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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/09/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 24.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1154/2025 con motivazione contestuale
TRA
, rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dall'avv. Antonio Vicentini, dal quale è rappresentata e difesa come in atti
ricorrente
E
n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 contumace
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 16.05.2025 e ritualmente notificato agiva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento Controparte_1 in suo favore della somma di lorda di € 11.319,97 a titolo di retribuzioni arretrate di cui € 6.255,72 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato in qualità di operaio metallico di II livello dal 25.10.2018 al 23.01.2024 alle dipendenze di lamentava la mancata Controparte_1 corresponsione degli emolumenti dovuti come da conteggio prodotto (retribuzione dicembre 2023, gennaio 2024, tredicesima,
TFR e spettanze di fine rapporto), rendendosi necessaria la presente azione giudiziaria.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, pertanto, accertata la regolarità della notifica degli atti di causa, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
***
La ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, della lettera di assunzione, di alcune buste paga, ella certificazione unica 2023 e del modulo di recesso dal rapporto lavorativo (docc. 1 e ss.).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la convenuta nulla ha opposto preferendo rimanere contumace.
La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
Le somme richieste dal ricorrente sono portate dalle buste paga allegate. Come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (ex multis,
Cass. n. 2239/2017); peraltro, non sussistono altri elementi per ritenere che le buste paga riportino dati erronei ovvero falsi.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma lorda di € 11.319,97 di cui € 6.255,72 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della Parte_1 somma di € 11.319,97 di cui € 6.255,72 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in € Parte_1
1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 24.09.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1154/2025 con motivazione contestuale
TRA
, rappresentata e Parte_1 difesa come in atti dall'avv. Antonio Vicentini, dal quale è rappresentata e difesa come in atti
ricorrente
E
n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 contumace
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 16.05.2025 e ritualmente notificato agiva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento Controparte_1 in suo favore della somma di lorda di € 11.319,97 a titolo di retribuzioni arretrate di cui € 6.255,72 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato in qualità di operaio metallico di II livello dal 25.10.2018 al 23.01.2024 alle dipendenze di lamentava la mancata Controparte_1 corresponsione degli emolumenti dovuti come da conteggio prodotto (retribuzione dicembre 2023, gennaio 2024, tredicesima,
TFR e spettanze di fine rapporto), rendendosi necessaria la presente azione giudiziaria.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, pertanto, accertata la regolarità della notifica degli atti di causa, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
***
La ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, della lettera di assunzione, di alcune buste paga, ella certificazione unica 2023 e del modulo di recesso dal rapporto lavorativo (docc. 1 e ss.).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la convenuta nulla ha opposto preferendo rimanere contumace.
La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
Le somme richieste dal ricorrente sono portate dalle buste paga allegate. Come noto, la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (ex multis,
Cass. n. 2239/2017); peraltro, non sussistono altri elementi per ritenere che le buste paga riportino dati erronei ovvero falsi.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma lorda di € 11.319,97 di cui € 6.255,72 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della Parte_1 somma di € 11.319,97 di cui € 6.255,72 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di che si liquidano in € Parte_1
1.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta