Articolo 2 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 1Articolo 3
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15 gennaio 1954
Art. 2. Rinvio a speciali disposizioni

Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai beni la cui riparazione o ricostruzione e' stata posta dalla legge a carico dello Stato; agli immobili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvede l' art. 56 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 ;
b) alle opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410 , relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;
c) ai bagagli, per i quali provvedono il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 , ed il regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1233 , nonche' al corredo, agli strumenti scientifici e agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954