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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro
– composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 302 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), nella qualità Parte_1 C.F._1
di coniuge superstite di , elettivamente domiciliata in Taranto Persona_1
a viale Virgilio n. 101/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iaia, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE –
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli,
Francesco Certomà e Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso l'Ufficio
Legale dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, in virtù di mandato CP_2
in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: ricostituzione pensione benefici amianto
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3741/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese compensate, la domanda proposta da nei confronti Persona_1
CP_ dell' - volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici ex art. 13 comma 8 L. 257/92, in relazione al periodo di lavoro successivo al 31.12.1992 e fino 31.12.2000, in qualità di tubista-
CP_ carpentiere saldatore alle dipendenze di diverse imprese, presso gli stabilimenti dell , del
Gruppo Belleli Porto di Taranto e della Fincantieri di Marghera, avendo ottenuto il riconoscimento soltanto dall'1.7.1971 al 31.12.1992, con conseguente ricostituzione del trattamento previdenziale già in godimento dal 1.1.2001.
Avverso tale decisione, proponeva appello , nella qualità di coniuge Parte_1
superstite di , deceduto il 20.9.2018, e quale unica legittimata a far valere il suo Persona_1
diritto ex art. 90, comma IV, del regio decreto 26.9.1924 n. 1422 (secondo cui le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite o, in mancanza di esso, al tutore dei figli minori o, in mancanza di figli, agli eredi legittimi o testamentari) lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
CP_
Si costituiva l' insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, previo excursus normativo e giurisprudenziale sulla materia, ha dichiarato, CP_ su tempestiva eccezione sollevata dall' l'intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato dal de cuius decorrente da febbraio 2001, data di collocazione in Persona_1
pensione, e cioè ancor prima della domanda all' del 2005, ritenendo che fin da tale prima CP_4
data lo stesso ricorrente avesse la piena consapevolezza della esposizione morbigena e
CP_ evidenziando che la domanda all' era intervenuta soltanto in data 24.5.2016, quando il diritto alla rivalutazione del periodo contributivo rivendicato era già estinto, a nulla rilevando
CP_ eventuali atti interruttivi rivolti all' o a altri enti, essendo l' l'unico ente legittimato a CP_4
concedere il beneficio previdenziale.
2 Si duole di tale decisione l'appellante assumendo che il termine di prescrizione non possa decorrere dalla data del collocamento a pensione del de cuius, non risultando affatto documentata la consapevolezza dell'esposizione, ma soltanto dal 17.2.2015, data di presentazione della domanda all' di malattia professionale asbesto, la cui certificazione CP_4
del 12.2.2016, pur se limitata ai periodi di lavoro sino al 1992, determina il riconoscimento dei benefici amianto, ex art. 13, comma 7, legge 257/1992, per tutti i periodi di esposizione,
e, in particolare per i periodi post 1992, dalla cui prova il lavoratore è esonerato.
Ritiene, inoltre, l'appellante che non possa essere eccepita nei suoi confronti neppure la decadenza ex art. 47 d.l. 269/2003, convertito con modificazioni in legge 326/2003, avendo il de cuius formulato tutte le domande amministrative nei confronti dell' entro il 2.10.2003 CP_4
e 15.6.2005.
CP_ L' costituendosi, ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello per l'indimostrata qualità dell'appellante di coniuge superstite e di inesistenza di altri eredi legittimi, presupposti indispensabili per la sua legittimazione, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata,
riproponendo le eccezioni formulate in promo grado.
L'appello è infondato.
Invero, nessun dubbio sussiste in ordine al regime della prescrizione in materia, essendo ormai dato acquisito che il diritto alla rivalutazione sia un diritto autonomo rispetto a quello a pensione e sia soggetto al termine di prescrizione decennale.
È anche principio consolidato quello secondo cui il termine prescrizionale decorra dalla consapevolezza che il lavoratore abbia acquisito in ordine all'esposizione all'amianto.
Tuttavia, non si condivide l'assioma secondo cui con il pensionamento deve ritenersi senz'altro acquisita tale conoscenza, perché con il pensionamento sicuramente si è avuta la cessazione dell'esposizione, ma non è scontato che il lavoratore abbia avuto anche la percezione dell'esposizione all'amianto in misura rilevante ai fini di legge, ossia la consapevolezza dell'esistenza del diritto alla rivalutazione da poter esercitare.
3 Occorre allora accertare la ricorrenza di altre situazioni da cui desumere tale consapevolezza,
ossia altre circostanze che lascino presumere che il ricorrente non poteva ignorare l'esposizione all'amianto. E così la giurisprudenza ha ritenuto rilevante ai fini della prova della conoscenza l'aver proposto domanda all di certificazione dell'esposizione, perché CP_4
in tal caso il lavoratore esprime la convinzione o comunque la consapevolezza di aver subito un'esposizione all'amianto (v. Cass. Ordinanza n. 2856/2017 in cui la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all' per il riconoscimento CP_4
dell'esposizione), mentre non ha ritenuto valida la mera esistenza dell'atto di indirizzo del
Ministero del lavoro, in cui determinati stabilimenti sono stati inseriti come inquinati dall'amianto, perché il lavoratore può non averne avuto contezza (v. Cass. , Ordinanza n.
27761/2020).
Non supporta la data di conoscibilità coincidente con quella di collocazione in pensione,
ritenuta in primo grado, la ordinanza n. 2351/2015, nella quale la Cassazione si sofferma sul problema del termine prescrizionale, limitandosi a confermare nel merito l'assunto della corte territoriale secondo cui la consapevolezza coincidesse con la data del pensionamento,
precisando però che non aveva formato oggetto di impugnazione.
Recentemente la Cassazione ha ulteriormente chiarito tale principio ribadendo, nel cassare la pronuncia impugnata, che “ La Corte di merito ha infatti individuato il termine di decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva dalla cessazione dell'esposizione all'amianto, mentre la giurisprudenza di legittimità con orientamento oramai consolidato richiede la necessaria consapevolezza dell'esposizione ad amianto quale elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del medesimo diritto, evidenziando che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto ( v. Cass. n. 2856/2017 e n. 16128/2015)”
(Cass., Ordinanza n. 4283/2020). Insomma non vi è prova, nel caso di specie, che alla data del
4 pensionamento il ricorrente avesse contezza dell'esposizione e tale consapevolezza andava accertata a prescindere dalla circostanza del pensionamento, che di per sé è irrilevante.
Deve ritenersi, invece, che la consapevolezza dell'esposizione sia stata acquisita sicuramente alla data della presentazione della domanda amministrativa all nell'ottobre del 2003 e CP_4
giugno 2005, come peraltro ammesso nel ricorso introduttivo sub m) e ribadito nell'atto di
Per_ appello a pag. 12: “…nella presente fattispecie è provato per tabulas che il defunto abbia comunque formulato tutte le domande amministrative nei confronti dell' (in particolare CP_4
quelle da farsi entro il 2 ottobre 2003 ed il 15 giugno 2005…”.
Vi è, invero, in atti, la “domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali” per il periodo lavorativo 1.1.1993-31.12.2001, sottoscritta da in data 10.2.2005, pervenuta all' il 18.3.2005, a cui ha fatto Persona_1 CP_4
seguito altra missiva datata 11.5.2005 con allegazione documenti
Tale domanda amministrativa non può essere ignorata dall'appellante, a pena di un'inammissibile contraddizione logica: non si può ignorare ciò che si sta rappresentando,
tanto più che si sta invocando la circostanza a presupposto per il riconoscimento di un beneficio.
La destinazione dell'istanza all'ottenimento di una certificazione non può, infatti, oscurare la consapevolezza del fatto costitutivo del diritto alla rivalutazione della rispettiva posizione contributiva.
Sicché, dovendosi ritenere acquisita la consapevolezza dei fatti alla data del 10.2.2005, la
CP_ successiva domanda di rivalutazione inoltrata all' il 24.5.2016 risulta essere intervenuta quando il relativo diritto si era già prescritto, per decorrenza del termine decennale, non potendosi, peraltro, attribuire idoneità interruttiva a diverse istanze presentate all' o a altri CP_4
enti in quanto non titolari dal lato passivo della posizione giuridica in questione.
Assorbita ogni altra questione, la sentenza impugnata va, dunque, confermata con diversa motivazione in ordine al dies a quo del termine prescrizionale.
5 Nulla deve essere disposto per le spese processuali che vanno dichiarate irripetibili,
ricorrendo i presupposti di cui all'art.152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Pietro GENOVIVA
6
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La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro
– composta dai Signori:
1) Dott. Pietro GENOVIVA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 302 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
(c.f.: ), nella qualità Parte_1 C.F._1
di coniuge superstite di , elettivamente domiciliata in Taranto Persona_1
a viale Virgilio n. 101/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iaia, dal quale è
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE –
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andriulli,
Francesco Certomà e Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso l'Ufficio
Legale dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D, in virtù di mandato CP_2
in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: ricostituzione pensione benefici amianto
All'udienza del 26.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3741/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese compensate, la domanda proposta da nei confronti Persona_1
CP_ dell' - volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici ex art. 13 comma 8 L. 257/92, in relazione al periodo di lavoro successivo al 31.12.1992 e fino 31.12.2000, in qualità di tubista-
CP_ carpentiere saldatore alle dipendenze di diverse imprese, presso gli stabilimenti dell , del
Gruppo Belleli Porto di Taranto e della Fincantieri di Marghera, avendo ottenuto il riconoscimento soltanto dall'1.7.1971 al 31.12.1992, con conseguente ricostituzione del trattamento previdenziale già in godimento dal 1.1.2001.
Avverso tale decisione, proponeva appello , nella qualità di coniuge Parte_1
superstite di , deceduto il 20.9.2018, e quale unica legittimata a far valere il suo Persona_1
diritto ex art. 90, comma IV, del regio decreto 26.9.1924 n. 1422 (secondo cui le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite o, in mancanza di esso, al tutore dei figli minori o, in mancanza di figli, agli eredi legittimi o testamentari) lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.
CP_
Si costituiva l' insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, previo excursus normativo e giurisprudenziale sulla materia, ha dichiarato, CP_ su tempestiva eccezione sollevata dall' l'intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato dal de cuius decorrente da febbraio 2001, data di collocazione in Persona_1
pensione, e cioè ancor prima della domanda all' del 2005, ritenendo che fin da tale prima CP_4
data lo stesso ricorrente avesse la piena consapevolezza della esposizione morbigena e
CP_ evidenziando che la domanda all' era intervenuta soltanto in data 24.5.2016, quando il diritto alla rivalutazione del periodo contributivo rivendicato era già estinto, a nulla rilevando
CP_ eventuali atti interruttivi rivolti all' o a altri enti, essendo l' l'unico ente legittimato a CP_4
concedere il beneficio previdenziale.
2 Si duole di tale decisione l'appellante assumendo che il termine di prescrizione non possa decorrere dalla data del collocamento a pensione del de cuius, non risultando affatto documentata la consapevolezza dell'esposizione, ma soltanto dal 17.2.2015, data di presentazione della domanda all' di malattia professionale asbesto, la cui certificazione CP_4
del 12.2.2016, pur se limitata ai periodi di lavoro sino al 1992, determina il riconoscimento dei benefici amianto, ex art. 13, comma 7, legge 257/1992, per tutti i periodi di esposizione,
e, in particolare per i periodi post 1992, dalla cui prova il lavoratore è esonerato.
Ritiene, inoltre, l'appellante che non possa essere eccepita nei suoi confronti neppure la decadenza ex art. 47 d.l. 269/2003, convertito con modificazioni in legge 326/2003, avendo il de cuius formulato tutte le domande amministrative nei confronti dell' entro il 2.10.2003 CP_4
e 15.6.2005.
CP_ L' costituendosi, ha eccepito anche l'inammissibilità dell'appello per l'indimostrata qualità dell'appellante di coniuge superstite e di inesistenza di altri eredi legittimi, presupposti indispensabili per la sua legittimazione, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata,
riproponendo le eccezioni formulate in promo grado.
L'appello è infondato.
Invero, nessun dubbio sussiste in ordine al regime della prescrizione in materia, essendo ormai dato acquisito che il diritto alla rivalutazione sia un diritto autonomo rispetto a quello a pensione e sia soggetto al termine di prescrizione decennale.
È anche principio consolidato quello secondo cui il termine prescrizionale decorra dalla consapevolezza che il lavoratore abbia acquisito in ordine all'esposizione all'amianto.
Tuttavia, non si condivide l'assioma secondo cui con il pensionamento deve ritenersi senz'altro acquisita tale conoscenza, perché con il pensionamento sicuramente si è avuta la cessazione dell'esposizione, ma non è scontato che il lavoratore abbia avuto anche la percezione dell'esposizione all'amianto in misura rilevante ai fini di legge, ossia la consapevolezza dell'esistenza del diritto alla rivalutazione da poter esercitare.
3 Occorre allora accertare la ricorrenza di altre situazioni da cui desumere tale consapevolezza,
ossia altre circostanze che lascino presumere che il ricorrente non poteva ignorare l'esposizione all'amianto. E così la giurisprudenza ha ritenuto rilevante ai fini della prova della conoscenza l'aver proposto domanda all di certificazione dell'esposizione, perché CP_4
in tal caso il lavoratore esprime la convinzione o comunque la consapevolezza di aver subito un'esposizione all'amianto (v. Cass. Ordinanza n. 2856/2017 in cui la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all' per il riconoscimento CP_4
dell'esposizione), mentre non ha ritenuto valida la mera esistenza dell'atto di indirizzo del
Ministero del lavoro, in cui determinati stabilimenti sono stati inseriti come inquinati dall'amianto, perché il lavoratore può non averne avuto contezza (v. Cass. , Ordinanza n.
27761/2020).
Non supporta la data di conoscibilità coincidente con quella di collocazione in pensione,
ritenuta in primo grado, la ordinanza n. 2351/2015, nella quale la Cassazione si sofferma sul problema del termine prescrizionale, limitandosi a confermare nel merito l'assunto della corte territoriale secondo cui la consapevolezza coincidesse con la data del pensionamento,
precisando però che non aveva formato oggetto di impugnazione.
Recentemente la Cassazione ha ulteriormente chiarito tale principio ribadendo, nel cassare la pronuncia impugnata, che “ La Corte di merito ha infatti individuato il termine di decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva dalla cessazione dell'esposizione all'amianto, mentre la giurisprudenza di legittimità con orientamento oramai consolidato richiede la necessaria consapevolezza dell'esposizione ad amianto quale elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del medesimo diritto, evidenziando che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando - può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto ( v. Cass. n. 2856/2017 e n. 16128/2015)”
(Cass., Ordinanza n. 4283/2020). Insomma non vi è prova, nel caso di specie, che alla data del
4 pensionamento il ricorrente avesse contezza dell'esposizione e tale consapevolezza andava accertata a prescindere dalla circostanza del pensionamento, che di per sé è irrilevante.
Deve ritenersi, invece, che la consapevolezza dell'esposizione sia stata acquisita sicuramente alla data della presentazione della domanda amministrativa all nell'ottobre del 2003 e CP_4
giugno 2005, come peraltro ammesso nel ricorso introduttivo sub m) e ribadito nell'atto di
Per_ appello a pag. 12: “…nella presente fattispecie è provato per tabulas che il defunto abbia comunque formulato tutte le domande amministrative nei confronti dell' (in particolare CP_4
quelle da farsi entro il 2 ottobre 2003 ed il 15 giugno 2005…”.
Vi è, invero, in atti, la “domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali” per il periodo lavorativo 1.1.1993-31.12.2001, sottoscritta da in data 10.2.2005, pervenuta all' il 18.3.2005, a cui ha fatto Persona_1 CP_4
seguito altra missiva datata 11.5.2005 con allegazione documenti
Tale domanda amministrativa non può essere ignorata dall'appellante, a pena di un'inammissibile contraddizione logica: non si può ignorare ciò che si sta rappresentando,
tanto più che si sta invocando la circostanza a presupposto per il riconoscimento di un beneficio.
La destinazione dell'istanza all'ottenimento di una certificazione non può, infatti, oscurare la consapevolezza del fatto costitutivo del diritto alla rivalutazione della rispettiva posizione contributiva.
Sicché, dovendosi ritenere acquisita la consapevolezza dei fatti alla data del 10.2.2005, la
CP_ successiva domanda di rivalutazione inoltrata all' il 24.5.2016 risulta essere intervenuta quando il relativo diritto si era già prescritto, per decorrenza del termine decennale, non potendosi, peraltro, attribuire idoneità interruttiva a diverse istanze presentate all' o a altri CP_4
enti in quanto non titolari dal lato passivo della posizione giuridica in questione.
Assorbita ogni altra questione, la sentenza impugnata va, dunque, confermata con diversa motivazione in ordine al dies a quo del termine prescrizionale.
5 Nulla deve essere disposto per le spese processuali che vanno dichiarate irripetibili,
ricorrendo i presupposti di cui all'art.152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc.
Taranto, 26.3.2025
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Pietro GENOVIVA
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