TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/10/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA TORTA N. 8 PIACENZA presso il Difensore RA LE
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
DEI MERCANTI 2 PIACENZA presso il Difensore RI EM
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. Per comodità espositiva si trascrive il fatto dal libello introduttivo. Espone l'
appellante che in riferimento a plurimi accessi non autorizzati alla del CP_2 [...]
, per mancato rinnovo del pass scaduto, “Il le notificava una prima CP_1 CP_1
tranche di n.26 contravvenzioni, in data 31.12.2023, opposte con ricorso compilato on-line e
registrato a Protocollo web del G.d. Pace di Piacenza al n.2824490 del 31 gennaio 2024 (doc.1)
Tra l'8 e il 18.01.2024 la sig. che aveva già provveduto a prorogare il riceveva Parte_1 Pt_2
un secondo pacco di n.19 contravvenzioni, nonché altre 32, impugnate con ricorso on line
registrato al n.2825275/2024 Protocollo web (doc.2) del . Dopo il deposito Controparte_3
delle suddette opposizioni registrate on-line, la qui Appellante, dovendosi ricoverare all'
[...]
i Pavia, attendeva fiduciosa la comunicazione via mail da parte della cancelleria del CP_4
Giudice di Pace delle date delle udienze. Decorso circa un mese dal deposito delle opposizioni,
la sig. telefonava in cancelleria per avere notizie, apprendendo sbigottita, che Parte_1
l'Ufficio, benché sul sito del Ministero di Giustizia risultasse indicato come operativo, non era
organizzato per ricevere i ricorsi on line! Pertanto si costituiva in giudizio tramite difensore,
che iscriveva a ruolo sub N.643/2024 R.G. il ricorso di opposizione relativamente a tutte le
contravvenzioni già impugnate online e di cui a Prot. Web n.2824490/2024 e n.2825275/2024,
con sola eccezione di quella di cui a Verbale n. 60046294/2023/B registro 7337/2023
contravvenzione del 3/11/2023 Racc. 38806755850-8, oggetto di secondo procedimento iscritto
al N.1071/2024 R.G., procedimenti nei quali, previa rimessione in termini, e riunione ex art.33
c.p.c. in comb. disp. art.151 disp. att. c.p.c., chiedeva l'annullamento di tutte le
contravvenzioni, con immediata sospensione della loro esecutività. Il si Controparte_1
costituiva ritualmente in entrambi i procedimenti contestando genericamente la tardività
dell'opposizione, ma confermando di aver inviato per anni l'alert. L'Ente contestava poi, la
pagina 2 di 6 nullità del procedimento in quanto era stata fatta opposizione ad una contravvenzione, di cui
a Verbale n.60044133/2023/B registro 69438/2023 del 20/10/2023 art.7/c.
9-14 E.73,10 R.
38806754031 diretta a soggetto terzo. In realtà vi era stata proposta opposizione per mero
errore materiale sanabile ex art.420 c.p.c. essendo stata notificata contemporaneamente alle
altre contravvenzioni, e limitatamente a detta, la sig. rinunciava alla domanda di Parte_1
annullamento, in quanto priva di legittimazione”. Espone altresì che il giudice di pace in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti “confermava validità a n.11 verbali per totali
€.1.078,00 (millezerosettantotto-euro), annullando tutti gli altri”, compensando le spese.
Propone appello censurando con un primo motivo la sentenza “nella parte in cui il
Giudice di Pace, a pag.4 della sentenza, pur considerando giustificabile la condotta (colposa)
dell'Opponente, in relazione alle omissioni imputate al non determina la sussistenza CP_1
o meno, in capo alla dell'elemento soggettivo della “colpa cosciente” alla stessa Pt_3
addebitabile, con violazione degli artt.3 L.689/9, art.42 C.P., in relazione all'art.360 n.3),
elemento della fattispecie contravvenzionale”; con un secondo motivo relativamente a
“pag.4 punto 6 - nella parte in cui il G.d.P. considera le contravvenzioni elevate in concorso
formale, applicandolo a “singhiozzo”, ovvero limitatamente alla prima infrazione di ogni
settimana, in violazione dell'art.198 C.d.S. e degli artt. 8 e 8 bis L.689/91, che, come sancito
da Corte di Cass. sez. II n.19689 depositata il 17 luglio 2024, esclude il concorso, applicando
alla fattispecie, la reiterazione;
pertanto il G.d.P. incorreva in violazione di legge in riferimento
all'art. 112 c.p.c. in riferimento al punto II) delle P.C. di primo grado, in comb.disp. con gli
artt. 189 C.d.S. e 8 8bis L.689/1981 con conseguente annullamento della sentenza in
riferimento all'art. 360 n.3) c.p.c..”; con un terzo motivo “nella parte in cui ignorando la
domanda della Opponente fondata sulla distinzione tra “proroga” e “rinnovo” - punto I -
pag.14 conclusioni -, questione giuridica decisiva al fine della declaratoria di annullamento di
TUTTE le contravvenzioni, violava gli artt.112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.5),”.
Resisteva il anche nel merito, eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1
pagina 3 di 6 del ricorso di primo grado perché tardivo (eccezione disattesa dal giudice di prime cure).
2. Esaminando in ordine logico tale ultima eccezione, perché preliminare, essa appare oggettivamente fondata. È stato tentato il deposito dell'impugnazione avanti al Gdp in via telematica, utilizzando il portale ministeriale. L'odierna appellante ha fatto affidamento sull'informazione, acquisita mediante il portale, che l'ufficio del
Giudice di Pace di Piacenza fosse abilitato a tale forma di ricezione degli atti. Ciò
tuttavia non poteva esimere il difensore dall'accertarsi del buon esito del deposito,
verificando se fosse andata a buon fine l'iscrizione a ruolo. La giurisprudenza richiamata – che valorizza il principio di spedizione – non è pertinente, trattandosi non di accertare la mera ricezione di un atto da parte del destinatario, bensì, e soprattutto, gli adempimenti successivi. Tale circostanza era oltretutto certamente conosciuta e conoscibile dalla parte, che non poteva nutrire un legittimo affidamento,
essendo avvocato essa stessa. Per cui, con uno sforzo di minima diligenza (si rammenti che l'intensità della colpa, sul punto, è proporzionale alla diligenza richiesta, nel caso di specie alla professionista specialista legale), l'avvocato poteva certamente avvedersi che non le risultava pervenuta alcuna fissazione d'udienza né
alcuna nota di iscrizione a ruolo;
circostanza che poteva e doveva suscitarle qualche dubbio sulla avvenuta effettiva ricezione degli atti da parte dell'Ufficio. Che poi tale consapevolezza sia stata acquisita troppo tardi non è circostanza su cui pare possa incidere il ricovero presso l' di Pavia menzionato (e di cui non si rinviene CP_4
documentazione in atti) perché, sia detto con tutto il dovuto rispetto, non c'è evidenza di un impedimento di salute tale da impedire alla parte di allertare un collega (es. il proprio attuale difensore) perché verificasse l'accaduto. Tale rilievo è stato del tutto pretermesso dal giudice di pace che, con motivazione peraltro ellittica e di non perspicua decodificazione, ha sbrigativamente fatto riferimento a cause estranee alla pagina 4 di 6 volontà della parte omettendo di valutare un concorso di colpa (l'omesso diligente controllo sul buon esito del deposito) che emergeva con una certa chiarezza. L'avv.
come tutti (incluso chi scrive) ben poteva e doveva sapere che non si può Parte_1
nutrire alcun legittimo affidamento sull'incondizionato funzionamento del processo civile telematico, specie in un ufficio ove si trovava in fase di avvio, e che dunque l'
assenza di comunicazioni a riscontro non poteva in alcun modo assumere la valenza giuridica di una sorta di “silenzio-assenso” in grado non solo e non tanto di tranquillizzarla sull'efficacia della sua iniziativa, quanto piuttosto di dar per assolti gli incombenti formali previsti dal codice di rito.
Ne discende che l'opposizione svolta in primo grado era da ritenersi insanabilmente inammissibile perché tardiva;
da cui, in riforma della sentenza appellata, la conferma degli atti originariamente impugnati.
3. L'oggettiva fondatezza nel merito del ricorso – che emerge ictu oculi trattandosi di fattispecie perfettamente sovrapponibile ad altre analoghe già scrutinate e decise
(come si è avuto modo di notare in altre pronunce, la prassi amministrativa della notifica “a blocchi” determina un contenzioso seriale ed appare intrinsecamente illegittima sotto molteplici profili) – giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio. Si dà atto tuttavia che dal rigetto dell'appello discende la condanna al pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'appello incidentale, dichiara inammissibile il ricorso originario;
e per l'effetto conferma gli atti impugnati in primo grado.
Spese interamente compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA TORTA N. 8 PIACENZA presso il Difensore RA LE
APPELLANTE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
DEI MERCANTI 2 PIACENZA presso il Difensore RI EM
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Omesso il fatto per brevità.
1. Per comodità espositiva si trascrive il fatto dal libello introduttivo. Espone l'
appellante che in riferimento a plurimi accessi non autorizzati alla del CP_2 [...]
, per mancato rinnovo del pass scaduto, “Il le notificava una prima CP_1 CP_1
tranche di n.26 contravvenzioni, in data 31.12.2023, opposte con ricorso compilato on-line e
registrato a Protocollo web del G.d. Pace di Piacenza al n.2824490 del 31 gennaio 2024 (doc.1)
Tra l'8 e il 18.01.2024 la sig. che aveva già provveduto a prorogare il riceveva Parte_1 Pt_2
un secondo pacco di n.19 contravvenzioni, nonché altre 32, impugnate con ricorso on line
registrato al n.2825275/2024 Protocollo web (doc.2) del . Dopo il deposito Controparte_3
delle suddette opposizioni registrate on-line, la qui Appellante, dovendosi ricoverare all'
[...]
i Pavia, attendeva fiduciosa la comunicazione via mail da parte della cancelleria del CP_4
Giudice di Pace delle date delle udienze. Decorso circa un mese dal deposito delle opposizioni,
la sig. telefonava in cancelleria per avere notizie, apprendendo sbigottita, che Parte_1
l'Ufficio, benché sul sito del Ministero di Giustizia risultasse indicato come operativo, non era
organizzato per ricevere i ricorsi on line! Pertanto si costituiva in giudizio tramite difensore,
che iscriveva a ruolo sub N.643/2024 R.G. il ricorso di opposizione relativamente a tutte le
contravvenzioni già impugnate online e di cui a Prot. Web n.2824490/2024 e n.2825275/2024,
con sola eccezione di quella di cui a Verbale n. 60046294/2023/B registro 7337/2023
contravvenzione del 3/11/2023 Racc. 38806755850-8, oggetto di secondo procedimento iscritto
al N.1071/2024 R.G., procedimenti nei quali, previa rimessione in termini, e riunione ex art.33
c.p.c. in comb. disp. art.151 disp. att. c.p.c., chiedeva l'annullamento di tutte le
contravvenzioni, con immediata sospensione della loro esecutività. Il si Controparte_1
costituiva ritualmente in entrambi i procedimenti contestando genericamente la tardività
dell'opposizione, ma confermando di aver inviato per anni l'alert. L'Ente contestava poi, la
pagina 2 di 6 nullità del procedimento in quanto era stata fatta opposizione ad una contravvenzione, di cui
a Verbale n.60044133/2023/B registro 69438/2023 del 20/10/2023 art.7/c.
9-14 E.73,10 R.
38806754031 diretta a soggetto terzo. In realtà vi era stata proposta opposizione per mero
errore materiale sanabile ex art.420 c.p.c. essendo stata notificata contemporaneamente alle
altre contravvenzioni, e limitatamente a detta, la sig. rinunciava alla domanda di Parte_1
annullamento, in quanto priva di legittimazione”. Espone altresì che il giudice di pace in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti “confermava validità a n.11 verbali per totali
€.1.078,00 (millezerosettantotto-euro), annullando tutti gli altri”, compensando le spese.
Propone appello censurando con un primo motivo la sentenza “nella parte in cui il
Giudice di Pace, a pag.4 della sentenza, pur considerando giustificabile la condotta (colposa)
dell'Opponente, in relazione alle omissioni imputate al non determina la sussistenza CP_1
o meno, in capo alla dell'elemento soggettivo della “colpa cosciente” alla stessa Pt_3
addebitabile, con violazione degli artt.3 L.689/9, art.42 C.P., in relazione all'art.360 n.3),
elemento della fattispecie contravvenzionale”; con un secondo motivo relativamente a
“pag.4 punto 6 - nella parte in cui il G.d.P. considera le contravvenzioni elevate in concorso
formale, applicandolo a “singhiozzo”, ovvero limitatamente alla prima infrazione di ogni
settimana, in violazione dell'art.198 C.d.S. e degli artt. 8 e 8 bis L.689/91, che, come sancito
da Corte di Cass. sez. II n.19689 depositata il 17 luglio 2024, esclude il concorso, applicando
alla fattispecie, la reiterazione;
pertanto il G.d.P. incorreva in violazione di legge in riferimento
all'art. 112 c.p.c. in riferimento al punto II) delle P.C. di primo grado, in comb.disp. con gli
artt. 189 C.d.S. e 8 8bis L.689/1981 con conseguente annullamento della sentenza in
riferimento all'art. 360 n.3) c.p.c..”; con un terzo motivo “nella parte in cui ignorando la
domanda della Opponente fondata sulla distinzione tra “proroga” e “rinnovo” - punto I -
pag.14 conclusioni -, questione giuridica decisiva al fine della declaratoria di annullamento di
TUTTE le contravvenzioni, violava gli artt.112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n.5),”.
Resisteva il anche nel merito, eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1
pagina 3 di 6 del ricorso di primo grado perché tardivo (eccezione disattesa dal giudice di prime cure).
2. Esaminando in ordine logico tale ultima eccezione, perché preliminare, essa appare oggettivamente fondata. È stato tentato il deposito dell'impugnazione avanti al Gdp in via telematica, utilizzando il portale ministeriale. L'odierna appellante ha fatto affidamento sull'informazione, acquisita mediante il portale, che l'ufficio del
Giudice di Pace di Piacenza fosse abilitato a tale forma di ricezione degli atti. Ciò
tuttavia non poteva esimere il difensore dall'accertarsi del buon esito del deposito,
verificando se fosse andata a buon fine l'iscrizione a ruolo. La giurisprudenza richiamata – che valorizza il principio di spedizione – non è pertinente, trattandosi non di accertare la mera ricezione di un atto da parte del destinatario, bensì, e soprattutto, gli adempimenti successivi. Tale circostanza era oltretutto certamente conosciuta e conoscibile dalla parte, che non poteva nutrire un legittimo affidamento,
essendo avvocato essa stessa. Per cui, con uno sforzo di minima diligenza (si rammenti che l'intensità della colpa, sul punto, è proporzionale alla diligenza richiesta, nel caso di specie alla professionista specialista legale), l'avvocato poteva certamente avvedersi che non le risultava pervenuta alcuna fissazione d'udienza né
alcuna nota di iscrizione a ruolo;
circostanza che poteva e doveva suscitarle qualche dubbio sulla avvenuta effettiva ricezione degli atti da parte dell'Ufficio. Che poi tale consapevolezza sia stata acquisita troppo tardi non è circostanza su cui pare possa incidere il ricovero presso l' di Pavia menzionato (e di cui non si rinviene CP_4
documentazione in atti) perché, sia detto con tutto il dovuto rispetto, non c'è evidenza di un impedimento di salute tale da impedire alla parte di allertare un collega (es. il proprio attuale difensore) perché verificasse l'accaduto. Tale rilievo è stato del tutto pretermesso dal giudice di pace che, con motivazione peraltro ellittica e di non perspicua decodificazione, ha sbrigativamente fatto riferimento a cause estranee alla pagina 4 di 6 volontà della parte omettendo di valutare un concorso di colpa (l'omesso diligente controllo sul buon esito del deposito) che emergeva con una certa chiarezza. L'avv.
come tutti (incluso chi scrive) ben poteva e doveva sapere che non si può Parte_1
nutrire alcun legittimo affidamento sull'incondizionato funzionamento del processo civile telematico, specie in un ufficio ove si trovava in fase di avvio, e che dunque l'
assenza di comunicazioni a riscontro non poteva in alcun modo assumere la valenza giuridica di una sorta di “silenzio-assenso” in grado non solo e non tanto di tranquillizzarla sull'efficacia della sua iniziativa, quanto piuttosto di dar per assolti gli incombenti formali previsti dal codice di rito.
Ne discende che l'opposizione svolta in primo grado era da ritenersi insanabilmente inammissibile perché tardiva;
da cui, in riforma della sentenza appellata, la conferma degli atti originariamente impugnati.
3. L'oggettiva fondatezza nel merito del ricorso – che emerge ictu oculi trattandosi di fattispecie perfettamente sovrapponibile ad altre analoghe già scrutinate e decise
(come si è avuto modo di notare in altre pronunce, la prassi amministrativa della notifica “a blocchi” determina un contenzioso seriale ed appare intrinsecamente illegittima sotto molteplici profili) – giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio. Si dà atto tuttavia che dal rigetto dell'appello discende la condanna al pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'appello incidentale, dichiara inammissibile il ricorso originario;
e per l'effetto conferma gli atti impugnati in primo grado.
Spese interamente compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 6 di 6