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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1917/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1917/2023 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI NATHALIE
ATTRICE
contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti MARIA GRAZIA CALÌ, CARLO MORESCHI e LUDOVICA
ROMANO
CONVENUTA CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato te- lematicamente in data 23 ottobre 2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezio- ne o difesa, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella cau-
[...] sazione delle lesioni patite dalla SI.ra a seguito ed in conseguenza Parte_1 della procedura medica di cui in narrativa, ed in particolare per danno estetico, ese- guita in in data 15.02.2018; e per l'effetto CP_1
- condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218
c.c., anche in via equitativa, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, nessuno escluso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: biologi- co, morale, esistenziale, patrimoniale) come meglio specificati nella narrativa del presente atto, e complessivamente determinati nella somma di € 23.872,01 o quella diversa, maggiore o minore somma, che verrà riconosciuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
nonché;
- condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento di interessi legali e rivalutazione mone- taria sulle somme di cui sopra anche secondo i criteri di cui alla sentenza della Su- prema Corte n. 1712 del 1995, dall'intervento al saldo;
IN OGNI CASO:
- condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a rifondere integralmente all'attrice le spese e compe- tenze di lite sia per il presente giudizio che per la fase ex art. 696bis c.p.c., ivi com- prese quelle di CCTTUU e CCTTPP relative alla fase di consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
- 2 - La convenuta ha precisato le conclusioni come da Memoria ai sensi dell'art. 183, se- sto comma, n. 1 c.p.c. del 28 febbraio 2024:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
1) nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome palesemente inam- missibili ed infondate;
2) sempre nel merito, in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste della ricorrente, ridimensionare le pretese avversarie contenendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in misura strettamente pro- porzionale al grado di responsabilità e ai reali danni subiti e scomputando la quota dei danni riconducibili all'intervento eseguito presso la;
Controparte_4
3) spese, diritti e onorari interamente refusi, anche in riferimento al giudizio di AT.P.
R.G. n. 5909/2021”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SI.ra in ragione di varici all'arto inferiore destro decideva di Parte_1 sottoporsi ad intervento chirurgico per risolvere la patologia invalidante. . In data 30 gennaio 2017 la stessa i sottoponeva a controllo chirurgico presso Pt_1
l' “per varici arto inferiore destro” per cui si Controparte_5 programmava “intervento di stripping grande safena destra” presso la Clinica Chi- rurgica 3 del predetto nosocomio, intervento cui la stessa era già stata sottoposta in precedenza alla gamba sinistra, sempre presso l' . Il CP_3 Controparte_3
Dott. , sanitario dell'Azienda consigliava e pro- Per_1 Controparte_5 CP_1 grammava “intervento di stripping grande safena destra”. L'intervento veniva quindi eseguito in regime ambulatoriale in data 15.02.2018 a cura dell'equipe del reparto di Chirurgia 3 dell' . All'intervento di strip- Controparte_5 ping della grande safena ed escissione di alcuni rami collaterali ectasici seguiva l'intrappolamento del nervo peroneo superiore destro – lesione sospettata soltanto in data 05.07.2018 dal Dott. – il quale veniva liberato a seguito di un se- CP_6 condo intervento di debridement a circa un anno e mezzo di distanza, in data
31.07.2019, a cura dei sanitari della . In particolare su- Controparte_4 bito dopo il primo intervento chirurgico insorgeva un forte dolore che non andava attenuandosi né con la terapia farmacologica né con infiltrazioni e laserterapia, ma anzi diveniva ingravescente a seguito della comparsa di insensibilità a tre dita del piede. Seguivano molteplici controlli radiografici e consulenze ortopediche e neuro- logiche che evidenziavano infine il sospetto di intrappolamento del nervo peroneo
- 3 - superiore destro. Successivamente veniva accertata a carico dell'istante, quale con- seguenza immediata e diretta dell'intervento sopra citato, l'intrappolamento del nervo sopra citato, con deficit neurologici, sinechie fibrose, neuropatia da imbri- gliamento post-chirurgico, oltre ad esplorazione e liberazione chirurgica e residuata monomultineuropatia sensitiva. Veniva pertanto promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in relazione all'invocata responsabilità medica derivante dall'intervento di sa- fenectomia mediante legatura e stripping dell'arto inferiore destro eseguito in data
15.02.2018. Nell'ambito del ricorso per consulenza tecnica preventiva veniva am- messa CTU medico legale sulla persona della SI.ra , con incarico Parte_1 affidato al Collegio composto dal Dott. medico legale, e Dott. Persona_2 PE
, specialista chirurgo vascolare i quali giungevano alle conclusioni come evi-
[...] denziate nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Nell'impossibilità di definire bonariamente la vertenza sulla base delle risultanze della predetta CTU, veniva per- tanto adito nuovamente l'Intestato Tribunale con deposito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (vecchio rito) iscritto al n. 1917/2023 R.G., assegnato alla Dott.ssa Elisa Rub- bis. .
In data 14.09.2023, pertanto, si costituiva l' , Controparte_7 contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente in punto an e in punto quantum, non ricorrendo alcun inadempimento qualificato causalmente rile- vante rispetto ai danni che la ricorrente asserisce di aver subito .Alla prima udienza del 28.09.2023 il Giudice disponeva il mutamento del rito nonché l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP (R.G. 5909/2021). Alla successiva udienza dell'8.02.2024 venivano concessi i termini per il deposito di memorie autorizzate ex art. 183 co. 6
c.p.c. cui seguiva il deposito delle predette, ed alla successiva udienza cartolare del
16.05.2024 le parti insistevano nelle rispettive istanze ed il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava per precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 24.10.2024. A tale udienza, precisate le rispettive conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i temini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
In seguito all'acquisizione del fascicolo n. 5909/2021 R.G. relativo alla fase di ATP precedentemente instaurato dall'odierna attrice la domanda di si appalesa Per_4 fondata.
Invero sulla scorta delle conclusioni ivi rassegnate veniva identificato e quantificato il danno patito dall'odierna attrice in ragione della malpractice medica per cui è causa. Si legge in particolare nelle conclusioni della predetta CTU che “è criticabile
- 4 - che, nella documentazione preoperatoria della paziente, non vi sia l'indagine ecoco- lordoppler del sistema venoso degli arti inferiori (e neppure un accurato studio se- meiologico) che giustifichino la scelta tecnica dello stripping lungo, in contrasto con le linee guida e le raccomandazioni nazionali ed internazionali che impongono di motivare, sulla base appunto dello studio emodinamico preoperatorio (ecocolor- doppler) la necessità della manovre di stripping lungo della . La le- Parte_2 sione del n. Safeno di destra appare quindi correlabile ad una scelta di tecnica chi- rurgica per il trattamento delle varici che non fu consona con le raccomandazioni delle linee guida e che, per la mancanza di un accurato studio ecocolodoppler veno- so preoperatorio, fu incompleta anche a livello della “crosse safenica” inguinale
(mancata escissione della v. Safena accessoria di coscia incontinente). Il dolore la- mentato dalla paziente fin dall'immediato postoperatorio e i successivi disturbi sen- sitivi ed alla deambulazione appaiono congrui con una sofferenza acuta da com- pressione dei nn. Peroneo superficiale e profondo di destra, sofferenza correlabile ad un meccanismo tipo “da laccio” non riconosciuto né tempestivamente trattato per l'inadeguato monitoraggio del decorso postoperatorio della paziente, meccani- smo in prima istanza imputabile ad incongrua elastocompressione eseguita a termi- ne dell'intervento di stripping lungo safenico e verosimilmente aggravato dallo svi- luppo di edema/ematoma post chirurgico. La sofferenza neurologica si manifestò con segni e sintomi che avrebbero dovuto allertare immediatamente sia i che CP_8 il personale infermieristico che si deve far carico della continuità assistenziale e del- la sicurezza del paziente sottoposto a chirurgia ambulatoriale: i sintomi, ancorché eclatanti, non furono oggetto della corretta e tempestiva diagnosi e trattamento da cui il danno neurologico permanente documentato dall'EMG del 28.11.2019. (…) E' quindi ravvisabile un profilo di responsabilità per negligenza a carico dei sanitari dell' per non avere eseguito uno studio preoperato- Controparte_3 rio adeguato che rilevasse, oltre alla motivazione estetica anche quella patologica relativa alla presenza di reflusso patologico. Per inciso un trattamento sanitario pu- ramente estetico ha ben altre e più cogenti caratteristiche contrattuali in quanto nel consenso informato andrebbe chiarito il risultato estetico da raggiungere, cosa che non risulta dal modulo allegato. E' inoltre ravvisabile un profilo di responsabilità a carico dei sanitari dell'Ospedale di per negligenza nel non avere adottato le CP_1 precauzioni prescrittte nelle Linee Guida citate volte a ridurre l'incidenza della le- sione del nervo safeno. E' infine ravvisabile un profilo di responsabilità per grave imperizia a carico dei sanitari (non necessariamente i medici) dell' Parte_3 per il confezionamento della fasciatura che ha comportato una
[...] CP_1 ischemia da compressione del nervo peroneo superficiale. Il fatto che clinicamente si rilevino dei segni di deficit motorio che non correlano con il dato strumentale elettromiografico risulta dal fatto che il danno organico è lieve e quindi al di sotto della soglia di rilevazione della elettromiografia che diventa sempre più elevata più
- 5 - periferico è il danno.[…] La sintomatologia provocata sia dalla lesione del nervo sa- feno sia dalla lesione del nervo peroneo superficiale comparvero immediatamente dopo l'intervento e non si modificarono in modo significativo se non dopo l'intervento di neurolisi del nervo safeno eseguito presso la Controparte_4 per quanto riguarda la componente algica. Tale intervento costituisce quindi
[...] parziale emendazione del danno. Quindi non si può identificare un periodo di danno biologico temporaneo a seguito dell'intervento di safenectomia in quanto il danno era già sostanzialmente in essere, si identifica invece un periodo di danno biologico temporaneo a seguito del secondo intervento di neurolisi eseguito presso la
[...]
quantificabile in 41 giorni complessivi di danno biologico tem- Controparte_4 poraneo così articolati: 1 giorno di danno biologico temporaneo al 100%, 20 giorni di danno biologico temporaneo al 75%, 10 giorni di danno biologico temporaneo al
50% e 10 giorni di danno biologico temporaneo al 25%. Per quanto attiene il danno biologico permanente si conferma la valutazione del CT di parte ricorrente di un danno biologico permanente del 7% ”. Per quanto attiene al grado di sofferenza pa- tita dall'odierna ricorrente, gli specialisti rilevavano “[...]Si stima il grado di sofferen- za menomazione correlata ai sensi del documento 2021 dell'Osservatorio per la
Giustizia Civile del Tribunale di Milano in medio durante il periodo di malattia e me- dio-lieve nei postumi.” (DOC. 28: CTU MEDICO LEGALE DOTT. DOTT. SO- Per_2
GARO) Si ritiene pertanto che alla luce di quanto sopra possa dirsi accertato il danno da malpractice medica per cui è causa con conseguente insorgere dell'obbligo risar- citorio a carico dell'azienda sanitaria convenuta.
Non vi è pertanto dubbio sulla ravvisata responsabilità esclusiva dell'
[...]
, e in particolare dei sanitari del Reparto di Clinica Controparte_9 CP_10
3, per tutti i danni subiti dalla SI.ra a seguito ed in conseguenza
[...] Parte_1 dell'intervento di stripping grande safena destra per avere gli stessi danneggiato il nervo safeno destro durante l'intervento medesimo. In particolare, con riferimento al trattamento chirurgico del 15.02.2018, le relazioni medico legale e chirurgica, evidenziano: - in primo luogo, insufficiente informativa pre-operatoria ed inidonea assunzione del consenso informato da parte del chirurgo (la neuropatia conseguita direttamente all'intervento de quo integra una complicanza prevedibile e non men- zionata alla SI.ra ; - in secondo luogo, inappropriato trattamento chirurgi- Pt_1 co, in quanto la lesione del nervo safeno destro, foriera della sintomatologia doloro- sa, è avvenuta durante la medesima procedura chirurgica;
tale condizione ha de- terminato l'intrappolamento del nervo con conseguenti algie neurologiche;
- infine, nel successivo decorso post-operatorio, caratterizzato da numerose visite di con- trollo, non veniva individuato correttamente il danno cagionato, tanto che la ricor- rente – le cui condizioni di salute andavano peggiorando, conducendo allo sviluppo di ulteriori disturbi al piede e alla caviglia di destra ma anche al ginocchio di sinistra
- 6 - – si trovava costretta a rivolgersi ad altri specialisti al fine di risolvere la lesione in- traoperatoria subita.
Si ritiene pertanto sussistente la responsabilità dei sanitari laddove gli stessi hanno operato secondo una informativa preoperatoria insufficiente (non veniva in alcun modo fatta menzione del rischio di lesione al nervo safeno e non venivano in alcun modo proposte e predisposte valide alternative chirurgiche) oltre che secondo una inidonea riabilitazione postoperatoria. Lo specialista Dott. evidenzia difatti Per_5
“Nel caso specifico si è assistito ad una acquisizione del consenso gravemente lacu- nosa ed estremamente generica, poiché non informa sulla elevata percentuale di lesioni nervose che sono di fatto “dovute” per le caratteristiche proprie della strut- tura anatomica da trattare e non informa sulla esistenza di metodi di cura alternati- va, I CCTTUU accertavano nel corso delle operazioni peritali che “Nel referto della visita (30/02/2017), eseguito presso l' Controparte_11
di venne posta l'indicazione all'intervento chirurgico di crossecto-
[...] CP_1 mia + stripping della v. grande Safena, ma non risulta esplicitata la motivazione di questo trattamento chirurgico, piuttosto che di altre metodiche quali la termoabla- zione, la scleroterapia, la tecnica di CHIVA ecc. Nello scarno referto non vi è una de- scrizione topografica, anche sintetica, della malattia varicosa, né sono riportati sin- tomi o motivazioni cosmetiche per l'intervento. Non vi è alcun riferimento a valuta- zione strumentale (EcocolorDoppler) del circolo venoso superficiale e profondo a documentazione delle alterazioni emodinamiche (reflussi) della malattia varicosa.
Neppure la cartella preoperatoria riporta dati morfo-funzionali limitandosi ad elen- care, in anamnesi, l'intervento per varici del 1998 sull'arto controlaterale, 2 tagli ce- sarei, la presenza di ernia jatale ed una non meglio precisata “Protrusione SX.DX”.
La scheda ICDM della cartella riporta il codice di diagnosi di “varici asintomatiche”, affermazione in sintonia con quanto espresso dalla paziente (..) L'indicazione al trat- tamento chirurgico e la scelta del tipo di intervento a cui venne sottoposta la pa- ziente si basò quindi solo sulla valutazione clinica e non fu quindi consona con le raccomandazioni riportate nelle linee guida nazionali ed internazionali (2,3,4). Per quanto attiene alla complicanza neurologica del n. , è lesione da sempre con- Per_6 siderata “the most common complication after surgical treatment of varicose veins”
(trad.: la più frequente complicazione del trattamento chirurgico delle vene varico- se” e, nel corso degli anni, sono stati messi a punto accorgimenti tecnici in grado di ridurre - anche notevolmente – l'elevata frequenza di questo rischio” (cfr CTU pag.
57 e 58).
I CCTTUU concludevano dunque affermando che “la manovra di stripping lungo eseguita per “varici” dell'arto inferiore destro effettuato in data 15/02/2018. Que- sta manovra espone ad un danno prevedibile ma non prevenibile in modo certo ed assoluto anche ricorrendo ad attenzioni e modalità tecniche che peraltro non viene
- 7 - menzionato siano state adottate nel verbale operatorio. E' criticabile che, nella do- cumentazione preoperatoria della paziente, non vi sia l'indagine EcocolorDoppler del sistema venoso degli arti inferiori (e neppure un accurato studio semeiologico) che giustifichino la scelta tecnica dello stripping lungo, in contrasto con le Linee
Guida e le raccomandazioni nazionali ed internazionali (2,3,4) che impongono di motivare, sulla base appunto dello studio emodinamico preoperatorio (ecoco- lordoppler) la necessità della manovra di stripping lungo della v. . La Parte_2 lesione del n. Safeno di destra appare quindi correlabile ad una scelta di tecnica chi- rurgica per il trattamento delle varici che non fu consona con le raccomandazioni delle linee guida e che, per la mancanza di un accurato studio ecocolordoppler ve- noso preoperatorio, fu incompleta anche a livello della “crosse safenica” inguinale
(mancata escissione della v. Safena accessoria di coscia incontinente). Il dolore la- mentato dalla paziente fin dall'immediato postoperatorio e i successivi disturbi sen- sitivi ed alla deambulazione appaiono congrui con una sofferenza acuta da com- pressione dei nn. Peroneo superficiale e profondo di destra, sofferenza correlabile ad un meccanismo tipo “da laccio” non riconosciuto né tempestivamente trattato per l'inadeguato monitoraggio del decorso postoperatorio della paziente, meccani- smo in prima istanza imputabile ad incongrua elastocompressione eseguita a termi- ne dell'intervento di stripping lungo safenico e verosimilmente aggravato dallo svi- luppo di edema/ematoma post chirurgico. La sofferenza neurologica si manifestò con segni e sintomi che avrebbero dovuto allertare immediatamente sia i che CP_8 il personale infermieristico che si deve far carico della continuità assistenziale e del- la sicurezza del paziente sottoposto a chirurgia ambulatoriale: i sintomi, ancorchè eclatanti, non furono oggetto della corretta e tempestiva diagnosi e trattamento da cui il danno neurologico permanente documentato dall'EMG del 28/11/2019.” Ad avviso dei CCTTUU non può essere riconosciuto alcun concorso causale in capo ai sanitari che ebbero ad effettuare il secondo intervento chirurgico: “l'intervento di lisi neurale del n. , nervo esclusivamente sensitivo, eseguito dall'Ortopedico Per_6 presso la Casa di cura di a circa 15 mesi dall'intervento per varici ottenne un CP_4 miglioramento della componente algica ma non modificò i limiti alla deambulazione comparsi nel postoperatorio e correlabili al danno evoluto in modo irreversibile dei nn. Peroneo superficiale e profondo.” Conclude dunque l'elaborato peritale che “E' quindi ravvisabile un profilo di responsabilità per negligenza a carico dei sanitari dell' per non avere eseguito uno studio preoperato- Controparte_3 rio adeguato che rilevasse, oltre alla motivazione estetica anche quella patologica relativa alla presenza di reflusso patologico. Per inciso un trattamento sanitario pu- ramente estetico ha ben altre e più cogenti caratteristiche contrattuali in quanto nel consenso informato andrebbe chiarito il risultato estetico da raggiungere, cosa che non risulta dal modulo allegato. E' inoltre ravvisabile un profilo di responsabilità a carico dei sanitari dell'Ospedale di per negligenza nel non avere adottato le CP_1
- 8 - precauzioni prescrittte nelle Linee Guida citate volte a ridurre l'incidenza della le- sione del nervo safeno. E' infine ravvisabile un profilo di responsabilità per grave imperizia a carico dei sanitari (non necessariamente i medici) dell'
[...]
per il confezionamento della fasciatura che ha comportato una Parte_4 ischemia da compressione del nervo peroneo superficiale. Il fatto che clinicamente si rilevino dei segni di deficit motorio che non correlano con il dato strumentale elettromiografico risulta dal fatto che il danno organico è lieve e quindi al di sotto della soglia di rilevazione della elettromiografia che diventa sempre più elevata più periferico è il danno” (cfr CTU pag. 59).
Sotto altro e diverso profilo “per quanto attiene alle critiche sollevate da Parte ri- corrente al “consenso informato all'atto chirurgico”, il documento presente nella documentazione clinica della sig.ra ichiara di fare riferimento Pt_1
“all'esperienza della struttura e alle eventuali alternative offerte dalle altri sedi” e, senza entrare nel dettaglio di queste “alternative”, afferma la disponibilità dei Me- dici della Struttura a rispondere ai dubbi e alle domande della paziente. In altri con- sensi l'argomento delle complicanze e delle diverse tecniche è dettagliato: si ripor- tano in bibliografia, ai fini di confronto, i link del Collegio Italiano di Flebologia – che differenzia il consenso chirurgico (12) da quello per la termoablazione safenica (12 bis) - e, in ambito Regionale, quello dell'ULSS n°6 della Regione Veneto (12 ter)” (cfr
CTU pag. 35). Precisa con specifico riguardo al tema del consenso il Supremo Colle- gio che “la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragio- nevole ritenere che il paziente su cui grava il relativo onere probatorio, se corretta- mente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conse- guenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa di un deficit informativo, il paziente ab- bia subito un pregiudizio patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesio- ne del diritto alla salute. Ciò è a dirsi nell'ottica della legittima pretesa, per il pazien- te, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore con- sapevolezza” ( N. 7248/2018; CIV. Controparte_12 Controparte_13
SENT. N. 16053/2017; CASS. CIV. SENT. N. 24.74/2017; CASS. CIV. SENT. N.
2854/2015). Secondo la Suprema Corte “ad una corretta e compiuta informazione consegue difatti: a. il diritto, per il paziente di scegliere tra le diverse opzioni di trat- tamento medico;
b. la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanita- ri;
c. la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offra- no maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, even- tualmente anche in relazione alle conseguenze postoperatorie;
d. il diritto di rifiuta- re l'intervento o la terapia e/o di decidere consapevolmente di interromperla;
e. la
- 9 - facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post-operatorio e riabilitativo, parti- colarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto ina- spettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione” (COSÌ CASS. CIV. SENT.
N. 7248/2018). La carenza informativa risulta analoga all'inadeguatezza tecnica, de- cisiva nel determinismo delle conseguenze di danno attuali (permangano esiti cica- triziali associati a sintomatologia parestesica con persistenza di problematiche a ca- rico del distretto venoso analoghe all'epoca antecedente al primo intervento) che avrebbero potuto essere evitate. I deficit praticamente immediati di forte dolore in sede perimalleolare interno con irradiazione al piede destro (con forti pulsazioni e sensazione di nervi contratti sulle dita del piede), gonfiore e tumefazione alla cavi- glia e al piede destro e infine perdita di sensibilità a tre dita del piede destro, avve- nuti a seguito dell'intervento, propendono per un errore chirurgico tale da poter es- sere riconoscibile ai sanitari sin dall'immediato post-operatorio. Si ritiene pertanto sussistente la responsabilità dei sanitari laddove gli stessi hanno danneggiato il ner- vo safeno durante le manovre di stripping, la neuropatia è conseguita direttamente all'intervento chirurgico del 15.02.2018. In conseguenza dell'intervento e delle per- sistenti algie dolorose, l'odierna ricorrente è stata costretta a sottoporsi ad ulteriore intervento chirurgico ed attualmente soffre di subedema leggermente improntabile alla digitopressione al terzo medio distale, ectasia venosa ingravescente, lamentan- do sensazione di forte calore specialmente nelle ore notturne e gonfiore della gam- ba destra con insufficienza al carico;
è inoltre presente inestetismo cicatriziale (cica- trice a forma vagamente di Z, rossastra, delle braccia di cm 3, cm. 2 e cm 3 localizza- ta sul malleolo interno). I movimenti sulla tibio-tarsica e sulla sotto-astragalica sono limitati, mentre la marcia su talloni risulta molto dolente. L'accosciamento è incom- pleto e la deambulazione è viziata sotto carico. Nel caso della SI.ra ale Pt_1 intervento non solo non si rivelava risolutivo dei disturbi all'arto inferiore destro, ma risultava peggiorare la condizione della stessa, la quale arrivava ad accusare do- lore invalidante ed incapacità di svolgere le attività di vita quotidiana, in ragione dell'intrappolamento del nervo safeno di destra. Evidente pertanto, anche alla luce della relazione tecnica specialistica prodotta a cura del Dott. (CFR. DOC. 24), Per_5 la responsabilità dei sanitari dell' in ordine alle Controparte_5 lesioni patite dall'odierna istante, le quali sono da ricondursi esclusivamente all'intervento di safenectomia destra effettuato dai sanitari della predetta Azienda
Ospedale ed agli atti chirurgici che hanno condotto alla lesione del nervo safeno.
Quanto alla sussistenza dei predetti profili di responsabilità a carico della convenuta
, è necessario ricordare che la responsabilità Controparte_5 del nosocomio nei confronti del paziente ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., e può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione me-
- 10 - dico-professionale svolta direttamente dai sanitari, “[..] quali suoi ausiliari necessari, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un colle- gamento tra la prestazione da costoro effettuata e la sua organizzazione aziendale
[..]” (CASS. CIV., 14 LUGLIO 2004, N. 13066). Il principio trova conferma sia nella giu- risprudenza di merito che in quella di legittimità le quali hanno anche recentemente precisato “come l'ospedale risponda pertanto a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove i medesimi siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c. ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ente si avvale” (così TRIBUNALE PADOVA -
DOTT. MARZELLA - SENT. N. 1922/2016; nonché ex multis CASS. CIV. SENT. N.
1620/2012 e CASS. CIV. SENT. N. 18610/2015). Continua il Giudice di merito preci- sando che “Per il paziente/danneggiato l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale (…) si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la pre- stazione, o dal suo aggravamento, sino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso”, affermando in oltre come non sia necessario ai fini dell'accertamento del nesso causale la prova di una consequenzialità diretta essen- do sufficiente anche la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica
(TRIB. PADOVA - DOTT. MARZELLA - SENT. N. 1922/2016; TRIB.PADOVA - DOTT.
MARZELLA - SENT. DELL'08.10.2015; nonché CASS. CIV. SENT. N. 20904/2013). Ma
v'è di più “la correttezza del comportamento del medico, non esclude la configura- bilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all'inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico” (CASS. CIV. SENT. N. 10743/2009). Peraltro tale orientamento trova oggi piena conferma secondo quanto prescritto dalla legge Gel- li, l. n. 24/2017, in materia di responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o pri- vata. Stante la natura contrattuale della responsabilità invocata gravava sull'odierna convenuta ogni onere probatorio, spettando dunque a quest'ultima dimostrare che l'inadempimento non v'è stato, ovvero che è stato incolpevole, o comunque non eziologicamente rilevante rispetto alla determinazione dell'evento lesivo descritto.
Onere non soddisfatto
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto si ritiene pertanto provata la responsabilità, per i diversi profili sopra evidenziati, della convenuta e va pronunciata la condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a seguito e per effetto delle lesioni patite.
Invero è pacifica la giurisprudenza di legittimità secondo cui, “in tema di responsabi- lità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare l'esistenza del contratto [..] e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrat-
- 11 - tamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rim- provero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza cau- sale sulla produzione del danno (v. tra le altre, le sentenze 21 luglio 2011, n. 15993,
12 settembre 2013, n. 20904, e 12 dicembre 2013, n. 27855)” (CASSAZIONE CIVILE,
SEZ. III, SENTENZA DEL 25.09.2014, N. 20184). Nondimeno “costituisce principio ba- silare delle obbligazioni, sancito principalmente dalla citata norma” – ovvero dall'art. 1218 c.c. – “quello secondo cui l'inadempimento della parte tenuta ad una determinata prestazione obbliga al risarcimento del danno in favore della parte che ne ha diritto, a meno che la prima non dimostri che ciò sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile” (CASSAZIONE CIVI-
LE, SEZ. III, ORDINANZA DEL 2 MARZO 2018, N. 4924). In ogni caso, come recente- mente sostenuto dalla Suprema Corte, “a partire dalla nota Cass. n. 15991/2011 [..] deve affermarsi la sussistenza della causalità materiale tra l'errore umano e l'evento di danno se può giungersi ad un giudizio di irrilevanza del fattore umano pregresso quale causa preesistente da sola non idonea a produrre l'evento, ex 41 c.p. L'errore, in tal caso, vale ad ascrivere l'intero evento, sotto il profilo causale, al medico”
(CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA 19 LUGLIO 2018, N. 19150). SUL QUANTUM
DEBEATUR NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA I DANNI E LA LORO Parte_1
QUANTIFICAZIONE 1. DANNI NON PATRIMONIALI Le sentenze “quadro” di San Mar- tino (CASS. CIV., SS.UU. 26972-26973-26974-26975/2008), pur riportando l'intero sistema risarcitorio nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patri- moniale, hanno correttamente evidenziato come l'ampia nozione di danno non pa- trimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivante dalla lesione dell'interesse protetto (danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione), pena la violazione del principio di integrale risarcimen- to del danno.
Partendo dalla lesione all'integrità psicofisica dell'istante, l'elaborato peritale medi- co legale redatto dai consulenti tecnici DOTT. Persona_2 Persona_7
e prodotto SUB. DOC. 28, oltre a confermare il nesso di causalità tra
[...]
l'evento e le lesioni subite, valuta come di seguito i danni biologici patiti dalla SI.ra
I.P. 7%, danno biologico temporaneo assoluto per un giorno, in forma Pt_1 parziale al 75% per 20 giorni, in forma parziale al 50% per 10 giorni ed ulteriori 10 giorni in forma parziale al 25%. I periti in aggiunta stimavano il grado di sofferenza menomazione correlata, ai sensi del documento 2021 dell'Osservatorio per la Giu- stizia Civile del Tribunale di Milano, in medio durante il periodo di malattia e medio-
- 12 - lieve nei postumi Nel caso in specie è doveroso rilevare come, il danno biologico permanente debba considerarsi avulso da ogni valutazione circa la preesistente le- sione che aveva condotto all'indicazione all'intervento di safenectomia nel corso del quale si verificava la lesione del nervo safeno. La quantificazione del danno relativo alla suddetta lesione avverrà dunque seguendo i consoni canoni tabellari. Per quan- to concerne invece il danno biologico temporaneo, esso deve ritenersi di natura jatrogena in quanto costituente l'ingiustificato ed illegittimo prolungamento dello stato di malattia, a causa della lesione neurologica, quantificato in 1 giorno al 100%,
20 giorni in forma parziale al 75%, 10 giorni in forma parziale 50% e in ulteriori 10 giorni in forma parziale al 25%. Quanto a tale ultima voce di danno, risulta principio giurisprudenziale consolidato che “[..] non può sussistere nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta e che si sarebbero verificati anche senza di essa. Pertanto non può essere addebitato all'agente il dan- no preesistente. Deve essergli addebitato, invece, il maggior danno, oppure l'aggravamento, che sia intervento per l'effetto della sua condotta, che non si sa- rebbe verificata senza di essa. In tal caso l'agente sarà responsabile soltanto di que- sto maggior danno, cioè della differenza tra il danno che si sarebbe verificato in ogni caso, oppure che era preesistente, e quello che è stato raggiunto [..]” (CASSAZIONE
CIVILE, SENTENZA N. 9528/2012; CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 13400/2007).
Sempre sul versante del danno non patrimoniale, occorre valutare quello che per mera sintesi descrittiva viene definito danno morale soggettivo, ossia quella tipolo- gia di pregiudizio derivante dal turbamento dello stato d'animo della vittima, carat- terizzato da quelle sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore.
Trattasi di un'intima sofferenza connessa alla menomazione psicofisica, ma da que- sta ben distinta. Si ritiene pertanto che in nessun modo si possa parlare di una du- plicazione del risarcimento del medesimo danno. Si richiama a tal riguardo la Giuri- sprudenza della Suprema Corte a mente della quale “la natura unitaria ed omni- comprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte Co- stituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003;
Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano del- le categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costitu- zionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
di onnicompren- sività intesa come obbligo, per il Giudice di merito, di tener conto a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneg- giato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a se- guito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
- 13 - compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni” (COSÌ CASS. CIV.
N. 28073/2020 DEL 9.12.2020). Prosegue la Corte precisando che “nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte Cost. (sent. n. 235/2014) e dell'intervento del legislatore sul D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 artt. 138 e 139 (C.d.A.), modificati dalla L.
4/8/2017 n. 124 art. 1, co. 17 – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, so- stitutiva della precedente “danno biologico”) ed il cui contenuto consentono di di- stinguere definitivamente il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenome- nologia della lesione non patrimoniale e cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).”
(COSÌ CASS. CIV. N. 28073/2020 DEL 9.12.2020). Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, alla luce della gravità dei fatti di cui si discute e della gravità e delicatezza delle circostanze di accadimento dei medesimi, questo tipo di pregiudizio debba quantificarsi nella percentuale del 20%, da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea.
Ristoro integrale va accordato alle spese mediche complessivamente sostenute ad oggi dall'istante come prodotte in originale – CFR. DOC. 25 – essendo le stesse con- grue e attinenti al caso di cui è causa, e risultanti complessivamente € 3.662,75. Va riconosciuto, altres',il ristoro della spesa per la consulenza medico legale ante cau- sam, pur non essendo una spesa strettamente “terapeutica” e/o “di cura”, essendo comunque la stessa necessaria ai fini della valutazione delle conseguenze lesive del sinistro di cui trattasi. Si richiama sul punto una recente pronuncia del Tribunale di
Padova, a mente della quale “l'accertamento tecnico era utile a fini difensivi. E' pro- prio grazie ad un accertamento tecnico medico legale che il danneggiato può proce- dere ad una quantificazione del danno nel corso delle trattative e in sede di doman- da giudiziale. Non è decisivo che non vi sia corrispondenza fra le conclusioni della perizia stragiudiziale e quelle della consulenza tecnica d'ufficio. I costi dell'accertamento medico svolto prima del processo e il rimborso delle spese del consulente di parte corrispondono a spese distinte” (COSI TRIBUNALE DI PADOVA,
DOTT. BORDON, SENT. N. 3038/16 DEL 3.11.2016).
Va infine risarcita all'istante anche la spesa dalla stessa sostenuta per l'assistenza tecnica stragiudiziale svolta dalla società Euro Infortunistica Stradale S.r.l., quantifi- cate prudenzialmente in € 1.342,00 (DOC. 28: PREAVVISO DI FATTURA EMESSO DA
EURO INFORTUNISTICA STRADALE S.R.L.), così come statuito dalla CASS. SS.UU.
- 14 - (SENT. N. 26973/08) “..omissis.. Anche le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale con- sequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.).
Ed è palese che, qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale, e non ad una agenzia di infortunistica, la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle effettiva- mente sostenute..omissis”. Conformemente, sul punto: “[..] La compagnia assicura- tiva dovrà farsi carico delle spese relative all'assistenza tecnico-legale nella fase ex- tragiudiziale della gestione del sinistro, le quali costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223
c.c.):”il danneggiato da sinistro stradale che, per ottenere il ristoro dei danni subiti, si sia avvalso dell'assistenza di uno studio di infortunistica stradale, nel giudizio suc- cessivamente instaurato contro il danneggiante e il suo assicuratore, ha diritto ad CP_ ottenere il rimborso delle spese all'uopo sostenute…omissis..” – CASS. SEZ. III,
21.01.2010 N.997. Concordemente il GIUDICE DI PACE DI PADOVA – DOTT.SSA VA-
LERIA RAUDINO, nella SENTENZA N. 1732 DEL 23.10.2015 “[..] Con riferimento alla richiesta di rifusione delle spese per assistenza stragiudiziale, ritiene questo giudi- cante essere nelle facoltà del danneggiato l'avvalersi di una difesa tecnica, legale o meno [..]”. Conformemente anche GIUDICE DI PACE DI PADOVA – DOTT.SSA ELENA
BIASUTTI – SENT. N. 15 DELL'08.01.14. Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dalla Giurisprudenza della Suprema Corte che, chiamata ad esprimersi sul punto ha affermato che: “la liquidazione degli onorari e diritti di av- vocato e procuratore pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, quando siano in funzione strumentale o com- plementare all'attività propriamente processuale” (CASS. CIV. SENT. N.
21954/2014). Pertanto , sulla base delle risultanze medico-legali della CTU eseguita nell'ambito della procedura ex art. 696bis c.p.c. i danni tutti patiti dall'odierna istan- te possono essere così quantificati – in virtù del D.M. 08.06.2022: - I.P. 7% €
9.440,88 - I.T.P. 1 giorno al 100% € 51,00 - I.T.P. 20 giorni al 75% € 765,00 - I.T.P. 10 giorni al 50% € 255,00 - I.T.P. 10 giorni al 25% € 127,50 - Danno morale (20%) €
2.127,88 - Spese mediche documentate (CFR. DOC. 25) € 3.662,75 - Spese di assi- stenza stragiudiziale (CFR. DOC. 28) € 1.342,00 Pertanto complessivamente €
17.772,01. Il tutto oltre all'integrale rifusione delle spese di CTU (€ 1.220,00+€
1.220,00) e CTP (€ 1.830,00+€ 1.830,00) della fase ex art. 696bis come acquisita al presente giudizio (doc. 31 spese CCTTUU e CCTTPP). Per complessivi euro 23.872,01 già all'attualità, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tem- po per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno dal 15-2-2018 (data dell'evento lesivo) sino alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta
- 15 - (Cass. Sez. II, Sentenza n. 1256 del 02/02/1995; Cass. Sez. III, Sentenza n. 3996 del
20/03/2001). Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale (tempo per tempo vigente), ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somme convertitasi - con la detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta alle spese di lite.
Le spese di CTU e CTP vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
Atteso infine che a mente dell'art.art.59, lett.d) del DPR 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato-laddove ,in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito- si precisa che nel caso di specie obbligato rimane la convenuta Controparte_2
[...]
PQM
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando così provvede:
accerta e dichiara la responsabilità esclusiva dell' Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione delle
[...] lesioni patite dalla SI.ra a seguito ed in conseguenza della proce- Parte_1 dura medica di cui in narrativa, ed in particolare per danno estetico, eseguita in Pa- dova in data 15.02.2018; e per l'effetto
- condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218
c.c. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, nessuno escluso come meglio specificati nella narrativa dell' atto introduttivo, e complessivamente determinati nella somma di € 23.872,01 già all'attualità, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 15.02.2018 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli in- teressi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sen- tenza al saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione , in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro per spese ed euro 5000,00 per compensi oltre accessori di legge,
- 16 - Spese di CTU e CTP a definitivo carico di parte convenuta.
A norma degli artt.Art.59 e 60 del DPR 26-4-86 n.131 il recupero dell'imposta prenotata a debito va effettuato nei confronti della convenuta.
Padova, 28-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 17 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1917/2023 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI NATHALIE
ATTRICE
contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti MARIA GRAZIA CALÌ, CARLO MORESCHI e LUDOVICA
ROMANO
CONVENUTA CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato te- lematicamente in data 23 ottobre 2024:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezio- ne o difesa, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella cau-
[...] sazione delle lesioni patite dalla SI.ra a seguito ed in conseguenza Parte_1 della procedura medica di cui in narrativa, ed in particolare per danno estetico, ese- guita in in data 15.02.2018; e per l'effetto CP_1
- condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218
c.c., anche in via equitativa, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, nessuno escluso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: biologi- co, morale, esistenziale, patrimoniale) come meglio specificati nella narrativa del presente atto, e complessivamente determinati nella somma di € 23.872,01 o quella diversa, maggiore o minore somma, che verrà riconosciuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria;
nonché;
- condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento di interessi legali e rivalutazione mone- taria sulle somme di cui sopra anche secondo i criteri di cui alla sentenza della Su- prema Corte n. 1712 del 1995, dall'intervento al saldo;
IN OGNI CASO:
- condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a rifondere integralmente all'attrice le spese e compe- tenze di lite sia per il presente giudizio che per la fase ex art. 696bis c.p.c., ivi com- prese quelle di CCTTUU e CCTTPP relative alla fase di consulenza tecnica preventiva ex art. 696bis c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
- 2 - La convenuta ha precisato le conclusioni come da Memoria ai sensi dell'art. 183, se- sto comma, n. 1 c.p.c. del 28 febbraio 2024:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
1) nel merito, respingere tutte le domande avversarie siccome palesemente inam- missibili ed infondate;
2) sempre nel merito, in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste della ricorrente, ridimensionare le pretese avversarie contenendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in misura strettamente pro- porzionale al grado di responsabilità e ai reali danni subiti e scomputando la quota dei danni riconducibili all'intervento eseguito presso la;
Controparte_4
3) spese, diritti e onorari interamente refusi, anche in riferimento al giudizio di AT.P.
R.G. n. 5909/2021”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SI.ra in ragione di varici all'arto inferiore destro decideva di Parte_1 sottoporsi ad intervento chirurgico per risolvere la patologia invalidante. . In data 30 gennaio 2017 la stessa i sottoponeva a controllo chirurgico presso Pt_1
l' “per varici arto inferiore destro” per cui si Controparte_5 programmava “intervento di stripping grande safena destra” presso la Clinica Chi- rurgica 3 del predetto nosocomio, intervento cui la stessa era già stata sottoposta in precedenza alla gamba sinistra, sempre presso l' . Il CP_3 Controparte_3
Dott. , sanitario dell'Azienda consigliava e pro- Per_1 Controparte_5 CP_1 grammava “intervento di stripping grande safena destra”. L'intervento veniva quindi eseguito in regime ambulatoriale in data 15.02.2018 a cura dell'equipe del reparto di Chirurgia 3 dell' . All'intervento di strip- Controparte_5 ping della grande safena ed escissione di alcuni rami collaterali ectasici seguiva l'intrappolamento del nervo peroneo superiore destro – lesione sospettata soltanto in data 05.07.2018 dal Dott. – il quale veniva liberato a seguito di un se- CP_6 condo intervento di debridement a circa un anno e mezzo di distanza, in data
31.07.2019, a cura dei sanitari della . In particolare su- Controparte_4 bito dopo il primo intervento chirurgico insorgeva un forte dolore che non andava attenuandosi né con la terapia farmacologica né con infiltrazioni e laserterapia, ma anzi diveniva ingravescente a seguito della comparsa di insensibilità a tre dita del piede. Seguivano molteplici controlli radiografici e consulenze ortopediche e neuro- logiche che evidenziavano infine il sospetto di intrappolamento del nervo peroneo
- 3 - superiore destro. Successivamente veniva accertata a carico dell'istante, quale con- seguenza immediata e diretta dell'intervento sopra citato, l'intrappolamento del nervo sopra citato, con deficit neurologici, sinechie fibrose, neuropatia da imbri- gliamento post-chirurgico, oltre ad esplorazione e liberazione chirurgica e residuata monomultineuropatia sensitiva. Veniva pertanto promosso ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in relazione all'invocata responsabilità medica derivante dall'intervento di sa- fenectomia mediante legatura e stripping dell'arto inferiore destro eseguito in data
15.02.2018. Nell'ambito del ricorso per consulenza tecnica preventiva veniva am- messa CTU medico legale sulla persona della SI.ra , con incarico Parte_1 affidato al Collegio composto dal Dott. medico legale, e Dott. Persona_2 PE
, specialista chirurgo vascolare i quali giungevano alle conclusioni come evi-
[...] denziate nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Nell'impossibilità di definire bonariamente la vertenza sulla base delle risultanze della predetta CTU, veniva per- tanto adito nuovamente l'Intestato Tribunale con deposito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (vecchio rito) iscritto al n. 1917/2023 R.G., assegnato alla Dott.ssa Elisa Rub- bis. .
In data 14.09.2023, pertanto, si costituiva l' , Controparte_7 contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente in punto an e in punto quantum, non ricorrendo alcun inadempimento qualificato causalmente rile- vante rispetto ai danni che la ricorrente asserisce di aver subito .Alla prima udienza del 28.09.2023 il Giudice disponeva il mutamento del rito nonché l'acquisizione del fascicolo relativo all'ATP (R.G. 5909/2021). Alla successiva udienza dell'8.02.2024 venivano concessi i termini per il deposito di memorie autorizzate ex art. 183 co. 6
c.p.c. cui seguiva il deposito delle predette, ed alla successiva udienza cartolare del
16.05.2024 le parti insistevano nelle rispettive istanze ed il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava per precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 24.10.2024. A tale udienza, precisate le rispettive conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i temini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
In seguito all'acquisizione del fascicolo n. 5909/2021 R.G. relativo alla fase di ATP precedentemente instaurato dall'odierna attrice la domanda di si appalesa Per_4 fondata.
Invero sulla scorta delle conclusioni ivi rassegnate veniva identificato e quantificato il danno patito dall'odierna attrice in ragione della malpractice medica per cui è causa. Si legge in particolare nelle conclusioni della predetta CTU che “è criticabile
- 4 - che, nella documentazione preoperatoria della paziente, non vi sia l'indagine ecoco- lordoppler del sistema venoso degli arti inferiori (e neppure un accurato studio se- meiologico) che giustifichino la scelta tecnica dello stripping lungo, in contrasto con le linee guida e le raccomandazioni nazionali ed internazionali che impongono di motivare, sulla base appunto dello studio emodinamico preoperatorio (ecocolor- doppler) la necessità della manovre di stripping lungo della . La le- Parte_2 sione del n. Safeno di destra appare quindi correlabile ad una scelta di tecnica chi- rurgica per il trattamento delle varici che non fu consona con le raccomandazioni delle linee guida e che, per la mancanza di un accurato studio ecocolodoppler veno- so preoperatorio, fu incompleta anche a livello della “crosse safenica” inguinale
(mancata escissione della v. Safena accessoria di coscia incontinente). Il dolore la- mentato dalla paziente fin dall'immediato postoperatorio e i successivi disturbi sen- sitivi ed alla deambulazione appaiono congrui con una sofferenza acuta da com- pressione dei nn. Peroneo superficiale e profondo di destra, sofferenza correlabile ad un meccanismo tipo “da laccio” non riconosciuto né tempestivamente trattato per l'inadeguato monitoraggio del decorso postoperatorio della paziente, meccani- smo in prima istanza imputabile ad incongrua elastocompressione eseguita a termi- ne dell'intervento di stripping lungo safenico e verosimilmente aggravato dallo svi- luppo di edema/ematoma post chirurgico. La sofferenza neurologica si manifestò con segni e sintomi che avrebbero dovuto allertare immediatamente sia i che CP_8 il personale infermieristico che si deve far carico della continuità assistenziale e del- la sicurezza del paziente sottoposto a chirurgia ambulatoriale: i sintomi, ancorché eclatanti, non furono oggetto della corretta e tempestiva diagnosi e trattamento da cui il danno neurologico permanente documentato dall'EMG del 28.11.2019. (…) E' quindi ravvisabile un profilo di responsabilità per negligenza a carico dei sanitari dell' per non avere eseguito uno studio preoperato- Controparte_3 rio adeguato che rilevasse, oltre alla motivazione estetica anche quella patologica relativa alla presenza di reflusso patologico. Per inciso un trattamento sanitario pu- ramente estetico ha ben altre e più cogenti caratteristiche contrattuali in quanto nel consenso informato andrebbe chiarito il risultato estetico da raggiungere, cosa che non risulta dal modulo allegato. E' inoltre ravvisabile un profilo di responsabilità a carico dei sanitari dell'Ospedale di per negligenza nel non avere adottato le CP_1 precauzioni prescrittte nelle Linee Guida citate volte a ridurre l'incidenza della le- sione del nervo safeno. E' infine ravvisabile un profilo di responsabilità per grave imperizia a carico dei sanitari (non necessariamente i medici) dell' Parte_3 per il confezionamento della fasciatura che ha comportato una
[...] CP_1 ischemia da compressione del nervo peroneo superficiale. Il fatto che clinicamente si rilevino dei segni di deficit motorio che non correlano con il dato strumentale elettromiografico risulta dal fatto che il danno organico è lieve e quindi al di sotto della soglia di rilevazione della elettromiografia che diventa sempre più elevata più
- 5 - periferico è il danno.[…] La sintomatologia provocata sia dalla lesione del nervo sa- feno sia dalla lesione del nervo peroneo superficiale comparvero immediatamente dopo l'intervento e non si modificarono in modo significativo se non dopo l'intervento di neurolisi del nervo safeno eseguito presso la Controparte_4 per quanto riguarda la componente algica. Tale intervento costituisce quindi
[...] parziale emendazione del danno. Quindi non si può identificare un periodo di danno biologico temporaneo a seguito dell'intervento di safenectomia in quanto il danno era già sostanzialmente in essere, si identifica invece un periodo di danno biologico temporaneo a seguito del secondo intervento di neurolisi eseguito presso la
[...]
quantificabile in 41 giorni complessivi di danno biologico tem- Controparte_4 poraneo così articolati: 1 giorno di danno biologico temporaneo al 100%, 20 giorni di danno biologico temporaneo al 75%, 10 giorni di danno biologico temporaneo al
50% e 10 giorni di danno biologico temporaneo al 25%. Per quanto attiene il danno biologico permanente si conferma la valutazione del CT di parte ricorrente di un danno biologico permanente del 7% ”. Per quanto attiene al grado di sofferenza pa- tita dall'odierna ricorrente, gli specialisti rilevavano “[...]Si stima il grado di sofferen- za menomazione correlata ai sensi del documento 2021 dell'Osservatorio per la
Giustizia Civile del Tribunale di Milano in medio durante il periodo di malattia e me- dio-lieve nei postumi.” (DOC. 28: CTU MEDICO LEGALE DOTT. DOTT. SO- Per_2
GARO) Si ritiene pertanto che alla luce di quanto sopra possa dirsi accertato il danno da malpractice medica per cui è causa con conseguente insorgere dell'obbligo risar- citorio a carico dell'azienda sanitaria convenuta.
Non vi è pertanto dubbio sulla ravvisata responsabilità esclusiva dell'
[...]
, e in particolare dei sanitari del Reparto di Clinica Controparte_9 CP_10
3, per tutti i danni subiti dalla SI.ra a seguito ed in conseguenza
[...] Parte_1 dell'intervento di stripping grande safena destra per avere gli stessi danneggiato il nervo safeno destro durante l'intervento medesimo. In particolare, con riferimento al trattamento chirurgico del 15.02.2018, le relazioni medico legale e chirurgica, evidenziano: - in primo luogo, insufficiente informativa pre-operatoria ed inidonea assunzione del consenso informato da parte del chirurgo (la neuropatia conseguita direttamente all'intervento de quo integra una complicanza prevedibile e non men- zionata alla SI.ra ; - in secondo luogo, inappropriato trattamento chirurgi- Pt_1 co, in quanto la lesione del nervo safeno destro, foriera della sintomatologia doloro- sa, è avvenuta durante la medesima procedura chirurgica;
tale condizione ha de- terminato l'intrappolamento del nervo con conseguenti algie neurologiche;
- infine, nel successivo decorso post-operatorio, caratterizzato da numerose visite di con- trollo, non veniva individuato correttamente il danno cagionato, tanto che la ricor- rente – le cui condizioni di salute andavano peggiorando, conducendo allo sviluppo di ulteriori disturbi al piede e alla caviglia di destra ma anche al ginocchio di sinistra
- 6 - – si trovava costretta a rivolgersi ad altri specialisti al fine di risolvere la lesione in- traoperatoria subita.
Si ritiene pertanto sussistente la responsabilità dei sanitari laddove gli stessi hanno operato secondo una informativa preoperatoria insufficiente (non veniva in alcun modo fatta menzione del rischio di lesione al nervo safeno e non venivano in alcun modo proposte e predisposte valide alternative chirurgiche) oltre che secondo una inidonea riabilitazione postoperatoria. Lo specialista Dott. evidenzia difatti Per_5
“Nel caso specifico si è assistito ad una acquisizione del consenso gravemente lacu- nosa ed estremamente generica, poiché non informa sulla elevata percentuale di lesioni nervose che sono di fatto “dovute” per le caratteristiche proprie della strut- tura anatomica da trattare e non informa sulla esistenza di metodi di cura alternati- va, I CCTTUU accertavano nel corso delle operazioni peritali che “Nel referto della visita (30/02/2017), eseguito presso l' Controparte_11
di venne posta l'indicazione all'intervento chirurgico di crossecto-
[...] CP_1 mia + stripping della v. grande Safena, ma non risulta esplicitata la motivazione di questo trattamento chirurgico, piuttosto che di altre metodiche quali la termoabla- zione, la scleroterapia, la tecnica di CHIVA ecc. Nello scarno referto non vi è una de- scrizione topografica, anche sintetica, della malattia varicosa, né sono riportati sin- tomi o motivazioni cosmetiche per l'intervento. Non vi è alcun riferimento a valuta- zione strumentale (EcocolorDoppler) del circolo venoso superficiale e profondo a documentazione delle alterazioni emodinamiche (reflussi) della malattia varicosa.
Neppure la cartella preoperatoria riporta dati morfo-funzionali limitandosi ad elen- care, in anamnesi, l'intervento per varici del 1998 sull'arto controlaterale, 2 tagli ce- sarei, la presenza di ernia jatale ed una non meglio precisata “Protrusione SX.DX”.
La scheda ICDM della cartella riporta il codice di diagnosi di “varici asintomatiche”, affermazione in sintonia con quanto espresso dalla paziente (..) L'indicazione al trat- tamento chirurgico e la scelta del tipo di intervento a cui venne sottoposta la pa- ziente si basò quindi solo sulla valutazione clinica e non fu quindi consona con le raccomandazioni riportate nelle linee guida nazionali ed internazionali (2,3,4). Per quanto attiene alla complicanza neurologica del n. , è lesione da sempre con- Per_6 siderata “the most common complication after surgical treatment of varicose veins”
(trad.: la più frequente complicazione del trattamento chirurgico delle vene varico- se” e, nel corso degli anni, sono stati messi a punto accorgimenti tecnici in grado di ridurre - anche notevolmente – l'elevata frequenza di questo rischio” (cfr CTU pag.
57 e 58).
I CCTTUU concludevano dunque affermando che “la manovra di stripping lungo eseguita per “varici” dell'arto inferiore destro effettuato in data 15/02/2018. Que- sta manovra espone ad un danno prevedibile ma non prevenibile in modo certo ed assoluto anche ricorrendo ad attenzioni e modalità tecniche che peraltro non viene
- 7 - menzionato siano state adottate nel verbale operatorio. E' criticabile che, nella do- cumentazione preoperatoria della paziente, non vi sia l'indagine EcocolorDoppler del sistema venoso degli arti inferiori (e neppure un accurato studio semeiologico) che giustifichino la scelta tecnica dello stripping lungo, in contrasto con le Linee
Guida e le raccomandazioni nazionali ed internazionali (2,3,4) che impongono di motivare, sulla base appunto dello studio emodinamico preoperatorio (ecoco- lordoppler) la necessità della manovra di stripping lungo della v. . La Parte_2 lesione del n. Safeno di destra appare quindi correlabile ad una scelta di tecnica chi- rurgica per il trattamento delle varici che non fu consona con le raccomandazioni delle linee guida e che, per la mancanza di un accurato studio ecocolordoppler ve- noso preoperatorio, fu incompleta anche a livello della “crosse safenica” inguinale
(mancata escissione della v. Safena accessoria di coscia incontinente). Il dolore la- mentato dalla paziente fin dall'immediato postoperatorio e i successivi disturbi sen- sitivi ed alla deambulazione appaiono congrui con una sofferenza acuta da com- pressione dei nn. Peroneo superficiale e profondo di destra, sofferenza correlabile ad un meccanismo tipo “da laccio” non riconosciuto né tempestivamente trattato per l'inadeguato monitoraggio del decorso postoperatorio della paziente, meccani- smo in prima istanza imputabile ad incongrua elastocompressione eseguita a termi- ne dell'intervento di stripping lungo safenico e verosimilmente aggravato dallo svi- luppo di edema/ematoma post chirurgico. La sofferenza neurologica si manifestò con segni e sintomi che avrebbero dovuto allertare immediatamente sia i che CP_8 il personale infermieristico che si deve far carico della continuità assistenziale e del- la sicurezza del paziente sottoposto a chirurgia ambulatoriale: i sintomi, ancorchè eclatanti, non furono oggetto della corretta e tempestiva diagnosi e trattamento da cui il danno neurologico permanente documentato dall'EMG del 28/11/2019.” Ad avviso dei CCTTUU non può essere riconosciuto alcun concorso causale in capo ai sanitari che ebbero ad effettuare il secondo intervento chirurgico: “l'intervento di lisi neurale del n. , nervo esclusivamente sensitivo, eseguito dall'Ortopedico Per_6 presso la Casa di cura di a circa 15 mesi dall'intervento per varici ottenne un CP_4 miglioramento della componente algica ma non modificò i limiti alla deambulazione comparsi nel postoperatorio e correlabili al danno evoluto in modo irreversibile dei nn. Peroneo superficiale e profondo.” Conclude dunque l'elaborato peritale che “E' quindi ravvisabile un profilo di responsabilità per negligenza a carico dei sanitari dell' per non avere eseguito uno studio preoperato- Controparte_3 rio adeguato che rilevasse, oltre alla motivazione estetica anche quella patologica relativa alla presenza di reflusso patologico. Per inciso un trattamento sanitario pu- ramente estetico ha ben altre e più cogenti caratteristiche contrattuali in quanto nel consenso informato andrebbe chiarito il risultato estetico da raggiungere, cosa che non risulta dal modulo allegato. E' inoltre ravvisabile un profilo di responsabilità a carico dei sanitari dell'Ospedale di per negligenza nel non avere adottato le CP_1
- 8 - precauzioni prescrittte nelle Linee Guida citate volte a ridurre l'incidenza della le- sione del nervo safeno. E' infine ravvisabile un profilo di responsabilità per grave imperizia a carico dei sanitari (non necessariamente i medici) dell'
[...]
per il confezionamento della fasciatura che ha comportato una Parte_4 ischemia da compressione del nervo peroneo superficiale. Il fatto che clinicamente si rilevino dei segni di deficit motorio che non correlano con il dato strumentale elettromiografico risulta dal fatto che il danno organico è lieve e quindi al di sotto della soglia di rilevazione della elettromiografia che diventa sempre più elevata più periferico è il danno” (cfr CTU pag. 59).
Sotto altro e diverso profilo “per quanto attiene alle critiche sollevate da Parte ri- corrente al “consenso informato all'atto chirurgico”, il documento presente nella documentazione clinica della sig.ra ichiara di fare riferimento Pt_1
“all'esperienza della struttura e alle eventuali alternative offerte dalle altri sedi” e, senza entrare nel dettaglio di queste “alternative”, afferma la disponibilità dei Me- dici della Struttura a rispondere ai dubbi e alle domande della paziente. In altri con- sensi l'argomento delle complicanze e delle diverse tecniche è dettagliato: si ripor- tano in bibliografia, ai fini di confronto, i link del Collegio Italiano di Flebologia – che differenzia il consenso chirurgico (12) da quello per la termoablazione safenica (12 bis) - e, in ambito Regionale, quello dell'ULSS n°6 della Regione Veneto (12 ter)” (cfr
CTU pag. 35). Precisa con specifico riguardo al tema del consenso il Supremo Colle- gio che “la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragio- nevole ritenere che il paziente su cui grava il relativo onere probatorio, se corretta- mente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conse- guenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa di un deficit informativo, il paziente ab- bia subito un pregiudizio patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesio- ne del diritto alla salute. Ciò è a dirsi nell'ottica della legittima pretesa, per il pazien- te, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore con- sapevolezza” ( N. 7248/2018; CIV. Controparte_12 Controparte_13
SENT. N. 16053/2017; CASS. CIV. SENT. N. 24.74/2017; CASS. CIV. SENT. N.
2854/2015). Secondo la Suprema Corte “ad una corretta e compiuta informazione consegue difatti: a. il diritto, per il paziente di scegliere tra le diverse opzioni di trat- tamento medico;
b. la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanita- ri;
c. la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offra- no maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, even- tualmente anche in relazione alle conseguenze postoperatorie;
d. il diritto di rifiuta- re l'intervento o la terapia e/o di decidere consapevolmente di interromperla;
e. la
- 9 - facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post-operatorio e riabilitativo, parti- colarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto ina- spettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione” (COSÌ CASS. CIV. SENT.
N. 7248/2018). La carenza informativa risulta analoga all'inadeguatezza tecnica, de- cisiva nel determinismo delle conseguenze di danno attuali (permangano esiti cica- triziali associati a sintomatologia parestesica con persistenza di problematiche a ca- rico del distretto venoso analoghe all'epoca antecedente al primo intervento) che avrebbero potuto essere evitate. I deficit praticamente immediati di forte dolore in sede perimalleolare interno con irradiazione al piede destro (con forti pulsazioni e sensazione di nervi contratti sulle dita del piede), gonfiore e tumefazione alla cavi- glia e al piede destro e infine perdita di sensibilità a tre dita del piede destro, avve- nuti a seguito dell'intervento, propendono per un errore chirurgico tale da poter es- sere riconoscibile ai sanitari sin dall'immediato post-operatorio. Si ritiene pertanto sussistente la responsabilità dei sanitari laddove gli stessi hanno danneggiato il ner- vo safeno durante le manovre di stripping, la neuropatia è conseguita direttamente all'intervento chirurgico del 15.02.2018. In conseguenza dell'intervento e delle per- sistenti algie dolorose, l'odierna ricorrente è stata costretta a sottoporsi ad ulteriore intervento chirurgico ed attualmente soffre di subedema leggermente improntabile alla digitopressione al terzo medio distale, ectasia venosa ingravescente, lamentan- do sensazione di forte calore specialmente nelle ore notturne e gonfiore della gam- ba destra con insufficienza al carico;
è inoltre presente inestetismo cicatriziale (cica- trice a forma vagamente di Z, rossastra, delle braccia di cm 3, cm. 2 e cm 3 localizza- ta sul malleolo interno). I movimenti sulla tibio-tarsica e sulla sotto-astragalica sono limitati, mentre la marcia su talloni risulta molto dolente. L'accosciamento è incom- pleto e la deambulazione è viziata sotto carico. Nel caso della SI.ra ale Pt_1 intervento non solo non si rivelava risolutivo dei disturbi all'arto inferiore destro, ma risultava peggiorare la condizione della stessa, la quale arrivava ad accusare do- lore invalidante ed incapacità di svolgere le attività di vita quotidiana, in ragione dell'intrappolamento del nervo safeno di destra. Evidente pertanto, anche alla luce della relazione tecnica specialistica prodotta a cura del Dott. (CFR. DOC. 24), Per_5 la responsabilità dei sanitari dell' in ordine alle Controparte_5 lesioni patite dall'odierna istante, le quali sono da ricondursi esclusivamente all'intervento di safenectomia destra effettuato dai sanitari della predetta Azienda
Ospedale ed agli atti chirurgici che hanno condotto alla lesione del nervo safeno.
Quanto alla sussistenza dei predetti profili di responsabilità a carico della convenuta
, è necessario ricordare che la responsabilità Controparte_5 del nosocomio nei confronti del paziente ha natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., e può conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione me-
- 10 - dico-professionale svolta direttamente dai sanitari, “[..] quali suoi ausiliari necessari, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un colle- gamento tra la prestazione da costoro effettuata e la sua organizzazione aziendale
[..]” (CASS. CIV., 14 LUGLIO 2004, N. 13066). Il principio trova conferma sia nella giu- risprudenza di merito che in quella di legittimità le quali hanno anche recentemente precisato “come l'ospedale risponda pertanto a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove i medesimi siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c. ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ente si avvale” (così TRIBUNALE PADOVA -
DOTT. MARZELLA - SENT. N. 1922/2016; nonché ex multis CASS. CIV. SENT. N.
1620/2012 e CASS. CIV. SENT. N. 18610/2015). Continua il Giudice di merito preci- sando che “Per il paziente/danneggiato l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale (…) si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la pre- stazione, o dal suo aggravamento, sino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso”, affermando in oltre come non sia necessario ai fini dell'accertamento del nesso causale la prova di una consequenzialità diretta essen- do sufficiente anche la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica
(TRIB. PADOVA - DOTT. MARZELLA - SENT. N. 1922/2016; TRIB.PADOVA - DOTT.
MARZELLA - SENT. DELL'08.10.2015; nonché CASS. CIV. SENT. N. 20904/2013). Ma
v'è di più “la correttezza del comportamento del medico, non esclude la configura- bilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all'inadempimento delle obbligazioni ad essa facenti carico” (CASS. CIV. SENT. N. 10743/2009). Peraltro tale orientamento trova oggi piena conferma secondo quanto prescritto dalla legge Gel- li, l. n. 24/2017, in materia di responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o pri- vata. Stante la natura contrattuale della responsabilità invocata gravava sull'odierna convenuta ogni onere probatorio, spettando dunque a quest'ultima dimostrare che l'inadempimento non v'è stato, ovvero che è stato incolpevole, o comunque non eziologicamente rilevante rispetto alla determinazione dell'evento lesivo descritto.
Onere non soddisfatto
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto si ritiene pertanto provata la responsabilità, per i diversi profili sopra evidenziati, della convenuta e va pronunciata la condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a seguito e per effetto delle lesioni patite.
Invero è pacifica la giurisprudenza di legittimità secondo cui, “in tema di responsabi- lità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare l'esistenza del contratto [..] e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrat-
- 11 - tamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rim- provero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza cau- sale sulla produzione del danno (v. tra le altre, le sentenze 21 luglio 2011, n. 15993,
12 settembre 2013, n. 20904, e 12 dicembre 2013, n. 27855)” (CASSAZIONE CIVILE,
SEZ. III, SENTENZA DEL 25.09.2014, N. 20184). Nondimeno “costituisce principio ba- silare delle obbligazioni, sancito principalmente dalla citata norma” – ovvero dall'art. 1218 c.c. – “quello secondo cui l'inadempimento della parte tenuta ad una determinata prestazione obbliga al risarcimento del danno in favore della parte che ne ha diritto, a meno che la prima non dimostri che ciò sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile” (CASSAZIONE CIVI-
LE, SEZ. III, ORDINANZA DEL 2 MARZO 2018, N. 4924). In ogni caso, come recente- mente sostenuto dalla Suprema Corte, “a partire dalla nota Cass. n. 15991/2011 [..] deve affermarsi la sussistenza della causalità materiale tra l'errore umano e l'evento di danno se può giungersi ad un giudizio di irrilevanza del fattore umano pregresso quale causa preesistente da sola non idonea a produrre l'evento, ex 41 c.p. L'errore, in tal caso, vale ad ascrivere l'intero evento, sotto il profilo causale, al medico”
(CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA 19 LUGLIO 2018, N. 19150). SUL QUANTUM
DEBEATUR NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA I DANNI E LA LORO Parte_1
QUANTIFICAZIONE 1. DANNI NON PATRIMONIALI Le sentenze “quadro” di San Mar- tino (CASS. CIV., SS.UU. 26972-26973-26974-26975/2008), pur riportando l'intero sistema risarcitorio nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patri- moniale, hanno correttamente evidenziato come l'ampia nozione di danno non pa- trimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli derivante dalla lesione dell'interesse protetto (danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione), pena la violazione del principio di integrale risarcimen- to del danno.
Partendo dalla lesione all'integrità psicofisica dell'istante, l'elaborato peritale medi- co legale redatto dai consulenti tecnici DOTT. Persona_2 Persona_7
e prodotto SUB. DOC. 28, oltre a confermare il nesso di causalità tra
[...]
l'evento e le lesioni subite, valuta come di seguito i danni biologici patiti dalla SI.ra
I.P. 7%, danno biologico temporaneo assoluto per un giorno, in forma Pt_1 parziale al 75% per 20 giorni, in forma parziale al 50% per 10 giorni ed ulteriori 10 giorni in forma parziale al 25%. I periti in aggiunta stimavano il grado di sofferenza menomazione correlata, ai sensi del documento 2021 dell'Osservatorio per la Giu- stizia Civile del Tribunale di Milano, in medio durante il periodo di malattia e medio-
- 12 - lieve nei postumi Nel caso in specie è doveroso rilevare come, il danno biologico permanente debba considerarsi avulso da ogni valutazione circa la preesistente le- sione che aveva condotto all'indicazione all'intervento di safenectomia nel corso del quale si verificava la lesione del nervo safeno. La quantificazione del danno relativo alla suddetta lesione avverrà dunque seguendo i consoni canoni tabellari. Per quan- to concerne invece il danno biologico temporaneo, esso deve ritenersi di natura jatrogena in quanto costituente l'ingiustificato ed illegittimo prolungamento dello stato di malattia, a causa della lesione neurologica, quantificato in 1 giorno al 100%,
20 giorni in forma parziale al 75%, 10 giorni in forma parziale 50% e in ulteriori 10 giorni in forma parziale al 25%. Quanto a tale ultima voce di danno, risulta principio giurisprudenziale consolidato che “[..] non può sussistere nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta e che si sarebbero verificati anche senza di essa. Pertanto non può essere addebitato all'agente il dan- no preesistente. Deve essergli addebitato, invece, il maggior danno, oppure l'aggravamento, che sia intervento per l'effetto della sua condotta, che non si sa- rebbe verificata senza di essa. In tal caso l'agente sarà responsabile soltanto di que- sto maggior danno, cioè della differenza tra il danno che si sarebbe verificato in ogni caso, oppure che era preesistente, e quello che è stato raggiunto [..]” (CASSAZIONE
CIVILE, SENTENZA N. 9528/2012; CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 13400/2007).
Sempre sul versante del danno non patrimoniale, occorre valutare quello che per mera sintesi descrittiva viene definito danno morale soggettivo, ossia quella tipolo- gia di pregiudizio derivante dal turbamento dello stato d'animo della vittima, carat- terizzato da quelle sensazioni di dolore, abbattimento morale e disagio interiore.
Trattasi di un'intima sofferenza connessa alla menomazione psicofisica, ma da que- sta ben distinta. Si ritiene pertanto che in nessun modo si possa parlare di una du- plicazione del risarcimento del medesimo danno. Si richiama a tal riguardo la Giuri- sprudenza della Suprema Corte a mente della quale “la natura unitaria ed omni- comprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte Co- stituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003;
Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano del- le categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costitu- zionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
di onnicompren- sività intesa come obbligo, per il Giudice di merito, di tener conto a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneg- giato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a se- guito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
- 13 - compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni” (COSÌ CASS. CIV.
N. 28073/2020 DEL 9.12.2020). Prosegue la Corte precisando che “nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell'insegnamento della Corte Cost. (sent. n. 235/2014) e dell'intervento del legislatore sul D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 artt. 138 e 139 (C.d.A.), modificati dalla L.
4/8/2017 n. 124 art. 1, co. 17 – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, so- stitutiva della precedente “danno biologico”) ed il cui contenuto consentono di di- stinguere definitivamente il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenome- nologia della lesione non patrimoniale e cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).”
(COSÌ CASS. CIV. N. 28073/2020 DEL 9.12.2020). Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, alla luce della gravità dei fatti di cui si discute e della gravità e delicatezza delle circostanze di accadimento dei medesimi, questo tipo di pregiudizio debba quantificarsi nella percentuale del 20%, da calcolarsi sulla somma di quanto dovuto a titolo di invalidità permanente e di inabilità temporanea.
Ristoro integrale va accordato alle spese mediche complessivamente sostenute ad oggi dall'istante come prodotte in originale – CFR. DOC. 25 – essendo le stesse con- grue e attinenti al caso di cui è causa, e risultanti complessivamente € 3.662,75. Va riconosciuto, altres',il ristoro della spesa per la consulenza medico legale ante cau- sam, pur non essendo una spesa strettamente “terapeutica” e/o “di cura”, essendo comunque la stessa necessaria ai fini della valutazione delle conseguenze lesive del sinistro di cui trattasi. Si richiama sul punto una recente pronuncia del Tribunale di
Padova, a mente della quale “l'accertamento tecnico era utile a fini difensivi. E' pro- prio grazie ad un accertamento tecnico medico legale che il danneggiato può proce- dere ad una quantificazione del danno nel corso delle trattative e in sede di doman- da giudiziale. Non è decisivo che non vi sia corrispondenza fra le conclusioni della perizia stragiudiziale e quelle della consulenza tecnica d'ufficio. I costi dell'accertamento medico svolto prima del processo e il rimborso delle spese del consulente di parte corrispondono a spese distinte” (COSI TRIBUNALE DI PADOVA,
DOTT. BORDON, SENT. N. 3038/16 DEL 3.11.2016).
Va infine risarcita all'istante anche la spesa dalla stessa sostenuta per l'assistenza tecnica stragiudiziale svolta dalla società Euro Infortunistica Stradale S.r.l., quantifi- cate prudenzialmente in € 1.342,00 (DOC. 28: PREAVVISO DI FATTURA EMESSO DA
EURO INFORTUNISTICA STRADALE S.R.L.), così come statuito dalla CASS. SS.UU.
- 14 - (SENT. N. 26973/08) “..omissis.. Anche le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale con- sequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.).
Ed è palese che, qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale, e non ad una agenzia di infortunistica, la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente non inferiori a quelle effettiva- mente sostenute..omissis”. Conformemente, sul punto: “[..] La compagnia assicura- tiva dovrà farsi carico delle spese relative all'assistenza tecnico-legale nella fase ex- tragiudiziale della gestione del sinistro, le quali costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223
c.c.):”il danneggiato da sinistro stradale che, per ottenere il ristoro dei danni subiti, si sia avvalso dell'assistenza di uno studio di infortunistica stradale, nel giudizio suc- cessivamente instaurato contro il danneggiante e il suo assicuratore, ha diritto ad CP_ ottenere il rimborso delle spese all'uopo sostenute…omissis..” – CASS. SEZ. III,
21.01.2010 N.997. Concordemente il GIUDICE DI PACE DI PADOVA – DOTT.SSA VA-
LERIA RAUDINO, nella SENTENZA N. 1732 DEL 23.10.2015 “[..] Con riferimento alla richiesta di rifusione delle spese per assistenza stragiudiziale, ritiene questo giudi- cante essere nelle facoltà del danneggiato l'avvalersi di una difesa tecnica, legale o meno [..]”. Conformemente anche GIUDICE DI PACE DI PADOVA – DOTT.SSA ELENA
BIASUTTI – SENT. N. 15 DELL'08.01.14. Tale orientamento è stato recentemente confermato anche dalla Giurisprudenza della Suprema Corte che, chiamata ad esprimersi sul punto ha affermato che: “la liquidazione degli onorari e diritti di av- vocato e procuratore pur dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, quando siano in funzione strumentale o com- plementare all'attività propriamente processuale” (CASS. CIV. SENT. N.
21954/2014). Pertanto , sulla base delle risultanze medico-legali della CTU eseguita nell'ambito della procedura ex art. 696bis c.p.c. i danni tutti patiti dall'odierna istan- te possono essere così quantificati – in virtù del D.M. 08.06.2022: - I.P. 7% €
9.440,88 - I.T.P. 1 giorno al 100% € 51,00 - I.T.P. 20 giorni al 75% € 765,00 - I.T.P. 10 giorni al 50% € 255,00 - I.T.P. 10 giorni al 25% € 127,50 - Danno morale (20%) €
2.127,88 - Spese mediche documentate (CFR. DOC. 25) € 3.662,75 - Spese di assi- stenza stragiudiziale (CFR. DOC. 28) € 1.342,00 Pertanto complessivamente €
17.772,01. Il tutto oltre all'integrale rifusione delle spese di CTU (€ 1.220,00+€
1.220,00) e CTP (€ 1.830,00+€ 1.830,00) della fase ex art. 696bis come acquisita al presente giudizio (doc. 31 spese CCTTUU e CCTTPP). Per complessivi euro 23.872,01 già all'attualità, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tem- po per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno dal 15-2-2018 (data dell'evento lesivo) sino alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta
- 15 - (Cass. Sez. II, Sentenza n. 1256 del 02/02/1995; Cass. Sez. III, Sentenza n. 3996 del
20/03/2001). Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale (tempo per tempo vigente), ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somme convertitasi - con la detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Consegue alla soccombenza la condanna della convenuta alle spese di lite.
Le spese di CTU e CTP vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
Atteso infine che a mente dell'art.art.59, lett.d) del DPR 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato-laddove ,in forza del successivo art. 60, risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito- si precisa che nel caso di specie obbligato rimane la convenuta Controparte_2
[...]
PQM
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando così provvede:
accerta e dichiara la responsabilità esclusiva dell' Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione delle
[...] lesioni patite dalla SI.ra a seguito ed in conseguenza della proce- Parte_1 dura medica di cui in narrativa, ed in particolare per danno estetico, eseguita in Pa- dova in data 15.02.2018; e per l'effetto
- condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218
c.c. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, nessuno escluso come meglio specificati nella narrativa dell' atto introduttivo, e complessivamente determinati nella somma di € 23.872,01 già all'attualità, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 15.02.2018 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli in- teressi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sen- tenza al saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione , in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro per spese ed euro 5000,00 per compensi oltre accessori di legge,
- 16 - Spese di CTU e CTP a definitivo carico di parte convenuta.
A norma degli artt.Art.59 e 60 del DPR 26-4-86 n.131 il recupero dell'imposta prenotata a debito va effettuato nei confronti della convenuta.
Padova, 28-1-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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