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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14209 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 7249/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7249 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
AN BO e LE ON ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari
Legali di sita in Roma viale Europa 190. Parte_1
- Appellante-
Contro
nata a [...] il [...] e CP_1 CP_2 nata a [...] il [...], rappresentate e difese dall'Avv.to Rosamaria Caruso ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Fabiana Fiorani sito in Roma viale Angelico n. 78.
- Appellate -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 14006/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma, pubblicata in 16.06.2021. CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza e domanda, in accoglimento del presente atto di citazione in appello riformare parzialmente la sentenza impugnata nr. 14006/2021, pubblicata il 16.06.2021, non notificata, resa dal Giudice di Pace Civile di Roma, sez. III, Giudice Dott. CP_3
, nella causa Rg. 50152/19, dichiarando che nulla è dovuto alle Sigg.re
[...] CP_1
e , stante l'intervenuta prescrizione del
[...] CP_2 Controparte_4 oggetto di causa, con condanna di parte appellata alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito - in Cont via principale: accertare e dichiarare la non leggibilità del timbro apposto sul e per
l'effetto dichiarare la non intervenuta prescrizione del titolo stesso con conseguente diritto al totale rimborso della cifra e dei relativi interessi, giungendo ad una conferma della sentenza gravata;
- rigettare in toto la domanda avversaria e tutte le argomentazioni ivi esposte perché infondate in fatto e in diritto confermando per l'effetto la sentenza emessa dal Giudice di
Pace Dott. Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi del Controparte_3 giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , CP_1 CP_2 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Roma, chiedendo che venisse Parte_1 accertata l'illeggibilità del timbro riportato sul buono fruttifero n. 04.163.83712 del
14.01.1994 nonché la validità dello stesso con conseguente condanna al rimborso dell'importo del capitale oltre interessi.
In particolare, le attrici in primo grado deducevano che in data Parte_2
14.04.1994 ha richiesto ed ottenuto presso l'ufficio postale di Vibo Valentia, l'emissione del buono fruttifero sopra indicato di lire 1.000.000 in loro favore. Successivamente rinvenuto il buono in oggetto e presentato allo sportello dell'ufficio postale, la sua liquidazione veniva negata, stante l'intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine utile per la riscossione. Si costituiva in giudizio , eccependo l'intervenuta prescrizione Parte_1 decennale del Buono fruttifero postale in esame e chiedendo pertanto il rigetto della domanda delle attrici.
Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 14006/2021 con la quale il
Giudice di Pace di Roma accoglieva la domanda delle attrici, dichiarando infondata l'eccezione di prescrizione, rilevando altresì che le attrici non avevano avuto contezza circa l'esistenza del buono fruttifero in esame e che ad ogni modo sullo stesso non risulta leggibile il timbro con cui viene indicato il periodo entro il quale doveva essere presentato per la riscossione, condannando altresì la società al Parte_1 rimborso della sorte capitale del buono fruttifero in oggetto, oltre gli interessi di legge dal
14.04.1994 fino al soddisfo, nonché alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello al fine di ottenere Parte_1 la riforma della sentenza impugnata.
Nel giudizio di appello si costituivano le odierne convenute e CP_1
contestando la fondatezza nel merito, e per l'effetto chiedevano CP_2
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.09.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e pertanto deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Invero, l'odierna appellante censura la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui ha statuito: ““La domanda delle attrici è fondata e va accolta per quanto di ragione
(…). All'udienza del 13.04.21 parte attrice in ottemperanza all'ordine di questo Giudice, ha esibito l'originale del buono fruttifero per cui è causa. Dall'attento esame dell'originale del buono non è stato possibile leggere o desumere quanto impresso dal timbro. Si rileva infatti che il timbro non è stato apposto correttamente in modo tale da imprimere, in modo leggibile, sul documento cartaceo le informazioni dei rendimenti ed i termini necessari per ottenere il rimborso maggiorato con gli interessi maturati. Dunque non è stato possibile determinare il termine di prescrizione del diritto al rimborso. Per cui si ritiene che , in sede di emissione del buono, non ha adempiuto ai Parte_1 doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla legge con particolare riferimento circa la scadenza del titolo. Le attrici sono venute a conoscenza dell'esistenza del buono solo nel mese di luglio 2017 in occasione dello sgombero dell'appartamento in cui abitava la de cuius , affetta da demenza senile. Pertanto solo dal Persona_1 mese di luglio 2017 le attrici hanno potuto esercitare il loro diritto di rimborso, laddove la prescrizione incomincia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, per come prescritto dall'art. 2935 c.c. il quale testualmente prevede “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Quanto sopra rilevato impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione per come eccepito dalla convenuta. Ne consegue che va condannata a Parte_1 rimborsare alle attrici la sorte capitale, pari ad € 516, 45 (Lire 1.000.000) oltre gli interessi di legge dal 14.04.1994 fino al soddisfo.”
2.“Le competenze di causa sono regolate come da dispositivo nel rispetto del principio di cui all'art. 91 c.p.c. (condanna della parte soccombente in favore dell'altra parte) e non sussistendo le condizioni di irrepetibilità per derogarvi…omissis…Accoglie la domanda proposta da e e per l'effetto, condanna , Parte_3 CP_2 Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 125 per esborsi ed € 500 per compensi oltre rimborso ed accessori di legge.”
Sul punto, le censure mosse dalla parte appellante non risultano meritevoli di accoglimento, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si rileva che nel caso in esame si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire all'investitore una piena consapevolezza relativamente, non solo alla tipologia dell'investimento concluso, ma anche, per quanto interessa in questa sede, alla sua scadenza ed al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, poiché da questo dipende l'interesse e l'affidamento del creditore.
In particolare, non vi è dubbio che il termine di prescrizione del buono postale in questione sia pari ad anni 10, stante il disposto dell'art. 8 comma 1 DM 19.12.2000.
Tuttavia, tale disposizione, su cui ha insistito la difesa dell'appellante, si limita a precisare il termine della prescrizione, appunto decennale, ma ciò è ininfluente ai fini in esame perché il rilievo fondamentale, sul quale si è basata la decisione negativa del primo giudice, consiste nella mancata previsione nel richiamato art. 8 della scadenza finale del buono, costituente il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Orbene, il buono in contestazione reca sul retro un timbro che, come già valutato e riconosciuto dal giudice di prime cure, non rende in alcun modo nota all'intestatario la data di scadenza, né i termini per l'incasso, rendendo così impossibile calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto, non potendosi, quindi, individuare, nei confronti del risparmiatore, il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione;
mentre detta scadenza doveva essere portata a conoscenza del sottoscrittore-consumatore, senza alcuna ambiguità, ossia in maniera del tutto chiara, inequivoca e facilmente intellegibile.
Non è condivisibile quanto sostenuto dalla resistente, ossia che le condizioni erano conoscibili tramite la pubblicazione in GU del relativo DM istitutivo (contenente tutte le condizioni economiche dell'investimento), posto che nel rapporto privatistico e contrattuale fra collocatore e risparmiatore è dal titolo che quest'ultimo evince la durata e i termini del rapporto, al momento della sua emissione.
Sotto altro aspetto, poi, non può trascurarsi di considerare che è la parte che eccepisce la prescrizione ad avere l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine, costituente il fatto costitutivo dell'eccezione proposta, di talchè, anche in questa diversa prospettiva, devono essere addebitate all'odierna appellante le conseguenze dell'incertezza della prova e della genericità delle allegazioni sul punto.
Come enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2021 in punto di riparto dei carichi probatori in caso di inadempimento dell'obbligazione, al creditore spetta l'onere di allegazione dell'altrui inadempimento, gravando sulla controparte debitrice la prova positiva dell'avvenuto adempimento;
ciò in ragione del principio di vicinanza della prova.
In sostanza, sarebbe onere di dimostrare di avere reso edotto Parte_1 adeguatamente il cliente sulle condizioni dell'investimento, mediante consegna dei fogli informativi nei quali, tra l'altro, deve essere riportata la scadenza del titolo specificamente emesso (articolo 3 del DM del 19 dicembre 2000).
Ribadito, infatti, che il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. S.U. 11.02.2019,
n.3963), da esso nondimeno devono esattamente desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.
La sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina, altresì, la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, che, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, è soggetto ex artt. 173 del codice postale e 1339 c.c. ad un processo di eterodeterminazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori ad opera dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo. Tuttavia la presunzione legale di conoscenza delle condizioni economiche contenute nei decreti ministeriali (che avviene con la pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale) e l'esigenza di stabilità economica pubblica non possono far venir meno sull'intermediario l'obbligo di informazione sulla scadenza del titolo, che trova fondamento nel dovere di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione, e che si intensifica e si rafforza, trasformandosi in un dovere di correttezza e protezione, nel caso dei buoni fruttiferi, attesa la loro natura di strumenti a basso rischio, collocati nella maggior parte dei casi presso piccoli risparmiatori con reddito medio basso e con grado di istruzione finanziaria contenuto, per i quali la prescrizione del buono è, di fatto, l'unica causa potenziale di perdita del capitale investito.
Conseguentemente, sul punto, va condiviso il principio affermato dalla giurisprudenza di merito in casi analoghi a quello in esame per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e quindi in termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio obbligo di trasparenza ed informazione.
Si ritiene, altresì, che possa trovare applicazione l'art. 2935 c.c. il quale dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
I fatti ai quali l'art. 2935 c.c. conferisce rilevanza in punto di impedimento del decorso temporale della prescrizione sono solo quelli derivanti da cause giuridiche che pertanto ostacolano l'esercizio del diritto.
La norma in esame non ricomprende anche gli impedimenti di tipo soggettivi o meramente fattuali che assumono rilevanza per le cause tassativamente indicate dall'art. 2941 c.c. in materia di sospensione: l'art. 2941 n. 8, infatti, espressamente menziona l'ipotesi in cui il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del debito cui la legge ricollega l'effetto sospensivo.
Sul punto, nel caso in esame, non vi è dubbio sul fatto che l'ignoranza del dies a quo di decorrenza della prescrizione ha trovato causa, per le ragioni indicate, nell'assenza di indicazioni della scadenza sul titolo e sul D.M. ad esso relativo.
L'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento, quindi, nell'inadempimento della società odierna appellante, in particolare quanto agli obblighi informativi.
Tale circostanza non può ritenersi un mero impedimento soggettivo quanto piuttosto una causa giuridica rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. in quanto, per effetto di tale inadempimento, le odierne parti appellate non sono state messe nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto.
Restano assorbite le ulteriori questioni dedotte dalle parti. Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna la parte appellante alla refusione, in favore delle Parte_1 parti appellate e delle spese di lite del CP_1 CP_2 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.Lvo
115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 14/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Mariangela Dinoi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7249 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
AN BO e LE ON ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari
Legali di sita in Roma viale Europa 190. Parte_1
- Appellante-
Contro
nata a [...] il [...] e CP_1 CP_2 nata a [...] il [...], rappresentate e difese dall'Avv.to Rosamaria Caruso ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Fabiana Fiorani sito in Roma viale Angelico n. 78.
- Appellate -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 14006/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Roma, pubblicata in 16.06.2021. CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, disattesa ogni contraria istanza e domanda, in accoglimento del presente atto di citazione in appello riformare parzialmente la sentenza impugnata nr. 14006/2021, pubblicata il 16.06.2021, non notificata, resa dal Giudice di Pace Civile di Roma, sez. III, Giudice Dott. CP_3
, nella causa Rg. 50152/19, dichiarando che nulla è dovuto alle Sigg.re
[...] CP_1
e , stante l'intervenuta prescrizione del
[...] CP_2 Controparte_4 oggetto di causa, con condanna di parte appellata alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito - in Cont via principale: accertare e dichiarare la non leggibilità del timbro apposto sul e per
l'effetto dichiarare la non intervenuta prescrizione del titolo stesso con conseguente diritto al totale rimborso della cifra e dei relativi interessi, giungendo ad una conferma della sentenza gravata;
- rigettare in toto la domanda avversaria e tutte le argomentazioni ivi esposte perché infondate in fatto e in diritto confermando per l'effetto la sentenza emessa dal Giudice di
Pace Dott. Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi del Controparte_3 giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , CP_1 CP_2 conveniva innanzi al Giudice di Pace di Roma, chiedendo che venisse Parte_1 accertata l'illeggibilità del timbro riportato sul buono fruttifero n. 04.163.83712 del
14.01.1994 nonché la validità dello stesso con conseguente condanna al rimborso dell'importo del capitale oltre interessi.
In particolare, le attrici in primo grado deducevano che in data Parte_2
14.04.1994 ha richiesto ed ottenuto presso l'ufficio postale di Vibo Valentia, l'emissione del buono fruttifero sopra indicato di lire 1.000.000 in loro favore. Successivamente rinvenuto il buono in oggetto e presentato allo sportello dell'ufficio postale, la sua liquidazione veniva negata, stante l'intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine utile per la riscossione. Si costituiva in giudizio , eccependo l'intervenuta prescrizione Parte_1 decennale del Buono fruttifero postale in esame e chiedendo pertanto il rigetto della domanda delle attrici.
Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 14006/2021 con la quale il
Giudice di Pace di Roma accoglieva la domanda delle attrici, dichiarando infondata l'eccezione di prescrizione, rilevando altresì che le attrici non avevano avuto contezza circa l'esistenza del buono fruttifero in esame e che ad ogni modo sullo stesso non risulta leggibile il timbro con cui viene indicato il periodo entro il quale doveva essere presentato per la riscossione, condannando altresì la società al Parte_1 rimborso della sorte capitale del buono fruttifero in oggetto, oltre gli interessi di legge dal
14.04.1994 fino al soddisfo, nonché alle spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello al fine di ottenere Parte_1 la riforma della sentenza impugnata.
Nel giudizio di appello si costituivano le odierne convenute e CP_1
contestando la fondatezza nel merito, e per l'effetto chiedevano CP_2
l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.09.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, l'appello è infondato e pertanto deve essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Invero, l'odierna appellante censura la sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui ha statuito: ““La domanda delle attrici è fondata e va accolta per quanto di ragione
(…). All'udienza del 13.04.21 parte attrice in ottemperanza all'ordine di questo Giudice, ha esibito l'originale del buono fruttifero per cui è causa. Dall'attento esame dell'originale del buono non è stato possibile leggere o desumere quanto impresso dal timbro. Si rileva infatti che il timbro non è stato apposto correttamente in modo tale da imprimere, in modo leggibile, sul documento cartaceo le informazioni dei rendimenti ed i termini necessari per ottenere il rimborso maggiorato con gli interessi maturati. Dunque non è stato possibile determinare il termine di prescrizione del diritto al rimborso. Per cui si ritiene che , in sede di emissione del buono, non ha adempiuto ai Parte_1 doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla legge con particolare riferimento circa la scadenza del titolo. Le attrici sono venute a conoscenza dell'esistenza del buono solo nel mese di luglio 2017 in occasione dello sgombero dell'appartamento in cui abitava la de cuius , affetta da demenza senile. Pertanto solo dal Persona_1 mese di luglio 2017 le attrici hanno potuto esercitare il loro diritto di rimborso, laddove la prescrizione incomincia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, per come prescritto dall'art. 2935 c.c. il quale testualmente prevede “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Quanto sopra rilevato impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione per come eccepito dalla convenuta. Ne consegue che va condannata a Parte_1 rimborsare alle attrici la sorte capitale, pari ad € 516, 45 (Lire 1.000.000) oltre gli interessi di legge dal 14.04.1994 fino al soddisfo.”
2.“Le competenze di causa sono regolate come da dispositivo nel rispetto del principio di cui all'art. 91 c.p.c. (condanna della parte soccombente in favore dell'altra parte) e non sussistendo le condizioni di irrepetibilità per derogarvi…omissis…Accoglie la domanda proposta da e e per l'effetto, condanna , Parte_3 CP_2 Parte_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 125 per esborsi ed € 500 per compensi oltre rimborso ed accessori di legge.”
Sul punto, le censure mosse dalla parte appellante non risultano meritevoli di accoglimento, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si rileva che nel caso in esame si fonda l'assoluta centralità dell'esigenza di garantire all'investitore una piena consapevolezza relativamente, non solo alla tipologia dell'investimento concluso, ma anche, per quanto interessa in questa sede, alla sua scadenza ed al suo conseguente regime giuridico prescrizionale, poiché da questo dipende l'interesse e l'affidamento del creditore.
In particolare, non vi è dubbio che il termine di prescrizione del buono postale in questione sia pari ad anni 10, stante il disposto dell'art. 8 comma 1 DM 19.12.2000.
Tuttavia, tale disposizione, su cui ha insistito la difesa dell'appellante, si limita a precisare il termine della prescrizione, appunto decennale, ma ciò è ininfluente ai fini in esame perché il rilievo fondamentale, sul quale si è basata la decisione negativa del primo giudice, consiste nella mancata previsione nel richiamato art. 8 della scadenza finale del buono, costituente il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Orbene, il buono in contestazione reca sul retro un timbro che, come già valutato e riconosciuto dal giudice di prime cure, non rende in alcun modo nota all'intestatario la data di scadenza, né i termini per l'incasso, rendendo così impossibile calcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto, non potendosi, quindi, individuare, nei confronti del risparmiatore, il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione;
mentre detta scadenza doveva essere portata a conoscenza del sottoscrittore-consumatore, senza alcuna ambiguità, ossia in maniera del tutto chiara, inequivoca e facilmente intellegibile.
Non è condivisibile quanto sostenuto dalla resistente, ossia che le condizioni erano conoscibili tramite la pubblicazione in GU del relativo DM istitutivo (contenente tutte le condizioni economiche dell'investimento), posto che nel rapporto privatistico e contrattuale fra collocatore e risparmiatore è dal titolo che quest'ultimo evince la durata e i termini del rapporto, al momento della sua emissione.
Sotto altro aspetto, poi, non può trascurarsi di considerare che è la parte che eccepisce la prescrizione ad avere l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine, costituente il fatto costitutivo dell'eccezione proposta, di talchè, anche in questa diversa prospettiva, devono essere addebitate all'odierna appellante le conseguenze dell'incertezza della prova e della genericità delle allegazioni sul punto.
Come enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2021 in punto di riparto dei carichi probatori in caso di inadempimento dell'obbligazione, al creditore spetta l'onere di allegazione dell'altrui inadempimento, gravando sulla controparte debitrice la prova positiva dell'avvenuto adempimento;
ciò in ragione del principio di vicinanza della prova.
In sostanza, sarebbe onere di dimostrare di avere reso edotto Parte_1 adeguatamente il cliente sulle condizioni dell'investimento, mediante consegna dei fogli informativi nei quali, tra l'altro, deve essere riportata la scadenza del titolo specificamente emesso (articolo 3 del DM del 19 dicembre 2000).
Ribadito, infatti, che il buono postale è da intendersi come strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. S.U. 11.02.2019,
n.3963), da esso nondimeno devono esattamente desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.
La sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina, altresì, la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, che, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, è soggetto ex artt. 173 del codice postale e 1339 c.c. ad un processo di eterodeterminazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori ad opera dei decreti ministeriali adottati successivamente all'emissione del titolo. Tuttavia la presunzione legale di conoscenza delle condizioni economiche contenute nei decreti ministeriali (che avviene con la pubblicazione degli stessi in Gazzetta Ufficiale) e l'esigenza di stabilità economica pubblica non possono far venir meno sull'intermediario l'obbligo di informazione sulla scadenza del titolo, che trova fondamento nel dovere di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della Costituzione, e che si intensifica e si rafforza, trasformandosi in un dovere di correttezza e protezione, nel caso dei buoni fruttiferi, attesa la loro natura di strumenti a basso rischio, collocati nella maggior parte dei casi presso piccoli risparmiatori con reddito medio basso e con grado di istruzione finanziaria contenuto, per i quali la prescrizione del buono è, di fatto, l'unica causa potenziale di perdita del capitale investito.
Conseguentemente, sul punto, va condiviso il principio affermato dalla giurisprudenza di merito in casi analoghi a quello in esame per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e quindi in termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio obbligo di trasparenza ed informazione.
Si ritiene, altresì, che possa trovare applicazione l'art. 2935 c.c. il quale dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
I fatti ai quali l'art. 2935 c.c. conferisce rilevanza in punto di impedimento del decorso temporale della prescrizione sono solo quelli derivanti da cause giuridiche che pertanto ostacolano l'esercizio del diritto.
La norma in esame non ricomprende anche gli impedimenti di tipo soggettivi o meramente fattuali che assumono rilevanza per le cause tassativamente indicate dall'art. 2941 c.c. in materia di sospensione: l'art. 2941 n. 8, infatti, espressamente menziona l'ipotesi in cui il debitore ha dolosamente occultato l'esistenza del debito cui la legge ricollega l'effetto sospensivo.
Sul punto, nel caso in esame, non vi è dubbio sul fatto che l'ignoranza del dies a quo di decorrenza della prescrizione ha trovato causa, per le ragioni indicate, nell'assenza di indicazioni della scadenza sul titolo e sul D.M. ad esso relativo.
L'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento, quindi, nell'inadempimento della società odierna appellante, in particolare quanto agli obblighi informativi.
Tale circostanza non può ritenersi un mero impedimento soggettivo quanto piuttosto una causa giuridica rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. in quanto, per effetto di tale inadempimento, le odierne parti appellate non sono state messe nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto.
Restano assorbite le ulteriori questioni dedotte dalle parti. Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna la parte appellante alla refusione, in favore delle Parte_1 parti appellate e delle spese di lite del CP_1 CP_2 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.Lvo
115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 14/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Mariangela Dinoi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.