Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Anna Maria Beneduce , in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 18560 /2024
TRA
– CF , rappresentato e difeso dall'Avv. BIONDI Parte_1 C.F._1
PASQUALE ed elett.te dom.to c/o il difensore
Ricorrente
E
(da ora , in persona del Presidente e legale Controparte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, dott. , con sede in Napoli al Corso Giuseppe Controparte_3
Garibaldi n. 387, Partita Iva rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Buonajuto con P.IVA_1 studio in Ercolano, alla Piazza Trieste n. 4, presso il quale elettivamente domicilia.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 agosto 2024, il ricorrente, premesso di essere alle dipendenze della società convenuta dal 01 gennaio 2013, con qualifica di operatore tecnico con parametro retributivo 170, deduceva di aver svolto – con particolare riferimento al periodo compreso tra il
2013 ed il 2023 – attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, ed in particolare oltre il limite di 250 ore dal gennaio 2013 a dicembre 2015 e, a decorrere dal 01 gennaio 2016, oltre il limite di 150 ore
precisava altresì che, ancorché l'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri
27.11.2000 stabilisca che, “in luogo del limite fissato dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 66/2003, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali fosse fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”, aveva prestato lavoro straordinario in un numero elevato di ore straordinarie nei periodi specificamente indicati nel ricorso introduttivo dal 2013 che gli aveva determinato un danno da usura psicofisica. ; concludeva chiedendo a questo Giudice di voler accogliere le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare che l'istante, nel periodo dal 01/01/2013
e fino al 31/12/2023, ha prestato lavoro straordinario, diurno e notturno, sino al 31/12/2015, oltre il limite annuo di 250 ore fissato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, a decorrere dal 01/01/2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo fissato dall'art. 28, comma 2, del CCNL per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione applicabile ratione temporis;
2. per l'effetto, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno da usura psicofisica subìto dall'istante nel suddetto periodo mediante la corresponsione, in favore dello stesso, di una somma parametrata alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario diurno, nella misura complessiva di €77.052,94 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3. Determinare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme;
4. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che ne è creditore, con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”.
Si costituiva in giudizio l' la quale, che, con plurime argomentazioni Controparte_1 giuridiche, deduceva l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, in subordine chiedeva la rideterminazione degli importi, vinte le spese di lite.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'udienza del 11 marzo 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito illustrati.
Il ricorrente, che agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assume che dal 2013 al 2023 ha prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali.
Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28 stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n.
561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
Ciò posto in punto di diritto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario –
l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36
Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini
Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Né può dirsi, come pure precisato dalla Cassazione, che “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. n. 12539/19)”.
Il ricorrente, come premesso, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (nella specie, diece), per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti il limite di 150 ore nelle 26 settimane consecutive previsto dalla contrattazione collettiva.
La società resistente ha eccepito che le ore di lavoro straordinario riportate nel conteggio elaborato dai ricorrenti non corrisponderebbero al dato effettivo.
Tuttavia la contestazione è generica al punto da non poter essere presa in alcuna considerazione, dal momento che il ricorrente ha depositato tutte le buste paga da cui è possibile evincere i dati necessari per l'elaborazione del conteggio. Di contro la società, pur avendone dedotto l'erroneità non ha in alcun modo evidenziato – neppure indicando le asserite criticità a mezzo di esame a campione dei documenti depositati –in che termini e in che misura il calcolo non sarebbe veritiero, posto che le buste paga sono documenti emessi dal datore di lavoro.
Del pari risultano infondati i rilievi sul lavoro 'effettivo' dal momento che il conteggio è stato elaborato con rifermento alle ore di lavoro 'straordinario' così definito in busta paga dalla società ( cfr in busta paga le colonne ' voce' e 'descrizione'), né vale il rilievo della società convenuta sulle esigenze aziendali che nel tempo l'avrebbero indotta al sistematico ricorso al lavoro straordinario.
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il ha prestato la propria Pt_1 attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile, come ripetutamente chiarito dalla
Suprema Corte, “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
Invero, deve premettersi, trattasi di risarcimento del danno la cui quantificazione è demandata al
Giudice posto che “una volta raggiunta la prova dell"an debeatur si perviene alla determinazione equitativa del danno indicando elementi di calcolo così adeguandosi al principio secondo il quale il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debito o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo.”Cass n.12540/2024).
Tanto premesso, la divergenza sussistente tra le ore di straordinario lavorate indicate dalle parti non assume particolare rilievo proprio in considerazione del fatto che trattasi di risarcimento del danno ove il numero di ore, di poco divergente, non incide nella determinazione dello stesso atteso che ciò che conta, come già espresso, è il sistematico supero per un numero di ore pari o addirittura doppie rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva per ciascun semestre e per più anni.
Pertanto, se da una parte il criterio individuato dai ricorrenti appare eccessivo, posto che richiedono a tale titolo la retribuzione oraria oltre la maggiorazione, quello indicato dalla parte resistente è riduttivo.
Invero riconoscere la sola maggiorazione prevista dal CCNL finirebbe con assurgere ad un mero corrispettivo dell'attività lavorata.
Per cui si ritiene congruo riconoscere a titolo risarcitorio il conteggio eseguito dalla parte resistente che applica la diversa percentuale del 10% e del 30% raddoppiandola.
Da ciò consegue la condanna della resistente al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 21.205,00, oltre accessori dalla data di maturazione ( data di deposito del presente provvedimento) al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il giudice dà atto che per mero errore materiale nel dispositivo gli accessori decorrono dalla data di maturazione dei singoli crediti anziché dalla data di deposito della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore di Pt_1
della somma di euro 21.205,00 oltre rivalutazione secondo indice ISTAT ed interessi al
[...] saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento dell'ulteriore metà liquidata in € 1.400,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione
Si comunichi
Napoli, 11.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce