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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2489 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2489 /2018 promossa da:
, ora Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLERI Controparte_2 P.IVA_1
ARLETTE e dell'avv. ROMANELLI EMANUELA e dell'avv. MORELLI
GIANCARLO;
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. D'ISIDORO VINCENZO e dell'avv. CP_3
D'ISIDORO FRANCESCA ); elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA CARDINAL DEL LUCA N. 22 00100 ROMA presso il difensore avv.
D'ISIDORO VINCENZO;
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4163/18
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
16/4/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado , ora Controparte_1 Controparte_2
ha esposto di avere commissionato alla convenuta la costruzione della linea CP_3
elettrica MT 20 kv in cavo interrato, di due cabine di sezionamento e di una cabina di consegna per la connessione alla rete ENEL di nove impianti eolici.
Ha esposto che era stata commissionata a anche la realizzazione della Linea CP_3
Blu, Linea Fuxia e Linea Verde.
Ha esposto che durante l'esecuzione del contratto era stato deciso che non CP_1
avrebbe più eseguito i due impianti eolici sulla Linea Blu, in quanto uno era stato soppresso e l'altro trasferito dalla stessa Enel sulla linea Fuxia.
Ha esposto di avere, in via extracontrattuale, commissionato a anche la CP_3
realizzazione della Linea Bianca, consistente nella posa di due tubi, per il congiungimento con la Linea Fuxia.
Ha esposto che il termine previsto per la fine dei lavori, ossia il 31.3.2012, non era stato osservato e che dai sopralluoghi successivi era emerso, altresì, che la non Parte_1
era stata realizzata, mentre relativamente alla non aveva Parte_2 CP_3
adempiuto all'obbligo di rifacimento delle strade in conformità alle prescrizioni della
Provincia di Foggia.
Ha esposto di avere versato corrispettivi parziali per complessivi € 600.000,00 e di non avere versato il saldo in ragione del mancato rispetto della scadenza prevista contrattualmente per la fine dei lavori e per le difformità riscontrate.
Ha concluso chiedendo:
in via principale, di accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di per la mancata esecuzione della e per l'effetto risolvere il CP_3 Parte_1
contratto ai sensi dell'art. 1668, co. 2 c.c., dichiarando non dovuto il corrispettivo
2 richiesto da per la accertare e dichiarare la mancata CP_3 Parte_1
realizzazione degli impianti eolici GOAL 13212 e GOAL 14891, ed in quanto costituenti il presupposto per il permanere dell'efficacia del contratto relativamente alla , dichiarare non dovuto il corrispettivo richiesto da per la Parte_3 CP_3 Pt_3
; accertare e dichiarare i vizi e le difformità nella realizzazione della
[...] Parte_2
ai sensi dell'art. 1668, co. 1 c.c. e per l'effetto ridurre il corrispettivo dovuto da
a per la in misura di € 400.000,00 oltre IVA o diversa Pt_4 CP_3 Parte_2
somma ritenuta di giustizia;
determinare il compenso dovuto da a CP_1 CP_3
per la realizzazione della , quale unica opera richiesta extra-contratto in Parte_5
€ 48.000,00 oltre IVA, o diversa somma ritenuta di giustizia;
per l'effetto delle precedenti domande, condannare alla restituzione in favore di di € CP_3 CP_1
81.013,60 quale differenza tra la somma dovuta da (di € 518.986,40 oltre CP_1
IVA) e la somma di € 600.000,00 già dalla stessa versata a condannare CP_3 CP_3
al risarcimento di tutti i danni che ha subito o dovesse subire a fronte del CP_1
ritardo nell'adempimento del contratto o della inadeguata esecuzione delle opere. In via subordinata l'attrice chiedeva di determinare ai sensi dell'art. 1668, co. 1 c.c. il minor prezzo dovuto da a in ragione delle difformità riscontrate CP_1 CP_3
nella realizzazione della con vittoria di spese e competenze. Parte_1
La convenuta ha contestato la domanda e chiesto il rigetto della stessa.
La domanda è stata respinta.
Il Tribunale ha deciso la causa anche in forza delle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio che aveva accertato e documentato che la responsabilità di tutti i ritardi accertati era riferibile esclusivamente ad una carenza organizzativa, autorizzativa e progettuale che esulava dalla responsabilità della impegnata CP_3
esclusivamente all'esecuzione materiale dell'opera, mentre tutte le autorizzazioni, dovevano essere ottenute prima dell'inizio dei lavori.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto provato, in base alla documentazione allegata, che i lavori mancanti, pur non risultando, secondo il CTU, pregiudizievoli o atti ad inficiare
3 la funzionalità dell'opera, non erano stati contabilizzati né richiesti dall'appaltatrice alla parte appellante.
È stata respinta anche la domanda con cui l'attrice ha richiesto l'accertamento negativo dell'obbligo di corrispondere alla il corrispettivo per i lavori di realizzazione CP_3
della , in ragione dell'intervenuta perdita di utilità della suddetta Linea a Parte_3
causa della soppressione di una delle opere che la avrebbe dovuto CP_1
realizzare ed allo spostamento di una cabinovia sulla Linea Fuxia.
Dalla documentazione in atti era, infatti, emerso, secondo il Tribunale, che la Pt_3
era da eseguire indipendentemente dal fatto che effettuasse sulla stessa
[...] CP_1
gli impianti eolici;
la CTU, sul punto, aveva accertato la necessità di ENEL di ottenere Part un anello di congiungimento con la Linea Fuxia, rappresentato proprio dalla Linea , da eseguirsi a pena di non collaudabilità e di non acquisizione degli impianti da parte dell'ENEL.
Il Tribunale ha ritenuto provato, altresì, che era a conoscenza sin dal CP_1
19.1.2011, data di molto anteriore rispetto alla conclusione del contratto con CP_3
(del 12.1.2012), che il (ovvero uno degli impianti che essa stessa avrebbe CP_4
dovuto realizzare sulla ), era stato delocalizzato. Sulla base di queste Parte_3
considerazioni il Tribunale ha accertato il diritto dell'appaltatrice al corrispettivo relativo alla realizzazione della , avendo questa eseguito i lavori previsti dal Parte_3
contratto a regola d'arte.
Avuto riguardo alla domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 cc il Tribunale ha affermato, sulla scorta della ctu, che erano emerse solo delle minime difformità ritenute però marginali, non significative in ambito tecnico-funzionale, e soprattutto non idonee a rendere inadatta l'opera alla sua destinazione
Infine, il Tribunale ha ritenuto congruo il corrispettivo pattuito e versato per i lavori extra contratto.
Ha proposto appello la . CP_1
Quale primo motivo di appello ha dedotto la nullità parziale della sentenza per assenza di motivazione in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad aderire in modo generico e
4 acritico alle risultanze della ctu. Le quali invece, secondo l'appellante, erano gravemente errate e contenenti valutazioni giuridiche non corrette, descritte nell'atto di appello.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto la violazione di legge in riferimento alla domanda di risoluzione contrattuale. Ha esposto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile l'art. 1668 cc e non l'art. 1453 cc che si applica alle ipotesi in cui il contratto di appalto ha avuto solo parziale adempimento. Ha esposto, segnatamente, che il mancato completamento della ne aveva compromesso integralmente Parte_1
la funzionalità e la sua utilità. Ha esposto che la parte appellata aveva dedotto alcuni fatti impeditivi del proprio adempimento senza fornire prova.
Quale terzo motivo di appello ha dedotto la nullità parziale della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 2°co e 111,6°co della costituzione e degli artt. 112, 115, 132, 2°со.п.4 е 156, 2°co. c.p.c. Ha dedotto l'incongruità e l'erroneità delle valutazioni compiute in relazione alla realizzazione della cd , Parte_3
ripercorrendo le ragioni in fatto travisate nella sentenza.
Quale quarto motivo di appello ha dedotto la nullità parziale della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 111, 1° e 2° co. della costituzione e degli artt.
112, 115, 159, e 183, 6°co. C.p.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.
Ha esposto che il credito era stato quantificato in modo errato e senza tenere conto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore. Ha, in particolare, esposto che il Tribunale e il ctu avevano calcolato gli importi anche assumendo documenti non prodotti dalla parte creditrice.
Quale quinto motivo di appello ha dedotto la nullità parziale della sentenza per violazione e falsa applicazione degli art. 111, 1° e 2° co. della costituzione e degli artt.
112, 115, e 183, 6°co. c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., vizio dele sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1655 c.c. e del d.lvo 152/2006 parte IV. Ha ribadito le critiche alla sentenza anche per quanto riguarda la quantificazione dei lavori alla linea bianca.
5 Quale sesto motivo di appello ha dedotto il vizio della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,132, co. 4 cpc e degli artt. 1175 e 1375 cc
Ha contestato la sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite e di ctu, posto che l'esito complessivo del processo aveva evidenziato la soccombenza della parte appellata.
Ha concluso chiedendo: riformare la sentenza impugnata per la ragioni già esposte e, per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado: in via principale
1) Limitatamente e con riferimento alla partita "Linea Verde", accertato il mancato compimento dell'opera da parte di risolvere il Contratto stipulato in data CP_3
12.01.2012 e dichiarare che nulla è dovuto da Controparte_1
a favore della convenuta
[...] CP_3
2) Limitatamente e con riferimento alla partita "Linea Blu", risolvere il Contratto stipulato in data 12.01.2012 e dichiarare che nulla è dovuto da
[...]
a favore della convenuta Controparte_1 CP_3
3) Dato atto delle somme sino ad oggi corrisposte da a accertare che CP_1 CP_3
nulla è dovuto dall'attrice a favore della convenuta in forza del Contratto stipulato in data 12.01.12 e in relazione ai lavori relativi alla partita ". Parte_5
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e riforma della sentenza impugnata anche in punto di spese di ctu
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi poichè, pure se riferentisi a diverse porzioni del contratto di appalto, attengono agli accertamenti in punto di fatto dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e alla quantificazione del diritto di credito. Dirimenti appaiono, pertanto, le contestazioni sollevate alla ctu, le quali, tuttavia, costituiscono una sostanziale riproposizione di
6 quelle già avanzata in primo grado. Inoltre, alcune argomentazioni sono ripetute nei diversi motivi di appello.
Nelle conclusioni dell'atto di appello la parte appellante ha chiesto accertarsi l'inadempimento della parte appaltatrice in relazione ai lavori relativi alle
[...]
e di conseguenza che nulla è dovuto. Parte_6
Analizzando partitamente le questioni relative alle tre grandi linee oggetto dell'appalto, può dirsi, quanto alla “Linea Verde”, che il Tribunale ha accertato, sulla scorta degli accertamenti peritali, che la sua mancata realizzazione è imputabile all'inerzia della e del richiedente le autorizzazioni necessarie. I lavori mancanti, pur non CP_1
risultando, secondo il CTU, pregiudizievoli o atti ad inficiare la funzionalità dell'opera, non sono stati contabilizzati né richiesti dall'appaltatrice a . CP_1
La parte appellante non ha contestato nell'atto di appello di avere assunto l'obbligo nei confronti della committente di acquisire le autorizzazioni amministrative e neppure ha sostenuto che queste siano state tempestivamente rilasciate o che non abbiano inciso sul completamento e sulle tempistiche dei lavori. Si tratta di circostanze dirimenti ai fini della valutazione della richiesta di risoluzione per inadempimento imputabile all'appellata e che portano ad evidenziarne l'infondatezza.
Per il resto l'effettivo svolgimento dei lavori da parte dell'appellata risulta dagli accertamenti svolti dal ctu e fatti propri dal Tribunale perché frutto di indagini scrupolose.
Quanto al pagamento dei lavori svolti sulla , gli stessi sono stati compiuti Parte_3
dalla a regola d'arte come accertato dal ctu. Sotto questo profilo non sono state CP_3
sollevate specifiche contestazioni. La parte appellante ha lamentato che il mutamento del progetto iniziale avrebbe cancellato e reso inutile l'opera determinando il venire meno di un presupposto per il riconoscimento del corrispettivo. La parte appellante ha, sul punto, richiamato il concetto di presupposizione ossia di una condizione implicita.
In realtà i lavori, come detto, sono stati svolti integralmente dalla appellata e non vi sono elementi per ritenere che il pagamento del corrispettivo fosse subordinato allo svolgimento anche da parte di di tutte le opere previste in progetto. Infine, non CP_1
7 vi è prova che la appellata sia stata in qualche modo avvisata delle modifiche strategiche e, comunque, è evidente che queste non le sono imputabili.
Con riferimento alla quantificazione dei lavori svolti dalla appellata, si osserva, avuto riguardo agli aspetti essenziali desumibili sul punto dai non sempre chiari motivi di appello, che il tenore del contratto non autorizza alcuna conclusione in ordine all'esistenza di un accordo sul pagamento del prezzo a corpo e non a misura. Gli importi risultano quantificati in primo grado dal ctu solo ed esclusivamente con riferimento ai lavori eseguiti da e, ovviamente, a misura secondo le tabelle CP_3
allegate.
Quanto alle doglianze relative all'utilizzo di documentazione non allegata da parte del ctu e di riflesso da parte del Tribunale, è sufficiente osservare che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che, come nel caso in esame, non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Sez. 3 - , Ordinanza n. 32935 del
09/11/2022).
Infine, con riferimento all'ultimo motivo di appello, è evidente la corretta applicazione del governo delle spese di lite secondo la regola della soccombenza, stante il pieno rigetto della domanda di parte attrice in primo grado.
L'appello deve essere respinto e le spese del grado liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad €. 520.000,00, seguono la soccombenza.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio
2022.
P.Q.M.
8 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 4163/18, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del grado di appello che liquida in complessivi €. 26.155,00 per compensi oltre
Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante per il pagamento di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 10/9/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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