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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1494 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Alessandro Loi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, residente in [...] CP_1
INTIMATO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 marzo 2025, ex art. 281-decies cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio per sentir accertare la Parte_1 CP_1 cessazione, per scadenza del termine pattuito, del contratto di comodato stipulato il 3 settembre 2023 e per sentir condannare il convenuto al rilascio dell'immobile a lui concesso, sito in Quartu Sant'Elena, via Is Pardinas n. 44, distinto in catasto al foglio 58, mappale 2599.
regolarmente intimato, è rimasto contumace. CP_1
Alla prima udienza, previa verifica della regolarità del contraddittorio, il
Giudice ha disposto il mutamento del rito, con passaggio dal procedimento semplificato di cognizione a quello speciale, ex art. 447-bis cod. proc. civ.,
1 trattandosi di controversia in materia di comodato di immobile urbano.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
***
1. La domanda principale di accertamento della cessazione del rapporto è manifestamente fondata, trattandosi di un contratto di comodato stipulato per iscritto con determinazione di durata, attesa l'apposizione di un termine, convenuto in modo espresso al 31 maggio 2024, come desumibile dalla scrittura privata, dunque un contratto cessato di diritto alla scadenza, senza la necessità di comunicare disdetta, eppure un immobile non restituito alla comodante, per dichiarata volontà di non restituirlo immediatamente da parte del comodatario.
2. La domanda accessoria è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al rilascio dell'immobile concesso, essendo il comodatario obbligato a restituire alla comodante l'immobile stesso, detenuto in base a un titolo ormai inefficace.
3. Conclusivamente, le domande vanno accolte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al rapporto in contestazione, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2 e tabella n. 25-bis, terzo scaglione.
5. Infine, visto l'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, il convenuto va condannato a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di comodato, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, in data 2 luglio 2025, concluso con esito negativo, è attestata l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, proprio l'intimato, nonostante la sua regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che
2 avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e dichiara scaduto, alla data del 31 maggio
2024, il contratto di comodato stipulato per scrittura privata sottoscritta il 3 settembre 2023, tra quale comodante, e quale Parte_1 CP_1 comodatario;
2) accoglie la domanda accessoria e condanna l'intimato al rilascio, in favore dell'intimante, senza dilazione, dell'immobile ad uso abitativo, con annessa porzione di giardino anteriore e posteriore, sito in Quartu Sant'Elena, via Is
Pardinas n. 44, distinto in catasto al foglio 58, particella 2599;
3) condanna l'intimato al rimborso, in favore dell'intimante, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 220,50, a titolo di compensi, e per il giudizio in Euro 1.698,50, a titolo di compensi, e in Euro
264,00, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1494 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Alessandro Loi, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, residente in [...] CP_1
INTIMATO – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 marzo 2025, ex art. 281-decies cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio per sentir accertare la Parte_1 CP_1 cessazione, per scadenza del termine pattuito, del contratto di comodato stipulato il 3 settembre 2023 e per sentir condannare il convenuto al rilascio dell'immobile a lui concesso, sito in Quartu Sant'Elena, via Is Pardinas n. 44, distinto in catasto al foglio 58, mappale 2599.
regolarmente intimato, è rimasto contumace. CP_1
Alla prima udienza, previa verifica della regolarità del contraddittorio, il
Giudice ha disposto il mutamento del rito, con passaggio dal procedimento semplificato di cognizione a quello speciale, ex art. 447-bis cod. proc. civ.,
1 trattandosi di controversia in materia di comodato di immobile urbano.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
***
1. La domanda principale di accertamento della cessazione del rapporto è manifestamente fondata, trattandosi di un contratto di comodato stipulato per iscritto con determinazione di durata, attesa l'apposizione di un termine, convenuto in modo espresso al 31 maggio 2024, come desumibile dalla scrittura privata, dunque un contratto cessato di diritto alla scadenza, senza la necessità di comunicare disdetta, eppure un immobile non restituito alla comodante, per dichiarata volontà di non restituirlo immediatamente da parte del comodatario.
2. La domanda accessoria è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al rilascio dell'immobile concesso, essendo il comodatario obbligato a restituire alla comodante l'immobile stesso, detenuto in base a un titolo ormai inefficace.
3. Conclusivamente, le domande vanno accolte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al rapporto in contestazione, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2 e tabella n. 25-bis, terzo scaglione.
5. Infine, visto l'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, il convenuto va condannato a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di comodato, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, in data 2 luglio 2025, concluso con esito negativo, è attestata l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, proprio l'intimato, nonostante la sua regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che
2 avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e dichiara scaduto, alla data del 31 maggio
2024, il contratto di comodato stipulato per scrittura privata sottoscritta il 3 settembre 2023, tra quale comodante, e quale Parte_1 CP_1 comodatario;
2) accoglie la domanda accessoria e condanna l'intimato al rilascio, in favore dell'intimante, senza dilazione, dell'immobile ad uso abitativo, con annessa porzione di giardino anteriore e posteriore, sito in Quartu Sant'Elena, via Is
Pardinas n. 44, distinto in catasto al foglio 58, particella 2599;
3) condanna l'intimato al rimborso, in favore dell'intimante, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 220,50, a titolo di compensi, e per il giudizio in Euro 1.698,50, a titolo di compensi, e in Euro
264,00, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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