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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1044/2022 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. E. Parte_1 C.F._1
Morana
Appellante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'avv. A. Marsili
Appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 732/2018, provvisoriamente esecutivo, avente ad oggetto il pagamento, in favore della
[...]
- della somma di euro 25.727,20, dovuta Controparte_1
per contributi previdenziali soggettivi, integrativi e di maternità relativi agli anni 2002 - 2016. Il tribunale, quanto al disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta in copia dall' rilevava che alla fattispecie di cui CP_1
all'art. 2719 c.c. si applicavano i modi e i termini previsti dagli artt. 214 e 215 c.p.c. e che la dichiarazione di disconoscimento doveva essere chiara ed inequivoca, oltre che specifica, dovendo il dichiarante indicare in quali punti la copia era stata materialmente contraffatta, nonché offrire elementi almeno indiziari sul diverso contenuto della scrittura nella versione originale del documento, elementi che, secondo il primo giudice, non erano stati forniti.
Il tribunale riteneva, inoltre, generica la deduzione di presunta erroneità delle somme ingiunte (“premessa l'insussistenza di alcuna specifica contestazione circa l'an della pretesa in esame, parte opponente ha del tutto trascutato di allegare le ragioni per cui la quantificazione degli importi in discorso debba ritenersi inficiata da errori”).
Rigettava, infine, l'eccezione di prescrizione alla luce degli avvisi di ricevimento attestanti la ricezione da parte dell'opponente di idonei atti interruttivi e della mancata contestazione delle allegazioni dell'ente opposto sul punto.
Avverso detta sentenza proponeva appello resisteva parte appellata. Parte_1
La causa è stata posta in decisione all'esto dell'udienza del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con vari motivi, unitariamente sintetizzabili, lamenta l'erroneità della sentenza per avere il tribunale deciso la controversia sulla base di documenti tardivamente prodotti e disconosciuti, a fronte dei quali non può dirsi assolto l'onere della prova del credito a carico dell'ente previdenziale. Afferma che gli avvisi di ricevimento in quanto disconosciuti e non prodotti in originale non consentono di ritenere interrotto il termine quinquennale di prescrizione e che, in ogni caso, nulla provano in ordine all'effettivo ricevimento degli atti di messa in mora. Richiama inoltre il contenuto del ricorso in opposizione al fine di contestare l'affermazione del giudice circa la mancata allegazione delle ragioni per cui gli importi richiesti sarebbero erronei.
2. L'appello è infondato.
La documentazione di cui si discute risulta depositata dall CP_1
tempestivamente prima dell'udienza fissata per la trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
i documenti vengono, poi, nuovamente allegati alla memoria difensiva riguardante il merito della controversia.
Quanto al disconoscimento di tali documenti, rileva il collegio che la motivazione del tribunale non viene censurata: l'appellante si limita a ribadire che a seguito del disconoscimento l'appellato aveva l'onere di produrre l'originale, in mancanza del quale la documentazione non può avere alcun valore. Tale doglianza va, pertanto, dichiarata inammissibile.
In ordine, poi, all'osservazione per cui gli avvisi di ricevimento non provano la ricezione degli atti interruttivi della prescrizione, si rileva che, in virtù del principio della vicinanza della prova, è la parte che ha ricevuto la raccomandata (ricezione, nella specie, provata con gli avvisi di ricevimento) a dover dimostrare che la stessa conteneva un atto diverso: “La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova del regolare recesso anticipato del conduttore, la cui validità era stata contestata dal locatore, deducendo che nel plico ricevuto non era contenuta la comunicazione di disdetta)” (Cassazione civile sez. III, 15/01/2025, n.964).
Infine, la pronuncia appare corretta anche con riferimento alla genericità delle contestazioni riguardanti la correttezza del quantum richiesto. Invero, a fronte della iscrizione all' e dell'esistenza di previsioni regolamentari in ordine alla CP_1 determinazione dei contributi dovuti e degli accessori in caso di tardivo pagamento,
l'appellante avrebbe dovuto specificare le ragioni dell'asserita non conformità delle somme richieste dall'ente previdenziale rispetto alla disciplina regolamentare della materia.
3. La pronuncia va, pertanto, confermata.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed €
52.000,00 in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi