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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/11/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2968/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18 settembre 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Nuoro alla Via Convento n. 12 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Alessandra Capelli (C.F.: , giusta procura alle liti rilasciata su C.F._3 foglio separato allegato al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 44/2025 del 06/02/2025, pubblicata in data 12/02/2025, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti del seguente tenore:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Buddusò alla via IA LE n. 33 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze resta assegnata al sig. mentre la sig.ra abiterà insieme alla Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 5 figlia nelle immediate vicinanze presso la casa di proprietà della madre sita nel Comune di Pt_1
Buddusò, alla via IE MA n. 18.
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre nell'abitazione della nonna materna sita in Buddusò, alla via IE Parte_2
MA n. 18.
5. Il padre, non collocatario, potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con le esigenze della bambina e con gli impegni scolastici;
potrà altresì esercitare il diritto di visita, secondo le seguenti modalità dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il primo del mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i ricorrenti
6. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_1 Pt_2 ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00, assegno che sarà Pt_1 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. La sig. percepirà nella misura del 100% l'Assegno Unico che attualmente ammonta a € 199,40 Pt_2 per la figlia a carico. Pt_1
8. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non pagina 2 di 5 coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri”.
All'udienza dell'14/10/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione che qui si riportano:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Buddusò (SS).
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Buddusò alla via
IA LE n. 33 al sig. , mentre la sig.ra abiterà insieme alla figlia nelle Pt_1 Pt_2 Pt_1 immediate vicinanze presso la casa di proprietà della di lei madre sita nel Comune di Buddusò, alla via
IE MA n. 18.
3) Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Parte_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Confermare la collocazione prevalente della figlia minore presso la dimora Parte_1 materna alla via IE MA n. 18.
5) Il padre, non collocatario, potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con le esigenze della bambina e con gli impegni scolastici;
potrà altresì esercitare il diritto di visita, secondo le seguenti modalità dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il primo del mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i ricorrenti pagina 3 di 5 6) Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 che il padre, Pt_1 [...]
, verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 Pt_2 di ogni mese, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7) Confermare che la sig. percepirà nella misura del 100% l'Assegno Unico che attualmente Pt_2 ammonta a € 199,40 per la figlia a carico Pt_1
8) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10) Confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile e relativo ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle statuizioni accessorie il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 4 di 5 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio trattandosi di unione celebrata con il rito civile.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi,
(C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...]C.F._2
Buddusò alla via IA LE n. 33, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Buddusò (SS) in data 19.12.2020, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Buddusò (Anno 2020, Atto
11, Parte 1,) , alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buddusò (SS) per l'annotazione della presente sentenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18 settembre 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Nuoro alla Via Convento n. 12 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Alessandra Capelli (C.F.: , giusta procura alle liti rilasciata su C.F._3 foglio separato allegato al ricorso,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 44/2025 del 06/02/2025, pubblicata in data 12/02/2025, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti del seguente tenore:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Buddusò alla via IA LE n. 33 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze resta assegnata al sig. mentre la sig.ra abiterà insieme alla Pt_1 Pt_2
pagina 1 di 5 figlia nelle immediate vicinanze presso la casa di proprietà della madre sita nel Comune di Pt_1
Buddusò, alla via IE MA n. 18.
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore sarà iscritta presso il domicilio della madre nell'abitazione della nonna materna sita in Buddusò, alla via IE Parte_2
MA n. 18.
5. Il padre, non collocatario, potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con le esigenze della bambina e con gli impegni scolastici;
potrà altresì esercitare il diritto di visita, secondo le seguenti modalità dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il primo del mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i ricorrenti
6. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di Pt_1 Pt_2 ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00, assegno che sarà Pt_1 aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. La sig. percepirà nella misura del 100% l'Assegno Unico che attualmente ammonta a € 199,40 Pt_2 per la figlia a carico. Pt_1
8. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non pagina 2 di 5 coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri”.
All'udienza dell'14/10/2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione che qui si riportano:
1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Buddusò (SS).
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Buddusò alla via
IA LE n. 33 al sig. , mentre la sig.ra abiterà insieme alla figlia nelle Pt_1 Pt_2 Pt_1 immediate vicinanze presso la casa di proprietà della di lei madre sita nel Comune di Buddusò, alla via
IE MA n. 18.
3) Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Parte_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Confermare la collocazione prevalente della figlia minore presso la dimora Parte_1 materna alla via IE MA n. 18.
5) Il padre, non collocatario, potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con le esigenze della bambina e con gli impegni scolastici;
potrà altresì esercitare il diritto di visita, secondo le seguenti modalità dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, con previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il primo del mese di maggio di ogni anno, salvo diverso accordo tra i ricorrenti pagina 3 di 5 6) Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00 che il padre, Pt_1 [...]
, verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 Pt_2 di ogni mese, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7) Confermare che la sig. percepirà nella misura del 100% l'Assegno Unico che attualmente Pt_2 ammonta a € 199,40 per la figlia a carico Pt_1
8) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10) Confermare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile e relativo ordine al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto alle statuizioni accessorie il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 4 di 5 La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio trattandosi di unione celebrata con il rito civile.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi,
(C.F. ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...]C.F._2
Buddusò alla via IA LE n. 33, che hanno contratto matrimonio con rito civile in Buddusò (SS) in data 19.12.2020, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Buddusò (Anno 2020, Atto
11, Parte 1,) , alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buddusò (SS) per l'annotazione della presente sentenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5