Art. 25.
Nel caso che all'entrata in vigore della presente legge non fossero state stipulate le nuove convenzioni per i servizi indispensabili di comunicazione tra il continente e le isole e tra le isole, attualmente non esercitati da societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, il Ministro per la marina mercantile, sentito il Ministero del tesoro, ha facolta' di incaricare, in base a pattuizioni speciali, un ente, che sara' da esso designato, previo parere del Comitato previsto dall'articolo 3, della costruzione delle navi occorrenti ai servizi predetti per un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate e per una spesa complessiva non superiore a 1200 milioni, che saranno all'uopo accantonati nello stanziamento di cui all'art. 34.
Il numero, il tonnellaggio e le caratteristiche delle navi sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3.
Le commesse che fara' l'ente di cui al primo comma sono soggette all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.
Compiuta la costruzione delle navi di cui al primo comma, le navi stesse sono cedute in proprieta' ai nuovi concessionari o, se le nuove convenzioni non siano state stipulate, sono affidate in gestione agli esercenti dei servizi.
Le condizioni della cessione in proprieta' o della gestione sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, d'accordo con quello per il tesoro.
Nel caso che le navi siano cedute in proprieta' ai nuovi concessionari dei servizi pubblici, nella determinazione del corrispettivo sara' tenuto conto dell'ammontare complessivo dei benefici che le navi stesse avrebbero conseguito se fossero state commesse dai concessionari medesimi.
Nel caso che all'entrata in vigore della presente legge non fossero state stipulate le nuove convenzioni per i servizi indispensabili di comunicazione tra il continente e le isole e tra le isole, attualmente non esercitati da societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, il Ministro per la marina mercantile, sentito il Ministero del tesoro, ha facolta' di incaricare, in base a pattuizioni speciali, un ente, che sara' da esso designato, previo parere del Comitato previsto dall'articolo 3, della costruzione delle navi occorrenti ai servizi predetti per un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate e per una spesa complessiva non superiore a 1200 milioni, che saranno all'uopo accantonati nello stanziamento di cui all'art. 34.
Il numero, il tonnellaggio e le caratteristiche delle navi sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3.
Le commesse che fara' l'ente di cui al primo comma sono soggette all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.
Compiuta la costruzione delle navi di cui al primo comma, le navi stesse sono cedute in proprieta' ai nuovi concessionari o, se le nuove convenzioni non siano state stipulate, sono affidate in gestione agli esercenti dei servizi.
Le condizioni della cessione in proprieta' o della gestione sono stabilite dal Ministro per la marina mercantile, d'accordo con quello per il tesoro.
Nel caso che le navi siano cedute in proprieta' ai nuovi concessionari dei servizi pubblici, nella determinazione del corrispettivo sara' tenuto conto dell'ammontare complessivo dei benefici che le navi stesse avrebbero conseguito se fossero state commesse dai concessionari medesimi.