TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2814/2025 R.G. v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) (C.F.: ), nata a [...] l'[...], residente Parte_1 C.F._1 in Milano, Via Vincenzo Monti, 55 cittadinanza italiana e belga,
e
2) (C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.07.1950, residente in Londra, 104 Finborough Road, cittadinanza italiana, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Colombo (C.F.: , pec C.F._3
presso il cui studio in Milano, Via Vincenzo Monti n. 8 hanno Email_1 eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in Albavilla (CO) in data 02.06.1989
(anno 1989 atto n. 7 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale sita in Segrate (MI), Via F.lli Cervi Milano 2 è stata rilasciata dai coniugi dal 2009, data dalla quale essi sono separati in fatto, pertanto non sussiste alcun cespite in assegnazione.
3) I coniugi, considerate le rispettive capacità economico/finanziarie e i rispettivi redditi, concordano a che il sig. a scopo perequativo/compensativo, corrisponda a Controparte_1 titolo di mantenimento alla sig.ra a decorrere dalla sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, la somma di € 1000,00 mensili in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie Iban [...] o alle diverse coordinate bancarie che dovessero essere comunicate. 4) Nulla a titolo di mantenimento per i figli, essendo gli stessi maggiorenni, autosufficienti economicamente e non residenti con i genitori.
5) I coniugi dichiarano e si danno atto che a seguito della sottoscrizione del presente accordo non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo il puntuale rispetto di quanto sopra pattuito e fatti salvi diversi accordi.
6) Spese legali a carico del sig. . Controparte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Albavilla (CO) in data 02.06.1989;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Prende atto che le spese di procedura rimangono a carico del marito;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albavilla (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG