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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/06/2024, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 888/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ORTINI GUERRINO;
contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] A Controparte_1 C.F._2
MARE (FM), rappresentata e difesa dall'avv. MEDICI ANDREA;
e nei confronti di
(C.F. P.Iva Controparte_2 P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
MAZZAFERRI SUSANNA;
nonché
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI QUOTA DI PENSIONE E DI INDENNITÀ DI FINE
RAPPORTO LAVORATIVO
1 CONCLUSIONI: “ripartire la quota delle pensioni ai superstiti indirette spettanti alla signora
nella misura del 40% e la quota spettante alla signora nella Controparte_1 Parte_1
misura del 60%; spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale per ottenere, ex art. 9, comma 3, legge n. 898/1970, l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità ai superstiti e delle altre indennità maturate dal defunto ex coniuge Per_1
allegando:
[...]
- di aver contratto matrimonio con il sig. in data 17.07.1961; Per_1
- che il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 911/2016, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con successiva sentenza n. 981/2018, le ha riconosciuto il diritto a un assegno divorzile pari a € 400,00 mensili;
- di non aver contratto nuove nozze, a differenza del sig. che, dopo il divorzio, ha Per_1
contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_1
Con comparsa depositata in data 08.04.2024, si è costituto in giudizio l non negando CP_4
il diritto della ricorrente alla liquidazione della indennità, ma rimettendosi al Tribunale per la ripartizione delle quote tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
Con comparsa depositata in data 22.04.2024, si è costituta in giudizio anche la sig.ra CP_1
non opponendosi alla domanda della ricorrente ma chiedendo di ripartire la quota in proporzioni diverse da quelle richieste dalla sig.ra Parte_1
Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore, le parti hanno trovato un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni, così come sopra riportate.
Il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta avanzata dalla sig.ra e preso atto dell'accordo tra le due aventi diritto, dispone in conformità. Parte_1
Spese di lite compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi definitivamente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: determina la ripartizione del trattamento di reversibilità e delle altre indennità maturate dal defunto nella misura del 60% in favore della sig.ra e nella misura del Persona_1 Parte_1
restante 40% in favore della sig.ra Controparte_1
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
2 Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 888/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ORTINI GUERRINO;
contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] A Controparte_1 C.F._2
MARE (FM), rappresentata e difesa dall'avv. MEDICI ANDREA;
e nei confronti di
(C.F. P.Iva Controparte_2 P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
MAZZAFERRI SUSANNA;
nonché
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI QUOTA DI PENSIONE E DI INDENNITÀ DI FINE
RAPPORTO LAVORATIVO
1 CONCLUSIONI: “ripartire la quota delle pensioni ai superstiti indirette spettanti alla signora
nella misura del 40% e la quota spettante alla signora nella Controparte_1 Parte_1
misura del 60%; spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2024, la sig.ra si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale per ottenere, ex art. 9, comma 3, legge n. 898/1970, l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità ai superstiti e delle altre indennità maturate dal defunto ex coniuge Per_1
allegando:
[...]
- di aver contratto matrimonio con il sig. in data 17.07.1961; Per_1
- che il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 911/2016, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con successiva sentenza n. 981/2018, le ha riconosciuto il diritto a un assegno divorzile pari a € 400,00 mensili;
- di non aver contratto nuove nozze, a differenza del sig. che, dopo il divorzio, ha Per_1
contratto matrimonio con la sig.ra Controparte_1
Con comparsa depositata in data 08.04.2024, si è costituto in giudizio l non negando CP_4
il diritto della ricorrente alla liquidazione della indennità, ma rimettendosi al Tribunale per la ripartizione delle quote tra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 Controparte_1
Con comparsa depositata in data 22.04.2024, si è costituta in giudizio anche la sig.ra CP_1
non opponendosi alla domanda della ricorrente ma chiedendo di ripartire la quota in proporzioni diverse da quelle richieste dalla sig.ra Parte_1
Alla prima udienza dinnanzi al giudice relatore, le parti hanno trovato un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni, così come sopra riportate.
Il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta avanzata dalla sig.ra e preso atto dell'accordo tra le due aventi diritto, dispone in conformità. Parte_1
Spese di lite compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi definitivamente, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: determina la ripartizione del trattamento di reversibilità e delle altre indennità maturate dal defunto nella misura del 60% in favore della sig.ra e nella misura del Persona_1 Parte_1
restante 40% in favore della sig.ra Controparte_1
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
2 Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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