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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1348/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Nuzzaci;
APPELLANTE
Contro nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Maria Russo;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 238, pubblicata in data 22 marzo 2024, il giudice unico del Tribunale di Caltagirone, rigettava la domanda di regolamento di confini proposta da Parte_1
nei confronti di e, per l'effetto, le domande di rilascio e di
[...] Controparte_1 arretramento del muro, liquidando le spese secondo il principio della soccombenza. A sostegno di tale pronuncia rilevava il tribunale che “L'azione proposta dall'attore va allora inquadrata nella fattispecie tipica di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. ... la domanda di regolamento di confini proposta dall' attore va rigettata. L'espletata istruttoria orale ha consentito di accertare che, in relazione al confine tra i fondi oggetto di controversia,
è intervenuto tra le odierne parti in causa un regolamento amichevole. Tutti i testimoni escussi hanno confermato che il confine tra il fondo di proprietà dell'attore e il fondo di proprietà del convenuto sono stati definiti e regolamentati il giorno 23 ottobre 2015. ...... Il muro contestato dall'attore, dunque, risulta realizzato dal convenuto nella sua parte di terreno ed entro il confine con lo stesso concordato. Anche l'assenza di contestazioni, prima della costruzione del muro, depone per la sussistenza di un accordo tra le parti sulla determinazione della linea di confine. Tale accordo si è concretizzato nella realizzazione della recinzione lungo la linea di confine concordemente riconosciuta. ..... Il regolamento amichevole della linea di confine tra i due fondi – secondo quanto emerso dall'espletata istruttoria, intervenuto tra l'attore ed il convenuto il giorno il 23 ottobre 2015 - realizza un negozio di accertamento (a forma libera) che vieta alle parti di chiedere in via giudiziale il regolamento stesso, esperendo l'azione ex art. 950 c.c. ..... Il carattere preclusivo di ogni successiva contestazione conseguente al negozio di accertamento rende inammissibile
l'indagine per stabilire se le parti hanno posto a base del regolamento amichevole le mappe catastali o i titoli di acquisto, posto che il negozio di accertamento può essere infirmato soltanto facendo valere vizi propri del negozio medesimo (nella specie mai denunciati) .....
Vanno rigettate, quindi, le domande di rimozione del muro e di rilascio della porzione di terreno asseritamente occupata, proposte dall'attore sul presupposto che detto muro non rispettasse la linea di confine”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 ritualmente notificato in data 9 ottobre 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'8 luglio 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, viene dedotta la violazione dell'art. 112 cpc.
Sostiene l'appellante che è stata formulata domanda di condanna del ad CP_1 arretrare il muro realizzato al limite del confine, all'interno del terreno di quest'ultimo identificato con la particella part.lla 640 e, pertanto, alla restituzione della parte di immobile di proprietà del e della porzione della strada vicinale “Costa Nunzia”, chiedendo, Parte_1 in ogni caso, che venisse accertata l'esatta estensione delle rispettive proprietà; che il giudice di primo grado ha violato la norma di cui all'art. 112 cpc, non decidendo sul primo capo della domanda ovvero quella avente per oggetto la rivendica del terreno;
che il tribunale ha errato perché non poteva qualificare la domanda come regolamento di confini, in quanto i terreni delle due parti non confinano tra loro, essendo divisi dalla strada vicinale
Costa Nunzia;
che ha errato il primo giudice laddove ha ritenuto che tra le parti si fosse perfezionato un accordo di regolamentazione dei confini;
che tale accordo, di cui non v'è prova, non ha alcun effetto giuridico in quanto ha avuto per oggetto il regolamento tra il confine del terreno del e il confine del tratto di terreno coincidente con la stradella Parte_1
“Costa Magna” che, come accertato non è di esclusiva proprietà del , il quale non CP_1 poteva disporre di diritti allo stesso non appartenenti e dare consenso al presunto accordo non essendo proprietario esclusivo del tratto di stradella.
Col secondo motivo, l'appellante deduce che il giudice di primo grado ha errato non pronunciandosi sulla domanda di rivendica.
Sostiene che tutte le risultanze processuali convergono sulla circostanza che il si è appropriato di parte del terreno del e di altro di cui ne è CP_1 Parte_1 comproprietario (porzione della strada Costa Nunzia); che, pertanto, il giudice di primo grado doveva accogliere la domanda di rivendica avanzata e ordinare al l'arretramento CP_1 del muro di confine fino al confine esterno della stradella dal lato della proprietà . CP_1
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente siccome connessi, sono infondati.
È corretto l'apprezzamento espresso dal primo giudice riguardo alla infondatezza della domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 dovendosi ritenere condivisibile l'approccio ermeneutico circa la qualificazione della domanda attorea nell'ambito dell'azione di regolamento di confini ex art.950 cod. civ..
Privo di pregio, anzitutto, è l'assunto dell'appellante secondo cui il tribunale non poteva qualificare la domanda come regolamento di confini, ostandovi il fatto che i terreni delle due parti in causa non confinano tra loro, essendo divisi dalla strada vicinale Costa
Nunzia.
Sul punto, giova richiamare le risultanze di cui agli accertamenti svolti dal CTU, il quale ha evidenziato che “Le proprietà sono delimitate da una recinzione costituita da paletti in ferro e rete, e da un muro in blocchi .... In occasione del sopralluogo si è accertata
l'inesistenza del viottolo, limitatamente ai fondi oggetto di causa ......della strada vicinale
“Costa”, l'unico documento che oggi ne attesterebbe l'esistenza è la cartografica catastale (doc. 3), come già chiarito sui luoghi non se ne è trovata traccia. A tal proposito parte attrice richiedeva giusta lettera del 14/10/2015 al comune di Grammichele il ripristino della detta strada (in atti di causa già riportata), il quale rispondeva come di seguito: “appare evidente che la strada in questione è a uso esclusivo dei proprietari dei fondi agricoli frontisti, inoltre dagli atti cartografici in possesso dell'Ente, tale strada vicinale non risulta esistente almeno dal 1995, appunto perché modificata dagli stessi proprietari. Come ampiamente descritto della strada vi si ha traccia solo sulla cartografia catastale che è stata compilata intorno agli anni 40. Oggi la strada vicinale Costa Nunzia risulta in parte inesistente e in parte esistente ma avente forma e posizione differente rispetto a quella riportata nella cartografia catastale.
La porzione esistente non raggiunge i due fondi oggetto di causa interrompendosi su proprietà privata ..... il confine attualmente esistente sui luoghi, costituito da una recinzione di paletti in ferro e rete metallica, è stato apposto in contraddittorio tra le parti in causa nell'ottobre 2015, come da atti di causa”.
Risulta, quindi, che le rispettive proprietà delle parti in causa sono direttamente confinanti, poiché la stradella ad uso privato denominata Costa Nunzia, che le separava, è inesistente.
Ciò detto, è noto che l'azione va qualificata come regolamento dei confini e non come rivendicazione quando, pur chiedendosi il rilascio di una porzione di terreno, il conflitto tra le parti riguarda principalmente l'incertezza sulla linea di demarcazione tra i fondi e non la contestazione dei rispettivi titoli di proprietà.
L'azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c.) ha lo scopo di accertare la posizione esatta del confine tra due fondi quando questa è incerta, mentre l'azione di rivendicazione
(art. 948 c.c.) mira a far dichiarare il diritto di proprietà su un bene e a ottenerne la restituzione da chi lo detiene senza titolo. La differenza risiede nell'oggetto della controversia: nel primo caso l'incertezza è sulla linea di demarcazione, nel secondo è sul diritto di proprietà stesso.
Posto che nella fattispecie non v'è contestazione del titolo di proprietà dei convenuti, ma solo riguardo la posizione del confine, su cui vi è incertezza, tant'è che Parte_1
ha chiesto “in ogni caso, che venga accertata l'esatta estensione delle rispettive
[...] proprietà di cui in premessa di titolarità delle parti in causa”, correttamente il tribunale ha qualificato la domanda come regolamento dei confini, ponendosi la richiesta di restituzione di una porzione di terreno quale conseguenza naturale dell'accertamento del confine.
Così inquadrata la questione, condivisibilmente la domanda è stata ritenuta infondata. Invero, emerge dalle risultanze di cui all'espletata prova testimoniale che tra le parti in data
23 ottobre 2015 è intervenuto accordo bonario in relazione al confine tra i fondi di rispettiva proprietà, in esecuzione del quale si è provveduto all'apposizione dei termini mediante l'installazione di paletti e recinzione, la cui presenza, come già rilevato, è stata accertata dal
CTU. Il teste ha confermato che in data 23 ottobre 2015, alla presenza di Testimone_1
, dopo aver eseguito le misurazioni tecniche, si è proceduto di comune Parte_1 accordo alla definizione ed apposizione dei termini tra le proprietà dello stesso e Parte_1 dei . Il teste ha riferito di essere “il muratore che ha realizzato la CP_1 Testimone_2 recinzione a confine, dietro diretta indicazione dei tecnici delle parti, ricordando che il tecnico del era il Geom. mentre quello del era l'Ing. ”. Il teste CP_1 Tes_1 Parte_1 Per_1 ha confermato di aver iniziato i lavori lo stesso 23 ottobre 2015.
Ciò posto ed atteso che “Il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi, desumibile dal posizionamento del muro divisorio comune su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio d'accertamento che, libero da forme ed indiscutibile, non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi,
l'esperibilità dell'"actio finium regundorum" (Cass.Ordinanza n. 4835 del 19/02/2019), devesi ritenere che il confine tra i fondi oggetto di contesa si colloca in corrispondenza della recinzione in paletti di ferro e rete metallica, delimitante le due proprietà, come stabilito in sede di regolamento amichevole intervenuto tra le parti in causa in data 23 ottobre 2015.
Non è, quindi, ravvisabile alcuna incertezza riguardo al confine, si impone il rigetto dell'appello, discendendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia € 1100,01-5.200,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare i compensi della fase di trattazione e istruttoria in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 238, pubblicata in data 22 marzo 2024, del giudice unico del
Tribunale di Caltagirone, rigetta l'appello e condanna a rifondere, in Parte_1 favore di , le spese del grado, che liquida, in complessivi € 2423,00 (ivi Controparte_1 compresi €. 536,00 per la fase di studio, €. 536,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 851,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena