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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2698/2025 V.G.
Il Tribunale di Bari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. SO PA Presidente
- Dott.ssa Laura Cantore Giudice
- Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al N.R.G.2698/2025 V.G., promosso ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Masiello Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Masiello Controparte_1 C.F._2
FATTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 22.05.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i coniugi esponevano di aver contratto matrimonio in data 15/02/2003 in Palo del Colle
(BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 2003; dalla loro unione nasceva il 03/08/2004 in Bari;
Persona_1 con nota del 23.09.2025 la sig.ra revocava il proprio consenso al ricorso per separazione depositato CP_1 in atti;
con note scritte del 14.10.2025 la sig.ra confermava la revoca del consenso all'omologa della CP_1 separazione mentre il sig. si rimetteva alla decisione del Giudicante. Pt_1
*****
Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate in ricorso, stante la revoca del consenso manifestata dalla sig.ra . CP_1
Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473 bis 51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione davanti al Giudice Delegato, non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle conclusioni concordate.
Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Dunque, diversamente da quanto accade nel procedimento di divorzio congiunto, nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del Tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia all'esterno all'accordo stipulato dai coniugi (Cass. n. 19540/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara improcedibile la domanda congiunta di separazione consensuale di cui trattasi.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Bari, 16.12.2025
IL PRESIDENTE
SO PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 2698/2025 V.G.
Il Tribunale di Bari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. SO PA Presidente
- Dott.ssa Laura Cantore Giudice
- Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al N.R.G.2698/2025 V.G., promosso ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Masiello Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Masiello Controparte_1 C.F._2
FATTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 22.05.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i coniugi esponevano di aver contratto matrimonio in data 15/02/2003 in Palo del Colle
(BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, parte I, anno 2003; dalla loro unione nasceva il 03/08/2004 in Bari;
Persona_1 con nota del 23.09.2025 la sig.ra revocava il proprio consenso al ricorso per separazione depositato CP_1 in atti;
con note scritte del 14.10.2025 la sig.ra confermava la revoca del consenso all'omologa della CP_1 separazione mentre il sig. si rimetteva alla decisione del Giudicante. Pt_1
*****
Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate in ricorso, stante la revoca del consenso manifestata dalla sig.ra . CP_1
Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473 bis 51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione davanti al Giudice Delegato, non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle conclusioni concordate.
Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Dunque, diversamente da quanto accade nel procedimento di divorzio congiunto, nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del Tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia all'esterno all'accordo stipulato dai coniugi (Cass. n. 19540/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara improcedibile la domanda congiunta di separazione consensuale di cui trattasi.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Bari, 16.12.2025
IL PRESIDENTE
SO PA