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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
536/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli Avv.ti Simona Sanvitale e Annamaria Zarrelli del
Foro di Roma ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo
€ 500,00); - e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121
(valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n 107/2015, condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 2.000,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto il per ottenere Parte_1 Controparte_1
il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L
n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Pag. 2 di 7 Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in CP_1
violazione del divieto di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Il è rimasto contumace. CP_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- 2020/2021 dal 12.09.2020 al 30.06.2021 (all.01);
- 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022 (all.02);
- 2022/2023 dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (all.03);
- 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024. (all.04)
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2024/2025. (all.05)
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
Pag. 3 di 7 istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
Pag. 4 di 7 euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ,in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n. 29961/2023):
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 5 di 7 La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere CP_1
alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto
a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pag. 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari tenuto conto che si tratta di causa seriale, contumaciale, subito decisa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 536/2025:
Condanna il a rendere disponibile la carta Controparte_1
docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo alla ricorrente, per un importo pari ad € 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere alla ricorrente con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari le spese del giudizio, liquidate in euro
49,00 per esborsi ed euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18/7/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
assistita e difesa dagli Avv.ti Simona Sanvitale e Annamaria Zarrelli del
Foro di Roma ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la ricorrente: “Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo
€ 500,00); - e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121
(valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n 107/2015, condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 2.000,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto il per ottenere Parte_1 Controparte_1
il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L
n. 107/2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Pag. 2 di 7 Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato.
[...]
In esecuzione di questi contratti, ha esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in CP_1
violazione del divieto di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le ha riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, ha chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Ha chiesto, quindi, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Il è rimasto contumace. CP_1
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha sottoscritto dei contratti annuali o fino alla fine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- 2020/2021 dal 12.09.2020 al 30.06.2021 (all.01);
- 2021/2022 dal 04.09.2021 al 31.08.2022 (all.02);
- 2022/2023 dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (all.03);
- 2023/2024 dal 01.09.2023 al 30.06.2024. (all.04)
La ricorrente ha allegato di essere ancora interna al sistema scolastico, depositando il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'a.s. 2024/2025. (all.05)
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
Pag. 3 di 7 istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_2
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
Pag. 4 di 7 euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ,in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n. 29961/2023):
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 5 di 7 La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere CP_1
alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'importo di euro 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Alla ricorrente vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto
a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pag. 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari tenuto conto che si tratta di causa seriale, contumaciale, subito decisa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 536/2025:
Condanna il a rendere disponibile la carta Controparte_1
docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo alla ricorrente, per un importo pari ad € 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, oltre interessi sino al soddisfo.
2) Condanna il a rifondere alla ricorrente con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari le spese del giudizio, liquidate in euro
49,00 per esborsi ed euro 657,00 per spese legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 18/7/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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