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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1000/2019 vertente
TRA
con sede in Polistena alla contrada Primogenito Parte_1
(p.i. ), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente C.F._1
dall'avv. Alessia Praticò e dall'Avv. Pietro De Pasquale, e presso di questi elettivamente domiciliata in Polistena alla via Giuseppe di Vittorio n. 10, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Controparte_1
Regina Margherita 125 (p.i. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Travia P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 980/19, pubblicata il 29/10/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5/9/16 citava in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Parte_1
1 Palmi, n persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni subiti nella procedura di voltura del contratto di erogazione di energia elettrica,
relativa al proprio distributore di carburante.
Chiedeva, pertanto accertarsi la responsabilità di per i danni asseritamente subiti, con CP_1
condanna della stessa al pagamento della somma di €. 95.000,00.
Si costituiva la convenuta, contestando gli assunti attorei, chiedendo il rigetto delle domande con il favore delle spese di giudizio.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Palmi con sentenza n. 980/2019,
pubblicata il 29/10/19, rigettava le domande di parte attrice, con condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva impugnazione eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio Parte_1
esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 30/4/20 questa Corte rigettava l'istanza di sospensiva e con successiva ordinanza del rigettava la richiesta di mezzi istruttori avanzata dall'appellante.
Con ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c., per omessa e contraddittoria motivazione per avere ritenuto non provata l'esistenza dei danni asseritamente subiti, nonché per violazione dell'art. 1226 c.c.
Lamenta, inoltre, l'iniquità delle spese liquidate in primo grado.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
2 L'appellante sostiene di avere subito un danno patrimoniale a seguito del comportamento scorretto di
, consistito nel ritardo nella voltura e nella fatturazione della nuova utenza, essendo stata CP_1
costretta a pagare il prezzo per l'energia erogata e fruita nel periodo dal 2009 al 2015 ad un prezzo maggiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto rivolgendosi ad altri operatori del mercato libero, ed in maniera repentina in quanto le fatturazioni erano arrivate in ritardo quindi tutte insieme a distanza di pochi giorni.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 5/6/09 l'odierna appellante chiedeva a CP_1
una voltura senza accollo di una fornitura di energia elettrica (già in regime di salvaguardia) nel
Comune di Polistena, per un distributore di carburante.
A causa di una incongruenza generatasi per il diverso indirizzo della società volturante, rispetto a quella volturata, , pur avendo effettuato immediatamente l'erogazione del servizio ha CP_2
ritardato nell'emissione delle fatture relative alla nuova utenza.
A seguito dei chiarimenti richiesti dal legale dell'appellante, l'appellata rispondeva:” Con la presente
le rendiamo noto di avere effettuato le dovute verifiche in merito alla fornitura identificata dal POD
IT001E00253138, per comunicarle quanto segue. In riferimento alla richiesta di
voltura…confermiamo che la stessa è stata evasa con decorrenza 1/7/09, ma a seguito
dell'aggiornamento dei nostri sistemi informatici il servizio di fatturazione relativo ai consumi di
energia della sua assistita è stato interrotto. Le specifichiamo a riguardo, che a seguito di quanto
sopra al fine di recuperare la fatturazione del periodo pregresso di consumo potranno essere emesse
più fatture nello stesso giorno o a distanza di pochi giorni. Consapevoli che l'eventuale invio
contemporaneo di più fatture possa causare disagi le ricordiamo che in tali casi il cliente in
alternativa alle scadenze di pagamento riportate sulle fatture, può concordare un piano di rientro
sulla totalità delle fatture emesse”.
Risulta, inoltre che la rateizzazione veniva regolarmente predisposta da e accettata CP_1
dall'appellante.
Inoltre, per come emerge dalle condizioni generali delle forniture in salvaguardia, gli utenti che
3 usufruiscono del servizio in salvaguardia qualora decidano di stipulare un contratto di fornitura con altro venditore del mercato libero, hanno il diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento con un preavviso di un mese, senza alcun obbligo di fornire il precedente contratto.
Per quanto sopra, appare evidente, che ove l'appellante avesse voluto cambiare fornitore di energia passando al libero mercato, la stessa avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento senza aspettare l'invio del nuovo contratto da parte di CP_1
Inoltre, giova osservare che l'appellate ha chiesto la voltura del contratto in regime di salvaguardia,
pertanto, la stessa, era consapevole dei costi dell'energia applicati nel suddetto regime, così come del fatto che in ogni momento poteva cambiare fornitore, passando al libero mercato, cosa che non ha fatto.
Pertanto, dalle risultanze in atti non emerge alcun inadempimento da parte dell'odierna appellata,
atteso che, la stessa ha provveduto immediatamente ad effettuare la voltura e ad erogare l'energia elettrica, tanto è vero che i consumi fatturati non sono mai stati contestati, nella loro quantificazione.
Inoltre, ha predisposto un piano di rientro per tutte le fatture emesse in ritardo, CP_1
provvedendo alla loro rateizzazione, pertanto, nessun danno può essere stato causato all'appellante dall'emissione ravvicinata delle suddette fatture, che la stessa ha potuto comodamente pagare in maniera dilazionata.
Alla luce di quanto fin qui esposto, in ogni caso, ultronea si rappresenta la perizia di parte prodotta dall'appellante atteso che nessuna responsabilità può essere addossata a per il ritardo CP_1
con cui la ha deciso di passare al libero mercato, ben potendolo fare già dal Parte_1
mese successivo alla richiesta di voltura, ove, effettivamente, avesse ritenuto più convenienti i prezzi ivi applicati, e parimenti nessun danno può ritenersi causato dal ritardo nelle fatturazioni visto che le stesse sono state rateizzate, consentendo all'appellante di potere programmare per tempo i relativi pagamenti.
In ogni caso, pur ove si volesse ritenere responsabile per il ritardo nel passaggio ad altro CP_1
fornitore, causato dalla rateizzazione in corso, nessuna prova è stata fornita in merito all'asserito
4 danno, mancando qualsiasi prospetto analitico circa le tariffe applicate nel libero mercato, che ben potevano essere reperite, che avrebbero consentito di verificare l'asserito risparmio in tutto il periodo di riferimento, non potendo bastare, a tal fine, le proposte contrattuali, allegate alla perizia di parte,
valide per un solo anno o le due fatture, di altre utenze.
Per quanto attiene alle spese liquidate in primo grado, non ravvisandosi alcun inadempimento da parte di stante la totale soccombenza dell'odierno appellante, le stesse appaiono eque in quanto CP_1
liquidate secondo i parametri minimi del D.M. 37/18, applicabile ratione temporis.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 - da
€. 26.001,00 a €. 52.000,00, valori minimi stante la limitata difficoltà della causa, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012) e possono così liquidarsi €.
1.029 fase di studio, €. 709 fase introduttiva, €. 1523 fase istruttoria/trattazione, €.
1.735 fase decisionale.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
5 inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palmi n. 980/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata che si liquidano nella complessiva somma di €.4.996,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1000/2019 vertente
TRA
con sede in Polistena alla contrada Primogenito Parte_1
(p.i. ), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente C.F._1
dall'avv. Alessia Praticò e dall'Avv. Pietro De Pasquale, e presso di questi elettivamente domiciliata in Polistena alla via Giuseppe di Vittorio n. 10, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Controparte_1
Regina Margherita 125 (p.i. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Travia P.IVA_2
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 980/19, pubblicata il 29/10/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5/9/16 citava in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Parte_1
1 Palmi, n persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni subiti nella procedura di voltura del contratto di erogazione di energia elettrica,
relativa al proprio distributore di carburante.
Chiedeva, pertanto accertarsi la responsabilità di per i danni asseritamente subiti, con CP_1
condanna della stessa al pagamento della somma di €. 95.000,00.
Si costituiva la convenuta, contestando gli assunti attorei, chiedendo il rigetto delle domande con il favore delle spese di giudizio.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Palmi con sentenza n. 980/2019,
pubblicata il 29/10/19, rigettava le domande di parte attrice, con condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva impugnazione eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio Parte_1
esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 30/4/20 questa Corte rigettava l'istanza di sospensiva e con successiva ordinanza del rigettava la richiesta di mezzi istruttori avanzata dall'appellante.
Con ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c., per omessa e contraddittoria motivazione per avere ritenuto non provata l'esistenza dei danni asseritamente subiti, nonché per violazione dell'art. 1226 c.c.
Lamenta, inoltre, l'iniquità delle spese liquidate in primo grado.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
2 L'appellante sostiene di avere subito un danno patrimoniale a seguito del comportamento scorretto di
, consistito nel ritardo nella voltura e nella fatturazione della nuova utenza, essendo stata CP_1
costretta a pagare il prezzo per l'energia erogata e fruita nel periodo dal 2009 al 2015 ad un prezzo maggiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto rivolgendosi ad altri operatori del mercato libero, ed in maniera repentina in quanto le fatturazioni erano arrivate in ritardo quindi tutte insieme a distanza di pochi giorni.
Dalla documentazione in atti risulta che in data 5/6/09 l'odierna appellante chiedeva a CP_1
una voltura senza accollo di una fornitura di energia elettrica (già in regime di salvaguardia) nel
Comune di Polistena, per un distributore di carburante.
A causa di una incongruenza generatasi per il diverso indirizzo della società volturante, rispetto a quella volturata, , pur avendo effettuato immediatamente l'erogazione del servizio ha CP_2
ritardato nell'emissione delle fatture relative alla nuova utenza.
A seguito dei chiarimenti richiesti dal legale dell'appellante, l'appellata rispondeva:” Con la presente
le rendiamo noto di avere effettuato le dovute verifiche in merito alla fornitura identificata dal POD
IT001E00253138, per comunicarle quanto segue. In riferimento alla richiesta di
voltura…confermiamo che la stessa è stata evasa con decorrenza 1/7/09, ma a seguito
dell'aggiornamento dei nostri sistemi informatici il servizio di fatturazione relativo ai consumi di
energia della sua assistita è stato interrotto. Le specifichiamo a riguardo, che a seguito di quanto
sopra al fine di recuperare la fatturazione del periodo pregresso di consumo potranno essere emesse
più fatture nello stesso giorno o a distanza di pochi giorni. Consapevoli che l'eventuale invio
contemporaneo di più fatture possa causare disagi le ricordiamo che in tali casi il cliente in
alternativa alle scadenze di pagamento riportate sulle fatture, può concordare un piano di rientro
sulla totalità delle fatture emesse”.
Risulta, inoltre che la rateizzazione veniva regolarmente predisposta da e accettata CP_1
dall'appellante.
Inoltre, per come emerge dalle condizioni generali delle forniture in salvaguardia, gli utenti che
3 usufruiscono del servizio in salvaguardia qualora decidano di stipulare un contratto di fornitura con altro venditore del mercato libero, hanno il diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in qualsiasi momento con un preavviso di un mese, senza alcun obbligo di fornire il precedente contratto.
Per quanto sopra, appare evidente, che ove l'appellante avesse voluto cambiare fornitore di energia passando al libero mercato, la stessa avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento senza aspettare l'invio del nuovo contratto da parte di CP_1
Inoltre, giova osservare che l'appellate ha chiesto la voltura del contratto in regime di salvaguardia,
pertanto, la stessa, era consapevole dei costi dell'energia applicati nel suddetto regime, così come del fatto che in ogni momento poteva cambiare fornitore, passando al libero mercato, cosa che non ha fatto.
Pertanto, dalle risultanze in atti non emerge alcun inadempimento da parte dell'odierna appellata,
atteso che, la stessa ha provveduto immediatamente ad effettuare la voltura e ad erogare l'energia elettrica, tanto è vero che i consumi fatturati non sono mai stati contestati, nella loro quantificazione.
Inoltre, ha predisposto un piano di rientro per tutte le fatture emesse in ritardo, CP_1
provvedendo alla loro rateizzazione, pertanto, nessun danno può essere stato causato all'appellante dall'emissione ravvicinata delle suddette fatture, che la stessa ha potuto comodamente pagare in maniera dilazionata.
Alla luce di quanto fin qui esposto, in ogni caso, ultronea si rappresenta la perizia di parte prodotta dall'appellante atteso che nessuna responsabilità può essere addossata a per il ritardo CP_1
con cui la ha deciso di passare al libero mercato, ben potendolo fare già dal Parte_1
mese successivo alla richiesta di voltura, ove, effettivamente, avesse ritenuto più convenienti i prezzi ivi applicati, e parimenti nessun danno può ritenersi causato dal ritardo nelle fatturazioni visto che le stesse sono state rateizzate, consentendo all'appellante di potere programmare per tempo i relativi pagamenti.
In ogni caso, pur ove si volesse ritenere responsabile per il ritardo nel passaggio ad altro CP_1
fornitore, causato dalla rateizzazione in corso, nessuna prova è stata fornita in merito all'asserito
4 danno, mancando qualsiasi prospetto analitico circa le tariffe applicate nel libero mercato, che ben potevano essere reperite, che avrebbero consentito di verificare l'asserito risparmio in tutto il periodo di riferimento, non potendo bastare, a tal fine, le proposte contrattuali, allegate alla perizia di parte,
valide per un solo anno o le due fatture, di altre utenze.
Per quanto attiene alle spese liquidate in primo grado, non ravvisandosi alcun inadempimento da parte di stante la totale soccombenza dell'odierno appellante, le stesse appaiono eque in quanto CP_1
liquidate secondo i parametri minimi del D.M. 37/18, applicabile ratione temporis.
Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 - da
€. 26.001,00 a €. 52.000,00, valori minimi stante la limitata difficoltà della causa, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012) e possono così liquidarsi €.
1.029 fase di studio, €. 709 fase introduttiva, €. 1523 fase istruttoria/trattazione, €.
1.735 fase decisionale.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
5 inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palmi n. 980/19, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata che si liquidano nella complessiva somma di €.4.996,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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