TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9928/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica nella persona del Gop dott. ssa EL De LI, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9928/2022 R.G. del Ruolo Generali Affari Contenziosi, vertente
TRA
, (c.f. , in proprio e quale presidente del Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmela Landi CP_1 P.IVA_1
E sito in Eboli alla via Luigi Imperato n. 12 pec: .salerno. che Email_1 CP_2 lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in opposizione
- RICORRENTE -
E
Controparte_3
(c.f. )
[...] P.IVA_2 in persona del Dirigente Dell'Ufficio Dott. Angelo Antonio Conte, domiciliato in alla Via CP_3
LV TT n. 112 pec: t Email_3
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 17.12.2025 da intendersi richiamate per relationem. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato, , in proprio e nella qualità di titolare del Parte_1
, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. N. 88622 del Controparte_1
21.10.2022 emessa dall' Sede di e notificatagli in data Controparte_3 CP_3
27.10.2022 con cui gli veniva intimato il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 20.000,00 oltre spese, sulla base del verbale di contestazione e sequestro amministrativo elevato in data 04.06.2018 dalla Guardia di Finanza – Gruppo di Eboli – inerente la violazione dell'art. 7 comma 3 quater del d.l. n. 158/2012 sanzionata ai sensi dell'art. 1 comma 923 della l. n.
208 del 23.12.2015 per aver consentito l'uso di apparecchio idoneo a consentire giochi promozionali attraverso la connessione telematica al web.
Parte ricorrente eccepiva l'insussistenza della violazione per mancata prova dei requisiti degli apparecchi sequestrati come video terminali.
Il ricorrente concludeva, quindi, perché l'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, volesse annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione; con vittoria di spese del giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Letto il ricorso, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione impugnata e fissava l'udienza di comparizione disponendo la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione a parte resistente.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22.10.2024, si costituiva l'
[...]
la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione affermando la Controparte_3 sussistenza della violazione contestata e concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese del giudizio.
All'udienza del 06.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.12.2025.
Con provvedimento del 21.10.2025, la causa era assegnata a questo giudice il quale, con decreto del
06.11.2025, fissava dinanzi a sé per la discussione la calendarizzata udienza del 17.12.2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive fino a 20 giorni prima.
Parte opponente, con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 17.12.2025, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in via di autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta e concludeva per la condanna, in capo alla resistente, al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore antistatario in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Parte opposta, con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 17.12.2025, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio rilevando di aver provveduto ad annullare in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 novies della l. 241/1990 dell'ordinanza- ingiunzione impugnata emanata, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa presupposto della menzionata ordinanza, producendo, a prova, la predetta determina di annullamento.
La causa, quindi, discussa all'udienza del 17.12.2025 con le note scritte ex art 127 ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Tanto premesso, alla stregua dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta, disposto con determina prot. n. 5326 del 22/09/2025, deve essere dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto si rammenta che la cessazione della materia del contendere, che deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio con una pronuncia di carattere processuale (inidonea ad acquistare efficacia di giudicato), costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6676/2015, n. 12310/2007, n. 2567/2007, n. 4714/2006 e n. 14194/2004).
La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte resistente in data 29.09.2025 e non contrastata dalla ricorrente, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto annullamento d'ufficio della ordinanza ingiunzione opposta determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, tenuto conto del fatto che, diversamente da quanto richiesto da parte ricorrente, non sussiste soccombenza virtuale della resistente in quanto l'annullamento dell'atto impugnato deriva da un evento esterno quale la pronuncia della Corte Costituzionale (Cass. VI Sez. Civ. n. 15872/2022; Cass. n. 11762/2020; Cass.
n. 15471/2019; Cass. n. 15474/2019).
La decisione di parte resistente di annullamento dell'ordinanza-impugnata è stata, infatti, una diretta conseguenza della sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale cha ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma su cui si fondava l'impugnato provvedimento. Alla luce di quanto sopra, è da ritenere che la sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale, quale evento eccezionale, imprevedibile e non imputabile alle parti, rientri tra i gravi ed eccezionali motivi tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
9928/2022 R.G., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Salerno, lì 17.12.2025
Il GOP
Dott.ssa EL De LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica nella persona del Gop dott. ssa EL De LI, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9928/2022 R.G. del Ruolo Generali Affari Contenziosi, vertente
TRA
, (c.f. , in proprio e quale presidente del Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmela Landi CP_1 P.IVA_1
E sito in Eboli alla via Luigi Imperato n. 12 pec: .salerno. che Email_1 CP_2 lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in opposizione
- RICORRENTE -
E
Controparte_3
(c.f. )
[...] P.IVA_2 in persona del Dirigente Dell'Ufficio Dott. Angelo Antonio Conte, domiciliato in alla Via CP_3
LV TT n. 112 pec: t Email_3
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. n. 689/81 e 6 d.lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 17.12.2025 da intendersi richiamate per relationem. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato, , in proprio e nella qualità di titolare del Parte_1
, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. N. 88622 del Controparte_1
21.10.2022 emessa dall' Sede di e notificatagli in data Controparte_3 CP_3
27.10.2022 con cui gli veniva intimato il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 20.000,00 oltre spese, sulla base del verbale di contestazione e sequestro amministrativo elevato in data 04.06.2018 dalla Guardia di Finanza – Gruppo di Eboli – inerente la violazione dell'art. 7 comma 3 quater del d.l. n. 158/2012 sanzionata ai sensi dell'art. 1 comma 923 della l. n.
208 del 23.12.2015 per aver consentito l'uso di apparecchio idoneo a consentire giochi promozionali attraverso la connessione telematica al web.
Parte ricorrente eccepiva l'insussistenza della violazione per mancata prova dei requisiti degli apparecchi sequestrati come video terminali.
Il ricorrente concludeva, quindi, perché l'adito Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, volesse annullare l'impugnata ordinanza-ingiunzione; con vittoria di spese del giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Letto il ricorso, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione impugnata e fissava l'udienza di comparizione disponendo la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione a parte resistente.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22.10.2024, si costituiva l'
[...]
la quale chiedeva rigettarsi l'opposizione affermando la Controparte_3 sussistenza della violazione contestata e concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese del giudizio.
All'udienza del 06.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.12.2025.
Con provvedimento del 21.10.2025, la causa era assegnata a questo giudice il quale, con decreto del
06.11.2025, fissava dinanzi a sé per la discussione la calendarizzata udienza del 17.12.2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive fino a 20 giorni prima.
Parte opponente, con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 17.12.2025, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in via di autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta e concludeva per la condanna, in capo alla resistente, al pagamento delle spese del giudizio in favore del difensore antistatario in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Parte opposta, con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 17.12.2025, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio rilevando di aver provveduto ad annullare in via di autotutela ai sensi dell'art. 21 novies della l. 241/1990 dell'ordinanza- ingiunzione impugnata emanata, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa presupposto della menzionata ordinanza, producendo, a prova, la predetta determina di annullamento.
La causa, quindi, discussa all'udienza del 17.12.2025 con le note scritte ex art 127 ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Tanto premesso, alla stregua dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta, disposto con determina prot. n. 5326 del 22/09/2025, deve essere dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto si rammenta che la cessazione della materia del contendere, che deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio con una pronuncia di carattere processuale (inidonea ad acquistare efficacia di giudicato), costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6676/2015, n. 12310/2007, n. 2567/2007, n. 4714/2006 e n. 14194/2004).
La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte resistente in data 29.09.2025 e non contrastata dalla ricorrente, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto annullamento d'ufficio della ordinanza ingiunzione opposta determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, tenuto conto del fatto che, diversamente da quanto richiesto da parte ricorrente, non sussiste soccombenza virtuale della resistente in quanto l'annullamento dell'atto impugnato deriva da un evento esterno quale la pronuncia della Corte Costituzionale (Cass. VI Sez. Civ. n. 15872/2022; Cass. n. 11762/2020; Cass.
n. 15471/2019; Cass. n. 15474/2019).
La decisione di parte resistente di annullamento dell'ordinanza-impugnata è stata, infatti, una diretta conseguenza della sentenza n. 104/2025 della Corte Costituzionale cha ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma su cui si fondava l'impugnato provvedimento. Alla luce di quanto sopra, è da ritenere che la sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale, quale evento eccezionale, imprevedibile e non imputabile alle parti, rientri tra i gravi ed eccezionali motivi tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n.
9928/2022 R.G., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Salerno, lì 17.12.2025
Il GOP
Dott.ssa EL De LI