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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8563/2017 pendente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'Avv. Veneruso Renato (C.F. ; C.F._4
ATTORI
(C.F. , Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marciano Raffaele (C.F. C.F._6
); C.F._7
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 28.11.2017, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno convenuto in giudizio e , deducendo
[...] Parte_4 Parte_5
quanto segue:
• sono titolari di un credito nei confronti della Controparte_1
, in virtù della sentenza n. 1220/2016 del Tribunale di Napoli;
[...]
1 • ai fini dell'esecuzione di tale credito, hanno intentato una procedura di pignoramento immobiliare nei confronti di e, nell'ambito di tale procedura Parte_4
esecutiva, è stata formulata opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
• il convenuto, con atto notarile del 30.11.2012, sottoscritto unitamente alla coniuge Parte_5
ha conferito alcuni beni di sua proprietà in un fondo patrimoniale costituito ai sensi
[...]
dell'art. 167 c.p.c.;
• tale atto ho modificato la situazione patrimoniale del debitore, ledendo la garanzia patrimoniale generica dei creditori.
Gli attori hanno chiesto, pertanto, la revocazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
1.1 – A seguito della rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, con comparsa di costituzione depositata in data 10.10.2018, si sono costituiti in giudizio Parte_4
e , evidenziando quanto segue:
[...] Parte_5
• insussistenza del credito vantato dagli attori, atteso che la sentenza n. 1220/2016 del
Tribunale di Napoli ha condannato esclusivamente l non essendo stata richiesta la CP_1
condanna in solido dell'odierno convenuto, ai sensi dell'art. 38 c.c.;
• inesistenza dell'eventus damni e della scientia damni.
Hanno chiesto, pertanto, il rigetto della domanda, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; inoltre, hanno formulato domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 5.960,90, indebitamente versato in favore di . Parte_3
1.2 – All'udienza del 30.10.2018 sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento emesso in data 11.02.2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – La domanda principale formulata da parte attrice concerne la revocazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c., sottoscritto dai convenuti in data 30.11.2012.
2 Al fine di esaminare tale istanza, dunque, è necessario una preliminare analisi dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c..
2.1 – Al riguardo, si osserva che, per l'accoglimento dell'azione in parola, rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, l'art. 2901 c.c. richiede la sussistenza delle seguenti condizioni: il diritto di credito verso il debitore;
l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (eventus damni); la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (scientia damni); la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (partecipatio fraudis).
2.2 – In particolare, in relazione al primo dei requisiti citati, l'azione revocatoria dà luogo anzitutto a un giudizio nel quale deve essere accertata, in via incidentale, l'esistenza (o l'inesistenza) del credito vantato dall'attore (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/08/2023, n.
24909).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/02/1986, n. 1220); non è necessario che il credito sia accertato in sede giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. III,
17/10/2001, n. 12678). Siffatte considerazioni, del resto, sono coerenti con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restitutori, ma tende unicamente a conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali
(Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, n. 23208).
In questa prospettiva, è stato rilevato che anche i titolari di crediti litigiosi, sottoposti ad accertamento giurisdizionale, hanno egualmente interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/05/2004, n. 9440); ai fini dell'accoglimento della domanda, è sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/07/2008, n. 20002; Cassazione civile sez. III,
15/05/2018, n. 11755).
3 3 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la domanda formulata da parte attrice deve essere rigettata, non essendo stata dimostrata la sussistenza di una ragione di credito almeno probabile nei confronti degli attori.
3.1 – In effetti, a sostegno della propria pretesa, gli attori hanno depositato la sentenza n.
1220/2016 del Tribunale di Napoli (allegato n. 1 dell'atto di citazione), che ha accertato la sussistenza di un credito degli stessi nei confronti dell' Tale pronuncia, tuttavia, non CP_1
contiene alcuna pronuncia in merito alla responsabilità solidale di per Parte_4
l'obbligazione in questione, giacché tale soggetto non ha preso parte in proprio al giudizio in parola.
Cionondimeno, è documentato che l'odierna parte attrice, sulla base del citato titolo esecutivo, ha intrapreso un procedimento di pignoramento immobiliare nei confronti di Parte_4
Quest'ultimo ha formulato opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.,
[...]
chiedendo proprio di accertare che la sentenza n. 1220/2016 non ha dichiarato l'esistenza alcun debito a suo carico (allegato n. 10 della seconda memoria istruttoria di parte attrice);
l'opposizione è stata accolta con la sentenza n. 1439/2020 del Tribunale di Nola (depositata da parte convenuta all'udienza del 16.03.2021), nella quale è stato condivisibilmente rilevato, sulla scia della consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta, in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente alla citata persona fisica (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/05/2019, n. 12714; Cassazione civile sez. VI, 27/01/2023, n. 2506).
È evidente, dunque, che la menzionata pronuncia del Tribunale di Napoli è idonea a provare esclusivamente l'esistenza di un credito nei confronti dell' non contenendo alcun CP_1 accertamento relativo alla responsabilità solidale del socio, ai sensi dell'art. 38 c.c..
3.2 – Peraltro, parte attrice non ha dedotto di aver introdotto un separato giudizio di merito, al fine di accertare che l'obbligazione in parola grava solidalmente a carico di Parte_4
in effetti, è stato evidenziato che pende soltanto, in fase di appello, l'esaminata
[...] opposizione avverso l'esecuzione immobiliare, già accolta in primo grado.
4 3.3 – È necessario verificare, quindi, se nel presente giudizio gli attori hanno allegato elementi idonei ad accertare, in via incidentale, che il convenuto è obbligato in solido, ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.c., per il debito gravante a carico dell' CP_1
In effetti, la citata disposizione normativa stabilisce che, per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità di cui all'art. 38, comma 2,
c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/04/2024, n. 10490).
Nel caso di specie, gli attori hanno sostenuto che ha assunto la carica Parte_4 di presidente dell' nell'anno 2009, ma non hanno specificato la data in cui è stato erogato il CP_1 prestito per cui è causa;
tuttavia, è necessario considerare che, all'interno del verbale dell'assemblea dei soci del 07.03.2013 (cfr. allegato n. 4 della seconda memoria istruttoria di parte attrice) è stato dichiarato che le somme in questione sono state versate quando lo stesso era presidente dell'ente. Conseguentemente, non è possibile affermare che Parte_2
l'odierno convenuto rivestisse cariche all'interno della compagine associativa, quando è stata assunta l'obbligazione.
Per giunta, parte attrice non ha neppure allegato, ai fini dell'applicazione dell'art. 38 comma 2
c.c., che il prestito in parola è stato richiesto da in nome e per conto Parte_4 dell'ente. Al contrario, dal ricorso depositato dagli attuali attori presso il Tribunale di Napoli e dalla sentenza n. 1220/2016 del medesimo Tribunale, si evince che “il Sig. quale Parte_2
socio fondatore dell' allo scopo di sopperire ai disagi finanziari in cui versavano l e CP_1 CP_1
la GEVIAPEL, richiese un prestito sia alla cognata, sia al nipote, Parte_1 Pt_3
. In virtù degli elementi forniti, dunque, risulta estraneo a tale
[...] Parte_4
5 attività negoziale, sicché, non può essere chiamato a risponderne solidalmente, ai sensi dell'art. 38 c.c..
3.4 – Alla luce di tali considerazioni, occorre rilevare che non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare la probabile esistenza del credito vantato dagli attori;
atteso che manca tale indispensabile presupposto, la domanda formulata ai sensi dell'art. 2901 c.c. deve essere rigettata.
4 – A questo punto, è necessario esaminare la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, che hanno agito nei confronti di per la ripetizione dell'importo di € 5.960,90, Parte_3
indebitamente versata in data 21-22.10.2013 (cfr. allegato n. 6 della comparsa di costituzione), in attuazione dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., con cui il Tribunale di Napoli ha condannato l' al pagamento dell'importo di € 6.518,15. CP_1
4.1 – La domanda riconvenzionale concerne la ripetizione di un indebito soggettivo ex latere solventis, poiché il convenuto ha dedotto di aver adempiuto un'obbligazione oggettivamente esistente in favore di , evidenziando che, tuttavia, essa gravava a carico di un Parte_2 diverso soggetto, ossia l' CP_1
Sul punto, si osserva che l'art. 2036 c.c. prevede, al comma 1, che chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
In effetti, ai fini della ripetizione dell'indebito soggettivo, è necessario che il solvens versi in errore scusabile circa l'esistenza dell'obbligazione, poiché sussiste l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens, il quale riceve ciò che gli spetta, sia pure da persona diversa dal vero debitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/03/2019, n. 7066). Infatti, non sussiste l'indebito soggettivo, con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui ben sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/01/1995, n. 195).
La sussistenza di un errore scusabile, in questa prospettiva, integra un fatto costitutivo del diritto alla ripetizione;
l'onere di provare tale errore, pertanto, grava a carico del solvens, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/08/1962, n. 2728).
4.2 – Nel caso di specie, i convenuti non hanno neppure allegato di aver effettuato i pagamenti credendo erroneamente di essere debitori.
6 In effetti, all'interno della comparsa di costituzione, è stato rimarcato che, in virtù della citata ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti dell' ai sensi dell'art. 186-bis CP_1
c.p.c., ha avviato una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di Parte_3
e ; questi ultimi hanno provveduto al pagamento Parte_4 Parte_5 dell'importo richiesto, al fine di evitare di non poter utilizzare il conto corrente bancario sottoposto a pignoramento, solo per evitare ben più gravi pregiudizi e difficoltà finanziarie.
Risulta evidente, quindi, che i convenuti non hanno rappresentato di aver creduto, in virtù di un errore scusabile, di essere debitori della somma in questione;
a maggior ragione, la sussistenza di tale errore non è provata, atteso che l'ordinanza in parola condanna espressamente l' al CP_1
pagamento della somma dovuta, senza fare alcun riferimento agli odierni convenuti.
In virtù della mancanza di tale prova, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
5 – Con riferimento alle spese di lite, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nei rapporti tra e i convenuti, alla Parte_3
luce della reciproca soccombenza.
5.1 – e , invece, devono essere condannati, in solido, alla Parte_1 Parte_2
refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte convenuta, alla luce della soccombenza relativa alla domanda principale.
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, pari al credito vantato da chi agisce per la revocatoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n.
3697), in applicazione dei parametri previsti dalla tabella 2 fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., atteso che il valore della lite è più prossimo al valore minimo che a quello massimo previsto dalla fascia di riferimento.
5.2 – Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c., richiesta da parte convenuta, non essendo stata allegata e provata la sussistenza di un danno scaturente dalla condotta processuale degli attori (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, n. 15175).
Si ritiene, inoltre, che non sussistano i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., non essendo provata la mala fede o la colpa grave degli stessi nella proposizione dell'opposizione esaminata (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n. 29831;
Cassazione civile sez. un., 20/04/2018, n. 9912). Invero, benché la domanda sia risultata in
7 concreto infondata, essa si fondava sull'esigenza, astrattamente salvaguardata dall'ordinamento, di tutelare la garanzia patrimoniale generica di un credito controverso, che è stato allegato specificamente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti nei confronti di;
Parte_3
3. rigetta la domanda formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
4. compensa le spese di lite tra e i convenuti;
Parte_3
5. condanna e , in solido, alla rifusione, in favore del difensore Parte_1 Parte_2 antistatario di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8563/2017 pendente tra:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'Avv. Veneruso Renato (C.F. ; C.F._4
ATTORI
(C.F. , Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marciano Raffaele (C.F. C.F._6
); C.F._7
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 28.11.2017, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno convenuto in giudizio e , deducendo
[...] Parte_4 Parte_5
quanto segue:
• sono titolari di un credito nei confronti della Controparte_1
, in virtù della sentenza n. 1220/2016 del Tribunale di Napoli;
[...]
1 • ai fini dell'esecuzione di tale credito, hanno intentato una procedura di pignoramento immobiliare nei confronti di e, nell'ambito di tale procedura Parte_4
esecutiva, è stata formulata opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
• il convenuto, con atto notarile del 30.11.2012, sottoscritto unitamente alla coniuge Parte_5
ha conferito alcuni beni di sua proprietà in un fondo patrimoniale costituito ai sensi
[...]
dell'art. 167 c.p.c.;
• tale atto ho modificato la situazione patrimoniale del debitore, ledendo la garanzia patrimoniale generica dei creditori.
Gli attori hanno chiesto, pertanto, la revocazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
1.1 – A seguito della rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, con comparsa di costituzione depositata in data 10.10.2018, si sono costituiti in giudizio Parte_4
e , evidenziando quanto segue:
[...] Parte_5
• insussistenza del credito vantato dagli attori, atteso che la sentenza n. 1220/2016 del
Tribunale di Napoli ha condannato esclusivamente l non essendo stata richiesta la CP_1
condanna in solido dell'odierno convenuto, ai sensi dell'art. 38 c.c.;
• inesistenza dell'eventus damni e della scientia damni.
Hanno chiesto, pertanto, il rigetto della domanda, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; inoltre, hanno formulato domanda riconvenzionale, al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 5.960,90, indebitamente versato in favore di . Parte_3
1.2 – All'udienza del 30.10.2018 sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; a seguito del deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento emesso in data 11.02.2025, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – La domanda principale formulata da parte attrice concerne la revocazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 167 c.c., sottoscritto dai convenuti in data 30.11.2012.
2 Al fine di esaminare tale istanza, dunque, è necessario una preliminare analisi dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c..
2.1 – Al riguardo, si osserva che, per l'accoglimento dell'azione in parola, rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, l'art. 2901 c.c. richiede la sussistenza delle seguenti condizioni: il diritto di credito verso il debitore;
l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (eventus damni); la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio (scientia damni); la consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (partecipatio fraudis).
2.2 – In particolare, in relazione al primo dei requisiti citati, l'azione revocatoria dà luogo anzitutto a un giudizio nel quale deve essere accertata, in via incidentale, l'esistenza (o l'inesistenza) del credito vantato dall'attore (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/08/2023, n.
24909).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/02/1986, n. 1220); non è necessario che il credito sia accertato in sede giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. III,
17/10/2001, n. 12678). Siffatte considerazioni, del resto, sono coerenti con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restitutori, ma tende unicamente a conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali
(Cassazione civile sez. III, 15/11/2016, n. 23208).
In questa prospettiva, è stato rilevato che anche i titolari di crediti litigiosi, sottoposti ad accertamento giurisdizionale, hanno egualmente interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/05/2004, n. 9440); ai fini dell'accoglimento della domanda, è sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/07/2008, n. 20002; Cassazione civile sez. III,
15/05/2018, n. 11755).
3 3 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la domanda formulata da parte attrice deve essere rigettata, non essendo stata dimostrata la sussistenza di una ragione di credito almeno probabile nei confronti degli attori.
3.1 – In effetti, a sostegno della propria pretesa, gli attori hanno depositato la sentenza n.
1220/2016 del Tribunale di Napoli (allegato n. 1 dell'atto di citazione), che ha accertato la sussistenza di un credito degli stessi nei confronti dell' Tale pronuncia, tuttavia, non CP_1
contiene alcuna pronuncia in merito alla responsabilità solidale di per Parte_4
l'obbligazione in questione, giacché tale soggetto non ha preso parte in proprio al giudizio in parola.
Cionondimeno, è documentato che l'odierna parte attrice, sulla base del citato titolo esecutivo, ha intrapreso un procedimento di pignoramento immobiliare nei confronti di Parte_4
Quest'ultimo ha formulato opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.,
[...]
chiedendo proprio di accertare che la sentenza n. 1220/2016 non ha dichiarato l'esistenza alcun debito a suo carico (allegato n. 10 della seconda memoria istruttoria di parte attrice);
l'opposizione è stata accolta con la sentenza n. 1439/2020 del Tribunale di Nola (depositata da parte convenuta all'udienza del 16.03.2021), nella quale è stato condivisibilmente rilevato, sulla scia della consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta, in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente alla citata persona fisica (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/05/2019, n. 12714; Cassazione civile sez. VI, 27/01/2023, n. 2506).
È evidente, dunque, che la menzionata pronuncia del Tribunale di Napoli è idonea a provare esclusivamente l'esistenza di un credito nei confronti dell' non contenendo alcun CP_1 accertamento relativo alla responsabilità solidale del socio, ai sensi dell'art. 38 c.c..
3.2 – Peraltro, parte attrice non ha dedotto di aver introdotto un separato giudizio di merito, al fine di accertare che l'obbligazione in parola grava solidalmente a carico di Parte_4
in effetti, è stato evidenziato che pende soltanto, in fase di appello, l'esaminata
[...] opposizione avverso l'esecuzione immobiliare, già accolta in primo grado.
4 3.3 – È necessario verificare, quindi, se nel presente giudizio gli attori hanno allegato elementi idonei ad accertare, in via incidentale, che il convenuto è obbligato in solido, ai sensi dell'art. 38 comma 2 c.c., per il debito gravante a carico dell' CP_1
In effetti, la citata disposizione normativa stabilisce che, per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità di cui all'art. 38, comma 2,
c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/04/2024, n. 10490).
Nel caso di specie, gli attori hanno sostenuto che ha assunto la carica Parte_4 di presidente dell' nell'anno 2009, ma non hanno specificato la data in cui è stato erogato il CP_1 prestito per cui è causa;
tuttavia, è necessario considerare che, all'interno del verbale dell'assemblea dei soci del 07.03.2013 (cfr. allegato n. 4 della seconda memoria istruttoria di parte attrice) è stato dichiarato che le somme in questione sono state versate quando lo stesso era presidente dell'ente. Conseguentemente, non è possibile affermare che Parte_2
l'odierno convenuto rivestisse cariche all'interno della compagine associativa, quando è stata assunta l'obbligazione.
Per giunta, parte attrice non ha neppure allegato, ai fini dell'applicazione dell'art. 38 comma 2
c.c., che il prestito in parola è stato richiesto da in nome e per conto Parte_4 dell'ente. Al contrario, dal ricorso depositato dagli attuali attori presso il Tribunale di Napoli e dalla sentenza n. 1220/2016 del medesimo Tribunale, si evince che “il Sig. quale Parte_2
socio fondatore dell' allo scopo di sopperire ai disagi finanziari in cui versavano l e CP_1 CP_1
la GEVIAPEL, richiese un prestito sia alla cognata, sia al nipote, Parte_1 Pt_3
. In virtù degli elementi forniti, dunque, risulta estraneo a tale
[...] Parte_4
5 attività negoziale, sicché, non può essere chiamato a risponderne solidalmente, ai sensi dell'art. 38 c.c..
3.4 – Alla luce di tali considerazioni, occorre rilevare che non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare la probabile esistenza del credito vantato dagli attori;
atteso che manca tale indispensabile presupposto, la domanda formulata ai sensi dell'art. 2901 c.c. deve essere rigettata.
4 – A questo punto, è necessario esaminare la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, che hanno agito nei confronti di per la ripetizione dell'importo di € 5.960,90, Parte_3
indebitamente versata in data 21-22.10.2013 (cfr. allegato n. 6 della comparsa di costituzione), in attuazione dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., con cui il Tribunale di Napoli ha condannato l' al pagamento dell'importo di € 6.518,15. CP_1
4.1 – La domanda riconvenzionale concerne la ripetizione di un indebito soggettivo ex latere solventis, poiché il convenuto ha dedotto di aver adempiuto un'obbligazione oggettivamente esistente in favore di , evidenziando che, tuttavia, essa gravava a carico di un Parte_2 diverso soggetto, ossia l' CP_1
Sul punto, si osserva che l'art. 2036 c.c. prevede, al comma 1, che chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
In effetti, ai fini della ripetizione dell'indebito soggettivo, è necessario che il solvens versi in errore scusabile circa l'esistenza dell'obbligazione, poiché sussiste l'esigenza di tutelare l'affidamento dell'accipiens, il quale riceve ciò che gli spetta, sia pure da persona diversa dal vero debitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 12/03/2019, n. 7066). Infatti, non sussiste l'indebito soggettivo, con il conseguente diritto del solvens alla ripetizione, ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui ben sapendo di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/01/1995, n. 195).
La sussistenza di un errore scusabile, in questa prospettiva, integra un fatto costitutivo del diritto alla ripetizione;
l'onere di provare tale errore, pertanto, grava a carico del solvens, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/08/1962, n. 2728).
4.2 – Nel caso di specie, i convenuti non hanno neppure allegato di aver effettuato i pagamenti credendo erroneamente di essere debitori.
6 In effetti, all'interno della comparsa di costituzione, è stato rimarcato che, in virtù della citata ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti dell' ai sensi dell'art. 186-bis CP_1
c.p.c., ha avviato una procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di Parte_3
e ; questi ultimi hanno provveduto al pagamento Parte_4 Parte_5 dell'importo richiesto, al fine di evitare di non poter utilizzare il conto corrente bancario sottoposto a pignoramento, solo per evitare ben più gravi pregiudizi e difficoltà finanziarie.
Risulta evidente, quindi, che i convenuti non hanno rappresentato di aver creduto, in virtù di un errore scusabile, di essere debitori della somma in questione;
a maggior ragione, la sussistenza di tale errore non è provata, atteso che l'ordinanza in parola condanna espressamente l' al CP_1
pagamento della somma dovuta, senza fare alcun riferimento agli odierni convenuti.
In virtù della mancanza di tale prova, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
5 – Con riferimento alle spese di lite, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nei rapporti tra e i convenuti, alla Parte_3
luce della reciproca soccombenza.
5.1 – e , invece, devono essere condannati, in solido, alla Parte_1 Parte_2
refusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte convenuta, alla luce della soccombenza relativa alla domanda principale.
Tali spese sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, pari al credito vantato da chi agisce per la revocatoria (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n.
3697), in applicazione dei parametri previsti dalla tabella 2 fascia III del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., atteso che il valore della lite è più prossimo al valore minimo che a quello massimo previsto dalla fascia di riferimento.
5.2 – Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 comma I c.p.c., richiesta da parte convenuta, non essendo stata allegata e provata la sussistenza di un danno scaturente dalla condotta processuale degli attori (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/05/2023, n. 15175).
Si ritiene, inoltre, che non sussistano i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., non essendo provata la mala fede o la colpa grave degli stessi nella proposizione dell'opposizione esaminata (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n. 29831;
Cassazione civile sez. un., 20/04/2018, n. 9912). Invero, benché la domanda sia risultata in
7 concreto infondata, essa si fondava sull'esigenza, astrattamente salvaguardata dall'ordinamento, di tutelare la garanzia patrimoniale generica di un credito controverso, che è stato allegato specificamente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti nei confronti di;
Parte_3
3. rigetta la domanda formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
4. compensa le spese di lite tra e i convenuti;
Parte_3
5. condanna e , in solido, alla rifusione, in favore del difensore Parte_1 Parte_2 antistatario di parte convenuta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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