudenza, nel caso di contratto di finanziamento trova applicazione l'ordinaria prescrizione decennale e non quella quinquennale, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile, sez. I, 08/08/2013, n. 18951, per la quale “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”; conf. Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n. 10859).
Ebbene, nel caso di specie, e con il contratto di Parte_1 Parte_2 finanziamento stipulato in data 5 maggio 2009, si sono obbligati a restituire l'importo finanziato tramite il pagamento di ottantaquattro rate mensili, con l'evidente conseguenza che al momento dell'invio della lettera raccomandata a/r di messa in mora avvenuto in data 27 dicembre 2019 (v. all.
06 alla comparsa di costituzione) e della successiva notificazione del decreto ingiuntivo (30 luglio TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
2021), il diritto della società opposta non poteva ritenersi prescritto, non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione.
Non può, altresì, essere accolta l'eccezione di parte opponente in ordine all'ingiunzione da parte della banca di somme non dovute, apparendo infondata l'allegazione in ordine al parziale pagamento di quanto dovuto tramite i quarantadue effetti cambiari versati in atti.
Ritiene il presente Giudice che l'eccezione non possa essere accolta, considerato che – a fronte della specifica contestazione svolta dall'opposta – l'opponente non ha fornito prova che i pagamenti siano riferibili al rapporto contrattuale azionato dalla società opposta con il ricorso monitorio.
Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora il fatto estintivo dell'obbligazione (il pagamento del debito) venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), è onere del debitore provare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, laddove la relativa imputazione sia stata contestata dal creditore (cfr. Cassazione civ., sez. III, 28/02/2012, n. 3008;
Cassazione civ., sez. I, 15/02/2007, n. 3457; Cassazione civ., sez. III, 18/10/2005, n. 2013), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al creditore (cfr. Cassazione civile sez. VI,
03/11/2021, n. 31429; conf. Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, n. 115; Cassazione civile sez.
VI, 06/11/2017, n. 26275; Cassazione civile sez. II, 18/02/2016, n. 3194; nonché Cassazione civile, sez. VI, 06/11/2017, n. 26275, per la quale “soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso”), considerato che in tal caso l'onere del debitore di provare il fatto estintivo rappresenta un prius logico rispetto all'onere del creditore di provare l'eventuale diversa imputazione del pagamento (cfr. Cassazione civile, sez. II,
09/11/2018, n. 28779, per la quale “l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo”).
Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito, dedotta dall'opponente solo nelle note conclusive depositate in data 28 aprile 2025.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto, infatti, modo di precisare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; conf. Cass. Civ., sez. I, 06.09.2021, n. 24047; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200) ovvero l'abbia contestata oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass.
Civ., sez. III, 27.06.2018, n. 16904 ha precisato che “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”).
Ritiene questo Giudice che, sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, la relativa verifica deve essere eseguita in base alle prove dirette e indirette, desumibili dalla condotta processuale delle parti.
Ebbene, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato con l'atto introduttivo del giudizio e con le successive memorie istruttorie che il credito per cui si controverte rientri nel blocco dei crediti ceduti alla società opposta, la quale ha depositato in atti la Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 luglio 2019 con la quale è stata comunicata l'intervenuta cessione del credito (v. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene il presente Giudice – pur consapevole di diversi orientamenti giurisprudenziali – che tale comportamento processuale dell'opponente possa ritenersi come implicito riconoscimento della titolarità attiva della cessionaria del credito (cfr. Corte d'Appello di Messina, sez. I, 28.01.2022, n.
61, per la quale “sebbene la questione della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio sia rilevabile d'ufficio, in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, la relativa verifica deve essere eseguita in base agli elementi a disposizione del giudicante, e cioè delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale della parte interessata. (…) Nel caso in esame
l'interveniente si è costituito producendo l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla G.U. e gli appellanti, subito dopo, non hanno contestato né l'intervenuta cessione dei crediti in blocco né tantomeno che il credito per cui si controverte rientri nel blocco ceduto, anzi hanno contraddetto nel merito fino al deposito della prima comparsa conclusionale, successiva all'udienza del 19 CP_ aprile 2021. Nella memoria di replica nulla hanno detto sulla difesa di 2 in ordine alla TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
eccezione in esame. Alla luce di quanto sopra ed applicando il principio di non contestazione
l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato da parte di deve Parte_3 essere disattesa”; conf. Corte d'Appello Catania, 11.10.2022, n. 1913, secondo cui “gli appellanti non hanno avanzato contestazioni sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria nel corso del giudizio riconoscendone dunque implicitamente la titolarità del diritto, mentre del tutto tardiva è
l'eccezione di carenza di legittimazione avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale”; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 27.04.2022, 1829; Corte d'Appello Perugia,
09.05.2022, n. 198; Corte d'Appello Bari, sez. II, 13.04.2021, n. 727).
Ne consegue che anche l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato in sede monitoria deve essere disattesa.
L'opposizione proposta da e va, pertanto, rigettata e Parte_1 Parte_2
confermato nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 856/2021, emesso dal Tribunale di Messina in data del 2 luglio 2021.
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/14, considerato il valore della causa e le attività difensive spiegate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte opponente deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della banca opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4665/2021 R.G., promossa da e contro così Parte_1 Parte_2 Controparte_1
provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei loro confronti il decreto ingiuntivo 856/2021, emesso dal Tribunale di Messina in data del 2 luglio 2021;
2. condanna parte opponente al pagamento, in favore della banca opposta, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 8 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli