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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 16.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 3660 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Maggiulli;
Opponente
E
in Controparte_1 persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
*******
Con ricorso depositato il 18.03.2024 ha proposto Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 32020230001563104000, notificato in data 09.02.2024, con il quale gli veniva intimato il pagamento di € 18.038,28, per mancato versamento dei contributi eccedenti il minimale per il periodo
2018, Gestione commercianti. Ha sostenuto, innanzitutto, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito oggetto di causa e dei relativi atti ad esso presupposti e collegati.
Ha infatti evidenziato come i contributi oggetto di pretesa trovassero la loro fonte nei redditi da partecipazione nelle seguenti società:
[...]
; Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6
Ha rimarcato di rivestire, in tali società, il ruolo di socio accomandante con apporto di solo capitale e senza svolgere attività lavorativa, motivo per il quale, nella dichiarazione dei redditi dell''anno 2019, relativa al periodo di imposta 2018, gli importi summenzionati non venivano conteggiati a contribuzione previdenziale. Diversamente, per l'anno 2018, l'opponente era socio accomandatario e amministratore della società NG s.a.s. di SO
LA & C. nella quale, invece, ha dedotto di aver prestato in modo esclusivo l'attività lavorativa, come attestato nella dichiarazione dei redditi, motivo per il quale la quota di partecipazione a tale società veniva correttamente sottoposta a contribuzione previdenziale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , CP_1
esponendo come la pretesa fosse derivata dal maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione del modello unico
2019 per il periodo di imposta 2018, con la conseguenziale richiesta di pagamento dei contributi previdenziali.
Ha parallelamente allegato come il relativo credito contributivo traesse origine dalla qualifica rivestita dall'opponente, quale socio accomandatario della società NG AS di SO LA & C e dalla mancata considerazione, quale base contributiva, di tutti i redditi di impresa dichiarati ai fini Irpef e prodotti nello stesso anno.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
Pag. 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno ribadire la corretta iscrizione dell'opponente nella gestione Commercianti.
I requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti dell' CP_1
sono stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che prevede: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano scritti in albi, registri e ruoli".
Non vi sono quindi dubbi che l'iscrizione dell'opponente nella relativa gestione commercianti sia corretta in virtù del ruolo di socio accomandatario della società NG AS di SO LA & C., come anche dallo stesso confermato e come emerge dalla documentazione in atti;
i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione trovano conferma sulla base del ruolo dallo stesso rivestito quale socio accomandatario, il quale non si limita esclusivamente ad apportare capitale nella società, ma svolge attività lavorativa abitualmente e prevalentemente nella società stessa, tanto vero che tale figure del diritto societario “rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali”(art. 2313 c.c.).
Pag. 3 di 7 La questione sollevata nell'ambito dell'opposizione ad avviso di addebito ricevuto dall'opponente, tuttavia, riguarda i redditi ulteriori accertati dall'Agenzia dell'Entrate, e per cui risultano non versati i relativi contributi nell'apposita gestione.
In particolare, i contributi predetti trovano la loro fonte nei redditi di partecipazioni dell'opponente nelle seguenti società: CP_2 Controparte_2
;
[...] Controparte_3 [...]
; Controparte_7 Controparte_6
nelle quali lo stesso ha rivestito il ruolo di socio accomandante.
[...]
Per l'assenza del requisito relativo allo svolgimento di attività istituzionale della società con carattere di abitualità e prevalenza, l'opponente ha contestato il relativo avviso di addebito ritenendo non dovuto quanto richiesto dall' . CP_1
Tuttavia, come evincibile dall'art. 3 bis, comma 1, D.L. n. 384/1992, “a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno ai quali i contributi si riferiscono”.
Parallelamente, l'art. 6 D.P.R. n. 917/1986, prevede, al comma 3, che “i redditi delle società in nome collettivo o in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengono e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa...”.
Per la disciplina così come sopra indicata rilevano quindi tutti i redditi di impresa, diversamente dalla disciplina previgente contenuta nella L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1 che si riferiva esclusivamente all' ammontare “del contributo annuo dovuto per i soggetti inscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali… del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che da titolo all'iscrizione e alla gestione”.
Pag. 4 di 7 Quindi, per quanto concerne la società in accomandita semplice, non si deve far riferimento esclusivamente ai redditi prodotti in virtù dell'attività che costituisce requisito per l'iscrizione nella relativa gestione, ma bisogna tener conto della totalità dei redditi di impresa che sono tali, quale che sia la fonte da cui provengono.
Di conseguenza, la ricostruzione offerta dall' relativa ai fatti di causa è CP_1
pienamente corretta, avendo verificato che il relativo obbligo contributivo del sig. SO deve basarsi non solo sul reddito dichiarato e relativo alla società in cui rivestite ruolo di socio accomandatario, svolgendo pienamente l'attività lavorativa, ma anche per i redditi prodotti per la partecipazione alle altre società se pur in veste di socio accomandante.
Difatti, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi distingue tra i redditi di impresa e redditi di capitale, nella misura in cui:
- i redditi di impresa sono “quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nel 2195 c.c.”
- i redditi di capitale sono “gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società”.
A fronte di tale distinzione, la Suprema Corte ha stabilito che “poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerando che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che quest'ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi ”, diversamente “per i soci di CP_1
società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,
Pag. 5 di 7 da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relativi a tali redditi” (Cass. Civ., Sez. Lavoro del 13.06.2023 n.
16813).
Per cui è corretto calcolare l'obbligo contributivo sulla base anche dei redditi derivanti dalla partecipazione di socio accomandante delle ulteriori società, come posto in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità (“ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppur diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale”: nuovamente Cass. Civ., Sez.
Lavoro del 13.06.2023 n. 16813).
La Corte Costituzionale, del resto, nella sentenza n. 354 del 7 novembre
2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.L.
19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis, conv., con modif., in L. 14 novembre
1992, n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione i redditi denunciati CP_1
ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali. Ha infatti rilevato che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante;
né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere
Pag. 6 di 7 contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazioni previdenziali ai sensi della L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 5, in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo di impresa.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' , delle CP_1 spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
Bari, 16/05/2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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