Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2774/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/11/2024 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to MASSIMO AMATO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in TA AN (CE) in data
24/04/2016 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 24.01.2017) e (il 13.01.2020); Per_1 Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. “I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Essi prestano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o documento equipollente, valido per l'eventuale espatrio anche per i figli minori;
3. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio, tranne per i figli ove si necessita come per legge il consenso di entrambi i genitori;
4. Ciascuno provvederà al proprio personale mantenimento senza nessun reciproco obbligo economico nei confronti dell'altro, potendo entrambi i coniugi provvedere alle proprie eSIenze di vita;
5. I figli ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma con Per_1 Per_2
collocazione preferenziale presso la madre, e vivranno con lei in via temporanea presso la casa dei genitori di quest'ultima, sita in TA AN (CE) alla via Collelungo n° 9 in attesa di nuova sistemazione;
6. Pertanto la SI.ra , ed i figli e , lasceranno Parte_1 Persona_3 Persona_4
definitivamente la casa familiare che verrà abitata dal proprietario SI. Parte_2
già dal deposito del ricorso, il quale consentirà alla moglie di poter prelevare non solo i beni di proprietà di lei perché da lei acquistati, ma anche gli effetti personali di lei come quelli dei figli ed;
Per_1 Per_2
7. I beni mobili e gli arredi esistenti all'interno della casa familiare sita in TA AN (CE) alla via Cantone n° 160/A rimangono di proprietà di chi li ha acquistati;
8. Il SI. corrisponderà alla SI.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1
500,00 a decorrere dal deposito del presente ricorso da corrispondere al domicilio di quest'ultima entro il giorno cinque del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a titolo di mantenimento dei figli ed;
Per_1 Per_2
9. Le spese di carattere straordinario per i figli ed —intendendosi per esse, a Per_1 Per_2
titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche, apparecchi ortodontici, occhiali da vista, spese scolastiche, spese per attività extrascolastiche e sportive, viaggi di istruzione— saranno documentate e preventivamente concertate e saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. L'assegno unico sarà erogato alla SI.ra , con impegno per il SI. Parte_1 [...]
di inoltrare ad essa anche l'assegno unico relativo al mese di dicembre 2024; Parte_2
11. Ogni decisione riguardante i figli ed dovrà essere presa di comune accordo Per_1 Per_2
tra i coniugi senza che questi ultimi possano frapporre ingiustificate cause ostative;
12. Il padre potrà vedere i figli ed nelle giornate di martedì e di giovedì, Per_1 Per_2
dall'uscita di scuola sino ad ora di cena, o anche in altri giorni previo preventivo accordo tra i coniugi;
13. I figli potranno stare con il padre a weekend alterni, da venerdì dall'uscita di scuola fino a domenica ad ora di cena, compreso il pernotto di venerdì e sabato;
14. I figli potranno stare con il padre durante le ferie estive per 15 giorni consecutivi (pernotto compreso) oppure per un primo periodo continuativo di 7 giorni ed un secondo periodo continuativo di 7 giorni, in base alle eSIenze lavorative dei coniugi;
15. I figli potranno stare con il padre durante le ferie natalizie ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
16. I figli potranno stare con il padre durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di
Pasqua oppure il giorno di Pasquetta;
17. I figli potranno stare con il padre, ad anni alterni rispetto alla madre, per i giorni della festa patronale potendo essi anche pernottare con il rispettivo genitore fino al mattino seguente;
18. I figli potranno stare con il padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo, potendo con lo stesso anche pernottare fino al mattino seguente;
19. Nei mesi delle vacanze estive, terminato l'anno scolastico, i genitori, previo accordo tra di loro, stabiliranno un ulteriore pernotto infrasettimanale, oltre al weekend che già spetta al papà, in base alle eSIenze lavorative dei coniugi;
20. Le condizioni afferenti al diritto di permanenza dei minori potranno comunque subire variazione in concomitanza degli impegni dei coniugi e comunque previo accordo tra gli stessi;
21. Per tutto quanto sopra non previsto, i coniugi faranno riferimento al protocollo d'intesa emanato di concerto dal Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere con il Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata a [...] l'[...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA AN (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 1, parte II, serie A, anno 2016;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di conSIlio del 14.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio