Improcedibile
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/09/2025, n. 7322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7322 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07322/2025REG.PROV.COLL.
N. 05897/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5897 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte e Francesco Passalacqua, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Arcola, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Birga, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. I, 13 giugno 2022, n. 458/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arcola;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni scritte dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza che ha respinto il ricorso proposto contro l’ordinanza di demolizione di opere che, secondo il Comune, sarebbero state realizzate in variazione essenziale ovvero in totale difformità dai titoli che hanno autorizzato la costruzione del suo fabbricato.
2. Nel giudizio di appello si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto del gravame.
3. Con ordinanza 25 luglio 2022, n. 6522, il collegio ha preso atto della rinuncia dell’appellante alla domanda cautelare che questi aveva incidentalmente proposto in origine.
4. Con atto depositato il 1 luglio 2025 l’appellante ha chiesto che l’udienza di discussione fosse differita o che il presente giudizio sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo presentato un’istanza di sanatoria ai sensi del d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. “salva casa”).
5. All’udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La richiesta di differimento dell’udienza non può essere accolta, non rientrando la situazione esposta dall’appellante tra quei “casi eccezionali” che soli, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., consentono un rinvio della trattazione, perché il nuovo procedimento è incerto nei tempi e nell’esito (la stessa parte afferma che l’istanza di accertamento di conformità edilizia « dovrà essere esitata dall’Amministrazione in un senso o nell’altro »).
7. La dichiarata sopravvenuta carenza dell’interesse a una decisione nel merito, di cui il collegio non può che prendere atto in ossequio al principio della domanda che informa (anche) il processo amministrativo (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2013, n. 4270 e 10 dicembre 2012, n. 6279), comporta comunque la dichiarazione d’improcedibilità dell’appello.
8. Le spese di lite del grado possono essere compensate, considerato che l’esito del giudizio è dipeso da una sopravvenienza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile; compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO