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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3084/ 2022
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CIMMINO GABRIELE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv.to MENAFRA GIUSEPPINA con il quale elettivamente domicilia in VIA MEZZACAPO 221/B SALA CONSILINA Resistente
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dallo Avv. Cristina Grappone ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Castellammare di Stabia in via Savorito, n. 8 con il sottoscritto procuratore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è la contestazione di un credito indicato in un avviso di addebito, poi oggetto di un'intimazione di pagamento, impugnata in questa sede limitatamente all' avviso di addebito medesimo. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del
1 ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risulta correttamente individuato l'atto impugnato.. Trattandosi di crediti previdenziali la competenza appartiene senz'altro al presente giudice. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia l' avviso di addebito che l' intimazione di pagamento, deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell'INPS che del Commissario Governativo (cfr. anche Cass. 3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo). “). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08 (non appare necessario viceversa integrare il contraddittorio nei confronti della onsiderato il periodo a cui si riferiscono i crediti INPS). CP_3
Nessun termine decadenziale sembra essere specificamente previsto, di per sé, per la intimazione di pagamento (comunque impugnata nei termini decadenziali previsti per gli atti presupposti in relazione all'eccezione di prescrizione), considerata la normativa applicabile al caso in esame. L'azione risulta quindi ammissibile sotto il profilo del maturarsi della prescrizione successivamente alla notifica dell' atto presupposto. Sempre in via pregiudiziale bisogna ritenere l'ammissibilità dell'azione proposta (questione anch'essa rilevabile d'ufficio). Infatti anche aderendo all'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 24215/09) che nega l'ammissibilità di un'azione di accertamento negativo, il ricorso avrebbe comunque i requisiti di sostanza e di forma di un'opposizione ex art. 615 c.p.c. (che sarebbe comunque di competenza di questo giudice essendo assoggettata inoltre al rito del lavoro).
2 Ancora in via pregiudiziale appare opportuno chiarire che qualora risulti provata la notifica del medesimo, nel presente giudizio non potrebbe essere annullato e revocato l' avviso di addebito, che avrebbe dovuto eventualmente essere impugnato nei termini previsti a pena di decadenza, ma potrebbe solo essere accertata la prescrizione del credito in essi indicato maturata dopo la notifica dello stesso. Al riguardo è superfluo rilevare che anche quando un credito è stato accertato da un titolo giudiziale, eventualmente passato in giudicato, lo stesso può ovviamente ugualmente prescriversi come si evince dal disposto dell'art. 2953 c.c. A fortiori tale principio deve affermarsi quando non si sia in presenza di un titolo esecutivo giudiziale. Sussiste quindi un interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito. Al riguardo non trattandosi di un titolo esecutivo giudiziale non può trovare applicazione l'art. 2953 c.c. secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, in base al quale :” Poiche' la "ratio" dell'art. 2953 cod. civ. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non e' possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale;
pertanto non e' applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennai 1943 n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennita' di maternita' che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.” (cfr. Cass. 5710/99). Questo giudice è consapevole dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sul punto ma ritiene condivisibili le argomentazioni della giurisprudenza appena citata (cfr. anche Tribunale Torino, sez. lav., 01/07/2014, n. 1494). La durata quinquennale della prescrizione è stata da ultimo affermata dalla sentenza della Cassazione 23397/16 (cfr. tuttavia anche Cass. 4338/2014). Deve, quindi, trovare applicazione l'art.3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale prevede: “Le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'art.9 bis, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni , dalla L.
1.giugno 1991 n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.”.
Al comma 10 la norma in parola prevede: ” I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'art.2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con, modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e e le procedure in corso.”. Deve, quindi, comunque dichiararsi la prescrizione del credito, infatti non risultano provati dai resistenti (su cui incombeva il relativo onere probatorio
3 in base al principio di cui all'art. 2967 c.c.) idonei atti interruttivi prima del decorso del termine in parola, essendo l'intimazione di pagamento stata notificata il 2.05.2022 (anche prescindendo dalle argomentazioni svolte sulla data di effettiva notifica dall'odierno ricorrente) mentre l'avviso di addebito è stato asseritamente notificato il notificato in data 04.02.2016 (a prescindere da ogni considerazione sulla presenza in atti di una idonea prova della notifica che non appare versata in atti) . Sotto questo profilo non risultano prodotti idonei atti interruttivi ed il credito quindi risulta comunque prescritto anche tenendo conto della sospensione della prescrizione nel c.d. periodo COVID, pur riconoscendo la controversia della questione di cui si dovrà tenere conto nel governo delle spese. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese devono essere compensate in considerazione della controversia e novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) dichiara prescritto il credito dell'INPS oggetto della intimazione di pagamento n° 07120219008415744/000 limitatamente allo avviso di addebito n. 371 2014 00156217 52 000,;
2) compensa le spese fra le parti;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 29.03.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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