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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 46/2024, avverso la sentenza n. 2292/2023 del
Tribunale di Bari tra residente in [...]ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. Parte_1
Alessandro Caporelli Siriati, che lo rappresenta e difende come da procura speciale in atti
Appellante
e in persona del p.t., elettivamente domiciliato in Napoli presso lo CP_1 CP_2 studio degli avv.ti Alfredo Flajani e Giovanni Flajani, che lo rappresentano e difendono come da procura speciale in atti
Appellato
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 19.5.21 ha dedotto che il giorno Parte_1
CP_ 19.10.19 in mentre conduceva l'autocarro Mercedes Benz tg.AA808RK di sua proprietà lungo via Mascagni in direzione del porto cittadino, giunto all'incrocio semaforizzato con le vie Per_1
(alla sua sinistra) e (alla sua destra) era entrato in collisione con una Toyota IQ che proveniva Per_2 da quest'ultima via e che – a seguito dell'urto – si era scontrata con una Fiat Idea proveniente da via
Mascagni in direzione opposta al porto, la quale a sua volta per l'urto aveva colpito la retrostante
Fiat Panda.
1 Tanto premesso l'attore, sul presupposto che il sinistro sopra descritto fosse causalmente attribuibile all'insidiosità dell'incrocio stradale custodito dal (poiché – come CP_1 accertato dalla Polizia Locale intervenuta sul posto – soltanto la palina posta all'incrocio a sinistra del senso di marcia dell'autocarro era funzionante, mentre il semaforo posto a destra era spento e presentava la rottura della lampada di proiezione del colore rosso), ha chiesto al Tribunale di Bari di condannare l'ente comunale a pagargli € 8.000,00 oltre accessori a titolo di risarcimento dei danni meccanici da lui subìti a causa del sinistro, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito il e ha dedotto l'infondatezza dell'avversa pretesa, CP_1 chiedendone il rigetto con condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Con sentenza del 9.6.23 il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda sul rilievo della responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del danno, condannando quest'ultimo a rifondere alla controparte le spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello il chiedendo, in riforma Pt_1 della stessa, l'accoglimento della sua domanda e la condanna del al pagamento delle spese CP_1 del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il comune appellato e, nell'eccepire in rito l'inammissibilità del gravame, ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito, con conferma della sentenza appellata e vittoria delle spese del grado.
La causa è stata quindi rinviata – con assegnazione dei termini ex art.281 sexies c.p.c. – all'udienza del 26.3.25, svoltasi con modalità cartolari, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi del comma 3 dell'anzidetta disposizione.
*****
Vanno preliminarmente disattese le censure del comune appellato sia con riguardo ai mancati avvertimenti sull'obbligatorietà della difesa tecnica e sul patrocinio a spese dello Stato (tenuto conto della qualità soggettiva dell'appellato e del fatto che lo stesso si è costituito mediante difensore, con conseguente sanatoria dell'eventuale nullità senza necessità di fissare nuova udienza ex art.164
c.p.c.), sia con riguardo all'asserita genericità dei motivi di impugnazione (risultando essi muniti di sufficiente specificità nei termini richiesti dall'art.342 c.p.c. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità).
Nel merito, con motivi di impugnazione suscettibili di esame unitario l'appellante lamenta in sostanza che il primo giudice, mal interpretando la giurisprudenza della S.C. in materia di responsabilità ex art.2051 c.c., abbia ritenuto fattore causale esclusivo del sinistro la condotta imprudente tenuta dal ell'affrontare l'intersezione stradale, senza con ciò tenere in debito Pt_1 conto la circostanza che il semaforo di destra fosse del tutto spento anziché funzionante con luce gialla intermittente come prescritto, in caso di guasto, dall'art.169 co.4 del DPR 495/92.
2 Tali doglianze non colgono nel segno, essendo inidonee a contrastare la conclusione di infondatezza della domanda cui è pervenuto il primo giudice.
Ed invero è già decisivo, a giustificare la decisione di rigetto, il rilievo che l'incrocio semaforizzato fosse munito di due semafori, uno dei quali – quello di sinistra – risultato in sede di sopralluogo della Polizia Municipale perfettamente funzionante.
Il persistente funzionamento di uno dei due segnali esistenti, infatti, spiega anzitutto la mancata attivazione del segnale di luce gialla intermittente richiesto dalle norme regolamentari in caso di blocco o guasto dell'impianto semaforico ed esclude la configurabilità, in capo al comune, della violazione di una regola cautelare specifica.
Inoltre l'esistenza di un residuo semaforo perfettamente funzionante, collocato a breve distanza dalla traiettoria percorsa dall'autocarro e senz'altro rientrante nell'area di visibilità del conducente, fa ritenere che nell'occasione il ben potesse (e dovesse) conformare la propria Pt_1 condotta ai segnali luminosi provenienti dal dispositivo di sinistra;
né può utilmente invocarsi in senso contrario un ipotetico occultamento di tale segnale da parte di un mezzo viaggiante sull'altra corsia, circostanza che è rimasta del tutto indimostrata e dunque non può valere a superare la presunzione di visibilità del segnale in questione, solidamente fondata sul contesto spaziale di riferimento quale emerge dalle fotografie dello stato dei luoghi in atti.
D'altra parte, a ben vedere, è stato lo stesso in sede di dichiarazioni rese agli operanti Pt_1 nell'immediatezza dei fatti, a confessare che il segnale dell'impianto semaforico era visibile ed era stato da lui concretamente percepito;
salvo aggiungere, a propria discolpa, che la luce era verde;
circostanza, quest'ultima, da ritenersi tuttavia inveritiera, in quanto smentita dalle dichiarazioni di tutti gli altri soggetti coinvolti nel sinistro, e del resto neppure riproposta nella presente sede giudiziale, dove al contrario l'attore ha preferito prospettare la ben diversa versione dei fatti secondo cui il semaforo di destra era spento proprio perché era guasta la lampadina che avrebbe dovuto proiettare – in quel momento – la luce rossa.
Dunque il incurante di un segnale di rosso proveniente dalla palina di sinistra e da Pt_1 lui agevolmente percepibile, ha attraversato l'incrocio, e ciò senza neppure osservare le basilari regole comportamentali dettate in via generale dall'art.145 CdS, secondo cui il conducente, quando si approssima ad un'intersezione, deve usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e, nell'accingersi ad impegnarla, ha l'obbligo di dare la precedenza da destra, salva diversa segnalazione.
Si tratta di una condotta macroscopicamente incauta, come tale idonea ad assurgere, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento dannoso, a fattore eziologico esclusivo di quest'ultimo, assorbendo in sé l'intero dinamismo causale e relegando l'incrocio e le sue pertinenze,
3 oggetto di custodia da parte dell'ente comunale, a mera occasione, secondo i consolidati insegnamenti in materia della S.C. (cfr., per tutte, Cass.822/2024).
Alla luce delle superiori considerazioni, assorbenti ogni altra questione relativa alla prova dell'esistenza e consistenza del danno da risarcire, l'appello va dunque rigettato, con conferma integrale della sentenza appellata.
In base al criterio della soccombenza, il a condannato a rifondere alla controparte le Pt_1 spese di difesa sostenute nel presente grado, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
L'appellante dovrà anche versare l'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis TUSG, ricorrendo i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.2292/2023 emessa dal Tribunale di Bari il 9.6.23, Parte_1 disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere al in persona del Sindaco p.t., le spese Parte_1 CP_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 26.3.25
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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