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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5.02.2025
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2546/2023 del Ruolo generale lavoro
T R A rappresentato e difeso dall'avv. L. Cutolo Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del Presidente pro tempore – rappresentato e difeso dall'avv. R. Quarta CP_1
APPELLATO
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
APPELLATA CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.2.21, l'odierno appellante (all'epoca dei fatti avvocato iscritto all'Albo dell'Ordine di Nola) chiedeva la restituzione dei contributi versati alla ST RA
, in quanto prescritti. CP_1
A supporto deduceva: a) che con racc. a.r. n. 60954210863-2, datata 13.06.2011 ma recapitata il
CP_ 21.06.2011 (all. 2 – fascicolo primo grado parte appellante), l' gli aveva comunicato l'iscrizione d'ufficio con decorrenza dal 01.01.2005 alla ST RA di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/95, ed intimato il pagamento della somma di euro 1.624,79, di cui euro 914,04 a titolo di contributi dovuti ed euro 710,75 a titolo di sanzioni;
b) di avere pagato unicamente per scongiurare la maturazione degli aberranti tassi di mora e sanzioni, ma di avere al contempo formulato espressa riserva di ripetizione dei contributi indebiti;
c) che i contributi versati erano tuttavia già prescritti, posto che la prefata raccomandata, primo ed unico atto interruttivo della prescrizione, benché datata 13.06.2011, fu recapitata solo in data 21.06.2011, ossia successivamente allo spirare del termine di prescrizione quinquennale cadente lunedì 20.06.2011; d) che, infatti, alla luce dell'orientamento ormai granitico della S.C. il termine quinquennale di prescrizione per il pagamento dei contributi dovuti alla
ST RA dell' , decorre dalla scadenza del termine di pagamento, a sua volta CP_1 coincidente con il termine di scadenza del pagamento dell'IRPEF, richiamando un copioso numero di precedenti giurisprudenziali;
e) che, in particolare, ai sensi del D.M. 24.11.1995 ed ex art. 18 co.
4 D. Lgs. 241/1997 il versamento dei contributi previdenziali è effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre ex art. 17 D.P.R. 07.12.2001 n.
435 (applicabile ratione temporis) il termine per il pagamento del saldo IRPEF per l'anno 2005,
SENZA MAGGIORAZIONI E SANZIONI, scadeva il 20.06.2006 (v. anche estratto opuscolo
Istruzioni Unico 2006 rr. 2005– all. 4 – fascicolo primo grado parte appellante); f) che, pertanto, dal combinato disposto delle richiamate norme e dal consolidato richiamato principio giurisprudenziale, deriva che il termine di pagamento dei contributi previdenziali, e con esso il termine iniziale della prescrizione del relativo diritto cadeva martedì 20.06.2006, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale per il 20.06.2011, lunedì; g) che in definitiva, nel caso di specie, il plico fu recapitato il 21.06.2011, ossia oltre lo spirare del termine di prescrizione avvenuto in data
20.06.2011; h) che conseguentemente alla luce del principio di irricevibilità dei contributi previdenziali prescritti e di indisponibilità del regime di prescrizione previdenziale, i contributi prescritti erano stati indebitamente versati ed andavano pertanto restituiti.
Rimaneva contumace mentre si costituiva l formulando difese assolutamente CP_2 CP_1
inconferenti, perché afferenti ad annualità assolutamente differenti da quelle oggetto di causa, come accertato dallo stesso Tribunale nella sentenza gravata.
La causa veniva poi decisa con la sentenza n. 1478/2023 impugnata, con la quale il Tribunale rigettava ricorso ritenendo che i contributi non fossero in realtà prescritti atteso che il termine di pagamento (e quindi il dies a quo della prescrizione) non cadesse il 21 giugno, bensì il 20 luglio
2006, per il contribuente che scegliesse di effettuare il pagamento tra il 21 giugno e il 20 luglio, accollandosi però la maggiorazione a titolo di interessi.
Avverso tale statuizione propone gravame il censurando la gravata sentenza nella parte in Parte_1
cui ha escluso la intervenuta prescrizione dei contributi. Ha concluso per l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo del primo grado e le conclusioni ivi formulate, accertando la prescrizione dei contributi e la conseguente loro irricevibilità, e quindi condannando l' alla restituzione della somma di € 1.624,79 indebitamente versata, oltre CP_1
accessori – interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario
L' costituitosi in giudizio ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
La cui veniva regolarmente notificato il ricorso in via telematica, non si è costituita in CP_2
giudizio, sì rimanendo contumace.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Il Giudice di prime cure nell'escludere la prescrizione della pretesa contributiva ha ritenuto che il dies a quo di decorrenza del (pacifico) termine quinquennale decorra dal differimento del termine di pagamento con maggiorazione della contribuzione.
La soluzione adottata dal giudice di prime cure non è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art.
55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui
i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n.
241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, d.P.C.M.
10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, (…) debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b).
Deve pertanto ritenersi che il termine di prescrizione decorra dalla data di scadenza dei termini di pagamento (come prorogati senza sanzione) essendosi consolidato l'orientamento che, attribuendo alla dichiarazione dei redditi valore di “scienza”, esclude che la tardiva presentazione della stessa possa determinare un differimento del termine in oggetto (cfr. Cass. civ. 19403/2019; Cass. civ.
4899/2021). Non potendosi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, attribuirsi rilievo al differimento del termine di pagamento (in data 20.06.2006) previsto per l'adempimento con la maggiorazione dello 0,40%.
Gli sul punto, hanno chiarito che “la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, Parte_2
attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva” (Cfr. Cass. nn. 12779 e 23040 del
2019 e n. 21472 del 2020).
Sulla base dei rilievi che precedono non resta che evidenziare che per l'anno 2005, la scadenza del termine di pagamento (senza sanzioni) era da individuare nel 20.06.2006 con evidente tardività della richiesta di pagamento di cui è causa ricevuta in data 21.06.2011.
L'appello va accolto nei termini che precedono, assorbita ogni altra questione.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia all'epoca della proposizione dell'appello – in uno all'accoglimento della domanda non già per la ritenuta insussistenza della pretesa contributiva ma per la intervenuta prescrizione della pretesa – giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte così decide:
a) dichiara la prescrizione dei contributi di cui è causa e condanna l' alla CP_1 restituzione della somma di € 1.624,79 indebitamente versata, oltre accessori – interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al saldo;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere est. dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5.02.2025
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2546/2023 del Ruolo generale lavoro
T R A rappresentato e difeso dall'avv. L. Cutolo Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del Presidente pro tempore – rappresentato e difeso dall'avv. R. Quarta CP_1
APPELLATO
E
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
APPELLATA CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 22.2.21, l'odierno appellante (all'epoca dei fatti avvocato iscritto all'Albo dell'Ordine di Nola) chiedeva la restituzione dei contributi versati alla ST RA
, in quanto prescritti. CP_1
A supporto deduceva: a) che con racc. a.r. n. 60954210863-2, datata 13.06.2011 ma recapitata il
CP_ 21.06.2011 (all. 2 – fascicolo primo grado parte appellante), l' gli aveva comunicato l'iscrizione d'ufficio con decorrenza dal 01.01.2005 alla ST RA di cui all'art. 2 co. 26 L. 335/95, ed intimato il pagamento della somma di euro 1.624,79, di cui euro 914,04 a titolo di contributi dovuti ed euro 710,75 a titolo di sanzioni;
b) di avere pagato unicamente per scongiurare la maturazione degli aberranti tassi di mora e sanzioni, ma di avere al contempo formulato espressa riserva di ripetizione dei contributi indebiti;
c) che i contributi versati erano tuttavia già prescritti, posto che la prefata raccomandata, primo ed unico atto interruttivo della prescrizione, benché datata 13.06.2011, fu recapitata solo in data 21.06.2011, ossia successivamente allo spirare del termine di prescrizione quinquennale cadente lunedì 20.06.2011; d) che, infatti, alla luce dell'orientamento ormai granitico della S.C. il termine quinquennale di prescrizione per il pagamento dei contributi dovuti alla
ST RA dell' , decorre dalla scadenza del termine di pagamento, a sua volta CP_1 coincidente con il termine di scadenza del pagamento dell'IRPEF, richiamando un copioso numero di precedenti giurisprudenziali;
e) che, in particolare, ai sensi del D.M. 24.11.1995 ed ex art. 18 co.
4 D. Lgs. 241/1997 il versamento dei contributi previdenziali è effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre ex art. 17 D.P.R. 07.12.2001 n.
435 (applicabile ratione temporis) il termine per il pagamento del saldo IRPEF per l'anno 2005,
SENZA MAGGIORAZIONI E SANZIONI, scadeva il 20.06.2006 (v. anche estratto opuscolo
Istruzioni Unico 2006 rr. 2005– all. 4 – fascicolo primo grado parte appellante); f) che, pertanto, dal combinato disposto delle richiamate norme e dal consolidato richiamato principio giurisprudenziale, deriva che il termine di pagamento dei contributi previdenziali, e con esso il termine iniziale della prescrizione del relativo diritto cadeva martedì 20.06.2006, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale per il 20.06.2011, lunedì; g) che in definitiva, nel caso di specie, il plico fu recapitato il 21.06.2011, ossia oltre lo spirare del termine di prescrizione avvenuto in data
20.06.2011; h) che conseguentemente alla luce del principio di irricevibilità dei contributi previdenziali prescritti e di indisponibilità del regime di prescrizione previdenziale, i contributi prescritti erano stati indebitamente versati ed andavano pertanto restituiti.
Rimaneva contumace mentre si costituiva l formulando difese assolutamente CP_2 CP_1
inconferenti, perché afferenti ad annualità assolutamente differenti da quelle oggetto di causa, come accertato dallo stesso Tribunale nella sentenza gravata.
La causa veniva poi decisa con la sentenza n. 1478/2023 impugnata, con la quale il Tribunale rigettava ricorso ritenendo che i contributi non fossero in realtà prescritti atteso che il termine di pagamento (e quindi il dies a quo della prescrizione) non cadesse il 21 giugno, bensì il 20 luglio
2006, per il contribuente che scegliesse di effettuare il pagamento tra il 21 giugno e il 20 luglio, accollandosi però la maggiorazione a titolo di interessi.
Avverso tale statuizione propone gravame il censurando la gravata sentenza nella parte in Parte_1
cui ha escluso la intervenuta prescrizione dei contributi. Ha concluso per l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo del primo grado e le conclusioni ivi formulate, accertando la prescrizione dei contributi e la conseguente loro irricevibilità, e quindi condannando l' alla restituzione della somma di € 1.624,79 indebitamente versata, oltre CP_1
accessori – interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario
L' costituitosi in giudizio ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
La cui veniva regolarmente notificato il ricorso in via telematica, non si è costituita in CP_2
giudizio, sì rimanendo contumace.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Il Giudice di prime cure nell'escludere la prescrizione della pretesa contributiva ha ritenuto che il dies a quo di decorrenza del (pacifico) termine quinquennale decorra dal differimento del termine di pagamento con maggiorazione della contribuzione.
La soluzione adottata dal giudice di prime cure non è conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art.
55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui
i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, d.lgs. n.
241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»: nel caso di specie, infatti, l'art. 1, comma 1, d.P.C.M.
10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, (…) debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b).
Deve pertanto ritenersi che il termine di prescrizione decorra dalla data di scadenza dei termini di pagamento (come prorogati senza sanzione) essendosi consolidato l'orientamento che, attribuendo alla dichiarazione dei redditi valore di “scienza”, esclude che la tardiva presentazione della stessa possa determinare un differimento del termine in oggetto (cfr. Cass. civ. 19403/2019; Cass. civ.
4899/2021). Non potendosi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, attribuirsi rilievo al differimento del termine di pagamento (in data 20.06.2006) previsto per l'adempimento con la maggiorazione dello 0,40%.
Gli sul punto, hanno chiarito che “la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, Parte_2
attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto - tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge - non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva” (Cfr. Cass. nn. 12779 e 23040 del
2019 e n. 21472 del 2020).
Sulla base dei rilievi che precedono non resta che evidenziare che per l'anno 2005, la scadenza del termine di pagamento (senza sanzioni) era da individuare nel 20.06.2006 con evidente tardività della richiesta di pagamento di cui è causa ricevuta in data 21.06.2011.
L'appello va accolto nei termini che precedono, assorbita ogni altra questione.
Le oscillazioni giurisprudenziali in materia all'epoca della proposizione dell'appello – in uno all'accoglimento della domanda non già per la ritenuta insussistenza della pretesa contributiva ma per la intervenuta prescrizione della pretesa – giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte così decide:
a) dichiara la prescrizione dei contributi di cui è causa e condanna l' alla CP_1 restituzione della somma di € 1.624,79 indebitamente versata, oltre accessori – interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito al saldo;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere est. dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone