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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4948/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis co. 5° c.p.c.
Il GIUDICE
visto l'art. 445 bis co. 5° c.p.c.; visti gli atti della causa / ; Parte_1 CP_1
rilevato che il CTU nominato ha depositato la propria relazione;
rilevato che le parti, nel termine stabilito dall'art. 445 bis co. 4° c.p.c., non hanno depositato in cancelleria alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
vista la CTU e ritenutane la congruità;
ritenuto che
le spese di lite debbano essere compensate per metà in considerazione dell'esito della CTU favorevole alla ricorrente soltanto con riferimento ad uno dei due benefici richiesti e al fatto che le condizioni di salute dell'interessata sono risultate tali da integrare i presupposti di legge per la concessione della provvidenza richiesta soltanto in data successiva alla domanda amministrativa;
ritenuto che le spese per la frazione residua seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, antistatario;
ritenuto che
, in particolare, le spese devono essere quantificate facendo riferimento al valore della causa (determinato ex art 13 co. 1° c.p.c., trattandosi di controversia relativa a prestazione assistenziale) e agli importi stabiliti per i procedimenti di istruzione preventiva, in misura prossima ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della limitata attività giudiziale svolta e della semplicità delle questioni trattate;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU. Compensa per metà tra le parti le spese di lite.
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente la frazione residua delle spese, frazione CP_1
che liquida in complessivi euro 600,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. FLAMINGO.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Genova, 4/06/2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis co. 5° c.p.c.
Il GIUDICE
visto l'art. 445 bis co. 5° c.p.c.; visti gli atti della causa / ; Parte_1 CP_1
rilevato che il CTU nominato ha depositato la propria relazione;
rilevato che le parti, nel termine stabilito dall'art. 445 bis co. 4° c.p.c., non hanno depositato in cancelleria alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
vista la CTU e ritenutane la congruità;
ritenuto che
le spese di lite debbano essere compensate per metà in considerazione dell'esito della CTU favorevole alla ricorrente soltanto con riferimento ad uno dei due benefici richiesti e al fatto che le condizioni di salute dell'interessata sono risultate tali da integrare i presupposti di legge per la concessione della provvidenza richiesta soltanto in data successiva alla domanda amministrativa;
ritenuto che le spese per la frazione residua seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, antistatario;
ritenuto che
, in particolare, le spese devono essere quantificate facendo riferimento al valore della causa (determinato ex art 13 co. 1° c.p.c., trattandosi di controversia relativa a prestazione assistenziale) e agli importi stabiliti per i procedimenti di istruzione preventiva, in misura prossima ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della limitata attività giudiziale svolta e della semplicità delle questioni trattate;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU. Compensa per metà tra le parti le spese di lite.
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente la frazione residua delle spese, frazione CP_1
che liquida in complessivi euro 600,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. FLAMINGO.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Genova, 4/06/2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto