TRIB
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/04/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1786/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1786/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazzetta Laura Terracina n. 1;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di CP_1
citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Luigi Pagano, elettivamente domiciliato in S. Giuseppe Vesuviano, alla Via Focoli 22/12;
APPELLATO
E
Controparte_2
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz, 11 - 80100
Napoli (NA)
APPELLATO FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l' Parte_2
ha citato in giudizio e la al fine di
[...] CP_1 Controparte_2
sentir riformare la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5206/2019 del 4.11.2019, pronunciata all'esito del giudizio recante R.G.N. 2151/2019, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, , il CP_1
primo Giudice aveva annullato la cartella di pagamento n. 071 2013 0067029249
000, di cui l'allora attore aveva avuto conoscenza – in mancanza di notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo.
A fondamento del proposto gravame, l' ha dedotto Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell' art. 100 c.p.c., in mancanza di compimento di atti esecutivi da parte dell' ente incaricato alla riscossione.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della gravata sentenza.
Si è costituito il Controparte_3
che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione all'estratto
[...]
ruolo impugnato in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, aderendo al gravame proposto dall' . Parte_1
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, l'appello va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellata ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 071 2013 0067029249 000 in data 31.07.2018 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l' art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, novellando l' art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92 .
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n.
21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento”
(Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all' ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando
l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25.10.2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso
(a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purchè ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis
(ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto sopra deriva l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto il quale va accolto con conseguente riforma della sentenza n. 5206/2019 pronunciata dal
Giudice di Pace di Nola e depositata in data 04.11.2019.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell' art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
- accoglie l'appello;
- in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5206/2019 depositata il
04.11.2019, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso CP_1
la cartella di pagamento n. 071 2013 0067029249 000;
- compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti.
Nola, 26.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1786/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazzetta Laura Terracina n. 1;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di CP_1
citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Luigi Pagano, elettivamente domiciliato in S. Giuseppe Vesuviano, alla Via Focoli 22/12;
APPELLATO
E
Controparte_2
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz, 11 - 80100
Napoli (NA)
APPELLATO FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l' Parte_2
ha citato in giudizio e la al fine di
[...] CP_1 Controparte_2
sentir riformare la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5206/2019 del 4.11.2019, pronunciata all'esito del giudizio recante R.G.N. 2151/2019, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, , il CP_1
primo Giudice aveva annullato la cartella di pagamento n. 071 2013 0067029249
000, di cui l'allora attore aveva avuto conoscenza – in mancanza di notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo.
A fondamento del proposto gravame, l' ha dedotto Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell' art. 100 c.p.c., in mancanza di compimento di atti esecutivi da parte dell' ente incaricato alla riscossione.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della gravata sentenza.
Si è costituito il Controparte_3
che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione all'estratto
[...]
ruolo impugnato in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, aderendo al gravame proposto dall' . Parte_1
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, l'appello va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellata ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 071 2013 0067029249 000 in data 31.07.2018 a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l' art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, novellando l' art. 12 del
D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92 .
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n.
21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento”
(Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all' ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando
l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25.10.2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso
(a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purchè ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis
(ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto sopra deriva l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto il quale va accolto con conseguente riforma della sentenza n. 5206/2019 pronunciata dal
Giudice di Pace di Nola e depositata in data 04.11.2019.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell' art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
- accoglie l'appello;
- in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5206/2019 depositata il
04.11.2019, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso CP_1
la cartella di pagamento n. 071 2013 0067029249 000;
- compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti.
Nola, 26.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi