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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8850/2025 r.g., promossa da
, nata a [...] il 10 luglio Parte_1
1986 (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Laura Casali del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nato a [...] il 18 Controparte_1
settembre 1979 (c.f. , rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. Francesco Murru del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- resistente con l'intervento del
1 Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Conclusioni comuni della ricorrente e del resistente:
“Voglia il Tribunale di Bologna disciplinare l'affidamento della figlia minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento come segue:
1) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre;
2) Le decisioni di maggiore interesse per la minore verranno assunte in accordo da entrambi i genitori;
3) Il diritto di visita della madre, salvi diversi accordi fra i genitori e tenuto conto in ogni caso della volontà espressa dalla minore, è regolato nei seguenti termini: fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica sera alle ore 20:00, con onere della madre di riaccompagnarla a casa del padre qualora la figlia sia impossibilitata ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblico e con onere del padre di accompagnarla a casa della madre il venerdì, qualora la figlia sia impossibilitata ad usare i mezzi pubblici;
il pomeriggio del martedì; metà delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo un calendario da concordare annualmente;
ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, così come Natale e Capodanno;
la scelta spetterà negli anni dispari al padre e negli anni pari alla madre;
nel periodo estivo trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 con Per_1
2 il padre;
i genitori dovranno comunicare le date estive all'altro entro il 30 Aprile di ogni anno;
la scelta sarà effettuata in via prioritaria negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre;
4) Il padre percepirà integralmente l'assegno unico;
la madre corrisponderà al padre del minore, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro Per_1
300,00, che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
i genitori si faranno carico del 50% delle spese straordinarie per ciascuno relative alla figlia in conformità con quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna noto alle parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 1° luglio 2025, Parte_1
esponeva che la ricorrente e , a fine gennaio Controparte_1
2006, avevano iniziato una convivenza a Bologna, che era proseguita a Riale, nel Comune di ZO SA;
che nell'aprile
2008 nasceva la figlia regolarmente riconosciuta da Per_1
entrambi i genitori;
che nell'arco del 2009, la relazione affettiva terminava e la ricorrente tornava con la bambina a vivere nell'appartamento in locazione alla madre, sito a ZO SA, ove avevano entrambe la residenza anagrafica;
che dopo la cessazione della convivenza, il resistente si faceva carico “solo
3 marginalmente degli oneri economici ed organizzativi relativi al mantenimento di sua figlia lasciando così quasi Per_1
interamente in capo alla madre il peso della gestione della figlia”; che “a seguito di diffida ad adempiere ex art. 147 e 148 c.c. del
6.12.2012”, veniva instaurato un procedimento di mediazione, che si concludeva con un accordo;
che dopo la conclusione del rapporto con la ricorrente, il convenuto aveva instaurato una convivenza con durata circa otto anni, dalla Controparte_2
quale nel 2015 era nata e che si era “conclusa Per_2
giudizialmente”; che nel 2019 la ricorrente si era fidanzata con dal quale aveva avuto il figlio Persona_3
e con il quale si era sposata il 30 luglio 2021 e viveva a Per_4
ZO SA in un appartamento locato al marito;
che erano sorte difficoltà nei rapporti fra la ricorrente e il resistente riguardanti
“le questioni prettamente organizzative della vita della figlia, la quale, crescendo”, si rendeva “conto dell'incidenza delle tensioni tra i genitori sui propri ritmi di vita”; che il convenuto, non solo non versava regolarmente l'importo concordato di € 100,00 per la figlia, ma metteva in difficoltà la madre, non avvisandola per tempo sulle giornate e gli orari in cui decideva di tenere con sé la ragazza e disinteressandosi anche delle eventuali difficoltà quotidiane che la ricorrente affrontava nella gestione degli impegni scolastici ed extra-scolastici della figlia;
che era Per_1
molto legata al padre, e per una sorta di “rispetto” di quest'ultimo, rifiutava di instaurare un buon rapporto con il
4 marito della ricorrente;
che la situazione era peggiorata, in quanto la ragazza, “forse per l'età e forse per il trascorso familiare”, viveva ormai da un anno un “periodo di forte ribellione”,
“caratterizzato da episodi aggressivi e violenti nei confronti della madre”, cui aveva manifestato in più occasioni di voler andare a vivere con il padre, con il quale aveva vissuto dal febbraio 2023 al luglio 2024; che la ricorrente era disponibile ad assecondare la volontà di senza incrinare il rapporto con la figlia ed a Per_1
versare al convenuto un contributo al mantenimento della minore;
che era necessario che i genitori individuassero una regolamentazione delle modalità di frequentazione fra padre e figlia e che il padre di adoperasse per il recupero di un buon rapporto della minore con la madre.
Sulla base di tali premesse, chiedeva che Parte_1
Tribunale disponesse l'affidamento condiviso della figlia minore ai genitori, con collocamento prevalente presso il padre e che disciplinasse “le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento”, secondo le indicazioni dettagliatamente esposte nel ricorso introduttivo.
Si costituiva , contestando in parte gli Controparte_1
assunti della ricorrente e sostenendo, in particolare, che egli aveva “sempre dimostrato un attaccamento profondo e costante nei confronti della figlia , che fin dal 2010, pur Per_1
mantenendo formalmente la residenza presso la madre, aveva sempre trascorso la maggior parte del tempo presso il padre, il
5 quale si era costantemente occupato, anche insieme alla compagna, delle esigenze quotidiane della figlia, accompagnandola a scuola, seguendola negli studi e provvedendo alle sue necessità materiali e affettive;
che il trasferimento definitivo di presso il padre nel 2021 “non era stato il Per_1
risultato di una decisione unilaterale o di comportamenti inadeguati della madre, bensì la naturale evoluzione di una situazione consolidata nel tempo”, determinata dalla maggiore disponibilità e presenza del resistente nella vita quotidiana della bambina;
che il aveva sempre provveduto al CP_1
versamento alla ricorrente dell'importo mensile di € 100,00, quale contributo al mantenimento della figlia, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie, ma dal 2021, con il trasferimento stabile della bambina presso il padre, era “venuta meno la ratio sottesa agli accordi originari”, essendosi il padre
“assunto integralmente l'onere del mantenimento diretto della figlia, provvedendo a tutte le sue esigenze quotidiane, dalle spese per l'alimentazione e il vestiario, alle necessità scolastiche, sanitarie e ricreative”; che la situazione attuale di presso Per_1
il padre rappresentava la soluzione più idonea a garantire il suo benessere psicofisico e la sua serenità, avendo la figlia trovato presso il padre “un ambiente stabile e sereno, caratterizzato da regolarità negli orari, continuità nelle relazioni affettive e adeguato supporto educativo”; che il resistente aveva “sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso nei confronti della madre
6 di e aveva “costantemente favorito i rapporti tra madre e Per_1
figlia, senza mai ostacolare o limitare le loro frequentazioni”; che era emerso invece che la madre, nel corso degli anni, aveva
“progressivamente ridotto la sua presenza nella vita di Per_1
concentrandosi maggiormente sui propri impegni lavorativi e personali”; che, considerato che dimorava stabilmente Per_1
presso il padre, che provvedeva integralmente alle sue esigenze, appariva equo che anche la madre contribuisse economicamente al mantenimento della figlia.
chiedeva dunque che fosse Controparte_1
confermato l'affidamento condiviso della minore ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, attualmente residente in [...], che fosse disposto il mantenimento della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione paterna, che fosse disciplinato nei termini indicati nella comparsa di costituzione il diritto di visita della madre alla figlia e che fosse previsto un contributo economico a carico della madre per il mantenimento della figlia, oltre ad una sua partecipazione al pagamento delle spese straordinarie relative alla minore.
Con atto in data 16 luglio 2025, il Pubblico Ministero interveniva nulla opponendo.
All'udienza del 9 ottobre 2025, venivano sentiti la ricorrente ed il resistente di persona, che, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo sulle condizioni della
7 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I difensori precisavano infine le conclusioni comuni, così come sopra riportate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate fra la ricorrente e il resistente e sopra riportate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore prossima al compimento del Per_1
diciottesimo anno di età (essendo nata il [...]), in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il Tribunale dispone quindi in conformità agli accordi intervenuti fra i genitori.
L'accordo raggiunto dalla ricorrente e dal resistente in merito alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e l'assenza di richieste in ordine alla regolamentazione delle spese processuali inducono il Collegio a compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sia regolato nei termini concordati dalla ricorrente Parte_1
e dal resistente e di seguito riportati: Controparte_1
8 “1) La figlia minore viene affidata in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre;
2) Le decisioni di maggiore interesse per la minore verranno assunte in accordo da entrambi i genitori;
3) Il diritto di visita della madre, salvi diversi accordi fra i genitori e tenuto conto in ogni caso della volontà espressa dalla minore, è regolato nei seguenti termini: fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica sera alle ore 20:00, con onere della madre di riaccompagnarla a casa del padre qualora la figlia sia impossibilitata ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblico e con onere del padre di accompagnarla a casa della madre il venerdì, qualora la figlia sia impossibilitata ad usare i mezzi pubblici;
il pomeriggio del martedì; metà delle vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo un calendario da concordare annualmente;
ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, così come Natale e Capodanno;
la scelta spetterà negli anni dispari al padre e negli anni pari alla madre;
nel periodo estivo trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 con Per_1
il padre;
i genitori dovranno comunicare le date estive all'altro entro il 30 Aprile di ogni anno;
la scelta sarà effettuata in via prioritaria negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre;
4) Il padre percepirà integralmente l'assegno unico;
la madre corrisponderà al padre del minore, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro Per_1
9 300,00, che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
i genitori si faranno carico del 50% delle spese straordinarie per ciascuno relative alla figlia in conformità con quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna noto alle parti”;
B) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 4 novembre 2025.
Il Presidente est. Dott. Stefano Giusberti
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