TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/07/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 257/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco PonSIlione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale nato il [...], a [...]_1 C.F._1
INFERIORE (SA), assistito e difeso dall'Avv. DANIEL GIZZI, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Controparte_1 C.F._3 assistita e difesa dall'Avv. DANIEL GIZZI, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
All'udienza davanti al Presidente relatore del 26.06.2025, esclusa la possibilità di riconciliazione, i coniugi hanno confermato la domanda congiunta di separazione, avendo il P.M. in data 25.03.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di conSIlio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento e confermati nel verbale della predetta udienza di comparizione davanti al Presidente relatore, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
• “Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
• dichiarare la separazione personale dei coniugi cod. fisc. Parte_1
e , cod. fisc. ai sensi dell'art. 151, 1° C.F._1 Controparte_1 C.F._3 comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Isernia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione a) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo ognuno titolare di adeguati redditi propri così come si evince dalle dichiarazioni dei redditi che si allegano (cfr. doc.
3);
b) che in relazione all'immobile ubicato in Cantalupo Nel Sannio (IS) contraddistinto in catasto al foglio 19 part.lla 46 sub. 4, 47 sub. 2 e 48 sub. 3 (cfr. doc. 4) il SI. si impegna a Parte_1 trasferire a titolo oneroso la propria quota di proprietà pari ad ½ dell'intero alla SI.ra CP
, che accetta, per l'importo di € 60.000,00.
[...] La predetta somma verrà corrisposta dalla SI.ra al SI. in n. 6 Controparte_1 Parte_1 rate semestrali dell'importo di € 10.000,00 cadauna presso le coordinate bancarie di seguito indicate
[...]. Il termine per il pagamento decorrerà dal giorno 20.06.2025.
La SI.ra viene immediatamente immessa nel possesso dell'immobile e solo al Controparte_1 termine del pagamento dell'ultima rata il SI. si impegna a trasferire, mediante Parte_1 rogito notarile, alla SI.ra la propria quota pari ad ½ del summenzionato immobile. Controparte_1
Il pagamento del rogito e di tutte le spese ed oneri ad esso connessi saranno interamente a carico della SI.ra . Controparte_1
Sarà onere della SI.ra inoltre, comunicare almeno con un preavviso di 20 giorni Controparte_1 al SI. il nome del notaio e la data in cui dovrà avvenire il rogito. Sino al momento Parte_1 in cui non si procederà al rogito notarile saranno altresì a carico della SI.ra tutte Controparte_1 le seguenti spese afferenti l'immobile sopra indicato: pagamento IMU, TARI, TARSU, ordinaria e straordinaria amministrazione e manutenzione, responsabilità civile verso terzi danneggiati, rinunciando la SI.ra a qualsiasi azione di regresso nei confronti del SI. a CP Pt_1 qualunque titolo o causa.
Il presente trasferimento è esente da ogni imposta e/o tributo e/o tassa di qualunque tipo e specie, in quanto assoggettato alle agevolazioni fiscali all'uopo previste dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74 anche alla luce della circolare del Ministero delle Finanze (Dipartimento Entrate) del 16 marzo
2000 n. 49/E, nonché della circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 e della circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 emesse dalla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate.
Le parti richiedono sin da ora la applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della L.
6.3.1987 n. 74 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154 del 10.5.1999 della Corte Costituzionale, come interpretato alla luce dei numerosi pronunciamenti della suprema Corte di Cassazione (cfr sent. 14791 15.11.2000, sent. 11342 del 17.6.2004; sent n. 16348 del 28.6.13, sent. 2111 del 3.2.13; sent. 3110 del 17.2.16) e alla luce della Circolare del Ministero delle Finanza dipartimento entrate del 16.3.2008 n. 49/E, nonché della Circolare n. 27/E del 21.6.2012 e della Circolare 2/E del
21.2.2014 della Direzione generale dell'Agenzia delle Entrate;
consistenti nell'esenzione dall'imposto di bollo, di registro, ipotecaria e catastali e ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti di separazione personali tra coniugi. Le parti confermano sin da ora che il trasferimento in oggetto è essenziale ed imprescindibile ai fini della separazione tra i coniugi senza il quale i coniugi non sarebbero addivenuti alla suddetta separazione consensuale.
Tenuto conto del pagamento dilazionato del prezzo le parti ai sensi dell'art. 1456 c.c. convengono espressamente che il mancato pagamento del suddetto prezzo secondo le modalità sopra convenute determinerà la risoluzione di diritto dell'atto; c) che in relazione al motoveicolo targato EB37662 di proprietà esclusiva del SI. Parte_1 lo stesso bene mobile registrato rimarrà custodito presso il garage dell'abitazione sita in Cantalupo
Nel Sannio alla Via Campo Dei Fiori n. 40 fin quando lo stesso non troverà altro luogo ove allocarlo e comunque non oltre la sottoscrizione del summenzionato rogito notarile indicato alla lettera b);
d) che in relazione agli animali domestici, nella specie 3 gatti, presenti all'interno dell'abitazione sita in Cantalupo Nel Sannio alla Via Campo Dei Fiori n. 40, il SI. previo Parte_1 preavviso di almeno tre ore da effettuarsi nei confronti della SI.ra a mezzo whatsapp, potrà, CP una o due volte a settimana, recarsi ed entrare nel prefato immobile per provvedere unicamente alla cura dei propri animali domestici il tutto fino a vita natural durante degli stessi;
e) che la SI.ra rinuncia, senza condizioni, al credito vantato nei confronti del SI. Controparte_1 dell'importo di € 20.000,00 erogato in favore di quest'ultimo con bonifico in data Parte_1
28.06.2021 (cfr. doc. 5).”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento e confermati nel predetto verbale di udienza. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di conSIlio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. Michele Caroppoli
N. 257/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco PonSIlione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale nato il [...], a [...]_1 C.F._1
INFERIORE (SA), assistito e difeso dall'Avv. DANIEL GIZZI, codice fiscale
C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Controparte_1 C.F._3 assistita e difesa dall'Avv. DANIEL GIZZI, codice fiscale C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
All'udienza davanti al Presidente relatore del 26.06.2025, esclusa la possibilità di riconciliazione, i coniugi hanno confermato la domanda congiunta di separazione, avendo il P.M. in data 25.03.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di conSIlio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento e confermati nel verbale della predetta udienza di comparizione davanti al Presidente relatore, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
• “Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
• dichiarare la separazione personale dei coniugi cod. fisc. Parte_1
e , cod. fisc. ai sensi dell'art. 151, 1° C.F._1 Controparte_1 C.F._3 comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Isernia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione a) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo ognuno titolare di adeguati redditi propri così come si evince dalle dichiarazioni dei redditi che si allegano (cfr. doc.
3);
b) che in relazione all'immobile ubicato in Cantalupo Nel Sannio (IS) contraddistinto in catasto al foglio 19 part.lla 46 sub. 4, 47 sub. 2 e 48 sub. 3 (cfr. doc. 4) il SI. si impegna a Parte_1 trasferire a titolo oneroso la propria quota di proprietà pari ad ½ dell'intero alla SI.ra CP
, che accetta, per l'importo di € 60.000,00.
[...] La predetta somma verrà corrisposta dalla SI.ra al SI. in n. 6 Controparte_1 Parte_1 rate semestrali dell'importo di € 10.000,00 cadauna presso le coordinate bancarie di seguito indicate
[...]. Il termine per il pagamento decorrerà dal giorno 20.06.2025.
La SI.ra viene immediatamente immessa nel possesso dell'immobile e solo al Controparte_1 termine del pagamento dell'ultima rata il SI. si impegna a trasferire, mediante Parte_1 rogito notarile, alla SI.ra la propria quota pari ad ½ del summenzionato immobile. Controparte_1
Il pagamento del rogito e di tutte le spese ed oneri ad esso connessi saranno interamente a carico della SI.ra . Controparte_1
Sarà onere della SI.ra inoltre, comunicare almeno con un preavviso di 20 giorni Controparte_1 al SI. il nome del notaio e la data in cui dovrà avvenire il rogito. Sino al momento Parte_1 in cui non si procederà al rogito notarile saranno altresì a carico della SI.ra tutte Controparte_1 le seguenti spese afferenti l'immobile sopra indicato: pagamento IMU, TARI, TARSU, ordinaria e straordinaria amministrazione e manutenzione, responsabilità civile verso terzi danneggiati, rinunciando la SI.ra a qualsiasi azione di regresso nei confronti del SI. a CP Pt_1 qualunque titolo o causa.
Il presente trasferimento è esente da ogni imposta e/o tributo e/o tassa di qualunque tipo e specie, in quanto assoggettato alle agevolazioni fiscali all'uopo previste dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74 anche alla luce della circolare del Ministero delle Finanze (Dipartimento Entrate) del 16 marzo
2000 n. 49/E, nonché della circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 e della circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 emesse dalla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate.
Le parti richiedono sin da ora la applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della L.
6.3.1987 n. 74 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154 del 10.5.1999 della Corte Costituzionale, come interpretato alla luce dei numerosi pronunciamenti della suprema Corte di Cassazione (cfr sent. 14791 15.11.2000, sent. 11342 del 17.6.2004; sent n. 16348 del 28.6.13, sent. 2111 del 3.2.13; sent. 3110 del 17.2.16) e alla luce della Circolare del Ministero delle Finanza dipartimento entrate del 16.3.2008 n. 49/E, nonché della Circolare n. 27/E del 21.6.2012 e della Circolare 2/E del
21.2.2014 della Direzione generale dell'Agenzia delle Entrate;
consistenti nell'esenzione dall'imposto di bollo, di registro, ipotecaria e catastali e ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti di separazione personali tra coniugi. Le parti confermano sin da ora che il trasferimento in oggetto è essenziale ed imprescindibile ai fini della separazione tra i coniugi senza il quale i coniugi non sarebbero addivenuti alla suddetta separazione consensuale.
Tenuto conto del pagamento dilazionato del prezzo le parti ai sensi dell'art. 1456 c.c. convengono espressamente che il mancato pagamento del suddetto prezzo secondo le modalità sopra convenute determinerà la risoluzione di diritto dell'atto; c) che in relazione al motoveicolo targato EB37662 di proprietà esclusiva del SI. Parte_1 lo stesso bene mobile registrato rimarrà custodito presso il garage dell'abitazione sita in Cantalupo
Nel Sannio alla Via Campo Dei Fiori n. 40 fin quando lo stesso non troverà altro luogo ove allocarlo e comunque non oltre la sottoscrizione del summenzionato rogito notarile indicato alla lettera b);
d) che in relazione agli animali domestici, nella specie 3 gatti, presenti all'interno dell'abitazione sita in Cantalupo Nel Sannio alla Via Campo Dei Fiori n. 40, il SI. previo Parte_1 preavviso di almeno tre ore da effettuarsi nei confronti della SI.ra a mezzo whatsapp, potrà, CP una o due volte a settimana, recarsi ed entrare nel prefato immobile per provvedere unicamente alla cura dei propri animali domestici il tutto fino a vita natural durante degli stessi;
e) che la SI.ra rinuncia, senza condizioni, al credito vantato nei confronti del SI. Controparte_1 dell'importo di € 20.000,00 erogato in favore di quest'ultimo con bonifico in data Parte_1
28.06.2021 (cfr. doc. 5).”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento e confermati nel predetto verbale di udienza. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di conSIlio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. Michele Caroppoli