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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/08/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 259 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
C.F. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Locatelli del Foro di
Roma dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
ATTORE – OPPONENTE
ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E semplificata, P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Casini del Foro di Viterbo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza dell'11 giugno 2025
FATTO E DIRITTO
1. semplificata ha chiesto ed ottenuto da questo Parte_2
Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 17/2024, con il quale è stato ingiunto ad il pagamento Parte_3 della somma di € 13.607,14 oltre interessi come da domanda e la refusione delle spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda proposta in via monitoria ha Parte_2 allegato di aver effettuato in favore “della […] oggi Parte_4
1 la fornitura dei materiali indicati nelle Parte_1 seguenti fatture (doc. 2):
Fattura n. 179 del 04.05.2022 per euro 161,04;
Fattura n. 185 del 09.05.2022 per euro 198,13;
Fattura n. 539 del 30.09.2022 per euro 7.456,53;
Fattura n. 133 del 17.04.2023 per euro 5.791,44”.
Ha allegato che gli importi indicati in tali fatture non erano stati pagati. ha proposto opposizione a tale Parte_1 decreto ingiuntivo notificatole, deducendo che nel 2019 aveva deciso di mettere in opera un nuovo impianto corilicolo sui propri terreni destinati all'attività agricola;
che al fine di scegliere gli impianti e le tecniche colturali più idonee per la realizzazione del noccioleto, aveva conferito incarico al dott. agronomo
(che, tra l'altro, rivestiva anche la carica di Controparte_2 amministratore unico e legale rappresentante p.t. della;
che
Parte_2 nello specifico, tale professionista avrebbe dovuto svolgere tutte quelle attività preparatorie alla realizzazione del noccioleto e consistenti sia nel livellamento dei terreni di riferimento, sia nell'esecuzione dell'impianto di irrigazione in sub- irrigazione, sia nel curare l'ordine e la consegna degli alberi di noccioleto da impiantare;
che per l'esecuzione dei lavori di sub-irrigazione il Dott.
Parte_2 decideva di avvalersi della collaborazione della che nello
Parte_2 specifico, la si sarebbe dovuta occupare sia della fornitura e
Parte_2 della posa in opera dei sistemi di adduzione di acqua da pozzo presso i terreni agricoli di riferimento, sia della fornitura dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto di sub-irrigazione del noccioleto;
che quindi in data
13.05.2020 la sottoscriveva con la Parte_4 Parte_2 contratto di fornitura di beni/servizi (accettando l'offerta di cui al
[...] preventivo n. 38/2020) avente ad oggetto, per l'appunto, la fornitura e la posa in opera, da parte della stessa, di n. 2 sistemi di adduzione di acqua da pozzo presso i terreni agricoli individuati per la realizzazione del noccioleto;
che, di contro, per quanto concerne la fornitura dei materiali (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli necessari per la stazione di filtraggio, per il sistema di fertirrigazione, di automazione, di condotta principale, di gruppo di controllo settori, di tubazione di testata, di ala gocciolante, sprinkler, gocciolatori, nonché accessori vari), tutti diretti alla realizzazione dell'impianto di irrigazione, l'offerta
2 di fornitura del 25.06.2020 (recante “offerta per lavori di impianto di sub- irrigazione noccioleto”) veniva trasmessa ad essa opponente dal dott. Agronomo
Dott. ; che anche tale offerta veniva accettata da essa Controparte_2 opponente;
che “pertanto, a fronte di tutte le prestazioni fornite dalla
(sia in virtù del preventivo del 13.05.2020, che in virtù Parte_2 dell'offerta del 25.06.2020”, essa opponente provvedeva, a titolo di compenso pattuito, a corrispondere alla Parte_2
l'importo di Euro 20.252,00, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 245 del
16.07.2020 (doc. n. 9);
l'importo di Euro 268,32, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 248 del 17.07.2020
(doc. n. 10);
l'importo di Euro 34.160,00, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 267 del
06.08.2020 (doc. n. 11);
l'importo di Euro 24.400,00, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 329 del
25.09.2020 (doc. n. 12);
l'importo di Euro 1.440,00, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 330 del
25.09.2020 (doc. n. 13);
l'importo di Euro 6.341,11, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 340 del
13.10.2020 (doc. n. 14);
l'importo di Euro 12.235,62, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 341 del
13.10.2020 (doc. n. 15);
e così per complessivi Euro 99.097,63, IVA inclusa;
che oltre a ciò essa opponente aveva pagato l'ulteriore importo di Euro 889,94, IVA inclusa a fronte di ulteriori forniture offerte;
ciò sulla base della fattura n. 385 del 13.09.2021 dell'importo complessivo di Euro 93,24, IVA inclusa (doc. n. 18), e della fattura n. 397 del
22.09.2021, dell'importo complessivo di Euro 796,70, IVA inclusa (doc. n. 19); che invece, a fronte delle prestazioni fornite dal Dott. Parte_5
, quest'ultimo aveva trasmesso ad essa odierna opponente la fattura
[...]
a titolo di saldo per la realizzazione dell'impianto di irrigazione, nonché a titolo di lavori extra, e l'indicazione degli importi tuttora dovuti;
che essa opponente provvedeva a corrispondere in favore del predetto Professionista Dott.
[...]
quanto richiesto a saldo (doc. 21). Parte_5
Con riguardo ai beni di cui alle fatture azionate monitoriamente, l'opponente ha dedotto che “nulla veniva contrattualizzato tra l e l Parte_1 Parte_6
[..
[...] invero, non risulta nessun preventivo e/o offerta e/o contratto stipulato
[...] tra l e l Dunque, ciò comporta che l'odierna Parte_1 Parte_2
Società Opposta difetta di qualsivoglia titolo, e dunque non era in alcun modo legittimata a proporre l'azione monitoria con la quale si intendono far valere presunte richieste di pagamento”.
L'opponente ha altresì contestato di aver ricevuto, di fatto, i materiali indicati nelle fatture prodotte con il ricorso per decreto ingiuntivo
Ha dedotto, ancora, che una volta terminati i lavori di livellamento dei terreni e dell'impianto di irrigazione in sub-irrigazione, un'altissima percentuale di piante non aveva attecchito, vi erano fenomeni di erosione e di smottamento del terreno, di malfunzionamento dell'impianto di irrigazione installato;
che dunque essa opponente aveva subito ingenti danni a causa della non fruttuosità del noccioleto impiantato, che dovevano esserle risarciti.
Ha quindi sostenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità attiva del credito in capo alla in ragione della esistenza di rapporti contrattuali tra essa Parte_2 opponente e quest'ultima società aventi ad oggetto esclusivamente i “lavori di sub-irrigazione”, la posa in opera e la fornitura dei sistemi di adduzione da pozzo;
la fornitura dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto di irrigazione, mentre non avevano ad oggetto le prestazioni di cui alle fatture azionate.
Ha dedotto, ancora, che con riguardo alle prestazioni oggetto di pattuizioni, sopra specificate, era stato integralmente corrisposto il corrispettivo concordato.
Ha eccepito il grave inadempimento della società opposta, che fondava il diritto di essa opponente a ripetere gli importi versati e ad ottenere il risarcimento dei danni causati da tale inadempimento.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- rigettare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 17/2024 del 18.01.2024, emesso, dal Tribunale Ordinario di Rieti, […], in data 17.01.2024, depositato in data 18.01.2024, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1647/2023 R.G., stante la natura delle suesposte argomentazioni;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità attiva rispetto al rapporto controverso in capo alla e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo, da annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto […]
4 nel merito:
- previa declaratoria ed accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Parte_2 Parte_2 per i titoli riportati nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al
[...]
Tribunale Ordinario di Rieti nell'ambito del procedimento rubricato al n.
1647/2023 R.G.;
e, per l'effetto,
- dichiarare nullo, illegittimo, da annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 17/2024 del 18.01.2024 […] nel merito, in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla in virtù dei rapporti intercorsi con la e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condannare la a titolo di risarcimento del danno, in Parte_2 favore della , al pagamento dell'importo complessivo di Euro Parte_1
553.607,00, o nel minore o maggiore importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c. 4
c.c., e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla in virtù dei rapporti intercorsi con la e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condannare la a titolo di risarcimento del danno Parte_2 emergente, in favore della al pagamento dell'importo Parte_1 complessivo di Euro 25.624,40, IVA inclusa, relativo ai costi sostenuti per la redazione delle perizie tecniche, o nel minore o maggiore importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla in virtù dei rapporti intercorsi con la e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condannare la a titolo di restituzione e, in ogni caso, Parte_2
a titolo di risarcimento del danno, in favore dell , al pagamento Parte_1 dell'importo complessivo di Euro 99.987,57, o nel minore o maggiore importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
5 Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'avversa Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo e i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale proposta.
Con riguardo alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato che esse sono state emesse nel 2022, e che inerivano non già agli iniziali lavori di adduzione dell'acqua dei pozzi e di posa in opera dell'impianto di irrigazione, ma alla fornitura di materiali necessari agli interventi effettuati da CP_2
in un secondo momento, ovvero successivamente alle frane
[...] accadute a seguito delle piogge torrenziali del dicembre 2020, quindi nell'ambito dei successivi lavori di sistemazione commissionati con il contratto di manutenzione del 06.04.2021.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“preliminarmente alla prima udienza concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito
A) rigettare la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto come in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
B) dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell in ordine Parte_2 alla spiegata domanda riconvenzionale per i motivi esposti in narrativa;
C) in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale per i motivi esposti in narrativa;
condannare ai sensi dell'art. 96 C.P.C. la società Parte_1 al risarcimento del danno in favore dell nella misura
[...] Parte_2 ritenuta di giustizia ed in ogni caso nell'ambito dello scaglione di valore adito. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, tenuto anche conto della violazione degli art. 121 C.P.C. e art. 46 disp att. C.P.C. “.
La causa è stata istruita documentalmente.
Non è stata concessa, nel corso del giudizio, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies cpc come novellato dal d.lgs. 149/2022.
2. Tanto premesso, va rilevato che ha esperito in via Parte_2 monitoria un'azione di esatto adempimento, ovvero ha proposto nel caso di specie una domanda di condanna al pagamento del prezzo asseritamente dovuto
6 a fronte della consegna di determinati beni mobili (componenti funzionali alla realizzazione di un impianto di irrigazione) avvenuta, secondo la sua prospettazione, in forza di un contratto di compravendita.
Come è noto, chi esperisce tale azione è onerato della prova del titolo (nel caso di specie: il contratto di compravendita), potendo poi limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte contraente (Cass. SS.UU. sent. 13533/2001).
Quest'ultima, invece, è onerata della prova di aver esattamente adempiuto.
Ciò posto, dai documenti prodotti dalle parti è risultato che l'odierna opponente e la avevano concluso in data 12.5.2020 un contratto misto Parte_2
(caratterizzato dalla causa del contratto di compravendita e dalla causa del contratto di prestazione d'opera) avente ad oggetto la fornitura, da parte della seconda alla prima, delle componenti necessarie per costruire un impianto di adduzione dell'acqua da un pozzo e avente ad oggetto, altresì, la posa in opera di tale impianto (v. doc. 7 prodotto da parte opponente, recante un preventivo redatto dalla sottoscritto per accettazione dall'allora Controparte_1 [...]
poi trasformatasi in . Parte_4 Parte_1
Ancora, dall'istruttoria documentale espletata e dalle allegazioni non contestate dalle parti (con gli effetti di cui all'art. 115 cpc), è risultato che le dette due società avevano concluso, in data 25.6.2020, un ulteriore contratto per la fornitura degli elementi integranti un impianto di sub-irrigazione del e per la relativa Parte_7 posa in opera. In particolare, risulta dal doc. 8 prodotto da parte opponente che l'agronomo aveva sottoposto alla che
Parte_2 Parte_4 lo aveva accettato, un preventivo che contemplava la vendita di tali elementi e la prestazione di manodopera per realizzare tale opera. Va poi aggiunto che, sebbene tale contratto risulti stipulato non con la ma con la
Parte_2 persona fisica , l'opponente nel proprio atto introduttivo ha
Parte_2 riconosciuto che era stata la società poi, a fornire i materiali Controparte_1 di cui al preventivo per realizzare tale impianto (v. le allegazioni dell'opponente, sopra sintetizzate). Ad ulteriore conferma di ciò, il pagamento del prezzo è avvenuto in favore della e non già del , come
Parte_2 Parte_2 dimostrano le copie degli ordini dei bonifici prodotti da parte opponente. Bonifici che erano stati effettuati sulla base di fatture emesse proprio dalla
Parte_2
[...]
7 Dunque, sulla base della ricostruzione delle prestazioni svolte dalle parti l'una nei confronti dell'altra, deve ritenersi essersi concluso tra loro, per facta concludentia, il contratto avente ad oggetto la fornitura di tale materiale funzionale alla realizzazione dell'impianto di sub-irrigazione. Con la precisazione, tuttavia, che l'attività di progettazione ed esecuzione di tale impianto (anch'essa contemplata nel preventivo di cui al doc. 8 prodotto dall'opponente) ha sostanziato, invece, una prestazione non solo formalmente pattuita (v. ancora doc. 8), ma poi anche eseguita, dall'agronomo e non dalla società di cui egli era legale Parte_2 rappresentante. Ciò emerge anche dalla lettura della fattura 13S/2020 (prodotta sub doc. 13 da parte opposta) emessa dal quale persona fisica, in Parte_2 proprio, che reca l'importo di € 30.000,00 richiesto per la “messa in opera impianto sub-irrigazione”, coincidente con quello indicato nel preventivo accettato del 25.6.2020. Tale importo è stato pacificamente pagato dalla al Parte_4 Parte_8
i titoli negoziali, le parti contraenti e i loro rispettivi oggetti, risulta dagli
[...] ordini di bonifico prodotti dall'opponente che il prezzo e il compenso pattuiti anche nel loro ammontare (v. ancora i documenti 7 e 8 sopra richiamati) e dovuti a fronte di tutte le prestazioni (come sopra specificate) che erano oggetto dei contratti conclusi da e sono stati Parte_4 Parte_2 corrisposti dalla prima alla seconda, con conseguente integrale estinzione delle obbligazioni di pagamento scaturenti da tali negozi.
I documenti prodotti dalle parti non consentono, invece, di ricostruire l'avvenuta conclusione di un terzo contratto tra le due società avente ad oggetto le prestazioni di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio in accoglimento del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, al riguardo, ha richiamato il contratto di manutenzione del 6 aprile
2021 che prevedeva, tra le altre cose, la gestione dell'impianto idrico del noccioleto (doc. 16 prodotto da parte opposta). Ora, tale contratto anzitutto è stato stipulato dall'agronomo (e non già dalla e Parte_2 Controparte_1 dalla Inoltre, non prevede alcuna prestazione Parte_4 consistente nella consegna di componenti dell'impianto di irrigazione.
Ancora, non risulta dall'istruttoria – e non è affatto pacifico tra le parti, avendolo l'opponente contestato – che, al di là della mancata consacrazione dell'accordo in un testo scritto, la abbia fornito il materiale, come specificato Controparte_1
8 nelle fatture prodotte con il ricorso monitorio, che sarebbe stato funzionale alla detta manutenzione dell'impianto che il si era assunto l'obbligo di Parte_2 effettuare.
In definitiva, non è emerso l'ulteriore titolo negoziale (neppure perfezionato non già mediante contratto scritto, ma quantomeno per facta concludentia) che costituirebbe la fonte dell'obbligazione di pagamento per il cui adempimento la ha agito monitoriamente. Neppure il prezzo di tale materiale Parte_2 risulta concordato.
Della prova di tale titolo e del suo contenuto era onerata la parte che ha agito per ottenere l'esatto adempimento (art. 2697 c.c.; Cass. SS.UU., sent.
13533/2001). Non essendo stato assolto tale onere probatorio, tale domanda deve essere rigettata (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto che ha accertato il credito vantato dalla . Parte_2
La soluzione non muterebbe anche a voler allora ipotizzare, in ogni caso, che le prestazioni per cui è causa avessero tratto origine proprio dai due contratti sopra menzionati che si è ricostruito essere stati conclusi con la Parte_2 ovvero che esse fossero consistite nella fornitura di parte di quegli specifici beni mobili contemplati in essi. In tal caso l'obbligazione, seppur astrattamente configurabile nell'an perché sorretta da un titolo, sarebbe da considerare estinta: parte opponente ha dimostrato l'avvenuto pagamento degli importi specificamente indicati in tali contratti.
3. Passando ora ad esaminare le domande riconvenzionali proposte dall'opponente, tese ad ottenere la condanna della al Parte_2 risarcimento del danno e la condanna alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di prezzo per il materiale venduto e di corrispettivo per i lavori eseguiti, va rilevata la loro inammissibilità in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'odierna opposta.
Invero, parte opponente ha dedotto, a sostegno di tali domande, profili di inadempimento che non attengono alla difettosità dei materiali acquistati dalla per la realizzazione del sistema di adduzione dell'acqua dal Controparte_1 pozzo e per la realizzazione del sistema idrico di sub-irrigazione, e che neppure attengono alla modalità di esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua dal pozzo, e quindi a quelle che si è visto essere state le prestazioni eseguite da quest'ultima. Parte opponente ha lamentato, invece, la non corretta scelta degli
9 interventi di progettazione degli impianti degli alberi e la non corretta esecuzione degli interventi sul terreno presupposti e consequenziali;
ancora, la non corretta progettazione dell'impianto di sub-irrigazione. In altri termini, ha lamentato la non corretta esecuzione delle prestazioni che erano oggetto degli obblighi assunti contrattualmente dall'agronomo con il quale, come visto, Controparte_2 erano intercorsi distinti rapporti contrattuali derivanti da distinti contratti.
Dunque è nei confronti di quest'ultimo che avrebbe dovuto proporre le domande sopra indicate (come in effetti le ha proposte, essendo risultata nel corso del presente giudizio la pendenza di altra causa tra la Parte_1
e ), e non già nei confronti di altro soggetto di diritto quale Controparte_2
è la a nulla rilevando che il legale rappresentante fosse Parte_2 proprio il . Parte_2
4. Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti, devono essere integralmente compensate.
5. La soccombenza reciproca preclude, altresì, la pronuncia ex art. 96, comma 3 cpc invocata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 17/2024 emesso dal Tribunale di Rieti e
[...] dichiara l'insussistenza del diritto di credito azionato da nei Parte_2 confronti di nel procedimento monitorio definito con Parte_1 il decreto ingiuntivo di cui sopra;
2) rigetta, in quanto inammissibili, le domande riconvenzionali proposte da nei confronti di Parte_1 Parte_2
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dato in Rieti il 9 agosto 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 259 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
C.F. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Locatelli del Foro di
Roma dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
ATTORE – OPPONENTE
ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE
E semplificata, P.I.: , Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Casini del Foro di Viterbo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza dell'11 giugno 2025
FATTO E DIRITTO
1. semplificata ha chiesto ed ottenuto da questo Parte_2
Tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo n. 17/2024, con il quale è stato ingiunto ad il pagamento Parte_3 della somma di € 13.607,14 oltre interessi come da domanda e la refusione delle spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda proposta in via monitoria ha Parte_2 allegato di aver effettuato in favore “della […] oggi Parte_4
1 la fornitura dei materiali indicati nelle Parte_1 seguenti fatture (doc. 2):
Fattura n. 179 del 04.05.2022 per euro 161,04;
Fattura n. 185 del 09.05.2022 per euro 198,13;
Fattura n. 539 del 30.09.2022 per euro 7.456,53;
Fattura n. 133 del 17.04.2023 per euro 5.791,44”.
Ha allegato che gli importi indicati in tali fatture non erano stati pagati. ha proposto opposizione a tale Parte_1 decreto ingiuntivo notificatole, deducendo che nel 2019 aveva deciso di mettere in opera un nuovo impianto corilicolo sui propri terreni destinati all'attività agricola;
che al fine di scegliere gli impianti e le tecniche colturali più idonee per la realizzazione del noccioleto, aveva conferito incarico al dott. agronomo
(che, tra l'altro, rivestiva anche la carica di Controparte_2 amministratore unico e legale rappresentante p.t. della;
che
Parte_2 nello specifico, tale professionista avrebbe dovuto svolgere tutte quelle attività preparatorie alla realizzazione del noccioleto e consistenti sia nel livellamento dei terreni di riferimento, sia nell'esecuzione dell'impianto di irrigazione in sub- irrigazione, sia nel curare l'ordine e la consegna degli alberi di noccioleto da impiantare;
che per l'esecuzione dei lavori di sub-irrigazione il Dott.
Parte_2 decideva di avvalersi della collaborazione della che nello
Parte_2 specifico, la si sarebbe dovuta occupare sia della fornitura e
Parte_2 della posa in opera dei sistemi di adduzione di acqua da pozzo presso i terreni agricoli di riferimento, sia della fornitura dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto di sub-irrigazione del noccioleto;
che quindi in data
13.05.2020 la sottoscriveva con la Parte_4 Parte_2 contratto di fornitura di beni/servizi (accettando l'offerta di cui al
[...] preventivo n. 38/2020) avente ad oggetto, per l'appunto, la fornitura e la posa in opera, da parte della stessa, di n. 2 sistemi di adduzione di acqua da pozzo presso i terreni agricoli individuati per la realizzazione del noccioleto;
che, di contro, per quanto concerne la fornitura dei materiali (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli necessari per la stazione di filtraggio, per il sistema di fertirrigazione, di automazione, di condotta principale, di gruppo di controllo settori, di tubazione di testata, di ala gocciolante, sprinkler, gocciolatori, nonché accessori vari), tutti diretti alla realizzazione dell'impianto di irrigazione, l'offerta
2 di fornitura del 25.06.2020 (recante “offerta per lavori di impianto di sub- irrigazione noccioleto”) veniva trasmessa ad essa opponente dal dott. Agronomo
Dott. ; che anche tale offerta veniva accettata da essa Controparte_2 opponente;
che “pertanto, a fronte di tutte le prestazioni fornite dalla
(sia in virtù del preventivo del 13.05.2020, che in virtù Parte_2 dell'offerta del 25.06.2020”, essa opponente provvedeva, a titolo di compenso pattuito, a corrispondere alla Parte_2
l'importo di Euro 20.252,00, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 245 del
16.07.2020 (doc. n. 9);
l'importo di Euro 268,32, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 248 del 17.07.2020
(doc. n. 10);
l'importo di Euro 34.160,00, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 267 del
06.08.2020 (doc. n. 11);
l'importo di Euro 24.400,00, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 329 del
25.09.2020 (doc. n. 12);
l'importo di Euro 1.440,00, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 330 del
25.09.2020 (doc. n. 13);
l'importo di Euro 6.341,11, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 340 del
13.10.2020 (doc. n. 14);
l'importo di Euro 12.235,62, IVA inclusa, a fronte della fattura n. 341 del
13.10.2020 (doc. n. 15);
e così per complessivi Euro 99.097,63, IVA inclusa;
che oltre a ciò essa opponente aveva pagato l'ulteriore importo di Euro 889,94, IVA inclusa a fronte di ulteriori forniture offerte;
ciò sulla base della fattura n. 385 del 13.09.2021 dell'importo complessivo di Euro 93,24, IVA inclusa (doc. n. 18), e della fattura n. 397 del
22.09.2021, dell'importo complessivo di Euro 796,70, IVA inclusa (doc. n. 19); che invece, a fronte delle prestazioni fornite dal Dott. Parte_5
, quest'ultimo aveva trasmesso ad essa odierna opponente la fattura
[...]
a titolo di saldo per la realizzazione dell'impianto di irrigazione, nonché a titolo di lavori extra, e l'indicazione degli importi tuttora dovuti;
che essa opponente provvedeva a corrispondere in favore del predetto Professionista Dott.
[...]
quanto richiesto a saldo (doc. 21). Parte_5
Con riguardo ai beni di cui alle fatture azionate monitoriamente, l'opponente ha dedotto che “nulla veniva contrattualizzato tra l e l Parte_1 Parte_6
[..
[...] invero, non risulta nessun preventivo e/o offerta e/o contratto stipulato
[...] tra l e l Dunque, ciò comporta che l'odierna Parte_1 Parte_2
Società Opposta difetta di qualsivoglia titolo, e dunque non era in alcun modo legittimata a proporre l'azione monitoria con la quale si intendono far valere presunte richieste di pagamento”.
L'opponente ha altresì contestato di aver ricevuto, di fatto, i materiali indicati nelle fatture prodotte con il ricorso per decreto ingiuntivo
Ha dedotto, ancora, che una volta terminati i lavori di livellamento dei terreni e dell'impianto di irrigazione in sub-irrigazione, un'altissima percentuale di piante non aveva attecchito, vi erano fenomeni di erosione e di smottamento del terreno, di malfunzionamento dell'impianto di irrigazione installato;
che dunque essa opponente aveva subito ingenti danni a causa della non fruttuosità del noccioleto impiantato, che dovevano esserle risarciti.
Ha quindi sostenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità attiva del credito in capo alla in ragione della esistenza di rapporti contrattuali tra essa Parte_2 opponente e quest'ultima società aventi ad oggetto esclusivamente i “lavori di sub-irrigazione”, la posa in opera e la fornitura dei sistemi di adduzione da pozzo;
la fornitura dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto di irrigazione, mentre non avevano ad oggetto le prestazioni di cui alle fatture azionate.
Ha dedotto, ancora, che con riguardo alle prestazioni oggetto di pattuizioni, sopra specificate, era stato integralmente corrisposto il corrispettivo concordato.
Ha eccepito il grave inadempimento della società opposta, che fondava il diritto di essa opponente a ripetere gli importi versati e ad ottenere il risarcimento dei danni causati da tale inadempimento.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- rigettare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 17/2024 del 18.01.2024, emesso, dal Tribunale Ordinario di Rieti, […], in data 17.01.2024, depositato in data 18.01.2024, nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1647/2023 R.G., stante la natura delle suesposte argomentazioni;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di titolarità attiva rispetto al rapporto controverso in capo alla e, per Parte_2
l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo, da annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto […]
4 nel merito:
- previa declaratoria ed accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Parte_2 Parte_2 per i titoli riportati nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al
[...]
Tribunale Ordinario di Rieti nell'ambito del procedimento rubricato al n.
1647/2023 R.G.;
e, per l'effetto,
- dichiarare nullo, illegittimo, da annullare e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 17/2024 del 18.01.2024 […] nel merito, in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla in virtù dei rapporti intercorsi con la e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condannare la a titolo di risarcimento del danno, in Parte_2 favore della , al pagamento dell'importo complessivo di Euro Parte_1
553.607,00, o nel minore o maggiore importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c. 4
c.c., e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla in virtù dei rapporti intercorsi con la e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condannare la a titolo di risarcimento del danno Parte_2 emergente, in favore della al pagamento dell'importo Parte_1 complessivo di Euro 25.624,40, IVA inclusa, relativo ai costi sostenuti per la redazione delle perizie tecniche, o nel minore o maggiore importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., e rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale imputabile alla in virtù dei rapporti intercorsi con la e, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, condannare la a titolo di restituzione e, in ogni caso, Parte_2
a titolo di risarcimento del danno, in favore dell , al pagamento Parte_1 dell'importo complessivo di Euro 99.987,57, o nel minore o maggiore importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre interessi, anche nella misura di cui all'art. 1284 c. 4 c.c., e rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
5 Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato l'avversa Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo e i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale proposta.
Con riguardo alle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato che esse sono state emesse nel 2022, e che inerivano non già agli iniziali lavori di adduzione dell'acqua dei pozzi e di posa in opera dell'impianto di irrigazione, ma alla fornitura di materiali necessari agli interventi effettuati da CP_2
in un secondo momento, ovvero successivamente alle frane
[...] accadute a seguito delle piogge torrenziali del dicembre 2020, quindi nell'ambito dei successivi lavori di sistemazione commissionati con il contratto di manutenzione del 06.04.2021.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“preliminarmente alla prima udienza concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa;
nel merito
A) rigettare la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto come in diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
B) dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell in ordine Parte_2 alla spiegata domanda riconvenzionale per i motivi esposti in narrativa;
C) in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale per i motivi esposti in narrativa;
condannare ai sensi dell'art. 96 C.P.C. la società Parte_1 al risarcimento del danno in favore dell nella misura
[...] Parte_2 ritenuta di giustizia ed in ogni caso nell'ambito dello scaglione di valore adito. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, tenuto anche conto della violazione degli art. 121 C.P.C. e art. 46 disp att. C.P.C. “.
La causa è stata istruita documentalmente.
Non è stata concessa, nel corso del giudizio, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies cpc come novellato dal d.lgs. 149/2022.
2. Tanto premesso, va rilevato che ha esperito in via Parte_2 monitoria un'azione di esatto adempimento, ovvero ha proposto nel caso di specie una domanda di condanna al pagamento del prezzo asseritamente dovuto
6 a fronte della consegna di determinati beni mobili (componenti funzionali alla realizzazione di un impianto di irrigazione) avvenuta, secondo la sua prospettazione, in forza di un contratto di compravendita.
Come è noto, chi esperisce tale azione è onerato della prova del titolo (nel caso di specie: il contratto di compravendita), potendo poi limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte contraente (Cass. SS.UU. sent. 13533/2001).
Quest'ultima, invece, è onerata della prova di aver esattamente adempiuto.
Ciò posto, dai documenti prodotti dalle parti è risultato che l'odierna opponente e la avevano concluso in data 12.5.2020 un contratto misto Parte_2
(caratterizzato dalla causa del contratto di compravendita e dalla causa del contratto di prestazione d'opera) avente ad oggetto la fornitura, da parte della seconda alla prima, delle componenti necessarie per costruire un impianto di adduzione dell'acqua da un pozzo e avente ad oggetto, altresì, la posa in opera di tale impianto (v. doc. 7 prodotto da parte opponente, recante un preventivo redatto dalla sottoscritto per accettazione dall'allora Controparte_1 [...]
poi trasformatasi in . Parte_4 Parte_1
Ancora, dall'istruttoria documentale espletata e dalle allegazioni non contestate dalle parti (con gli effetti di cui all'art. 115 cpc), è risultato che le dette due società avevano concluso, in data 25.6.2020, un ulteriore contratto per la fornitura degli elementi integranti un impianto di sub-irrigazione del e per la relativa Parte_7 posa in opera. In particolare, risulta dal doc. 8 prodotto da parte opponente che l'agronomo aveva sottoposto alla che
Parte_2 Parte_4 lo aveva accettato, un preventivo che contemplava la vendita di tali elementi e la prestazione di manodopera per realizzare tale opera. Va poi aggiunto che, sebbene tale contratto risulti stipulato non con la ma con la
Parte_2 persona fisica , l'opponente nel proprio atto introduttivo ha
Parte_2 riconosciuto che era stata la società poi, a fornire i materiali Controparte_1 di cui al preventivo per realizzare tale impianto (v. le allegazioni dell'opponente, sopra sintetizzate). Ad ulteriore conferma di ciò, il pagamento del prezzo è avvenuto in favore della e non già del , come
Parte_2 Parte_2 dimostrano le copie degli ordini dei bonifici prodotti da parte opponente. Bonifici che erano stati effettuati sulla base di fatture emesse proprio dalla
Parte_2
[...]
7 Dunque, sulla base della ricostruzione delle prestazioni svolte dalle parti l'una nei confronti dell'altra, deve ritenersi essersi concluso tra loro, per facta concludentia, il contratto avente ad oggetto la fornitura di tale materiale funzionale alla realizzazione dell'impianto di sub-irrigazione. Con la precisazione, tuttavia, che l'attività di progettazione ed esecuzione di tale impianto (anch'essa contemplata nel preventivo di cui al doc. 8 prodotto dall'opponente) ha sostanziato, invece, una prestazione non solo formalmente pattuita (v. ancora doc. 8), ma poi anche eseguita, dall'agronomo e non dalla società di cui egli era legale Parte_2 rappresentante. Ciò emerge anche dalla lettura della fattura 13S/2020 (prodotta sub doc. 13 da parte opposta) emessa dal quale persona fisica, in Parte_2 proprio, che reca l'importo di € 30.000,00 richiesto per la “messa in opera impianto sub-irrigazione”, coincidente con quello indicato nel preventivo accettato del 25.6.2020. Tale importo è stato pacificamente pagato dalla al Parte_4 Parte_8
i titoli negoziali, le parti contraenti e i loro rispettivi oggetti, risulta dagli
[...] ordini di bonifico prodotti dall'opponente che il prezzo e il compenso pattuiti anche nel loro ammontare (v. ancora i documenti 7 e 8 sopra richiamati) e dovuti a fronte di tutte le prestazioni (come sopra specificate) che erano oggetto dei contratti conclusi da e sono stati Parte_4 Parte_2 corrisposti dalla prima alla seconda, con conseguente integrale estinzione delle obbligazioni di pagamento scaturenti da tali negozi.
I documenti prodotti dalle parti non consentono, invece, di ricostruire l'avvenuta conclusione di un terzo contratto tra le due società avente ad oggetto le prestazioni di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio in accoglimento del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, al riguardo, ha richiamato il contratto di manutenzione del 6 aprile
2021 che prevedeva, tra le altre cose, la gestione dell'impianto idrico del noccioleto (doc. 16 prodotto da parte opposta). Ora, tale contratto anzitutto è stato stipulato dall'agronomo (e non già dalla e Parte_2 Controparte_1 dalla Inoltre, non prevede alcuna prestazione Parte_4 consistente nella consegna di componenti dell'impianto di irrigazione.
Ancora, non risulta dall'istruttoria – e non è affatto pacifico tra le parti, avendolo l'opponente contestato – che, al di là della mancata consacrazione dell'accordo in un testo scritto, la abbia fornito il materiale, come specificato Controparte_1
8 nelle fatture prodotte con il ricorso monitorio, che sarebbe stato funzionale alla detta manutenzione dell'impianto che il si era assunto l'obbligo di Parte_2 effettuare.
In definitiva, non è emerso l'ulteriore titolo negoziale (neppure perfezionato non già mediante contratto scritto, ma quantomeno per facta concludentia) che costituirebbe la fonte dell'obbligazione di pagamento per il cui adempimento la ha agito monitoriamente. Neppure il prezzo di tale materiale Parte_2 risulta concordato.
Della prova di tale titolo e del suo contenuto era onerata la parte che ha agito per ottenere l'esatto adempimento (art. 2697 c.c.; Cass. SS.UU., sent.
13533/2001). Non essendo stato assolto tale onere probatorio, tale domanda deve essere rigettata (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto che ha accertato il credito vantato dalla . Parte_2
La soluzione non muterebbe anche a voler allora ipotizzare, in ogni caso, che le prestazioni per cui è causa avessero tratto origine proprio dai due contratti sopra menzionati che si è ricostruito essere stati conclusi con la Parte_2 ovvero che esse fossero consistite nella fornitura di parte di quegli specifici beni mobili contemplati in essi. In tal caso l'obbligazione, seppur astrattamente configurabile nell'an perché sorretta da un titolo, sarebbe da considerare estinta: parte opponente ha dimostrato l'avvenuto pagamento degli importi specificamente indicati in tali contratti.
3. Passando ora ad esaminare le domande riconvenzionali proposte dall'opponente, tese ad ottenere la condanna della al Parte_2 risarcimento del danno e la condanna alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di prezzo per il materiale venduto e di corrispettivo per i lavori eseguiti, va rilevata la loro inammissibilità in ragione del difetto di legittimazione passiva dell'odierna opposta.
Invero, parte opponente ha dedotto, a sostegno di tali domande, profili di inadempimento che non attengono alla difettosità dei materiali acquistati dalla per la realizzazione del sistema di adduzione dell'acqua dal Controparte_1 pozzo e per la realizzazione del sistema idrico di sub-irrigazione, e che neppure attengono alla modalità di esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua dal pozzo, e quindi a quelle che si è visto essere state le prestazioni eseguite da quest'ultima. Parte opponente ha lamentato, invece, la non corretta scelta degli
9 interventi di progettazione degli impianti degli alberi e la non corretta esecuzione degli interventi sul terreno presupposti e consequenziali;
ancora, la non corretta progettazione dell'impianto di sub-irrigazione. In altri termini, ha lamentato la non corretta esecuzione delle prestazioni che erano oggetto degli obblighi assunti contrattualmente dall'agronomo con il quale, come visto, Controparte_2 erano intercorsi distinti rapporti contrattuali derivanti da distinti contratti.
Dunque è nei confronti di quest'ultimo che avrebbe dovuto proporre le domande sopra indicate (come in effetti le ha proposte, essendo risultata nel corso del presente giudizio la pendenza di altra causa tra la Parte_1
e ), e non già nei confronti di altro soggetto di diritto quale Controparte_2
è la a nulla rilevando che il legale rappresentante fosse Parte_2 proprio il . Parte_2
4. Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti, devono essere integralmente compensate.
5. La soccombenza reciproca preclude, altresì, la pronuncia ex art. 96, comma 3 cpc invocata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 17/2024 emesso dal Tribunale di Rieti e
[...] dichiara l'insussistenza del diritto di credito azionato da nei Parte_2 confronti di nel procedimento monitorio definito con Parte_1 il decreto ingiuntivo di cui sopra;
2) rigetta, in quanto inammissibili, le domande riconvenzionali proposte da nei confronti di Parte_1 Parte_2
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dato in Rieti il 9 agosto 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
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