Decreto cautelare 17 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01445/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato ARno Alterio, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli (Bari), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Direttore del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli prot. n. 461 del 25 gennaio 2024, nella parte in cui la ricorrente viene dichiarata non idonea alla prova orale;
- nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, in particolare del verbale della Commissione di concorso n. 3 del 24 gennaio 2024, nella parte in cui vengono valutati i titoli dichiarati dalla ricorrente, e dell’art. 8 del bando di concorso, di cui al D.D. n. 5715 del 9 novembre 2023, nella parte in cui prevede un numero massimo di 20 titoli valutabili;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4 giugno 2024:
- del decreto del Direttore del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli prot. n. 1913 del 16 aprile 2024, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso per la copertura di n. 1 posto di docente di prima fascia CODM/06 - Storia del Jazz, delle Musiche Improvvisate e Audiotattili , nella parte in cui pone la riserva sull’idoneità della ricorrente;
- nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente, in particolare del verbale n. 4 della Commissione giudicatrice del 19 febbraio 2024, con cui sono stati rivalutati alcuni titoli dichiarati dalla ricorrente, nella parte in cui modifica a posteriori l’ambito disciplinare del concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli (Bari);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa AR LU NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con D.D. n. 5715 del 9 novembre 2023, il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli indiceva concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto per il profilo di docente di prima fascia - C.C.N.L. Istruzione e Ricerca - settore AFAM, per il settore artistico - disciplinare “CODM/06” - Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili .
Il bando prevedeva una prima fase di Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali (art. 8), stabilendo, altresì, che La valutazione dei titoli di servizio e artistici, culturali e professionali sarà effettuata prima dello svolgimento delle prove didattica e pratica previste dall’art. 9 del presente bando. Per accedere a tali prove bisogna aver conseguito un punteggio totale per titoli di servizio e artistici, culturali e professionali non inferiore a 18/30 (art. 8, comma 10).
La ricorrente presentava domanda di partecipazione.
Con il decreto direttoriale prot. n. 461 del 25 gennaio 2024 veniva pubblicato l’elenco dei candidati idonei ammessi alla prova didattica a carattere teorico-pratico, e l’elenco dei candidati non idonei, a seguito della preventiva valutazione dei titoli; la data della prova didattica veniva fissata per il 23 febbraio 2024. La dottoressa -OMISSIS- conseguiva un punteggio per i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione di 16,75/30, per cui risultava non idonea allo svolgimento della prova didattica.
La ricorrente presentava istanza di accesso agli atti in data 30 gennaio 2024, positivamente riscontrata dal Conservatorio, che trasmetteva gli atti richiesti in data 9 febbraio 2024.
1.1 - La ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- il decreto del Direttore del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli prot. n. 461 del 25 gennaio 2024, nella parte in cui è stata dichiarata non idonea;
- ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, in particolare il verbale della Commissione di concorso n. 3 del 24 gennaio 2024, nella parte in cui vengono valutati i titoli dichiarati;
- l’art. 8 del bando di concorso, di cui al D.D. n. 5715 del 9 novembre 2023, nella parte in cui prevede un numero massimo di venti titoli valutabili.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
I) Violazione della lex specialis del bando. Eccesso di potere per erronea presupposizione. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà tra atti. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta;
II) Violazione e falsa applicazione di legge (DPR 487/94; DM 180 del 29.3.2023). Eccesso di potere per erronea presupposizione. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà tra atti. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Irragionevolezza.
1.2 - In data 20 febbraio 2024, parte ricorrente ha depositato in giudizio il decreto prot. n. 1014 del 20 febbraio 2024, con cui il Direttore del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, richiamato in particolare il verbale della Commissione giudicatrice del 19 febbraio 2024 ( dal quale emerge che il punteggio totale relativo ai titoli del candidato ID 21314, pur essendoci una rivalutazione di alcuni titoli artistici, resta comunque al di sotto del punteggio minimo sufficiente per accedere alla prova didattica , disponendo l’ammissione con riserva), ha ammesso con riserva la deducente alla prova didattica prevista per il 23 febbraio 2024, nelle more della pronuncia del T.A.R..
1.3 - Con ordinanza 22 febbraio 2024, n. 105, questa sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Conservatorio resistente, segnatamente:
Ritenuto opportuno, ai fini del decidere:
- acquisire, anche a causa della mancata costituzione dell’Amministrazione interessata, il verbale della Commissione esaminatrice datato 19 febbraio 2024 (di cui al decreto del Direttore del Conservatorio in data 20 febbraio 2024 - prot. n. 1014/S-4) nonché ogni altro atto posto a base della determinazione impugnata, da depositare in via telematica presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria;
- confermare, nelle more, la già disposta ammissione con riserva alle successive prove selettive .
1.4 - In data 2 marzo 2024 si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Conservatorio di musica “Nino Rota” di Monopoli.
Ha depositato agli atti di causa, tra l’altro, il verbale n. 4 del 19 febbraio 2024, con cui la Commissione di concorso ha rivalutato i titoli della ricorrente, dando atto - all’esito - della permanente insufficienza del punteggio complessivo conseguito (17,75, comunque inferiore al punteggio minimo di 18, necessario per l’ammissione alle prove concorsuali) e disponendo l’ammissione dell’interessata con riserva alla prova didattica.
1.5 - La ricorrente ha sostenuto la prova didattica e la prova pratica, superandole rispettivamente con il punteggio di 23/35 e 25/35.
1.6 - Con decreto del Direttore del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli prot. n. 1913 del 16 aprile 2024, è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso in questione, nella quale la dottoressa -OMISSIS- è risultata idonea con riserva con complessivi punti 65,75 (al posto n. 3).
1.7 - Con motivi aggiunti notificati il 4 giugno 2024 e depositati in pari data, la ricorrente ha impugnato, altresì, il succitato decreto del Direttore del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli prot. n. 1913 del 16 aprile 2024 di approvazione della graduatoria definitiva del concorso de quo , nella parte in cui pone la riserva in ordine alla sua idoneità , nonché ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente, in particolare il verbale n. 4 della Commissione giudicatrice del 19 febbraio 2024, con cui sono stati rivalutati alcuni titoli dichiarati dalla ricorrente, nella parte in cui modifica a posteriori l’ambito disciplinare del concorso .
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
I) Violazione della lex specialis del bando. Eccesso di potere per erronea presupposizione. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà tra atti. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.
1.8 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.9 - All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato nel merito e deve essere respinto, per le ragioni di seguito indicate.
3. - La ricorrente premette che è stata dichiarata non idonea per la prova didattica, in quanto i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione sono stati valutati con punti complessivi 16,75, minore del punteggio minimo di 18 prescritto per l’ammissione, e che ha conseguito punti 8 per titoli di servizio, punti 3 per titoli di studio ulteriori rispetto a quelli di ammissione al concorso, punti 5,75 per i titoli artistico-professionali.
Rileva che la Commissione, con verbale n. 1 del 10 gennaio 2024, ha stabilito i criteri generali di valutazione dei titoli e deduce che i campi disciplinari della selezione in esame si presentano molti ampi, perché comprendono oltre al jazz e alle musiche afro-americane, le musiche c.d. audiotattili, ossia un repertorio musicale di tradizione orale, che comprende la folk music e la popular music che fa riferimento alla cognitività sonora e tattile, e ancora la c.d. popular music, quella che comunemente viene definita anche “musica pop”, comprendente la musica rock, sperimentale, minimalista, lasciando sostanzialmente fuori la sola musica classica .
Evidenzia di avere dichiarato nella domanda di partecipazione diciotto titoli professionali nonchè allegato il curriculum vitae, che contiene molti altri titoli valutabili e che La valutazione delle pubblicazioni verteva, quindi, su due elementi: l’attinenza al settore disciplinare del concorso e l’ampiezza della rilevanza della stessa (regionale, nazionale o internazionale) .
Contesta il giudizio relativo alla valutazione dei titoli inerenti all’ Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD (Settore Artistico Disciplinare), impugnando la valutazione dei titoli nn. 4, 5, 8, 10, 13, 15 e 18, effettuata dalla Commissione (verbale n. 3 del 24 gennaio 2024), deducendone, essenzialmente, la stretta attinenza al settore disciplinare concorsuale e la maggiore rilevanza rispetto a quanto ritenuto dall’Amministrazione (pagine da 2 a 7 del ricorso introduttivo), in particolare:
1) Titolo 4 - punti 0 - non strettamente attinente al settore disciplinare : Intervista a -OMISSIS- pubblicata su Alias, inserto culturale del Manifesto, del 4 gennaio 2014 dal titolo “-OMISSIS-, il fascino è industrial” : assume che La pubblicazione è strettamente attinente al settore disciplinare perché -OMISSIS- è un artista di fama internazionale, performer, ed innovatore dell’idea della forma canzone nella popular music; reclama al riguardo punti 0,5;
2) Titolo 5 - punti 0 - non strettamente attinente al settore disciplinare. Articolo pubblicato su Alias, inserto culturale del Manifesto, del 12 aprile 2014 dal titolo “Luminal, madrigale del nuovo millennio” : sostiene che Il titolo è strettamente attinente al settore disciplinare perché è un saggio critico dedicato alla ricerca letteraria nella forma canzone di una delle scrittrici italiane contemporanee più importanti, con una fama riconosciuta a livello internazionale. Il progetto qui citato intitolato “Luminal”, mette in luce un contrappunto di voci su un'armonia con archi ed utilizzo di elettronica; reclama per questo titolo punti 0,5;
3) Titolo 8 - punti 0 - non strettamente attinente al settore disciplinare. Intervista a -OMISSIS- pubblicata su Alias, inserto culturale del Manifesto, dell’11.8.2018 dal titolo “il campanile silenzioso” : deduce che Il titolo è strettamente attinente al settore disciplinare perché è un’intervista al direttore e scenografo della compagnia teatrale internazionale OHT con sede a Rovereto, Trentino Alto Adige. L’intervista mette in luce la sua ricerca nello spettacolo di teatro danza “Curon/Graun” su musiche interamente suonate dal vivo di AR PÄ, compositore tra i più influenti del ‘900. La pubblicazione contiene anche una biografia dell’artista ; per tale titolo spetterebbero punti 0,5;
4) Titolo 10 - punti 0 - non strettamente attinente al settore disciplinare : Intervista a -OMISSIS- pubblicata su Alias, inserto culturale del Manifesto, del 15.8.2020 dal titolo “il segno di -OMISSIS-” : afferma che Il titolo è strettamente attinente al settore disciplinare perché è un’intervista al maestro del design del mediterraneo che vanta, nella sua carriera, una copertina sul New York Times, per la sua ricerca pluridecennale relativa all’antropologia dell’arte indagata nel paesaggio e nel suono, come in questo caso ; reclama al riguardo punti 0,5;
5) Titolo 13 - punti 0 - non strettamente attinente al settore disciplinare : Seminario e Ricerca Musicologica tenuto presso l’Istituzione Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari a.a. 2021/2022 dal titolo LE NT (1835-1921) musicista, compositore, umanista visionario” : assume che Il titolo è strettamente attinente al settore disciplinare perchè la ricorrente ha partecipato in qualità di relatrice e musicologa al progetto/seminario/giornata studio organizzata nel centenario dalla morte del compositore LL NT. Il progetto verteva sul commento sonoro dal vivo e dell’orchestra del Conservatorio sul primo film “Assassinat du Duce de Guise” del 1912, e dei registi Calmètte, interamente sonorizzato dal vivo, per ogni fotogramma. Esecuzione durante la proiezione del film originale in prima assoluta ; per questo titolo spetterebbero punti 0,5;
6) Titolo 15 - punti 0,25 - pubblicazione per periodico di rilevanza regionale : Saggio critico dal titolo “L’impegno di OR LI pubblicato sulla rivista “The Mellephonium”, organo del centro studi musicali Stan Kenton. Ricerca e documentazione. Associazione culturale in San Remo. Fondato nel 1999 da DY LT e AL Venturi- Direttore responsabile Romano Lupi : deduce che Il periodico “The Mellephonium” è una delle più importanti pubblicazioni a livello nazionale in ambito musicale, sul quale importantissimi nomi del mondo della musica e della musicologia hanno pubblicato saggi ed articoli e che L’importanza e la diffusione nazionale della rivista rende erroneo e irragionevole il giudizio di rilevanza solo regionale del presente titolo ; per questo titolo spetterebbero punti 0,5;
7) Titolo 18 - punti 0,25 - seminario di rilevanza regionale : Seminario con -OMISSIS- tenuto presso il Conservatorio “F. Morlacchi”, Perugia il 27 aprile 2023 ; sostiene che -OMISSIS- è uno tra i più importanti musicisti e studiosi del jazz italiani e che il seminario si è tenuto in uno dei conservatori più prestigiosi d’Italia, sicchè sarebbe erroneo e irragionevole il giudizio di rilevanza solo regionale del presente titolo ; reclama per tale titolo punti 0,5.
Conclude che la corretta valutazione dei suddetti titoli avrebbero portato il punteggio per i titoli artistico-professionali a 8,75 e il punteggio complessivo per tutti i titoli a 19,75, sufficiente a conseguire l’idoneità per la prova orale.
3.1 - Parte ricorrente censura, altresì, l’omessa valutazione, da parte della Commissione, del curriculum vitae (verbale n. 3 - curriculum vitae. Non valutabile ), che figura al n. 19 dell’elenco dei titoli dichiarati e all’interno del quale è inserita una notevolissima quantità di titoli artistici e professionali, che la Commissione doveva valutare positivamente.
3.2 - Assume, inoltre, che, Se la non valutabilità dei titoli inseriti nel CV si riferisce al limite di 20 titoli dichiarabili, stabilito dal citato art. 8 del bando, tale disposizione della lex specialis si rivela illegittima per violazione del DPR 487/94 e del DM 180 del 29.3.2023, che non contengono alcuna limitazione al numero di titolo presentabili nelle procedure concorsuali né prevedono la facoltà degli istituti di imporre un limite di tal genere, deducendo, altresì, che il Conservatorio di Monopoli non ha adottato alcun regolamento in tema di procedure di reclutamento del personale e che detto limite risulterebbe irragionevole, in quanto non giustificato dal numero di partecipanti alla selezione (nel caso di specie, solo quattordici).
3.3 - In ogni caso, in tesi, anche a voler ritenere legittimo il limite, la Commissione sarebbe stata tenuta quanto meno ad attivare il soccorso istruttorio, per esempio invitando la dott.ssa-OMISSIS- a scegliere solo due titoli, tra quelli indicati nel CV, utili ai fini dell’attribuzione del punteggio di idoneità.
3.4 - Con i motivi aggiunti, la ricorrente lamenta che la Commissione ha dichiarato di accogliere favorevolmente la richiesta di allargamento del perimetro disciplinare per la valutazione dei titoli artistici.
Deduce che I Commissari, pur modificando in melius il punteggio della ricorrente, sostanzialmente condividendo i motivi di gravame sub I) e II) del ricorso introduttivo, non compiono alcuna attività di interpretazione autentica della propria precedente valutazione o di emendamento dei vizi, denunciati nel ricorso e che, In realtà, la Commissione non ha fatto altro che riconoscere il punteggio di 0,5 ai titoli n. 4 e 5 della domanda della ricorrente senza motivare tale decisione, mentre ha fornito una motivazione alla conferma del giudizio di “non attinenza” degli altri titoli, oggetto di impugnazione, sempre senza individuare i parametri generali di attinenza né spiegare perché si è deciso di modificare una parte del proprio giudizio e di confermarne l’altra.
Lamenta, inoltre, che il ricorso non tende ad ottenere un allargamento del campo di valutazione né in generale la modifica dei criteri di valutazione dei titoli, ma denuncia l’irragionevolezza e l’ingiustizia nella valutazione dei titoli della ricorrente, che manca del tutto di un’attività preliminare di individuazione dei relativi criteri.
Sarebbero, in tesi, carenti i criteri e i parametri che definiscono l’attinenza di un titolo artistico al settore disciplinare.
4. - Le censure sono infondate.
5. - Invero, in linea generale, va rammentato che è insegnamento della giurisprudenza consolidata che le valutazioni della Commissione giudicatrici, le quali, com’è noto, sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, sono sindacabili esclusivamente se affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 27 ottobre 2022, n. 9263; id., 2 febbraio 2022, n. 743; Sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1568; Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591; Sez. IV, 26 luglio 2018, n. 4585; id., 12 marzo 2018, n. 1128) (Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416).
Inoltre, sono inammissibili le censure che tendono a sollecitare il giudice affinché eserciti un sindacato di merito e sostitutorio al di fuori dei casi tassativi stabiliti dall’art. 134 c.p.a., trattandosi di un sindacato non consentito se non entro detti casi (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 3 agosto 2021, n. 5711; Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7787; Sez. VI, 2 novembre 2017, n. 5060; Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 4459) (Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6416; Cons. Stato, Sez. VII, 14 luglio 2023, n. 6892).
6. - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, occorre innanzitutto evidenziare che il Settore artistico - disciplinare afferente al concorso in questione è relativo alla Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili , con espressa indicazione/esplicitazione dei seguenti Campi disciplinari : Storia del jazz - Analisi delle forme compositive e performative del jazz - Storia delle musiche afro-americane -·Storia della popular music (art. 1, comma 1 del bando).
Per quanto di rilievo, la Commissione di concorso ha predeterminato i criteri di valutazione come segue (verbale n. 1 del 10 gennaio 2024, peraltro rimasto non tempestivamente impugnato):
- Pubblicazioni di libri e/o saggi e/o articoli per Case Editrici e/o quotidiani/periodici e/o emittenti radiotelevisive/testate on-line di rilevanza regionale, partecipazione in veste di relatore a Convegni e/o Seminari di rilevanza regionale, partecipazione a comitati tecnico-scientifici ed editoriali di opere e/o pubblicazioni di ambito musicologico, redazione di note musicologiche su cataloghi, programmi di sala e libretti di registrazioni discografiche, in ogni caso strettamente attinenti al settore disciplinare oggetto del concorso: punti 0,25
- Pubblicazioni di libri e/o saggi e/o articoli per Case Editrici e/o quotidiani/periodici e/o emittenti radiotelevisive/testate on-line di rilevanza nazionale, partecipazione in veste di relatore a Convegni e/o Seminari di rilevanza nazionale, partecipazione a comitati tecnico-scientifici ed editoriali di opere e/o pubblicazioni di ambito musicologico, redazione di note musicologiche su cataloghi, programmi di sala e libretti di registrazioni discografiche, in ogni caso strettamente attinenti al settore disciplinare oggetto del concorso: punti 0,50
- Pubblicazioni di libri e/o saggi e/o articoli per Case Editrici e/o quotidiani/periodici e/o emittenti radiotelevisive/testate on-line di rilevanza internazionale, partecipazione in veste di relatore a Convegni e/o Seminari di rilevanza internazionale, partecipazione a comitati tecnico-scientifici ed editoriali di opere e/o pubblicazioni di ambito musicologico, redazione di note musicologiche su cataloghi, programmi di sala e libretti di registrazioni discografiche, in ogni caso strettamente attinenti al settore disciplinare oggetto del concorso: punti 0,75.
La Commissione ha, quindi, adeguatamente predeterminato, per quanto di rilievo in questa sede, i criteri generali di valutazione dei ridetti titoli, associando il relativo (differenziato) punteggio alla rispettiva rilevanza (regionale, nazionale o internazionale) e precisando - altresì - che questi titoli dovevano essere in ogni caso strettamente attinenti al settore disciplinare oggetto del concorso , chiaramente individuabile per relationem in riferimento agli inerenti Campi disciplinari (come detto, Storia del jazz - Analisi delle forme compositive e performative del jazz - Storia delle musiche afro-americane -·Storia della popular music - art. 1, comma 1 del bando).
Con il verbale n. 4 del 19 febbraio 2024, all’esito della rinnovata valutazione dei titoli relativi all’ Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD - che, tuttavia, non ha consentito all’interessata il raggiungimento del punteggio anelato -, la Commissione, oltre a confermare l’esclusione del curriculum dal novero dei n. 20 titoli artistici presentabili (in particolare ritenendo di non poterlo considerare come titolo abilitante autonomo , stante il significato etimologico del termine, adoperato per indicare un percorso accademico costituito da più titoli conseguiti da un determinato soggetto ) e a escludere l’attivazione dell’invocato soccorso istruttorio (in pregiudizio e in disparità di trattamento rispetto agli altri candidati):
- per un verso, ha ritenuto valutabili i titoli di cui al punto 1- titolo 4 e al punto 2 - titolo 5, rispettivamente riferiti a -OMISSIS-, artista attivo nell’ambito della popular music, e al saggio critico dedicato alla ricerca letteraria nella forma canzone di -OMISSIS-, ritenendoli quindi attinenti al campo disciplinare di riferimento ( Popular music, delle Musiche afroamericane e dell'Analisi delle forme performative del jazz , in conformità ai Campi disciplinari testualmente e puntualmente definiti dall’art. 1, comma 1 del bando);
- per altro verso, riguardo agli altri titoli oggetto di contestazione, ha confermato i precedenti giudizi di cui al precedente verbale n. 3 del 24 gennaio 2024, esplicitando le relative argomentazioni.
In particolare, l’organo valutativo:
- relativamente al punto 3 - titolo 8 , ha confermato la non attinenza con le materie suddette dell’intervista a -OMISSIS-, direttore e scenografo della compagnia di danza OHT, ritenendo che una coreografia su musiche di un autore contemporaneo non sia motivo sufficiente a dimostrare una pertinenza con il settore disciplinare in oggetto;
- riguardo al punto 4 - titolo 10, ha confermato la non attinenza con le materie suddette dell’intervista col “maestro del design mediterraneo” -OMISSIS-, sottolineando oltretutto la debolezza delle motivazioni addotte dalla ricorrente;
- quanto al punto 5 - titolo 13, inerente alla partecipazione al progetto per il centenario della morte di LL Saint-Saens, ha ritenuto abbastanza azzardata la pretesa di creare un collegamento tra la musica del sommo compositore francese e l’ambito del jazz, delle musiche afroamericane e della popular music;
- riguardo al punto 6 - titolo 15 , ha osservato che il Centro studi musicali “Stan Kenton” di Sanremo è un’associazione che svolge tutt’al più attività nell’ambito della regione Liguria, senza peraltro particolari ricadute nazionali come, invece, accade nel caso – le citazioni sono esemplificative – della Fondazione Musica per Roma o delle Fondazioni che sovrintendono al Festival di Spoleto o Umbria Jazz. La stessa rivista “The Mellophonium”, edita dal suddetto Centro, viene un po’ azzardatamente indicata come “una delle più importanti pubblicazioni a livello nazionale in ambito musicale”; al riguardo si dissente ragionevolmente da questo giudizio, con confermare della valutazione già espressa in punti 0,25;
- in relazione al punto 7 - titolo 18, ha osservato come si faccia volutamente confusione tra la reputazione nazionale del maestro -OMISSIS- e la portata regionale dell’evento seminariale con lui organizzato al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia, peraltro nell’arco di una sola mattinata. Né tantomeno la ricorrente è in grado di dimostrare che l’iniziativa abbia attirato in gran numero studenti da tutt’Italia come accade all’Accademia Nazionale Chigiana di Siena o a quella romana di Santa Cecilia. La commissione ritiene pertanto di confermare la valutazione già espressa in punti 0,25.
Si tratta di giudizi, espressione dell’ampia discrezionalità tecnica in subiecta materia, non implausibili né irragionevolmente motivati, che non risultano inficiati da manifesta illogicità o incoerenza o arbitrarietà.
In ogni caso, nessuno dei rilievi sollevati evidenzia profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, tali da consentire l’intervento del giudice in un ambito di ampia discrezionalità tecnica quale quello delle valutazioni artistiche e professionali.
7. - Va respinta la censura con cui parte ricorrente lamenta l’omessa valutazione del curriculum vitae.
Invero, in proposito è dirimente osservare che il curriculum vitae non può essere considerato come autonomo titolo valutabile, in quanto, così operando, si perverrebbe all’inammissibile conclusione per cui la Commissione, nell’esaminare detto documento, avrebbe dovuto valutare titoli in numero superiore a venti (che è, appunto, il limite prescritto dal bando di concorso) oppure svolgere d’ufficio una propria autonoma selezione dei titoli da considerare, parimenti in contrasto con le specifiche disposizioni del bando, che oneravano il candidato della selezione e indicazione dei titoli da sottoporre a giudizio.
8. - Non convince la censura volta a contestare l’omessa attivazione del soccorso istruttorio.
8.1 - Invero, è stato in linea generale condivisibilmente osservato che il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze - negative - di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati (salvo ciò che attenga alla propria identità) (Consiglio di Stato, sezione seconda, 22 novembre 2021, n. 7815), al fine di tutelare la par condicio tra tutti partecipanti.
Occorre, poi, individuare rigorosi limiti per evitare che l’allargamento dell’ambito applicativo del soccorso istruttorio alteri la par condicio, violi il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, incida sul divieto di disapplicazione della lex specialis contenuta nel bando, eluda la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura (cfr. Cons. Stato, A. P., 25 febbraio 2014, n. 9). Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio, si è osservato, coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: il consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio (Consiglio di Stato, sezione seconda, 22 novembre 2021, n. 7815, cit., in fattispecie nella quale non era contestato che l’appellante abbia omesso di indicare i titoli in questione anche nella sezione relativa alla formazione professionale del candidato) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 luglio 2024, n. 848).
8.2 - Orbene, nel caso in esame, osserva il Collegio che non si tratta di mera irregolarità nella presentazione della domanda, ma di errore commesso dall’interessata nella presentazione dell’istanza, essendo la stessa diligentemente onerata, per espressa disposizione della lex specialis, alla selezione e conseguente indicazione dei titoli ritenuti più significativi, nel numero massimo di venti, da sottoporre a giudizio, sulla scorta delle chiare prescrizioni del bando in parte qua (senza possibilità di incertezze e fraintendimenti) e alla conseguente univocità e semplicità delle indicazioni da inserire nella domanda: in altri termini, la deducente - per suo colpevole errore - non ha presentato, con le modalità (univoche) stabilite dalla lex specialis , le relative indicazioni come chiaramente previste dal bando, soggiacendo, quindi, al principio di autoresponsabilità.
Per converso, consentire alla ricorrente di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, gli ulteriori titoli ritenuti più significativi ai fini della valutazione significherebbe riconoscere a quest’ultima un inammissibile vantaggio rispetto agli altri candidati, in violazione della par condicio competitorum, che sarebbe vulnerato dalla rimessione in termini a favore della concorrente. 9. - Sono infondate anche le censure volte a dedurre l’illegittimità del bando, in relazione al limite dei venti titoli artistico - professionali valutabili (art. 8).
Invero, il d.P.R. 487/1994 e il D.M. 180 del 29 marzo 2023 non precludono la possibilità, da parte delle Amministrazioni che bandiscono concorsi, di stabilire un limite massimo di titoli artistico-professionali da sottoporre a giudizio.
Si tratta di (pre)determinazioni (generali) rientranti nell’ampia discrezionalità tecnica della P.A., che sfuggono al sindacato di questo giudice, salve le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà, non ravvisabili nel caso in esame, in cui l’Amministrazione ha operato una ragionevole scelta ex ante del numero dei pertinenti titoli valutabili, ritenuto adeguato in relazione al posto da ricoprire.
10. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto.
11. - Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), respinge il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA TI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AR LU NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LU NO | NA TI |
IL SEGRETARIO