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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2542/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
6.12.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avvocati RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER, ZAMPIERI
NICOLA GANCI FABIO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A.
con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
– resistente -
Rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 vis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_2
, , e , con
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
domicilio eletto in Via Forte Marghera, n. 191 - Venezia
O G G ETTO : retri buzi one .
CONCLUS IONI
1 Per parte ricorrente:
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_6
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative Controparte_7
differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.450,38 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
*****
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde
Per parte resistente:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
fissarsi, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., altra udienza, e autorizzare la chiamata in causa del
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia;
In via principale, nel merito:
rigettare le domande tutte della parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso:
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.,
introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agiva in giudizio nei confronti del Controparte_7
deducendo di avere prestato attività lavorativa come docente a tempo determinato nell'a.s. 2021/22, lamentando di non aver percepito la Retribuzione Professionale
Docenti invece spettante anche al personale assunto per supplenze brevi, in base a quanto previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 come interpretato anche dalla giurisprudenza di legittimità, basata sul principio di non discriminazione. Concludeva
affinché fosse accertato il suo diritto alla corresponsione di detta Retribuzione
2 Professionale Docenti, e di conseguenza il fosse condannato ad erogarle CP_7
l'importo di € 1.450,38, oltre accessori.
2. Costituendosi in giudizio il convenuto sosteneva che la Retribuzione CP_7
Professionale Docenti spettava al solo personale assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per supplenze annuali o fino al termine dell'attività scolastica,
risultando giustificato il differente trattamento riservato ai titolari di supplenze brevi e temporanee in ragione della brevità degli incarichi e varietà di posti di lavoro assegnati,
e concludeva dunque per il rigetto del ricorso.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. La questione di causa riguarda il diritto o meno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee - dunque non annuali o fino al termine delle attività didattiche
- a percepire la Retribuzione Professionale Docente, compenso accessorio istituito dall'art. 7 del CCNL comparto scuola 15.3.2001 in relazione al “personale docente ed educativo” (art. 7, co. 1, CCNL citato).
5. Detta questione si pone in quanto il non ha erogato detta voce retributiva alla CP_7
ricorrente, in quanto titolare di supplenze brevi o saltuarie, ritendo che essa competesse solo al personale assunto a tempo indeterminato o titolare di supplenze fino al termine delle attività scolastiche ovvero di supplenze annuali, così come era esplicitamente previsto per il Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999,
assorbito dal nuovo istituto contrattuale.
6. Senonché, sul punto si condivide l'interpretazione della clausola contrattual-collettiva fornita dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze 20015/18 e 6293/20, nonché
da ultimo ribadito in Cass., 12309/24 e Cass., 123003/24, secondo cui la norma deve essere interpretata nel senso che la Retribuzione Professionale Docente spetti a tutti i docenti, anche se assunti a tempo determinato ed a prescindere dalla tipologia della supplenza conferita, in assenza di chiare indicazioni limitative ivi stabilite ed in linea
3 con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
7. Ne consegue che, accertata la debenza a favore della ricorrente della Retribuzione
Professionale Docente per l'a.s. indicato in ricorso, in ragione delle supplenze a lei conferite come risultanti in atti, il vada condannato ad erogarle il CP_7
corrispondente importo di € 1.450,38 (l'importo indicato come dovuto in ricorso non è
stato specificamente contestato dall'Amministrazione), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori della ricorrente che si sono dichiarati antistatario tenuto conto dell'esiguo valore di causa e del carattere seriale della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata la debenza a favore della ricorrente della Retribuzione Professionale Docente per l'a.s. indicato in ricorso, condanna il convenuto ad erogarle l'importo di € 1.450,38, oltre alla maggior somma tra interessi CP_7
e rivalutazione monetaria.
Condanna altresì il convenuto a rifondere ai procuratori della ricorrente – che si sono CP_7
dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 700,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 18/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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