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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 413/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Improta Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lembo CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 27.2.23 la parte appellante di cui in epigrafe impugnava parzialmente la sentenza 4683/22 del 11.10.22 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro aveva accolto in parte la sua pretesa economica inerente il riconoscimento di somma in capitale per postumi invalidanti nella percentuale dell'8 % in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, “in itinere”, patito ma aveva operato una compensazione integrale delle spese di lite.
Il Tribunale poneva a fondamento della gravata compensazione integrale delle spese di lite una
“soccombenza reciproca” tra le parti.
L'appellante censura tale regolazione delle spese per il motivo derivante dalla pronunzia di Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 32061 del 2022 secondo cui va escluso che l'accoglimento parziale della domanda integri una soccombenza reciproca. Conclude, pertanto, per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza in punto di spese e per la condanna dell'istituto assicuratore al pagamento delle spese di lite secondo le tariffe stabilite dal d.m. 55/14 con aggiornamenti. si costituiva in questo grado deducendo l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto. CP_1 All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che la parte appellante ritiene errata sotto il profilo della lamentata ed asseritamente ingiustificata compensazione integrale delle spese di lite.
Il gravame è, in parte, fondato. L'esito di compensazione risulta condivisibile anche se -a giudizio di questa Corte- ne va operata una parziale modifica, con un conseguente -seppur parziale- ristoro delle spese di lite del primo grado in favore del ricorrente.
Come riassunto in narrativa si tratta del riconoscimento di una percentuale, a seguito dello svolgimento di operazioni peritali medico legali sul punto, dell'8 % a fronte di un riconoscimento in sede amministrativa di una percentuale del 6 % e di una richiesta giudiziale, poi, del del 12 Pt_1
%.
In ordine al motivo di gravame va rilevato che seppure la motivazione adottata nella sentenza impugnata -per operare una compensazione integrale- non trovi riscontro nell'arresto citato dall'appellante questa Corte ritiene che la stessa sia giustificata -seppure in diversa misura- facendo riferimento al rivestire la circostanza considerata -ovvero una distanza / differenza tra la percentuale invocata e quella riconosciuta- un carattere “eccezionale” quale ragione di compensazione, come affermato dalla stessa pronunzia a Sezioni Unite invocata dal , il cui principio di diritto va qui Pt_1 riportato nella sua integralità (“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ri- dotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico- lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza de- gli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”).
Ritiene questa Corte che la differenza di quattro punti percentuali tra la pretesa ed il pronunciato individui una sufficiente “ragione” ex comma 2 art. 92 c.p.c. -quale distanza tra la pretesa ed il riconoscimento giudiziale della stessa- per la compensazione per la metà delle spese di lite del primo grado.
Pertanto, va operata la liquidazione in favore del ricorrente per il primo grado;
da questa sono da escludere le spese “vive” rivendicate dal ricorrente in base a “fattura” per euro 207,40; tali spese non possono dirsi certo “documentate”: la fattura evocata non è stata depositata, per spese, peraltro, di cui si allega il pagamento in contanti come dichiarato a verbale della udienza in primo grado dell'11.10.22; va invece riconosciuta la maggiorazione del 30 % richiesta per l'utilizzo di tecniche informatiche/collegamenti informatici nella redazione dell'atto. Ciò premesso, tenendo conto del secondo “scaglione” di valore (in base all'importo già riconosciuto in via amministrativa), l'importo da considerare è pari ad euro 1300,00 a cui aggiungere il 30 %, per poi operare la annunciata riduzione per la metà per compensazione;
all'esito, in parziale riforma della sentenza impugnata questa Corte determina definitivamente, previa compensazione per la metà tra le parti, nella somma di euro 845,00 oltre accessori di legge quanto dovuto per spese di lite del primo grado in favore di Parte_1
e condanna al pagamento con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario. CP_1
Le spese del presente grado vengono liquidate definitivamente come da dispositivo secondo soccombenza e secondo lo scaglione di valore individuato in base al compenso liquidabile in primo grado e, quindi, secondo l'importo per onorari astrattamente liquidabile in primo grado, con distrazione.
PQM
1. in parziale riforma della sentenza impugnata determina definitivamente, previa compensazione per la metà tra le parti, nella somma di euro 845,00 oltre accessori di legge quanto dovuto per spese di lite del primo grado in favore di e condanna Parte_1 CP_1
al pagamento con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 900,00 CP_1
oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Napoli il 5.3.25.
Il Consigliere est.
Dott. Luca Buccheri
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.3.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 413/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Improta Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lembo CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 27.2.23 la parte appellante di cui in epigrafe impugnava parzialmente la sentenza 4683/22 del 11.10.22 con la quale il Tribunale di Napoli in funzione di
Giudice del lavoro aveva accolto in parte la sua pretesa economica inerente il riconoscimento di somma in capitale per postumi invalidanti nella percentuale dell'8 % in conseguenza dell'infortunio sul lavoro, “in itinere”, patito ma aveva operato una compensazione integrale delle spese di lite.
Il Tribunale poneva a fondamento della gravata compensazione integrale delle spese di lite una
“soccombenza reciproca” tra le parti.
L'appellante censura tale regolazione delle spese per il motivo derivante dalla pronunzia di Corte di
Cassazione a Sezioni Unite 32061 del 2022 secondo cui va escluso che l'accoglimento parziale della domanda integri una soccombenza reciproca. Conclude, pertanto, per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza in punto di spese e per la condanna dell'istituto assicuratore al pagamento delle spese di lite secondo le tariffe stabilite dal d.m. 55/14 con aggiornamenti. si costituiva in questo grado deducendo l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto. CP_1 All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che la parte appellante ritiene errata sotto il profilo della lamentata ed asseritamente ingiustificata compensazione integrale delle spese di lite.
Il gravame è, in parte, fondato. L'esito di compensazione risulta condivisibile anche se -a giudizio di questa Corte- ne va operata una parziale modifica, con un conseguente -seppur parziale- ristoro delle spese di lite del primo grado in favore del ricorrente.
Come riassunto in narrativa si tratta del riconoscimento di una percentuale, a seguito dello svolgimento di operazioni peritali medico legali sul punto, dell'8 % a fronte di un riconoscimento in sede amministrativa di una percentuale del 6 % e di una richiesta giudiziale, poi, del del 12 Pt_1
%.
In ordine al motivo di gravame va rilevato che seppure la motivazione adottata nella sentenza impugnata -per operare una compensazione integrale- non trovi riscontro nell'arresto citato dall'appellante questa Corte ritiene che la stessa sia giustificata -seppure in diversa misura- facendo riferimento al rivestire la circostanza considerata -ovvero una distanza / differenza tra la percentuale invocata e quella riconosciuta- un carattere “eccezionale” quale ragione di compensazione, come affermato dalla stessa pronunzia a Sezioni Unite invocata dal , il cui principio di diritto va qui Pt_1 riportato nella sua integralità (“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ri- dotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico- lata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza de- gli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”).
Ritiene questa Corte che la differenza di quattro punti percentuali tra la pretesa ed il pronunciato individui una sufficiente “ragione” ex comma 2 art. 92 c.p.c. -quale distanza tra la pretesa ed il riconoscimento giudiziale della stessa- per la compensazione per la metà delle spese di lite del primo grado.
Pertanto, va operata la liquidazione in favore del ricorrente per il primo grado;
da questa sono da escludere le spese “vive” rivendicate dal ricorrente in base a “fattura” per euro 207,40; tali spese non possono dirsi certo “documentate”: la fattura evocata non è stata depositata, per spese, peraltro, di cui si allega il pagamento in contanti come dichiarato a verbale della udienza in primo grado dell'11.10.22; va invece riconosciuta la maggiorazione del 30 % richiesta per l'utilizzo di tecniche informatiche/collegamenti informatici nella redazione dell'atto. Ciò premesso, tenendo conto del secondo “scaglione” di valore (in base all'importo già riconosciuto in via amministrativa), l'importo da considerare è pari ad euro 1300,00 a cui aggiungere il 30 %, per poi operare la annunciata riduzione per la metà per compensazione;
all'esito, in parziale riforma della sentenza impugnata questa Corte determina definitivamente, previa compensazione per la metà tra le parti, nella somma di euro 845,00 oltre accessori di legge quanto dovuto per spese di lite del primo grado in favore di Parte_1
e condanna al pagamento con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario. CP_1
Le spese del presente grado vengono liquidate definitivamente come da dispositivo secondo soccombenza e secondo lo scaglione di valore individuato in base al compenso liquidabile in primo grado e, quindi, secondo l'importo per onorari astrattamente liquidabile in primo grado, con distrazione.
PQM
1. in parziale riforma della sentenza impugnata determina definitivamente, previa compensazione per la metà tra le parti, nella somma di euro 845,00 oltre accessori di legge quanto dovuto per spese di lite del primo grado in favore di e condanna Parte_1 CP_1
al pagamento con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 900,00 CP_1
oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Napoli il 5.3.25.
Il Consigliere est.
Dott. Luca Buccheri
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone