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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. NC Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 2067/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data 28.2.2022, iscritto al n. 2291/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
, (c.f. ), con sede legale in Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n. 13/A, in persona del Direttore generale, ing. , rappresentata Parte_2
e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Annalisa Intorcia (c.f. e CodiceFiscale_1
NC LE (c.f. ), elettivamente domiciliati presso il Servizio Affari CodiceFiscale_2
Legali presso la sede dell' CP_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), in persona del suo legale rapp.te, dr.ssa Controparte_2 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Musto (c.f. ), con Controparte_3 CodiceFiscale_3
studio in Via dei Mille n. 40, Pt_1
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 24.5.2022, l' ha impugnato davanti a questa Parte_3
Corte la sentenza n. 2067/2022, pubblicata in data 28.2.2022, con cui il Tribunale di Napoli l'aveva condannata al pagamento, in favore della società appellata, dell'importo di 41.098,26 €, oltre interessi contrattuali, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie rese in favore di assistiti dal SSN nei mesi di marzo e giugno 2017.
Il Tribunale infatti, ritenuta la propria giurisdizione, aveva affermato in punto di diritto che, in base alle regole contrattuali, le comunicazioni delle date di presunto esaurimento dei limiti di spesa incidevano sulla retribuibilità delle prestazioni, nel senso che la loro mancanza determinava la necessità di applicare la regressione tariffaria, al fine di contenere la spesa entro i tetti di spesa fissati;
non essendo stata fornita prova della avvenuta comunicazione delle date di raggiungimento dei limiti
Cont di spesa, ne derivava che l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria e non invece, come aveva fatto, escludere totalmente il pagamento delle prestazioni rese oltre la data di superamento del tetto di spesa.
Cont Deduceva l' come primo motivo la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi messa in CP_1 discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Con un secondo motivo, intitolato “sul superamento del tetto di spesa”, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva affermato non essere stato svolto correttamente il procedimento in ordine al tetto di spesa. Deduceva che dalla nota istruttoria n. 2286 del 21.3.2018 si evinceva essere stato comunicato al Centro il raggiungimento dei tetti di spesa, da cui la non retribuibilità delle prestazioni erogate successivamente.
Con un terzo motivo, intitolato “sul mancato rispetto della procedura” deduceva che il tavolo tecnico non aveva potuto determinare la regressione tariffaria per l'atteggiamento ostruzionistico dei
Centri accreditati ma che comunque era ineludibile il rispetto dei tetti di spesa e la impossibilità del loro superamento, indipendentemente dalla applicazione o meno della regressione tariffaria.
Evidenziava ancora la tardività della sottoscrizione del contratto, la prevalenza del tetto di spesa sulla regressione tariffaria, la ininfluenza della tardività delle comunicazioni, e ribadiva quindi la non retribuibilità delle prestazioni rese extra budget.
Con un quarto motivo, denominato “sull'asserito inadempimento contrattuale”, richiamava la clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto e la rinuncia alle impugnazioni in essa contenuta, e con un quinto motivo censurava l'applicabilità degli interessi di cui al d. lgs. 231/2022, in subordine sostenendone l'applicabilità nei limiti di quanto disposto nel contratto.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Alla udienza collegiale dell'8 ottobre 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 +
20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Parimenti infondati e in parte anche inammissibili sono il secondo e il terzo motivo di appello.
Le affermazioni svolte dal primo giudice appaiono infatti condivisibili, in quanto fondate sulla corretta interpretazione delle clausole contrattuali, in relazione alla necessità che, in ipotesi di sforamento, rilevato a consuntivo, in data anticipata rispetto alla data comunicata di presunto superamento del tetto di spesa, l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e quindi CP_1
ridurre le remunerazioni delle singole prestazioni in misura corrispondente al contributo dato da ogni singola struttura al superamento del tetto di spesa di branca, e non quindi procedere al mancato pagamento integrale delle prestazioni (ipotesi invero prevista nel solo caso in cui a consuntivo si rilevi che le prestazioni sono state svolte successivamente alla data presunta di superamento del tetto di spesa comunicato alla struttura).
Deve pertanto ritenersi operante nella fattispecie l'istituto della regressione tariffaria (del cui espletamento, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente, non è stata fornita prova), così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta Cont regionale n. 1268/2008, quale unico modus operandi, per l' al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa. Quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tale regola procedimentale contrattualizzata e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari;
potendo e dovendo invece il rispetto dei limiti di spesa essere assicurato nel rispetto delle regole contrattualizzate.
Inammissibile si presenta poi l'appello nella parte in cui afferma che vi sarebbe stata la comunicazione delle date presumibili di esaurimento del tetto di spesa, detta affermazione non essendo collegata ad alcun richiamo di specifica documentazione prodotta e non venendo neanche allegata la data in cui sarebbero state effettuate le comunicazioni al Centro sanitario.
Nemmeno è invocabile, come dedotto col quarto motivo di impugnazione, la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11), al fine di ritenere non remunerabili le prestazioni rese in eccesso, pur in assenza di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa. Anche in tal caso, come già affermato, deve ritenersi che “La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa. Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”.
Il quinto motivo di appello è parzialmente fondato. E' ormai consolidato l'orientamento della
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17665/2019) secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal
d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità
(sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”). Nella fattispecie, il contratto stipulato dalle parti prevedeva espressamente, peraltro, all'art. 7, il pagamento degli interessi di mora, stabilendo però una diversa maggiorazione del tasso di riferimento di cui al d. lgs.
231/2002, prevedendosi infatti che “senza che sia necessaria la costituzione in mora, e sempre che
Con la on dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002 n.231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n.192 maggiorato come segue:
A) per i primi due mesi di ritardo : maggiorazione di due punti percentuali;
B) per i successivi 2 mesi di ritardo: maggiorazione di 4 punti percentuali;
C) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di 6 punti percentuali;
D) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di 8 punti percentuali.
Deve pertanto ritenersi fondato l'appello nella parte in cui ha censurato come erronea la statuizione del Tribunale relativa al riconoscimento degli interessi moratori al tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 231/2002 (ovvero al tasso di riferimento maggiorato di otto punti), essendo stato pattuita in contratto una maggiorazione del tasso di riferimento leggermente
Cont favorevole per l' decorrendo gli otto punti percentuali solo dall'inizio del settimo mese di ritardo. La decorrenza degli interessi moratori dal 12.2.2018, come disposta dal tribunale, va confermata in quanto non oggetto di specifica censura.
Cont L'esito complessivo del giudizio, che vede l' sostanziale soccombente, sia pure con l'accoglimento parziale dell'appello proposto, giustifica la declaratoria di compensazione per 1/3 Contr delle spese di lite del doppio grado di giudizio e la condanna dell' alla rifusione delle residue, liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2067/2022, pubblicata in data Parte_3
28.2.2022, in contraddittorio con la così provvede: Controparte_2
1) In parziale accoglimento dell'appello, condanna la al pagamento Parte_3 in favore della della somma di € 41.098,26 oltre interessi Controparte_2 moratori nella misura prevista dall'art. 7 del contratto, a far data dal 12/2/2018 fino al soddisfo;
2) Dichiara compensate per 1/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna
Cont l' alla rifusione delle residue, liquidate per il primo grado in 363,00 € per spese e 4.836,00
€ per compensi, e per il secondo grado in 2.800,00 € per compensi;
oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Musto.
Così deciso in Napoli, il 19.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo