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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/02/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 709/2023 R.G. promossa da: nato a [...] il [...], (C.F. ) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Caltanissetta il 03/04/1951, (C.F. ), residenti in [...]
122 e ivi domiciliati in via Etnea n. 688 presso lo studio dell'Avv. Sergio A. Spina (C.F.
) che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in primo C.F._3
grado;
APPELLANTI nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._4
Catania, viale Libertà n.122, nata a [...] il [...] (C.F. CP_2
) e residente in [...], , nato a [...]F._5 Controparte_3
Catania il 05/09/1961, domiciliato in Catania, via Costa Andrea n.8 e , nato a [...]
Catania il 18/06/1964, domiciliato in Catania, via Costa Andrea n.8, tutti elettivamente domiciliati in
Catania, viale Jonio n.116 presso lo studio dell'avv. Antonella Miraldi ( che li C.F._6
rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
1 CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 6.2.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive depositate nei termini assegnati con ordinanza del 12.10.2023, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 26.04.2018 e convenivano in giudizio innanzi al Parte_3 Parte_2
IB di Catania , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
chiedendo di “ritenere e dichiarare fondata la domanda […] tesa a rivendicare i due 'vani scantinato' oggetto della presente controversia e meglio identificati in narrativa;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 948
c.c. disporre e/o accertare e/o con qualsiasi altra statuizione sancire la comproprietà dei già citati vani
'scantinato' anche in favore degli odierni attori”.
A tal fine esponevano di essere comproprietari ciascuno per 1/2, giusta contratto di compravendita del
20/10/1986 a rogito del notaio di un appartamento al secondo piano situato nel Persona_1
condominio di viale Libertà n. 122 in Catania e di essere comproprietari, insieme ai convenuti, anche di due vani - censiti in catasto urbano al foglio 69, particella 18134, sub 12 - situati nello scantinato del medesimo stabile.
Aggiungevano che i convenuti avevano provveduto ad eseguire nei detti locali dei lavori di ristrutturazione senza il loro consenso e che, di fatto, disconoscevano il loro diritto di comproprietà.
Si costituivano tempestivamente in giudizio , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per l'omesso Controparte_4
obbligatorio preventivo ricorso alla mediazione, l'inammissibilità della stessa per carenza di legittimazione attiva e, nel merito, ne contestavano la totale infondatezza, eccependo altresì, in via riconvenzionale, di aver usucapito detti vani per averli posseduti in via esclusiva e “uti dominus”, unitamente ai danti causa, dall'edificazione dell'immobile e, comunque, dal 27.05.1933.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e istruita la causa mediante produzione documentale e CTU sullo stato dei luoghi, la causa veniva assunta in decisione all'udienza cartolare del
14.02.2023, con assegnazione dei termini ridotti (gg. 40 + gg. 20) per le difese conclusive.
Con sentenza n. 1700/2023 pubblicata il 20.04.2023, il Giudice monocratico della Terza Sezione Civile del IB di Catania, nel giudizio iscritto al n. 7740/2018 R.G. ha rigettato le domande attoree e condannato gli attori al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 5.000,00 (oltre rimb. spese gen., IVA e CPA) e delle spese di CTU.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e per le ragioni di cui Parte_4 Parte_2
si dirà nel proseguo.
2 Costituitisi il giorno precedente alla prima udienza, , Controparte_1 CP_2 CP_3
e hanno resistito all'impugnazione, chiedendo il totale rigetto dell'appello,
[...] Controparte_4
con vittoria di spese e compensi, riproponendo la ritenuta assorbita eccezione di usucapione.
Con ordinanza del 12.10.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza e rinviato per la discussione, assegnando un termine per il deposito di note conclusive.
Sentite le parti e precisate le conclusioni all'udienza di discussione del 6.2.2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e articolato motivo di appello si lamenta l'errata valutazione da parte del primo giudice di elementi e documenti fondamentali ai fini della decisione e vengono altresì contestate le risultanze della
CTU, chiedendo che venga espletata una nuova e più completa indagine.
Secondo quanto dedotto dalla difesa degli appellanti, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che gli attori non avrebbero assolto all'onere probatorio loro rispettivamente spettante ai fini della rivendicazione delle proprietà dei “due vani nello scantinato adibiti per uso portineria” oggetto di causa.
Gli stessi appellanti, però, evidenziando l'errore nella individuazione dell'immobile oggetto di rivendicazione, hanno chiesto dichiararsi la comproprietà nella misura di 1/3 indiviso dell'immobile sito al piano terra dell'edificio di viale Libertà n. 122, censito al catasto fabbricati del Comune di Catania al fg. 69, part. 18134 sub. 6, cat. A/4, classe 5, consistenza vani 2,5 (v. visura in atti) e non, invece, dei due locali siti nello scantinato del medesimo edificio, originariamente indicati in citazione.
Il motivo non è fondato.
Preliminarmente, così come eccepito dalla difesa degli appellati, il mutamento in appello dell'oggetto
(petitum) della domanda di rivendicazione avanzata in primo grado non è ammissibile, in ragione del divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. di introduzione di domande nuove, aldilà delle ragioni prospettate dalla difesa degli appellanti.
Che i vani al piano terra adibiti ad abitazione del portiere (part. 18134 sub. 6) siano un bene immobile diverso per consistenza, ubicazione e identificazione catastale, da quello esattamente indicato e rivendicato in primo grado, è palese e ammesso da entrambe le parti.
La presunta scoperta nel corso del giudizio di primo grado dell'atto pubblico di permuta stipulato in data
9.9.1933 fra e da una parte, e e Parte_5 CP_5 Parte_6 Parte_7
dall'altra, avente ad oggetto detti beni immobili non consente in appello il sostanziale mutamento dell'oggetto del giudizio.
3 Detto documento è stato tardivamente prodotto dalla difesa dei convenuti in data 27.10.2020 e irritualmente allegato (n. 15) dal Geom. (CTP degli attori) alle sue controdeduzioni del 4.5.2021 Per_2
(impropriamente intestate “perizia extragiudiziaria”) rivolte alla bozza della consulenza tecnica d'ufficio del Dott. Arch. (relazione definitiva depositata in data 17.05.2021). Persona_3
Il predetto documento non è stato utilizzato dal CTU, che ne ha fatto espressa menzione nelle sue risposte, evidenziando l'irritualità e la tardività della produzione, e dal primo giudice che ha correttamente deciso sulla scorta dei titoli di provenienza e degli altri documenti tempestivamente prodotti dalle parti.
Il IB, invero, non ha utilizzato ai fini della decisione neppure gli altri documenti prodotti dalla difesa degli attori con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. del 30.05.2020 (all.ti 16 – 19), perché tardivi, come eccepito dalla difesa degli appellati già in primo grado. Detti documenti, peraltro, sono stati ritenuti non rilevanti dallo stesso G.I. (v. ordinanza del 4.11.2020) ai fini della prova della proprietà rivendicata ex art. 948 c.c. dagli attori.
Il documento prodotto con la predetta memoria al n. 15 (atto notarile di compravendita del 23.12.1980)
è stato invece, condivisibilmente, ritenuto ammissibile ed utilizzabile ai fini della decisione, atteso che lo stesso documento, seppure incompleto (mancava la quarta pagina) era già stato prodotto unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio (v. all.to n. 7). Parte attrice, al fine di ovviare all'errore eccepito dalla difesa dei convenuti, ha riprodotto in giudizio il medesimo documento, nel suo formato integrale.
Ciò premesso, passando ad esaminare l'originaria domanda di rivendicazione, la Corte condivide pienamente le ragioni della impugnata sentenza, alla luce dell'esito dell'attività istruttoria e delle risultanze della CTU, ben evidenziato dal IB.
Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (cfr. da ultimo,
Cass. Sez. II, 29/10/2019, n.27700; Cass. Sez. II, 18/01/2017 n. 1210, Cass. Sezioni Unite 28/03/2014,
n. 7305).
Un chiaro orientamento della Suprema Corte riconduce nella regola generale della probatio diabolica propria dell'azione reale (cfr. Cass. S.U., 28 marzo 2014 n. 7305 e Cass. Sez. II, 4 dicembre 2014 n.
25643) pure la fattispecie in cui la controparte di chi agisce in rivendicazione eccepisce l'usucapione (v.
Cass. sez. 2, 17 maggio 2007 n. 11555: "Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione
4 deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore"; tra gli arresti massimati, sulla stessa linea Cass. sez. 2, 9 giugno 1987 n. 5038, Cass. sez. 2, 16 dicembre
1994 n. 10815, Cass. sez. 2, 12 aprile 2001 n. 5472, Cass. sez. 2, 23 maggio 2006 n. 4248 e Cass. sez. 2,
3 marzo 2009 n. 5131).
Infatti,“l'attore è bensì onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario d'acquisto del bene - in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino a un titolo di acquisto originario, o del possesso ad usucapionem, anche per accessione, sino al compimento del ventennio - ma tale principio va adattato alle peculiarità del caso concreto sottoposto all'esame del giudice del merito, sicché in ragione di tali peculiarità può assumere rilevanza anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto, nel rispetto del diverso e più generale principio secondo cui le dichiarazioni del possessore o del detentore possono essere ritenute significative, se interpretate nel complessivo contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criterio di valutazione oggettiva. In particolare, la proposizione di una eccezione o di una domanda riconvenzionale di usucapione non determina in sè l'attenuazione dell'onere probatorio, posto che l'usucapione, quale modo di acquisto originario, non implica alcun riconoscimento in favore della controparte circa il valido acquisto della proprietà sulla base del titolo derivativo;
ma il criterio dell'alleviamento dell'onere probatorio trova senz'altro applicazione ove il convenuto stesso opponga un acquisto per usucapione fondato su di un possesso che ha iniziato ad esercitare, anche attraverso i propri danti causa, in epoca successiva a quella in cui si è formato il titolo di acquisto del rivendicante. In tal caso, si è detto, il thema disputandum pertiene all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore, il cui onere probatorio può, pertanto, ritenersi assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal dominus originario (Cass. 10 settembre 2002, n. 13186, in motivazione). In altri termini, l'eccezione o la domanda riconvenzionale relativa a un'usucapione il cui dies a quo si alleghi essere successivo al momento in cui l'attore (o il suo dante causa) ha acquistato la proprietà del bene determina il concentrarsi della controversia sul tema dell'esistenza o meno di un
5 titolo di acquisto, da parte del convenuto stesso, che, ponendosi in conflitto con quello vantato dall'attore, è idoneo a neutralizzarlo. Quel che rileva, dunque, ai fini dell'attenuazione del nominato onere probatorio, è la deduzione di un possesso ad usucapionem che si sia iniziato ad esercitare successivamente al perfezionarsi dell'acquisto dell'attore in rivendica (o del suo autore).
Sull'onere probatorio che incombe su chi agisce ex art. 948 c.c., la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. II, 12.10.2022 n. 29848) ha autorevolmente affermato che: “La proposizione della domanda, o eccezione, di usucapione, infatti, comporta l'affievolimento della cd. probatio diabolica che grava sull'attore in rivendicazione soltanto quando il convenuto, che agisce o eccepisce in via riconvenzionale l'usucapione del bene controverso, non disconosca l'originaria provenienza del fondo controverso dallo stesso avente causa della parte che ha agito in rivendicazione.
Infatti "Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa) posizione di possessore. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007,
Rv. 597719; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2009, Rv. 606937 e Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 14734 del 07/06/2018, Rv. 649050).
Ciò perché, come è stato chiarito da altra recente pronuncia di questa stessa sezione, "Essendo
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente
6 appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del
19/10/2021, Rv. 662516).
Il precedente da ultimo richiamato, al quale il Collegio intende dare continuità, muove dalla considerazione che legittimato passivo dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia, quindi, in grado di restituirlo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9851 del 10/10/1997, Rv. 508714 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13973 del 16/06/2006, Rv. 594164).
L'attore, oltre agli altri elementi previsti dall'art. 948 c.c., è tenuto anche a fornire la prova del possesso del bene rivendicato il capo al convenuto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5398 del 06/11/1985,
Rv. 442634; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2501 del 09/08/1962, Rv. 253738). Il quale, da parte sua, ove neghi la propria qualità di possessore, non propone una eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa (cfr. sul punto Cass. Sez. U , Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638372, secondo cui "le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti"). Tale difesa, in quanto tale, non esime l'attore dall'onere di dimostrare che sussiste, in capo al convenuto, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di rivendicazione, e dunque la sua condizione attuale di possessore o detentore del bene rivendicato.
Ciò posto, costituisce ius receptum che nel giudizio di rivendicazione l'attore debba provare di essere divenuto proprietario della res risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di avere egli stesso, da solo o unitamente ad alcuno dei suoi danti causa, posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Non è, dunque, sufficiente l'esibizione di un titolo di acquisto derivativo, perché esso non prova con certezza l'acquisto della proprietà in capo all'attore che agisce in rivendicazione, il quale potrebbe, in ultima analisi, avere anche acquistato a non domino. Di conseguenza il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare:
1) di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso appena precisato, cioè di legittimo titolare della proprietà del bene, per averlo acquistato a titolo originario;
7 2) oppure di vantare egli stesso un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, da solo ovvero unitamente ai propri danti causa, sommando il proprio possesso a quello esercitato dai predetti soggetti (cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2325 del
18/08/1964, Rv. 303490; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2334 del 01/03/1995, Rv. 490811; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14444 del 22/12/1999, Rv. 532467; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25643 del 04/12/2014, Rv.
633752; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 18/01/2017, Rv. 642466; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21940 del 10/09/2018, Rv. 650080; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1930 del 16/07/1966, Rv. 323747, sulla insufficienza della produzione di ... un atto di divisione, che, per il suo carattere dichiarativo e non costitutivo di diritti, non ha di per se solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, occorrendo dimostrare il titolo di acquisto della comunione in base al quale il bene e stato attribuito in sede di divisione"; sull'ultimo profilo, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22661 del 19/07/2022, Rv. 665252).
La prima indagine che il giudice del merito deve compiere, dunque, concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa. Tale accertamento va condotto a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché la dimostrazione del titolo, investendo uno degli elementi costitutivi della domanda, dev'essere fornita dall'attore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 991 del 11/03/1977, Rv. 384616; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 19/09/1985, Rv. 442144; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5131 del 03/03/2009, Rv. 606938). Proprio trattandosi di elemento costitutivo della domanda, l'eventuale insussistenza del titolo vantato dall'attore in rivendicazione va rilevata dal giudice anche d'ufficio, al pari dell'identità del bene rivendicato con quello descritto nel titolo sul quale la domanda si fonda, anche in assenza di specifiche eccezioni del convenuto sul punto (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 857 del 20/03/1972, Rv. 357063).
L'onere di allegazione, e dimostrazione, di un titolo valido costituisce dunque un presupposto fondamentale dell'azione di rivendicazione, in difetto della cui prova la domanda va rigettata, anche se la difesa del convenuto si sia limitata ad affermare, senza dimostrarla, l'esistenza di un proprio diritto di proprietà prevalente su quello dedotto dall'attore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 726 del 31/03/1967,
Rv. 326773).
Ne discende che il convenuto in rivendicazione non è obbligato a fornire alcuna prova e può scegliere di difendersi eccependo semplicemente il possideo quia possideo. Tuttavia, se egli adduce qualche prova o eccepisce l'esistenza di un suo diritto sulla cosa, ciò non può tornare a suo pregiudizio, non implicando tale condotta processuale, di per sé, alcuna intenzione di rinunciare alla posizione vantaggiosa derivante dal possesso del bene e, soprattutto, non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1034 del 15/05/1962, Rv. 251731; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5472
8 del 12/04/2001, Rv. 545874; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007, Rv. 597719; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 14734 del 07/06/2018, Rv. 649050).
Di conseguenza, alla proposizione dell'eccezione, o domanda riconvenzionale, di usucapione, anche laddove essa sia rigettata, non può conseguire la prova, per via indiretta, della titolarità del rivendicante (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 06/07/1962, Rv. 252767; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1909 del 15/07/1966, Rv. 323708; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2239 del 02/10/1967, Rv. 329427; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 2169 del 19/06/1969, Rv. 341478; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 496 del 27/02/1970, Rv.
345509; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 568 del 06/03/1970, Rv. 345662; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1245 del
28/04/1971, Rv. 351408; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1282 del 22/04/1972, Rv 357801; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5394 del 12/12/1977, Rv. 389058; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 106 del 09/01/1979, Rv.
396175; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6163 del 24/11/1979, Rv. 402881).
Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione può, naturalmente, subire attenuazioni in ragione della linea difensiva o adottata dal convenuto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 305 del 11/02/1964, Rv.
300378; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4822 del 14/07/1983, Rv. 429709; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 518 del
26/01/1982, Rv. 418223; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1873 del 07/03/1985, Rv. 439792; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 6592 del 11/11/1986, Rv. 448743; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8394 del 18/08/1990, Rv.
468911; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3564 del 25/03/1995, Rv. 491413; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5711 del
26/06/1997, Rv. 505476; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15388 del 22/07/2005, Rv. 582710; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 21829 del 17/10/2007, Rv. 599243). Ne deriva che la cd. probatio diabolica - cioè la dimostrazione dell'acquisto legittimo dei propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario- non
è dunque sempre necessaria per il rivendicante, il quale è tenuto a fornire la prova del proprio diritto sino al limite di quanto necessario a superare le allegazioni contrarie del convenuto. Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova infatti temperamento nelle ipotesi in cui il convenuto ammetta, in tutto od in parte, il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto, poiché in tal caso è inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, ovvero ad un acquisto a titolo originario, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia stato riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica.
L'attenuazione del rigore probatorio non si verifica, invece, qualora il convenuto si limiti a proporre una domanda, o eccezione, riconvenzionale di usucapione, dovendosi ribadire il principio per cui la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della prova medesima, che incombe sempre sul rivendicante
9 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5285 del 06/12/1977, Rv. 388951; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4931 del
18/08/1981, Rv. 415690).
In definitiva, può ribadirsi (come affermato nella già richiamata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del
19/10/2021, Rv. 662516) che:
- l'attore in rivendicazione deve fornire la prova rigorosa della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi ad eccepire possideo quia possideo;
- l'acquisto a titolo derivativo dimostra solo che c'e' stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa;
ciò tuttavia, in base al principio per cui nemo plus iuris potest transferre quam se ipse habet, non implica la prova della proprietà in capo al rivendicante, ma prova soltanto che costui ha ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata in precedenza dal suo dante causa;
- nel difetto della prova rigorosa della proprietà, l'attore in rivendicazione soccombe, anche se il convenuto non dimostri la sua proprietà del bene controverso;
il quadro non cambia anche se il convenuto abbia invocato l'accertamento di un proprio diritto sulla cosa, la cui prova sia tuttavia fallita, poiché la scelta difensiva del convenuto non può tornare a suo pregiudizio e non implica, di per sé, alcuna rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dalla condizione di possessore della res;
- il rigore probatorio si attenua soltanto qualora convenuto abbia fatto delle ammissioni, o impostato la propria linea difensiva, in termini tali da presupporre necessariamente il riconoscimento della proprietà in capo all'attore; per esempio, quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti, ovvero quando il convenuto deduca di aver avuto causa dallo stesso attore, o da un comune dante causa, o ancora riconosca che il bene era di proprietà di uno dei danti causa dell'attore; in tal caso, si configura un limite logico alla prova a carico dell'attore, non essendo necessario dimostrare fatti non controversi tra le parti;
- l'invocazione da parte del convenuto in rivendicazione, in via di eccezione o domanda riconvenzionali, dell'usucapione del bene controverso, non presuppone alcun riconoscimento del diritto di proprietà in capo all'attore, poiché l'usucapione è un titolo d'acquisto a carattere originario, e non derivativo;
- solo nel caso in cui l'usucapione sia dedotta in termini tali da non essere in contrasto con la proprietà della cosa in capo all'attore o ad uno dei suoi danti causa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10576 del
10/12/1994, Rv. 489123; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 02/03/1996, Rv. 496100; Sez. 2,
Sentenza n. 5487 del 17/04/2002, Rv. 553771; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14320 del 26/09/2003, Rv.
567184; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5852 del 16/03/2006, Rv. 586336; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021, Rv. 662260), ovverosia quando il convenuto riconosca che il rivendicante, o uno dei
10 danti causa di questi, era proprietario del bene all'epoca in cui egli assume di avere iniziato a possedere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8246 del 29/08/1997, Rv. 507340; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12545 del 12/11/1999 Rv. 531056; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 04/02/2000, Rv. 533492; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7264 del 12/05/2003, Rv. 562923; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14320 del 26/09/2003, Rv.
567184; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5852 del 16/03/2006, Rv. 586336), si verifica l'attenuazione dell'onere della prova in capo all'attore, fermo restando che, a tal fine, non basta il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo all'acquisto dell'attore”.
Nel caso in esame i convenuti, odierni appellati, hanno tempestivamente sollevato una mera eccezione di usucapione (prescrizione acquisitiva della proprietà), al solo fine di paralizzare la domanda attorea, senza null'altro dedurre e senza riconoscere alcun diritto e/o possesso in capo agli attori.
Il IB, anche sulla scorta della approfondita indagine effettuata sui titoli e sui documenti ritualmente e tempestivamente prodotti dalle parti, ha puntualmente descritto (pagg. 5 e 6) il contenuto degli atti pubblici che parte attrice ha posto a fondamento della sua domanda (compravendita del
15.11.1932, donazione del 19.12.1980, atti di compravendita del 23.12.1980 e del 20.10.1986 - in atti), evidenziando che “l'atto di compravendita del 20/10/1986 in forza del quale gli attori acquistavano il diritto di proprietà dell'appartamento al secondo piano dell'edificio sito in Viale Libertà n. 122, pertanto, certamente non contiene alcuna menzione dei “due vani siti nello scantinato dello stabile
[…]” censiti “al foglio 69 - particella 18134 - sub 12” oggetto della rivendica azionata con il presente giudizio”, così come, invero, nessun riferimento a detti vani si riscontra nel precedente atto pubblico del
23.12.1980 rogato dal Notaio n. 3230 Repertorio - n.1444 Raccolta, con il quale “ Persona_4 CP_6
, e vendevano a “un appartamento per
[...] CP_7 Parte_5 Parte_8 civile abitazione, facente parte dell'edificio sito in Catana al viale Libertà con ingresso dal portone e scala comune aprentesi al numero civico 122 di detto viale, ubicato al secondo piano” riportato in
“catasto all'articolo 5800, foglio 69/I, mappale 18134, subalterno 8”.
Il CTU, sul punto, dopo avere descritto dettagliatamente le caratteristiche e la consistenza degli immobili oggetto del mandato, ha chiarito che l'oggetto della controversia sono i due vani con accesso dalla porta posta di fronte lo sbarco della scala del cortile coperto condominiale con accesso dalla via
Libertà n.122 e precisamente il vano di mq 18,90 con un'apertura su cortile coperto e il vano di mq 8,10 con finestre su cortile scoperto, identificati alla lettera A (v. elaborato grafico allegato n.9) e che non corrispondono alla definizione attualmente riportata in catasto al foglio 69 part. 18134, sub 12, Z.C. 1, categoria C2, classe 8, partita 2066, rendita € 204,31 (pag. 6).
Ha poi precisato, rispondendo al secondo quesito sulla titolarità dei detti vani compiutamente e in modo scevro da vizi logico – giuridici, che “dall'analisi dei vari passaggi di proprietà intervenuti dal 1932 al
11 1986 attraverso lo studio dei titoli di provenienza presenti in fascicolo (per gli attori l'atto di compravendita del 15/11/1932 rogato dal Notaio di Acireale Repertorio n.10472 Persona_5
trascrizione n.19495 del 16/11/1932 registrato ad Acireale al n.695 il 05/12/1932 e per i convenuti l'atto di compravendita del 07/06/1933 rogato dal Notaio - Repertorio n.5380), si ritiene che Persona_6 la comproprietà presente nell'atto del 1932, riportata con riferimento indiretto nell'atto di donazione del 19/12/1980 e non specificata negli atti successivi, non possa ritenersi trasferita e che pertanto i soggetti aventi titolarità dominicale sul bene identificato quale oggetto della controversia siano i Sig.ri
, e ” (pag. 10). Parte_9 Parte_10 Controparte_1 Parte_7
Quanto asserito dagli appellanti sulla dimostrata loro comproprietà dei due vani presenti nello scantinato
“per cascata traslativa dei diritti reali” non è condivisibile e non trova riscontro nella produzione documentale e negli accertamenti tecnici espletati in corso di causa. Né appare utile e opportuno, ai fini della decisione, una nuova e diversa CTU al fine di analizzare e approfondire i presunti passaggi di proprietà intervenuti dal 1932 al 1971 inerenti ai beni immobili di proprietà degli odierni appellati, trattandosi di consulenza meramente esplorativa e finalizzata a ovviare alle eventuali carenze probatorie della difesa attorea.
Infine, questa Corte non può che evidenziare che, seppure parte appellante insista in appello sulla fondatezza della originaria domanda di rivendicazione, abbia poi concluso per una pronuncia favorevole ex art. 948 c.c. con oggetto altro immobile. Era onere degli attori verificare con certezza e precisione, prima di agire in giudizio, di quale immobile rivendicare la comproprietà, piuttosto che scoprire di avere commesso un errore nel corso del giudizio, allorquando parte convenuta ha prodotto, seppure tardivamente, un atto di permuta sula base del quale sarebbe mutato l'oggetto del contendere.
Né si può condividere, sul punto, quanto dedotto dal Geom. (consulente di parte degli attori) Per_7
nelle sue controdeduzioni alla CTU, richiamate in appello, laddove afferma che il consulente d'ufficio e, di conseguenza, il giudice avrebbero dovuto accertare se attraverso i diversi titoli di provenienza inerenti all'appartamento acquistato dagli attori (part. 18134 sub. 8) ci fosse pure un'altra unità immobiliare pro quota, senza tenere conto dello specifico oggetto della domanda di rivendicazione formulata in citazione.
Lo stesso consulente di parte afferma che per errore i sigg.ri hanno indicato i vani siti Pt_4 Parte_2
nel piano S1 censiti in catasto alla part. 18134 sub. 12, in quanto un attento esame dei diversi atti pubblici regolarmente trascritti nei registri immobiliari (e in particolare dell'atto di permuta del
9.9.1933) avrebbe consentito di individuare esattamente nell'unità immobiliare sita al piano terra e censita alla part. 18134 sub. 6 l'effettivo oggetto dell'azione di rivendica per la quota indivisa di 1/3 (v. visure catastali allegate alla perizia di parte del 4.5.2021).
12 Detto errore non è imputabile alle parti convenute né, tanto meno, al primo giudice che ha deciso nel pieno rispetto dell'art. 112 c.p.c.
L'eccezione di usucapione, riproposta in appello, rimane assorbita dal rigetto dei motivi di impugnazione e dalla conferma della sentenza di primo grado.
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore degli interessi perseguiti dalle parti e della rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di rivendica ex artt. 5 del D.M. Giustizia 55/2014 e 15 c.p.c. (scaglione da euro
5.200,01 a euro 26.000,00), nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta nella presente fase di appello, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e i parametri minimi per la fase di trattazione in appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio (cfr.
Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite formulata dalla difesa degli appellati non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Cass.
Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa”
(Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; Cass.
30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998,
n. 1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; Cass.
13 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ., Sez.
Un., 11/12/2007, n. 25831).
Nel caso in esame, in ragione dell'errore commesso nell'identificare il bene oggetto della domanda di rivendicazione e del non chiaro tenore letterale degli atti pubblici allegati dalle parti, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte degli attori (cfr. Cass.
Sez. Lav., 31.05.2022 n. 17722).
Autorevole e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Trib., 24.11.2022, n.34693;
Cass. Sez. VI, 18.11.2014 n. 24546), ha ritenuto che “nel giudizio di appello incorre in colpa grave la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame”.
Non sussiste, pertanto, mala fede o colpa grave in capo agli odierni appellanti, né la coscienza della assoluta infondatezza delle proprie tesi o un abuso del diritto all'impugnazione che possano giustificare la chiesta condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_4 Parte_2
nei confronti di , , e
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1700/2023 pubblicata il 20.04.2023 ed emessa dal Giudice monocratico della
Terza Sezione Civile del IB di Catania nel giudizio iscritto al n. 7740/2018 R.G.
Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 13.02.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 709/2023 R.G. promossa da: nato a [...] il [...], (C.F. ) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Caltanissetta il 03/04/1951, (C.F. ), residenti in [...]
122 e ivi domiciliati in via Etnea n. 688 presso lo studio dell'Avv. Sergio A. Spina (C.F.
) che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in primo C.F._3
grado;
APPELLANTI nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...]C.F._4
Catania, viale Libertà n.122, nata a [...] il [...] (C.F. CP_2
) e residente in [...], , nato a [...]F._5 Controparte_3
Catania il 05/09/1961, domiciliato in Catania, via Costa Andrea n.8 e , nato a [...]
Catania il 18/06/1964, domiciliato in Catania, via Costa Andrea n.8, tutti elettivamente domiciliati in
Catania, viale Jonio n.116 presso lo studio dell'avv. Antonella Miraldi ( che li C.F._6
rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATI
1 CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 6.2.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive depositate nei termini assegnati con ordinanza del 12.10.2023, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 26.04.2018 e convenivano in giudizio innanzi al Parte_3 Parte_2
IB di Catania , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
chiedendo di “ritenere e dichiarare fondata la domanda […] tesa a rivendicare i due 'vani scantinato' oggetto della presente controversia e meglio identificati in narrativa;
per l'effetto, ai sensi dell'art. 948
c.c. disporre e/o accertare e/o con qualsiasi altra statuizione sancire la comproprietà dei già citati vani
'scantinato' anche in favore degli odierni attori”.
A tal fine esponevano di essere comproprietari ciascuno per 1/2, giusta contratto di compravendita del
20/10/1986 a rogito del notaio di un appartamento al secondo piano situato nel Persona_1
condominio di viale Libertà n. 122 in Catania e di essere comproprietari, insieme ai convenuti, anche di due vani - censiti in catasto urbano al foglio 69, particella 18134, sub 12 - situati nello scantinato del medesimo stabile.
Aggiungevano che i convenuti avevano provveduto ad eseguire nei detti locali dei lavori di ristrutturazione senza il loro consenso e che, di fatto, disconoscevano il loro diritto di comproprietà.
Si costituivano tempestivamente in giudizio , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per l'omesso Controparte_4
obbligatorio preventivo ricorso alla mediazione, l'inammissibilità della stessa per carenza di legittimazione attiva e, nel merito, ne contestavano la totale infondatezza, eccependo altresì, in via riconvenzionale, di aver usucapito detti vani per averli posseduti in via esclusiva e “uti dominus”, unitamente ai danti causa, dall'edificazione dell'immobile e, comunque, dal 27.05.1933.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e istruita la causa mediante produzione documentale e CTU sullo stato dei luoghi, la causa veniva assunta in decisione all'udienza cartolare del
14.02.2023, con assegnazione dei termini ridotti (gg. 40 + gg. 20) per le difese conclusive.
Con sentenza n. 1700/2023 pubblicata il 20.04.2023, il Giudice monocratico della Terza Sezione Civile del IB di Catania, nel giudizio iscritto al n. 7740/2018 R.G. ha rigettato le domande attoree e condannato gli attori al pagamento delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 5.000,00 (oltre rimb. spese gen., IVA e CPA) e delle spese di CTU.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e per le ragioni di cui Parte_4 Parte_2
si dirà nel proseguo.
2 Costituitisi il giorno precedente alla prima udienza, , Controparte_1 CP_2 CP_3
e hanno resistito all'impugnazione, chiedendo il totale rigetto dell'appello,
[...] Controparte_4
con vittoria di spese e compensi, riproponendo la ritenuta assorbita eccezione di usucapione.
Con ordinanza del 12.10.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza e rinviato per la discussione, assegnando un termine per il deposito di note conclusive.
Sentite le parti e precisate le conclusioni all'udienza di discussione del 6.2.2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico e articolato motivo di appello si lamenta l'errata valutazione da parte del primo giudice di elementi e documenti fondamentali ai fini della decisione e vengono altresì contestate le risultanze della
CTU, chiedendo che venga espletata una nuova e più completa indagine.
Secondo quanto dedotto dalla difesa degli appellanti, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che gli attori non avrebbero assolto all'onere probatorio loro rispettivamente spettante ai fini della rivendicazione delle proprietà dei “due vani nello scantinato adibiti per uso portineria” oggetto di causa.
Gli stessi appellanti, però, evidenziando l'errore nella individuazione dell'immobile oggetto di rivendicazione, hanno chiesto dichiararsi la comproprietà nella misura di 1/3 indiviso dell'immobile sito al piano terra dell'edificio di viale Libertà n. 122, censito al catasto fabbricati del Comune di Catania al fg. 69, part. 18134 sub. 6, cat. A/4, classe 5, consistenza vani 2,5 (v. visura in atti) e non, invece, dei due locali siti nello scantinato del medesimo edificio, originariamente indicati in citazione.
Il motivo non è fondato.
Preliminarmente, così come eccepito dalla difesa degli appellati, il mutamento in appello dell'oggetto
(petitum) della domanda di rivendicazione avanzata in primo grado non è ammissibile, in ragione del divieto previsto dall'art. 345 c.p.c. di introduzione di domande nuove, aldilà delle ragioni prospettate dalla difesa degli appellanti.
Che i vani al piano terra adibiti ad abitazione del portiere (part. 18134 sub. 6) siano un bene immobile diverso per consistenza, ubicazione e identificazione catastale, da quello esattamente indicato e rivendicato in primo grado, è palese e ammesso da entrambe le parti.
La presunta scoperta nel corso del giudizio di primo grado dell'atto pubblico di permuta stipulato in data
9.9.1933 fra e da una parte, e e Parte_5 CP_5 Parte_6 Parte_7
dall'altra, avente ad oggetto detti beni immobili non consente in appello il sostanziale mutamento dell'oggetto del giudizio.
3 Detto documento è stato tardivamente prodotto dalla difesa dei convenuti in data 27.10.2020 e irritualmente allegato (n. 15) dal Geom. (CTP degli attori) alle sue controdeduzioni del 4.5.2021 Per_2
(impropriamente intestate “perizia extragiudiziaria”) rivolte alla bozza della consulenza tecnica d'ufficio del Dott. Arch. (relazione definitiva depositata in data 17.05.2021). Persona_3
Il predetto documento non è stato utilizzato dal CTU, che ne ha fatto espressa menzione nelle sue risposte, evidenziando l'irritualità e la tardività della produzione, e dal primo giudice che ha correttamente deciso sulla scorta dei titoli di provenienza e degli altri documenti tempestivamente prodotti dalle parti.
Il IB, invero, non ha utilizzato ai fini della decisione neppure gli altri documenti prodotti dalla difesa degli attori con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. del 30.05.2020 (all.ti 16 – 19), perché tardivi, come eccepito dalla difesa degli appellati già in primo grado. Detti documenti, peraltro, sono stati ritenuti non rilevanti dallo stesso G.I. (v. ordinanza del 4.11.2020) ai fini della prova della proprietà rivendicata ex art. 948 c.c. dagli attori.
Il documento prodotto con la predetta memoria al n. 15 (atto notarile di compravendita del 23.12.1980)
è stato invece, condivisibilmente, ritenuto ammissibile ed utilizzabile ai fini della decisione, atteso che lo stesso documento, seppure incompleto (mancava la quarta pagina) era già stato prodotto unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio (v. all.to n. 7). Parte attrice, al fine di ovviare all'errore eccepito dalla difesa dei convenuti, ha riprodotto in giudizio il medesimo documento, nel suo formato integrale.
Ciò premesso, passando ad esaminare l'originaria domanda di rivendicazione, la Corte condivide pienamente le ragioni della impugnata sentenza, alla luce dell'esito dell'attività istruttoria e delle risultanze della CTU, ben evidenziato dal IB.
Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (cfr. da ultimo,
Cass. Sez. II, 29/10/2019, n.27700; Cass. Sez. II, 18/01/2017 n. 1210, Cass. Sezioni Unite 28/03/2014,
n. 7305).
Un chiaro orientamento della Suprema Corte riconduce nella regola generale della probatio diabolica propria dell'azione reale (cfr. Cass. S.U., 28 marzo 2014 n. 7305 e Cass. Sez. II, 4 dicembre 2014 n.
25643) pure la fattispecie in cui la controparte di chi agisce in rivendicazione eccepisce l'usucapione (v.
Cass. sez. 2, 17 maggio 2007 n. 11555: "Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione
4 deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore"; tra gli arresti massimati, sulla stessa linea Cass. sez. 2, 9 giugno 1987 n. 5038, Cass. sez. 2, 16 dicembre
1994 n. 10815, Cass. sez. 2, 12 aprile 2001 n. 5472, Cass. sez. 2, 23 maggio 2006 n. 4248 e Cass. sez. 2,
3 marzo 2009 n. 5131).
Infatti,“l'attore è bensì onerato della prova dell'asserito diritto dominicale mediante la rigorosa dimostrazione del titolo originario d'acquisto del bene - in ragione o della progressione risalente dei titoli derivativi sino a un titolo di acquisto originario, o del possesso ad usucapionem, anche per accessione, sino al compimento del ventennio - ma tale principio va adattato alle peculiarità del caso concreto sottoposto all'esame del giudice del merito, sicché in ragione di tali peculiarità può assumere rilevanza anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto, nel rispetto del diverso e più generale principio secondo cui le dichiarazioni del possessore o del detentore possono essere ritenute significative, se interpretate nel complessivo contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criterio di valutazione oggettiva. In particolare, la proposizione di una eccezione o di una domanda riconvenzionale di usucapione non determina in sè l'attenuazione dell'onere probatorio, posto che l'usucapione, quale modo di acquisto originario, non implica alcun riconoscimento in favore della controparte circa il valido acquisto della proprietà sulla base del titolo derivativo;
ma il criterio dell'alleviamento dell'onere probatorio trova senz'altro applicazione ove il convenuto stesso opponga un acquisto per usucapione fondato su di un possesso che ha iniziato ad esercitare, anche attraverso i propri danti causa, in epoca successiva a quella in cui si è formato il titolo di acquisto del rivendicante. In tal caso, si è detto, il thema disputandum pertiene all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore, il cui onere probatorio può, pertanto, ritenersi assolto, nel fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal dominus originario (Cass. 10 settembre 2002, n. 13186, in motivazione). In altri termini, l'eccezione o la domanda riconvenzionale relativa a un'usucapione il cui dies a quo si alleghi essere successivo al momento in cui l'attore (o il suo dante causa) ha acquistato la proprietà del bene determina il concentrarsi della controversia sul tema dell'esistenza o meno di un
5 titolo di acquisto, da parte del convenuto stesso, che, ponendosi in conflitto con quello vantato dall'attore, è idoneo a neutralizzarlo. Quel che rileva, dunque, ai fini dell'attenuazione del nominato onere probatorio, è la deduzione di un possesso ad usucapionem che si sia iniziato ad esercitare successivamente al perfezionarsi dell'acquisto dell'attore in rivendica (o del suo autore).
Sull'onere probatorio che incombe su chi agisce ex art. 948 c.c., la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. II, 12.10.2022 n. 29848) ha autorevolmente affermato che: “La proposizione della domanda, o eccezione, di usucapione, infatti, comporta l'affievolimento della cd. probatio diabolica che grava sull'attore in rivendicazione soltanto quando il convenuto, che agisce o eccepisce in via riconvenzionale l'usucapione del bene controverso, non disconosca l'originaria provenienza del fondo controverso dallo stesso avente causa della parte che ha agito in rivendicazione.
Infatti "Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa) posizione di possessore. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007,
Rv. 597719; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5131 del 03/03/2009, Rv. 606937 e Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 14734 del 07/06/2018, Rv. 649050).
Ciò perché, come è stato chiarito da altra recente pronuncia di questa stessa sezione, "Essendo
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente
6 appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del
19/10/2021, Rv. 662516).
Il precedente da ultimo richiamato, al quale il Collegio intende dare continuità, muove dalla considerazione che legittimato passivo dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia, quindi, in grado di restituirlo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9851 del 10/10/1997, Rv. 508714 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13973 del 16/06/2006, Rv. 594164).
L'attore, oltre agli altri elementi previsti dall'art. 948 c.c., è tenuto anche a fornire la prova del possesso del bene rivendicato il capo al convenuto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5398 del 06/11/1985,
Rv. 442634; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2501 del 09/08/1962, Rv. 253738). Il quale, da parte sua, ove neghi la propria qualità di possessore, non propone una eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa (cfr. sul punto Cass. Sez. U , Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638372, secondo cui "le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti"). Tale difesa, in quanto tale, non esime l'attore dall'onere di dimostrare che sussiste, in capo al convenuto, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di rivendicazione, e dunque la sua condizione attuale di possessore o detentore del bene rivendicato.
Ciò posto, costituisce ius receptum che nel giudizio di rivendicazione l'attore debba provare di essere divenuto proprietario della res risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di avere egli stesso, da solo o unitamente ad alcuno dei suoi danti causa, posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Non è, dunque, sufficiente l'esibizione di un titolo di acquisto derivativo, perché esso non prova con certezza l'acquisto della proprietà in capo all'attore che agisce in rivendicazione, il quale potrebbe, in ultima analisi, avere anche acquistato a non domino. Di conseguenza il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare:
1) di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso appena precisato, cioè di legittimo titolare della proprietà del bene, per averlo acquistato a titolo originario;
7 2) oppure di vantare egli stesso un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, da solo ovvero unitamente ai propri danti causa, sommando il proprio possesso a quello esercitato dai predetti soggetti (cfr. sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2325 del
18/08/1964, Rv. 303490; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2334 del 01/03/1995, Rv. 490811; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14444 del 22/12/1999, Rv. 532467; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25643 del 04/12/2014, Rv.
633752; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1210 del 18/01/2017, Rv. 642466; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21940 del 10/09/2018, Rv. 650080; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1930 del 16/07/1966, Rv. 323747, sulla insufficienza della produzione di ... un atto di divisione, che, per il suo carattere dichiarativo e non costitutivo di diritti, non ha di per se solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, occorrendo dimostrare il titolo di acquisto della comunione in base al quale il bene e stato attribuito in sede di divisione"; sull'ultimo profilo, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
22661 del 19/07/2022, Rv. 665252).
La prima indagine che il giudice del merito deve compiere, dunque, concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della sua pretesa. Tale accertamento va condotto a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché la dimostrazione del titolo, investendo uno degli elementi costitutivi della domanda, dev'essere fornita dall'attore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 991 del 11/03/1977, Rv. 384616; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 19/09/1985, Rv. 442144; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5131 del 03/03/2009, Rv. 606938). Proprio trattandosi di elemento costitutivo della domanda, l'eventuale insussistenza del titolo vantato dall'attore in rivendicazione va rilevata dal giudice anche d'ufficio, al pari dell'identità del bene rivendicato con quello descritto nel titolo sul quale la domanda si fonda, anche in assenza di specifiche eccezioni del convenuto sul punto (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 857 del 20/03/1972, Rv. 357063).
L'onere di allegazione, e dimostrazione, di un titolo valido costituisce dunque un presupposto fondamentale dell'azione di rivendicazione, in difetto della cui prova la domanda va rigettata, anche se la difesa del convenuto si sia limitata ad affermare, senza dimostrarla, l'esistenza di un proprio diritto di proprietà prevalente su quello dedotto dall'attore (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 726 del 31/03/1967,
Rv. 326773).
Ne discende che il convenuto in rivendicazione non è obbligato a fornire alcuna prova e può scegliere di difendersi eccependo semplicemente il possideo quia possideo. Tuttavia, se egli adduce qualche prova o eccepisce l'esistenza di un suo diritto sulla cosa, ciò non può tornare a suo pregiudizio, non implicando tale condotta processuale, di per sé, alcuna intenzione di rinunciare alla posizione vantaggiosa derivante dal possesso del bene e, soprattutto, non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1034 del 15/05/1962, Rv. 251731; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5472
8 del 12/04/2001, Rv. 545874; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007, Rv. 597719; Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 14734 del 07/06/2018, Rv. 649050).
Di conseguenza, alla proposizione dell'eccezione, o domanda riconvenzionale, di usucapione, anche laddove essa sia rigettata, non può conseguire la prova, per via indiretta, della titolarità del rivendicante (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1738 del 06/07/1962, Rv. 252767; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1909 del 15/07/1966, Rv. 323708; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2239 del 02/10/1967, Rv. 329427; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 2169 del 19/06/1969, Rv. 341478; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 496 del 27/02/1970, Rv.
345509; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 568 del 06/03/1970, Rv. 345662; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1245 del
28/04/1971, Rv. 351408; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1282 del 22/04/1972, Rv 357801; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 5394 del 12/12/1977, Rv. 389058; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 106 del 09/01/1979, Rv.
396175; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6163 del 24/11/1979, Rv. 402881).
Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione può, naturalmente, subire attenuazioni in ragione della linea difensiva o adottata dal convenuto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 305 del 11/02/1964, Rv.
300378; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4822 del 14/07/1983, Rv. 429709; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 518 del
26/01/1982, Rv. 418223; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1873 del 07/03/1985, Rv. 439792; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 6592 del 11/11/1986, Rv. 448743; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8394 del 18/08/1990, Rv.
468911; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3564 del 25/03/1995, Rv. 491413; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5711 del
26/06/1997, Rv. 505476; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15388 del 22/07/2005, Rv. 582710; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 21829 del 17/10/2007, Rv. 599243). Ne deriva che la cd. probatio diabolica - cioè la dimostrazione dell'acquisto legittimo dei propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario- non
è dunque sempre necessaria per il rivendicante, il quale è tenuto a fornire la prova del proprio diritto sino al limite di quanto necessario a superare le allegazioni contrarie del convenuto. Il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova infatti temperamento nelle ipotesi in cui il convenuto ammetta, in tutto od in parte, il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto, poiché in tal caso è inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, ovvero ad un acquisto a titolo originario, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia stato riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica.
L'attenuazione del rigore probatorio non si verifica, invece, qualora il convenuto si limiti a proporre una domanda, o eccezione, riconvenzionale di usucapione, dovendosi ribadire il principio per cui la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della prova medesima, che incombe sempre sul rivendicante
9 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5285 del 06/12/1977, Rv. 388951; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4931 del
18/08/1981, Rv. 415690).
In definitiva, può ribadirsi (come affermato nella già richiamata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28865 del
19/10/2021, Rv. 662516) che:
- l'attore in rivendicazione deve fornire la prova rigorosa della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi ad eccepire possideo quia possideo;
- l'acquisto a titolo derivativo dimostra solo che c'e' stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa;
ciò tuttavia, in base al principio per cui nemo plus iuris potest transferre quam se ipse habet, non implica la prova della proprietà in capo al rivendicante, ma prova soltanto che costui ha ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata in precedenza dal suo dante causa;
- nel difetto della prova rigorosa della proprietà, l'attore in rivendicazione soccombe, anche se il convenuto non dimostri la sua proprietà del bene controverso;
il quadro non cambia anche se il convenuto abbia invocato l'accertamento di un proprio diritto sulla cosa, la cui prova sia tuttavia fallita, poiché la scelta difensiva del convenuto non può tornare a suo pregiudizio e non implica, di per sé, alcuna rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dalla condizione di possessore della res;
- il rigore probatorio si attenua soltanto qualora convenuto abbia fatto delle ammissioni, o impostato la propria linea difensiva, in termini tali da presupporre necessariamente il riconoscimento della proprietà in capo all'attore; per esempio, quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti, ovvero quando il convenuto deduca di aver avuto causa dallo stesso attore, o da un comune dante causa, o ancora riconosca che il bene era di proprietà di uno dei danti causa dell'attore; in tal caso, si configura un limite logico alla prova a carico dell'attore, non essendo necessario dimostrare fatti non controversi tra le parti;
- l'invocazione da parte del convenuto in rivendicazione, in via di eccezione o domanda riconvenzionali, dell'usucapione del bene controverso, non presuppone alcun riconoscimento del diritto di proprietà in capo all'attore, poiché l'usucapione è un titolo d'acquisto a carattere originario, e non derivativo;
- solo nel caso in cui l'usucapione sia dedotta in termini tali da non essere in contrasto con la proprietà della cosa in capo all'attore o ad uno dei suoi danti causa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10576 del
10/12/1994, Rv. 489123; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1634 del 02/03/1996, Rv. 496100; Sez. 2,
Sentenza n. 5487 del 17/04/2002, Rv. 553771; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14320 del 26/09/2003, Rv.
567184; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5852 del 16/03/2006, Rv. 586336; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25865 del 23/09/2021, Rv. 662260), ovverosia quando il convenuto riconosca che il rivendicante, o uno dei
10 danti causa di questi, era proprietario del bene all'epoca in cui egli assume di avere iniziato a possedere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8246 del 29/08/1997, Rv. 507340; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12545 del 12/11/1999 Rv. 531056; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 04/02/2000, Rv. 533492; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7264 del 12/05/2003, Rv. 562923; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14320 del 26/09/2003, Rv.
567184; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5852 del 16/03/2006, Rv. 586336), si verifica l'attenuazione dell'onere della prova in capo all'attore, fermo restando che, a tal fine, non basta il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo all'acquisto dell'attore”.
Nel caso in esame i convenuti, odierni appellati, hanno tempestivamente sollevato una mera eccezione di usucapione (prescrizione acquisitiva della proprietà), al solo fine di paralizzare la domanda attorea, senza null'altro dedurre e senza riconoscere alcun diritto e/o possesso in capo agli attori.
Il IB, anche sulla scorta della approfondita indagine effettuata sui titoli e sui documenti ritualmente e tempestivamente prodotti dalle parti, ha puntualmente descritto (pagg. 5 e 6) il contenuto degli atti pubblici che parte attrice ha posto a fondamento della sua domanda (compravendita del
15.11.1932, donazione del 19.12.1980, atti di compravendita del 23.12.1980 e del 20.10.1986 - in atti), evidenziando che “l'atto di compravendita del 20/10/1986 in forza del quale gli attori acquistavano il diritto di proprietà dell'appartamento al secondo piano dell'edificio sito in Viale Libertà n. 122, pertanto, certamente non contiene alcuna menzione dei “due vani siti nello scantinato dello stabile
[…]” censiti “al foglio 69 - particella 18134 - sub 12” oggetto della rivendica azionata con il presente giudizio”, così come, invero, nessun riferimento a detti vani si riscontra nel precedente atto pubblico del
23.12.1980 rogato dal Notaio n. 3230 Repertorio - n.1444 Raccolta, con il quale “ Persona_4 CP_6
, e vendevano a “un appartamento per
[...] CP_7 Parte_5 Parte_8 civile abitazione, facente parte dell'edificio sito in Catana al viale Libertà con ingresso dal portone e scala comune aprentesi al numero civico 122 di detto viale, ubicato al secondo piano” riportato in
“catasto all'articolo 5800, foglio 69/I, mappale 18134, subalterno 8”.
Il CTU, sul punto, dopo avere descritto dettagliatamente le caratteristiche e la consistenza degli immobili oggetto del mandato, ha chiarito che l'oggetto della controversia sono i due vani con accesso dalla porta posta di fronte lo sbarco della scala del cortile coperto condominiale con accesso dalla via
Libertà n.122 e precisamente il vano di mq 18,90 con un'apertura su cortile coperto e il vano di mq 8,10 con finestre su cortile scoperto, identificati alla lettera A (v. elaborato grafico allegato n.9) e che non corrispondono alla definizione attualmente riportata in catasto al foglio 69 part. 18134, sub 12, Z.C. 1, categoria C2, classe 8, partita 2066, rendita € 204,31 (pag. 6).
Ha poi precisato, rispondendo al secondo quesito sulla titolarità dei detti vani compiutamente e in modo scevro da vizi logico – giuridici, che “dall'analisi dei vari passaggi di proprietà intervenuti dal 1932 al
11 1986 attraverso lo studio dei titoli di provenienza presenti in fascicolo (per gli attori l'atto di compravendita del 15/11/1932 rogato dal Notaio di Acireale Repertorio n.10472 Persona_5
trascrizione n.19495 del 16/11/1932 registrato ad Acireale al n.695 il 05/12/1932 e per i convenuti l'atto di compravendita del 07/06/1933 rogato dal Notaio - Repertorio n.5380), si ritiene che Persona_6 la comproprietà presente nell'atto del 1932, riportata con riferimento indiretto nell'atto di donazione del 19/12/1980 e non specificata negli atti successivi, non possa ritenersi trasferita e che pertanto i soggetti aventi titolarità dominicale sul bene identificato quale oggetto della controversia siano i Sig.ri
, e ” (pag. 10). Parte_9 Parte_10 Controparte_1 Parte_7
Quanto asserito dagli appellanti sulla dimostrata loro comproprietà dei due vani presenti nello scantinato
“per cascata traslativa dei diritti reali” non è condivisibile e non trova riscontro nella produzione documentale e negli accertamenti tecnici espletati in corso di causa. Né appare utile e opportuno, ai fini della decisione, una nuova e diversa CTU al fine di analizzare e approfondire i presunti passaggi di proprietà intervenuti dal 1932 al 1971 inerenti ai beni immobili di proprietà degli odierni appellati, trattandosi di consulenza meramente esplorativa e finalizzata a ovviare alle eventuali carenze probatorie della difesa attorea.
Infine, questa Corte non può che evidenziare che, seppure parte appellante insista in appello sulla fondatezza della originaria domanda di rivendicazione, abbia poi concluso per una pronuncia favorevole ex art. 948 c.c. con oggetto altro immobile. Era onere degli attori verificare con certezza e precisione, prima di agire in giudizio, di quale immobile rivendicare la comproprietà, piuttosto che scoprire di avere commesso un errore nel corso del giudizio, allorquando parte convenuta ha prodotto, seppure tardivamente, un atto di permuta sula base del quale sarebbe mutato l'oggetto del contendere.
Né si può condividere, sul punto, quanto dedotto dal Geom. (consulente di parte degli attori) Per_7
nelle sue controdeduzioni alla CTU, richiamate in appello, laddove afferma che il consulente d'ufficio e, di conseguenza, il giudice avrebbero dovuto accertare se attraverso i diversi titoli di provenienza inerenti all'appartamento acquistato dagli attori (part. 18134 sub. 8) ci fosse pure un'altra unità immobiliare pro quota, senza tenere conto dello specifico oggetto della domanda di rivendicazione formulata in citazione.
Lo stesso consulente di parte afferma che per errore i sigg.ri hanno indicato i vani siti Pt_4 Parte_2
nel piano S1 censiti in catasto alla part. 18134 sub. 12, in quanto un attento esame dei diversi atti pubblici regolarmente trascritti nei registri immobiliari (e in particolare dell'atto di permuta del
9.9.1933) avrebbe consentito di individuare esattamente nell'unità immobiliare sita al piano terra e censita alla part. 18134 sub. 6 l'effettivo oggetto dell'azione di rivendica per la quota indivisa di 1/3 (v. visure catastali allegate alla perizia di parte del 4.5.2021).
12 Detto errore non è imputabile alle parti convenute né, tanto meno, al primo giudice che ha deciso nel pieno rispetto dell'art. 112 c.p.c.
L'eccezione di usucapione, riproposta in appello, rimane assorbita dal rigetto dei motivi di impugnazione e dalla conferma della sentenza di primo grado.
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'effettivo valore degli interessi perseguiti dalle parti e della rendita catastale dell'unità immobiliare oggetto di rivendica ex artt. 5 del D.M. Giustizia 55/2014 e 15 c.p.c. (scaglione da euro
5.200,01 a euro 26.000,00), nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta nella presente fase di appello, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e i parametri minimi per la fase di trattazione in appello, in mancanza di attività a contenuto istruttorio (cfr.
Cass. Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite formulata dalla difesa degli appellati non può trovare accoglimento.
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Cass.
Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa”
(Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; Cass.
30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998,
n. 1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; Cass.
13 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ., Sez.
Un., 11/12/2007, n. 25831).
Nel caso in esame, in ragione dell'errore commesso nell'identificare il bene oggetto della domanda di rivendicazione e del non chiaro tenore letterale degli atti pubblici allegati dalle parti, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte degli attori (cfr. Cass.
Sez. Lav., 31.05.2022 n. 17722).
Autorevole e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Trib., 24.11.2022, n.34693;
Cass. Sez. VI, 18.11.2014 n. 24546), ha ritenuto che “nel giudizio di appello incorre in colpa grave la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame”.
Non sussiste, pertanto, mala fede o colpa grave in capo agli odierni appellanti, né la coscienza della assoluta infondatezza delle proprie tesi o un abuso del diritto all'impugnazione che possano giustificare la chiesta condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_4 Parte_2
nei confronti di , , e
[...] Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n. 1700/2023 pubblicata il 20.04.2023 ed emessa dal Giudice monocratico della
Terza Sezione Civile del IB di Catania nel giudizio iscritto al n. 7740/2018 R.G.
Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 13.02.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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