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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI NC ET Presidente dott. CO GF LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1411 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. Cristiana Fabbrizi Parte_1
APPELLANTE
E con l'avv. Daniela La Rosa CP_1
APPELLATA
NONCHÉ
con l'avv. Cristiana Fabbrizi Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4433/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2020 e Controparte_2 [...]
in proprio e nella qualità di eredi di rispettivamente Parte_1 Persona_1 proprio marito e padre, premettendo che quest'ultimo era stato dipendente della società convenuta dal 3 aprile 1973 al 30 giugno 2007, data del pensionamento, e che in tale
Pag. 1 di 11 periodo aveva svolto mansioni di manovale e di gommista, venendo sistematicamente a contatto con sostanze nocive sul posto di lavoro e in particolare inalando polveri di amianto, e che a causa di tale esposizione aveva contratto la malattia professionale dell'adenocarcinoma polmonare (come tale riconosciuto anche dall' che in data CP_3
28 marzo 2014 aveva riconosciuto la tecnopatia e costituito una rendita diretta in favore del de cuius) lamentavano che in data il 12 novembre 2014 il proprio congiunto era deceduto a causa della malattia professionale contratta.
Ciò premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) accertata la responsabilità dell' , per le ragioni meglio spiegate in narrativa, nella causazione dell'evento CP_1 lesivo “neoplasia polmonare” responsabile di un danno biologico permanente nella misura del 100% di minorazione dell'integrità psico fisica, visto il decesso, o nella misura minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
2) condannare
l' in persona del LRPT, a risarcire ai ricorrenti, cosi CP_1 Parte_2 come indicato in narrativa, - il differenziale di danno biologico temporaneo e permanente conseguito che prudenzialmente si quantifica in euro 701.937,30, a cui va detratta la somma erogata dall per il medesimo titolo, previa ammissione, se necessaria, di CP_3
CTU atta ad accertare la percentuale del danno patito dal ricorrente a seguito dell'evento dannoso ed il differenziale che deve competere al datore di lavoro. - il danno morale soggettivo (danno terminale/catastrofale) la somma di euro 140.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, previa ammissione, se necessaria, di
CTU atta ad accertare la percentuale del danno patito dal ricorrente a seguito dell'evento dannoso ed il differenziale che deve competere al datore di lavoro. 4) Si chiede, altresì, di condannare l' , a risarcire ciascun ricorrente, , per le causali CP_1 Parte_3 meglio espresse in narrativa, la somma di euro € 274.587,60 a titolo di danno parentale.
5) in ogni caso condannare i resistenti al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la già CP_1 CP_4 contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. Preliminarmente la società eccepiva in rito l'incompetenza del giudice adito e il difetto di legittimazione attiva in capo ad del quale contestava la qualità di erede;
quindi, Parte_1 eccepiva la prescrizione del diritto dovendo il dies a quo farsi coincidere con la data del
12 giugno 2010 in cui vi era stata diagnosi e la piena conoscibilità dell'origine
Pag. 2 di 11 professionale della malattia;
nel merito sosteneva che per le mansioni disimpegnate il de cuius non era stato sottoposto ad alcuna esposizione qualificata alla sostanza morbigena;
che non vi era prova del nesso causale tra il rischio professionale e la malattia, ad eziologia multifattoriale, che aveva portato alla morte l che in ogni caso il Parte_1 datore di lavoro era esente da responsabilità avendo adottato tutte le cautele imposte dalla normativa vigente tempo per tempo;
che quindi in alcun modo poteva rispondere del danno lamentato dai ricorrenti, né iure hereditatis, né iure proprio; che comunque i ricorrenti avevano omesso di descrivere specificamente le mansioni svolte dal de cuius, nell'ambito delle diverse qualifiche, dei diversi segmenti temporali e delle diverse sedi lavorative.
Istruita a mezzo di esame testimoniale, nonché di c.t.u. medico-legale e ambientale, la causa era decisa con sentenza n. 4433/2023, depositata il 3 maggio 2023. Il giudice di primo grado, accertata la sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia che aveva determinato il decesso di e la responsabilità del Persona_1 datore di lavoro, condannava la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente nella qualità di erede, dell'importo complessivo di € 470.551,42 a Controparte_2 titolo di danni non patrimoniali subiti dal de cuius, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della pronuncia;
condannava, inoltre, la società resistente al pagamento in favore della stessa della somma di € 274.587,60, a titolo di danno CP_2 non patrimoniale iure proprio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della pronuncia. Erano, diversamente, rigettate le domande di sul Parte_1 presupposto della mancata dimostrazione della qualità di erede.
Con atto di appello depositato in data 12 giugno 2023, ha dunque Parte_1 impugnato la sentenza, chiedendone la riforma limitatamente alla sua posizione.
Con il primo motivo ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato le proprie domande di risarcimento iure proprio e iure successionis, a fronte della mancanza di prova in ordine alla propria qualità di figlio, non fornita né al momento della costituzione in giudizio, né nei termini giudizialmente concessi. Sul punto, in particolare,
l'appellante ha contestato la mancata ammissione del certificato di stato civile, argomentata nella pronuncia impugnata sulla base della tardività del deposito e in assenza di qualsiasi autorizzazione giudiziale.
Pag. 3 di 11 Con il secondo motivo ha riproposto la domanda di risarcimento, iure proprio, del danno non patrimoniale patito a causa dell'interruzione del rapporto parentale con il genitore deceduto, quantificando tale voce di danno in € 274.587,60, analogamente a quanto corrisposto alla madre (in qualità di coniuge del de cuius), secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.
Sulla base di tanto, ha concluso nei seguenti termini testuali: “- in via principale e nel merito, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n° 4433/2023 pubblicata il
03.05.2023 – emessa dal Tribunale Civile di Roma sez lavoro e previdenza - nel giudizio recante rg 14713/2020 – assegnato al giudice dott.ssa Valentina Cacace, solo per la posizione del sig. (senza che nessuna riforma investa la posizione Parte_1
e le decisioni in favore della sig.ra ), unicamente per la parte in cui Controparte_2 non viene considerata provata la qualità di erede del sig. , e pertanto Parte_1 rigettata la domanda relativa al danno parentale da lui subito. 10 e per l'effetto IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertata la responsabilità dell' , per le CP_1 ragioni meglio spiegate in narrativa, nella causazione dell'evento lesivo “neoplasia polmonare” responsabile di un danno biologico permanente nella misura del 100% di minorazione dell'integrità psico fisica, visto il decesso, o nella misura che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
4) condannare l' , IURE CP_1
PROPRIO, per le causali meglio espresse in narrativa, la somma di euro € 274.587,60 a titolo di danno parentale”, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituita deducendo CP_1
l'infondatezza delle doglianze proposte dall' così concludendo per il rigetto Parte_1 dell'appello.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2 quest'ultima si è costituita, sostanzialmente associandosi alle domande del figlio
[...] ed evidenziando il passaggio in giudicato dei capi della sentenza che la Parte_1 riguardano.
Assegnata alla III Sezione con provvedimento del 17 settembre 2025, all'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si espongono a seguire.
Con riguardo al primo motivo, vertente sull'impugnazione del capo della sentenza che ha accolto l'eccezione preliminare di relativa alla carenza di legittimazione attiva in CP_1 capo all'odierno appellante, sulla base della rilevata carenza di prova in ordine alla qualità di erede, appare utile ripercorrere lo svolgimento processuale di primo grado, che ha infine condotto il Tribunale al rigetto della domanda risarcitoria proposta dall' sia quale erede, sia iure proprio. Parte_1
Nel corso del giudizio, a fronte della contestazione della qualità di figlio allegata dall' il primo giudice all'udienza del 16 marzo 2021 invitava (rectius, Parte_1 ordinava a) parte ricorrente a produrre in giudizio l'atto di stato civile attestante il rapporto di filiazione con il defunto senza tuttavia fissare un Persona_1 termine per l'adempimento dell'ordine di integrazione probatoria. Successivamente, all'udienza del 19 ottobre 2021, non avendo l'odierno appellante curato la produzione richiesta, era autorizzato al deposito telematico del documento entro l'udienza di rinvio.
Alla successiva udienza del 9 novembre 2021 parte ricorrente rappresentava di aver depositato telematicamente la dichiarazione di successione autenticata dal notaio
(depositata in data 2 novembre 2021), affermando di aver richiesto il certificato di stato civile, che avrebbe potuto ritirare nei giorni successivi: chiedeva pertanto di procedere al suo deposito non appena acquisito. Il giudice, dato atto, rinviava all'udienza del 15 dicembre 2021, autorizzando entro quella udienza il deposito del documento richiesto. In mancanza di adempimento anche in quella occasione, la società resistente reiterava l'eccezione di decadenza della controparte dal deposito della suddetta documentazione probatoria. Nella medesima data, tuttavia, l' a udienza chiusa, depositava il Parte_1 certificato di stato civile, datato 12 novembre 2021, rappresentando l'impossibilità di ottenere un appuntamento in data anteriore per il ritiro dell'atto a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia da Covid-19.
Il documento in questione, prodotto con inosservanza del termine ultimo individuato dal giudice, ma nella medesima data, risulta infine allegato all'odierno atto di appello.
Sulla base di quanto risultante dagli atti del giudizio di primo grado e dalla lettura dei verbali di udienza successivi alla data di avvenuto deposito, la questione non è stata più oggetto di discussione, né la tardività del deposito documentale è risultata ulteriormente
Pag. 5 di 11 contestata da parte resistente, se non nelle note conclusionali autorizzate. Il giudice di prime cure ha tuttavia statuito, in accoglimento dell'eccezione preliminare di CP_1 relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo all'odierno appellante, per il rigetto sia della domanda proposta da quale erede, sia di quella proposta Parte_1 iure proprio, “non avendo egli documentato la propria qualità di figlio, né al momento della costituzione in giudizio, né nei termini giudizialmente concessi”.
La questione attiene dunque alla tardività della integrazione documentale disposta dal giudice nell'esercizio dei poteri istruttori di ufficio attribuiti dall'art. 421 c.p.c., sorta a fronte della contestazione di parte resistente della qualità di erede dell'odierno appellante,
e va esaminata alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sul punto, oltre che sulla base di quanto disposto dall'art. 437, comma 2, c.p.c. in ordine alla ammissibilità nel giudizio di appello di “nuovi” mezzi di prova.
Come risulta da copiosa giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile in linea di principio solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. n. 4080/2009; Cass. n. 1369/2004; Cass. n.
5068/1995), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio (Cass. n. 6969/2009; Cass. n. 16337/2009). La relativa acquisizione può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, solo se tali documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, è destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (più di recente, Cass. n. 28134/2018;
Cass. n. 11845/2018; Cass. n. 33393/2019; Cass. n. 23645/2025).
A fronte quindi della sussistenza di una “pista probatoria”, data nel caso di specie dalla medesimezza del cognome e dalle richieste presentate all' in favore degli eredi, CP_3 oltre che dalla dichiarazione di successione, depositata in corso di causa, risultante dalle allegazioni attoree e dai documenti prodotti, il giudice di prime cure ha correttamente disposto l'acquisizione dell'atto di stato civile attestante con certezza il rapporto di filiazione contestato da parte resistente.
Pag. 6 di 11 Dalla non prescritta inutilizzabilità probatoria del documento prodotto, sia pur tardivamente, su richiesta del giudice, unitamente a quelli tempestivamente acquisiti al processo sebbene non dirimenti rispetto al caso che ci occupa (tra i quali la dichiarazione di successione, da sola inidonea a provare la qualità di erede), può ritenersi dimostrata nel presente giudizio la legittimazione ad agire di nella qualità di figlio Parte_1 del defunto Persona_1
In ogni caso, anche volendo qualificare il certificato di stato civile in termini di “nuovo mezzo di prova” in quanto tardivamente prodotto e dunque ritenuto non utilizzabile dal giudice di prime cure ai fini della decisione, la sua ammissione nell'odierno giudizio è da ritenersi indispensabile, a norma dell'art. 437, comma 2, c.p.c. Costituisce, infatti, “prova nuova indispensabile”, come più volte affermato dalla Corte di legittimità, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato,
a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. n. 16358/2024; Cass. n.
401/2023; Cass. SS.UU. n. 10790/2017).
Considerato, infatti, che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta e il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass. n. 22907/2024; Cass. n. 11845/2018).
Nel giudizio di appello, pertanto, il deposito di atti non prodotti tempestivamente non è precluso in via assoluta. Il giudice può sempre ammetterli, ai sensi e per gli effetti del citato art. 437 c.p.c., ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Il giudizio di indispensabilità della prova postula, infatti, una valutazione di efficacia dell'intervento
Pag. 7 di 11 officioso a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio (Cass. SS.UU. n. 10790/2017, citata).
A fronte della sussistenza di rilevanti “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa, come sopra evidenziato, il giudice non si sostituisce così alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza.
La sentenza di primo grado va quindi riformata in riferimento alla parte relativa alla posizione di fermo l'accertamento dei fatti e la ricostruzione Parte_1 operata dal giudice di prime cure in ordine alla responsabilità di per la causazione CP_1 dell'evento morte, che non è risultato oggetto di alcuna censura da parte della società.
Rilevata, dunque, l'utilizzabilità ai fini del giudizio del certificato di stato civile attestante il rapporto di filiazione tra il de cuis e l'odierno appellante, sulla base delle ragioni sopra esposte, e in ogni caso ritenuta l'indispensabilità dell'acquisizione dello stesso ai fini del presente giudizio, può ora passarsi all'esame della domanda risarcitoria da lesione del rapporto parentale riproposta dall'appellante iure proprio, non senza precisare che l' ha sostanzialmente abbandonato in questo grado di giudizio la originaria Parte_1 domanda proposta iure successionis.
Nel procedere alla sua disamina occorre preliminarmente ripercorrere i più recenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno da lesione del rapporto parentale. Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. n. 28989/2019).
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento consolidato della Corte di legittimità che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del
Pag. 8 di 11 familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 31950/2018; Cass. n.
12146/2016).
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767/2018).
Questa Corte ritiene, pertanto, di dare continuità all'orientamento consolidato, in base al quale “in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (Cass. n.
25541/2022).
Il fatto illecito costituito dall'uccisione del congiunto dà luogo, dunque, ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché ha colpito un soggetto (il figlio dell' , legato da uno stretto vincolo di parentela, la cui Parte_1 estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Pur non trattandosi di un danno in re ipsa, considerato che l'esistenza del pregiudizio così presunto può essere esclusa dalla prova contraria, parte appellata non ha dedotto né dimostrato l'assenza di un legame affettivo tra il de cuius e Parte_1 limitandosi a contestare la qualità di figlio dell'odierno appellante, circostanza smentita dalla produzione documentale ammessa.
Con riguardo, infine, alla quantificazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale va dato seguito all'utilizzo – già operato dal giudice di prime cure e non contestato da nessuna delle parti – ai fini della determinazione del suo ammontare delle tabelle del Tribunale di Roma, generalmente applicate nel distretto giudiziario, che hanno riguardo ad elementi quali la relazione di parentela con il de cuius, l'età della vittima, l'età del congiunto, la convivenza e consistenza del nucleo familiare.
Pag. 9 di 11 Sebbene sia stato affermato che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”, è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass. n. 33005/2021).
Non essendovi allegazione né dimostrazione della particolarità della situazione, il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale va parametrato come segue: in base alle menzionate tabelle il valore di punto è pari ad € 9.806,70 ed è previsto un valore base di diciotto (18) punti per il figlio, che può essere aumentato di ulteriori 2 punti in considerazione dell'età della vittima, di ulteriori 4 punti in considerazione dell'età del congiunto. In assenza di specifica allegazione e di prova della circostanza, non si può fare applicazione dell'aumento di ulteriori 4 punti previsti dalle tabelle in esame per la convivenza tra danneggiato e defunto, anche alla luce dell'età del danneggiato, presumibilmente indipendente sotto il profilo economico e uscito dal nucleo familiare stretto, ciò che emerge dalla mancata produzione di un certificato di stato di famiglia o di residenza. Sulla base dei 24 punti riconosciuti, si perviene dunque all'importo di €
235.360,80 al cui pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo, deve essere condannata in favore CP_1 dell'odierno appellante, dovendosi solo precisare che la somma dovuta all'erede quale danno non patrimoniale iure proprio, non può essere decurtata in ragione delle prestazioni erogate dall' costituendo principio consolidato quello secondo cui le CP_3 prestazioni erogate da detto istituto a norma dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 in favore dei congiunti del lavoratore deceduto non sono intese ad indennizzare danni diversi da quelli patrimoniali, ed in particolare quelli di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Cass n.
17655/2020; Cass. n. 30857/2017; Cass. n. 6480/2000; Cass. n. 859/1997).
In conclusione, l'appello merita accoglimento nei termini indicati, al che consegue la parziale riforma della sentenza impugnata nei sensi indicati in motivazione.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza a carico di con distrazione nei rapporti con CP_1 Parte_1 si compensano nei confronti della , verso la quale in questo grado del giudizio CP_2 non è stata proposta nessuna domanda.
Pag. 10 di 11
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 12 giugno 2023 contro la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
4433/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma di € 235.360,80 oltre accessori di legge a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale iure proprio per il decesso di Persona_1
- condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 10.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna al CP_1 pagamento in favore di delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio che si liquidano in € 7.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
compensa le spese nei confronti di Controparte_2
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO GF LA VI NC ET
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI NC ET Presidente dott. CO GF LA Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1411 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. Cristiana Fabbrizi Parte_1
APPELLANTE
E con l'avv. Daniela La Rosa CP_1
APPELLATA
NONCHÉ
con l'avv. Cristiana Fabbrizi Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4433/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2020 e Controparte_2 [...]
in proprio e nella qualità di eredi di rispettivamente Parte_1 Persona_1 proprio marito e padre, premettendo che quest'ultimo era stato dipendente della società convenuta dal 3 aprile 1973 al 30 giugno 2007, data del pensionamento, e che in tale
Pag. 1 di 11 periodo aveva svolto mansioni di manovale e di gommista, venendo sistematicamente a contatto con sostanze nocive sul posto di lavoro e in particolare inalando polveri di amianto, e che a causa di tale esposizione aveva contratto la malattia professionale dell'adenocarcinoma polmonare (come tale riconosciuto anche dall' che in data CP_3
28 marzo 2014 aveva riconosciuto la tecnopatia e costituito una rendita diretta in favore del de cuius) lamentavano che in data il 12 novembre 2014 il proprio congiunto era deceduto a causa della malattia professionale contratta.
Ciò premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) accertata la responsabilità dell' , per le ragioni meglio spiegate in narrativa, nella causazione dell'evento CP_1 lesivo “neoplasia polmonare” responsabile di un danno biologico permanente nella misura del 100% di minorazione dell'integrità psico fisica, visto il decesso, o nella misura minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
2) condannare
l' in persona del LRPT, a risarcire ai ricorrenti, cosi CP_1 Parte_2 come indicato in narrativa, - il differenziale di danno biologico temporaneo e permanente conseguito che prudenzialmente si quantifica in euro 701.937,30, a cui va detratta la somma erogata dall per il medesimo titolo, previa ammissione, se necessaria, di CP_3
CTU atta ad accertare la percentuale del danno patito dal ricorrente a seguito dell'evento dannoso ed il differenziale che deve competere al datore di lavoro. - il danno morale soggettivo (danno terminale/catastrofale) la somma di euro 140.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, previa ammissione, se necessaria, di
CTU atta ad accertare la percentuale del danno patito dal ricorrente a seguito dell'evento dannoso ed il differenziale che deve competere al datore di lavoro. 4) Si chiede, altresì, di condannare l' , a risarcire ciascun ricorrente, , per le causali CP_1 Parte_3 meglio espresse in narrativa, la somma di euro € 274.587,60 a titolo di danno parentale.
5) in ogni caso condannare i resistenti al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la già CP_1 CP_4 contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. Preliminarmente la società eccepiva in rito l'incompetenza del giudice adito e il difetto di legittimazione attiva in capo ad del quale contestava la qualità di erede;
quindi, Parte_1 eccepiva la prescrizione del diritto dovendo il dies a quo farsi coincidere con la data del
12 giugno 2010 in cui vi era stata diagnosi e la piena conoscibilità dell'origine
Pag. 2 di 11 professionale della malattia;
nel merito sosteneva che per le mansioni disimpegnate il de cuius non era stato sottoposto ad alcuna esposizione qualificata alla sostanza morbigena;
che non vi era prova del nesso causale tra il rischio professionale e la malattia, ad eziologia multifattoriale, che aveva portato alla morte l che in ogni caso il Parte_1 datore di lavoro era esente da responsabilità avendo adottato tutte le cautele imposte dalla normativa vigente tempo per tempo;
che quindi in alcun modo poteva rispondere del danno lamentato dai ricorrenti, né iure hereditatis, né iure proprio; che comunque i ricorrenti avevano omesso di descrivere specificamente le mansioni svolte dal de cuius, nell'ambito delle diverse qualifiche, dei diversi segmenti temporali e delle diverse sedi lavorative.
Istruita a mezzo di esame testimoniale, nonché di c.t.u. medico-legale e ambientale, la causa era decisa con sentenza n. 4433/2023, depositata il 3 maggio 2023. Il giudice di primo grado, accertata la sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa e la patologia che aveva determinato il decesso di e la responsabilità del Persona_1 datore di lavoro, condannava la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente nella qualità di erede, dell'importo complessivo di € 470.551,42 a Controparte_2 titolo di danni non patrimoniali subiti dal de cuius, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della pronuncia;
condannava, inoltre, la società resistente al pagamento in favore della stessa della somma di € 274.587,60, a titolo di danno CP_2 non patrimoniale iure proprio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della pronuncia. Erano, diversamente, rigettate le domande di sul Parte_1 presupposto della mancata dimostrazione della qualità di erede.
Con atto di appello depositato in data 12 giugno 2023, ha dunque Parte_1 impugnato la sentenza, chiedendone la riforma limitatamente alla sua posizione.
Con il primo motivo ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato le proprie domande di risarcimento iure proprio e iure successionis, a fronte della mancanza di prova in ordine alla propria qualità di figlio, non fornita né al momento della costituzione in giudizio, né nei termini giudizialmente concessi. Sul punto, in particolare,
l'appellante ha contestato la mancata ammissione del certificato di stato civile, argomentata nella pronuncia impugnata sulla base della tardività del deposito e in assenza di qualsiasi autorizzazione giudiziale.
Pag. 3 di 11 Con il secondo motivo ha riproposto la domanda di risarcimento, iure proprio, del danno non patrimoniale patito a causa dell'interruzione del rapporto parentale con il genitore deceduto, quantificando tale voce di danno in € 274.587,60, analogamente a quanto corrisposto alla madre (in qualità di coniuge del de cuius), secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.
Sulla base di tanto, ha concluso nei seguenti termini testuali: “- in via principale e nel merito, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n° 4433/2023 pubblicata il
03.05.2023 – emessa dal Tribunale Civile di Roma sez lavoro e previdenza - nel giudizio recante rg 14713/2020 – assegnato al giudice dott.ssa Valentina Cacace, solo per la posizione del sig. (senza che nessuna riforma investa la posizione Parte_1
e le decisioni in favore della sig.ra ), unicamente per la parte in cui Controparte_2 non viene considerata provata la qualità di erede del sig. , e pertanto Parte_1 rigettata la domanda relativa al danno parentale da lui subito. 10 e per l'effetto IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertata la responsabilità dell' , per le CP_1 ragioni meglio spiegate in narrativa, nella causazione dell'evento lesivo “neoplasia polmonare” responsabile di un danno biologico permanente nella misura del 100% di minorazione dell'integrità psico fisica, visto il decesso, o nella misura che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
4) condannare l' , IURE CP_1
PROPRIO, per le causali meglio espresse in narrativa, la somma di euro € 274.587,60 a titolo di danno parentale”, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituita deducendo CP_1
l'infondatezza delle doglianze proposte dall' così concludendo per il rigetto Parte_1 dell'appello.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2 quest'ultima si è costituita, sostanzialmente associandosi alle domande del figlio
[...] ed evidenziando il passaggio in giudicato dei capi della sentenza che la Parte_1 riguardano.
Assegnata alla III Sezione con provvedimento del 17 settembre 2025, all'esito dell'udienza odierna e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si espongono a seguire.
Con riguardo al primo motivo, vertente sull'impugnazione del capo della sentenza che ha accolto l'eccezione preliminare di relativa alla carenza di legittimazione attiva in CP_1 capo all'odierno appellante, sulla base della rilevata carenza di prova in ordine alla qualità di erede, appare utile ripercorrere lo svolgimento processuale di primo grado, che ha infine condotto il Tribunale al rigetto della domanda risarcitoria proposta dall' sia quale erede, sia iure proprio. Parte_1
Nel corso del giudizio, a fronte della contestazione della qualità di figlio allegata dall' il primo giudice all'udienza del 16 marzo 2021 invitava (rectius, Parte_1 ordinava a) parte ricorrente a produrre in giudizio l'atto di stato civile attestante il rapporto di filiazione con il defunto senza tuttavia fissare un Persona_1 termine per l'adempimento dell'ordine di integrazione probatoria. Successivamente, all'udienza del 19 ottobre 2021, non avendo l'odierno appellante curato la produzione richiesta, era autorizzato al deposito telematico del documento entro l'udienza di rinvio.
Alla successiva udienza del 9 novembre 2021 parte ricorrente rappresentava di aver depositato telematicamente la dichiarazione di successione autenticata dal notaio
(depositata in data 2 novembre 2021), affermando di aver richiesto il certificato di stato civile, che avrebbe potuto ritirare nei giorni successivi: chiedeva pertanto di procedere al suo deposito non appena acquisito. Il giudice, dato atto, rinviava all'udienza del 15 dicembre 2021, autorizzando entro quella udienza il deposito del documento richiesto. In mancanza di adempimento anche in quella occasione, la società resistente reiterava l'eccezione di decadenza della controparte dal deposito della suddetta documentazione probatoria. Nella medesima data, tuttavia, l' a udienza chiusa, depositava il Parte_1 certificato di stato civile, datato 12 novembre 2021, rappresentando l'impossibilità di ottenere un appuntamento in data anteriore per il ritiro dell'atto a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia da Covid-19.
Il documento in questione, prodotto con inosservanza del termine ultimo individuato dal giudice, ma nella medesima data, risulta infine allegato all'odierno atto di appello.
Sulla base di quanto risultante dagli atti del giudizio di primo grado e dalla lettura dei verbali di udienza successivi alla data di avvenuto deposito, la questione non è stata più oggetto di discussione, né la tardività del deposito documentale è risultata ulteriormente
Pag. 5 di 11 contestata da parte resistente, se non nelle note conclusionali autorizzate. Il giudice di prime cure ha tuttavia statuito, in accoglimento dell'eccezione preliminare di CP_1 relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo all'odierno appellante, per il rigetto sia della domanda proposta da quale erede, sia di quella proposta Parte_1 iure proprio, “non avendo egli documentato la propria qualità di figlio, né al momento della costituzione in giudizio, né nei termini giudizialmente concessi”.
La questione attiene dunque alla tardività della integrazione documentale disposta dal giudice nell'esercizio dei poteri istruttori di ufficio attribuiti dall'art. 421 c.p.c., sorta a fronte della contestazione di parte resistente della qualità di erede dell'odierno appellante,
e va esaminata alla luce dei recenti approdi della giurisprudenza di legittimità sul punto, oltre che sulla base di quanto disposto dall'art. 437, comma 2, c.p.c. in ordine alla ammissibilità nel giudizio di appello di “nuovi” mezzi di prova.
Come risulta da copiosa giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile in linea di principio solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. n. 4080/2009; Cass. n. 1369/2004; Cass. n.
5068/1995), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio (Cass. n. 6969/2009; Cass. n. 16337/2009). La relativa acquisizione può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, solo se tali documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, è destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (più di recente, Cass. n. 28134/2018;
Cass. n. 11845/2018; Cass. n. 33393/2019; Cass. n. 23645/2025).
A fronte quindi della sussistenza di una “pista probatoria”, data nel caso di specie dalla medesimezza del cognome e dalle richieste presentate all' in favore degli eredi, CP_3 oltre che dalla dichiarazione di successione, depositata in corso di causa, risultante dalle allegazioni attoree e dai documenti prodotti, il giudice di prime cure ha correttamente disposto l'acquisizione dell'atto di stato civile attestante con certezza il rapporto di filiazione contestato da parte resistente.
Pag. 6 di 11 Dalla non prescritta inutilizzabilità probatoria del documento prodotto, sia pur tardivamente, su richiesta del giudice, unitamente a quelli tempestivamente acquisiti al processo sebbene non dirimenti rispetto al caso che ci occupa (tra i quali la dichiarazione di successione, da sola inidonea a provare la qualità di erede), può ritenersi dimostrata nel presente giudizio la legittimazione ad agire di nella qualità di figlio Parte_1 del defunto Persona_1
In ogni caso, anche volendo qualificare il certificato di stato civile in termini di “nuovo mezzo di prova” in quanto tardivamente prodotto e dunque ritenuto non utilizzabile dal giudice di prime cure ai fini della decisione, la sua ammissione nell'odierno giudizio è da ritenersi indispensabile, a norma dell'art. 437, comma 2, c.p.c. Costituisce, infatti, “prova nuova indispensabile”, come più volte affermato dalla Corte di legittimità, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato,
a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. n. 16358/2024; Cass. n.
401/2023; Cass. SS.UU. n. 10790/2017).
Considerato, infatti, che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta e il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass. n. 22907/2024; Cass. n. 11845/2018).
Nel giudizio di appello, pertanto, il deposito di atti non prodotti tempestivamente non è precluso in via assoluta. Il giudice può sempre ammetterli, ai sensi e per gli effetti del citato art. 437 c.p.c., ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Il giudizio di indispensabilità della prova postula, infatti, una valutazione di efficacia dell'intervento
Pag. 7 di 11 officioso a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio (Cass. SS.UU. n. 10790/2017, citata).
A fronte della sussistenza di rilevanti “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa, come sopra evidenziato, il giudice non si sostituisce così alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza.
La sentenza di primo grado va quindi riformata in riferimento alla parte relativa alla posizione di fermo l'accertamento dei fatti e la ricostruzione Parte_1 operata dal giudice di prime cure in ordine alla responsabilità di per la causazione CP_1 dell'evento morte, che non è risultato oggetto di alcuna censura da parte della società.
Rilevata, dunque, l'utilizzabilità ai fini del giudizio del certificato di stato civile attestante il rapporto di filiazione tra il de cuis e l'odierno appellante, sulla base delle ragioni sopra esposte, e in ogni caso ritenuta l'indispensabilità dell'acquisizione dello stesso ai fini del presente giudizio, può ora passarsi all'esame della domanda risarcitoria da lesione del rapporto parentale riproposta dall'appellante iure proprio, non senza precisare che l' ha sostanzialmente abbandonato in questo grado di giudizio la originaria Parte_1 domanda proposta iure successionis.
Nel procedere alla sua disamina occorre preliminarmente ripercorrere i più recenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di danno da lesione del rapporto parentale. Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto.
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. n. 28989/2019).
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento consolidato della Corte di legittimità che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del
Pag. 8 di 11 familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212/2019; Cass. n. 31950/2018; Cass. n.
12146/2016).
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767/2018).
Questa Corte ritiene, pertanto, di dare continuità all'orientamento consolidato, in base al quale “in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione” (Cass. n.
25541/2022).
Il fatto illecito costituito dall'uccisione del congiunto dà luogo, dunque, ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché ha colpito un soggetto (il figlio dell' , legato da uno stretto vincolo di parentela, la cui Parte_1 estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Pur non trattandosi di un danno in re ipsa, considerato che l'esistenza del pregiudizio così presunto può essere esclusa dalla prova contraria, parte appellata non ha dedotto né dimostrato l'assenza di un legame affettivo tra il de cuius e Parte_1 limitandosi a contestare la qualità di figlio dell'odierno appellante, circostanza smentita dalla produzione documentale ammessa.
Con riguardo, infine, alla quantificazione del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale va dato seguito all'utilizzo – già operato dal giudice di prime cure e non contestato da nessuna delle parti – ai fini della determinazione del suo ammontare delle tabelle del Tribunale di Roma, generalmente applicate nel distretto giudiziario, che hanno riguardo ad elementi quali la relazione di parentela con il de cuius, l'età della vittima, l'età del congiunto, la convivenza e consistenza del nucleo familiare.
Pag. 9 di 11 Sebbene sia stato affermato che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”, è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass. n. 33005/2021).
Non essendovi allegazione né dimostrazione della particolarità della situazione, il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale va parametrato come segue: in base alle menzionate tabelle il valore di punto è pari ad € 9.806,70 ed è previsto un valore base di diciotto (18) punti per il figlio, che può essere aumentato di ulteriori 2 punti in considerazione dell'età della vittima, di ulteriori 4 punti in considerazione dell'età del congiunto. In assenza di specifica allegazione e di prova della circostanza, non si può fare applicazione dell'aumento di ulteriori 4 punti previsti dalle tabelle in esame per la convivenza tra danneggiato e defunto, anche alla luce dell'età del danneggiato, presumibilmente indipendente sotto il profilo economico e uscito dal nucleo familiare stretto, ciò che emerge dalla mancata produzione di un certificato di stato di famiglia o di residenza. Sulla base dei 24 punti riconosciuti, si perviene dunque all'importo di €
235.360,80 al cui pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al saldo, deve essere condannata in favore CP_1 dell'odierno appellante, dovendosi solo precisare che la somma dovuta all'erede quale danno non patrimoniale iure proprio, non può essere decurtata in ragione delle prestazioni erogate dall' costituendo principio consolidato quello secondo cui le CP_3 prestazioni erogate da detto istituto a norma dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 in favore dei congiunti del lavoratore deceduto non sono intese ad indennizzare danni diversi da quelli patrimoniali, ed in particolare quelli di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Cass n.
17655/2020; Cass. n. 30857/2017; Cass. n. 6480/2000; Cass. n. 859/1997).
In conclusione, l'appello merita accoglimento nei termini indicati, al che consegue la parziale riforma della sentenza impugnata nei sensi indicati in motivazione.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza a carico di con distrazione nei rapporti con CP_1 Parte_1 si compensano nei confronti della , verso la quale in questo grado del giudizio CP_2 non è stata proposta nessuna domanda.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 12 giugno 2023 contro la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
4433/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma di € 235.360,80 oltre accessori di legge a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale iure proprio per il decesso di Persona_1
- condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 10.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna al CP_1 pagamento in favore di delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio che si liquidano in € 7.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
compensa le spese nei confronti di Controparte_2
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CO GF LA VI NC ET
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Flavia Tatarelli
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