Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1958/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI .……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ……….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1958 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 28.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n.18 presso lo studio dell'avv.to Elena Daniela Copot che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni relative a figlio nato da convivenza more uxorio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...- previa conferma di residenza e collocazione prevalente presso la madre, disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore Per_1 alla madre o in subordine disporre l'affidamento esclusivo alla madre;
- in estremo subordine, disporre l'affidamento condiviso con ampi poteri gestionali per la madre;
- disporre che il padre possa vedere la figlia secondo le modalità che si riterranno più opportune in seguito alla fase istruttoria;
- porre a carico del Sig. un CP_2 contributo al mantenimento della figlia minore da quantificarsi in una Per_1
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somma mensile non minore di € 300,00 – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - e da corrispondersi alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, oltre al Pt_1 pagamento della mensa e delle spese straordinarie nella misura del 50%; - disporre che la Signora possa percepire interamente l'assegno unico, nonché Pt_1 beneficiare al 100% delle detrazioni fiscali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 19.12.2024 chiedeva regolamentarsi le condizioni Parte_1 relative ad affidamento, collocazione regime di visite e mantenimento della figlia minore (2 anni, essendo nata il [...]), nata a [...] convivenza Per_1 more uxorio con ormai cessata. Chiedeva, in particolare, Controparte_1 l'affidamento in via esclusiva “rafforzata” della figlia minore, con collocazione della stessa presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che a carico del resistente, a titolo di concorso al mantenimento di , Per_1 fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 300,00 mensili (oltre al 50% le spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 28.5.2025.
Alla predetta udienza, personalmente sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, parte ricorrente, unica costituita, precisava le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del
Collegio.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio come, a seguito di comportamenti di abuso e violenza domestica posti in essere dal resistente nel periodo di convivenza tra le parti nel Regno Unito, la ricorrente si fosse rivolta a quell'Autorità Giudiziaria ottenendo, in via d'urgenza, provvedimento del Tribunale di Lincoln che, in data 9.7.2024, disponeva la collocazione della minore presso la madre, autorizzandone il rientro in Italia e dettando stringenti prescrizioni per l'eventualità di incontri padre/figlia; quanto precede atteso l'allegato abuso da parte del padre di alcol e stupefacenti (vds. quanto riferito nell'atto introduttivo: “...In data 09/07/2024 il Tribunale della Famiglia di Lincoln (Regno Unito), accertati gli abusi, emetteva un provvedimento di urgenza, collocando la minore presso la madre e autorizzando l'immediato trasferimento in Italia di entrambe. Si disponeva inoltre che gli incontri della minore con il padre dovessero avvenire soltanto in luoghi neutri, alla presenza di terzi e solo se previamente concordati con la madre. Si prescrivevano inoltre delle misure di sicurezza ritenute necessarie per la tutela della minore e della madre dagli abusi del quali: “a. il padre non deve consumare alcolici in eccesso rispetto a CP_1 quanto consentito nella giurisdizione italiana per poter guidare a norma di legge,
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entro 24 ore dal contatto o durante il contatto;
b. il padre non deve consumare cannabis o cocaina entro 24 ore dal contatto o durante il contatto;
c. se la madre ha dei motivi di preoccupazione riguardo alla condotta del padre, questi dovrà sottoporsi ad un alcol test prima del contatto. Questo dovrà avvenire presso una stazione di polizia, la quale interverrà per risolvere eventuali controversie;
d. la madre dovrà detenere due kit per il test a scopo di verifica…”...”).
Ciò premesso, deve ritenersi come la mancata costituzione in giudizio del resistente in uno con gli elementi offerti dalla ricorrente abbiano nei fatti ampiamente dimostrato l'assoluta mancanza di risorse a disposizione del padre per l'esercizio del ruolo e della funzione (in ragione di gravi criticità e fragilità soggettive) così come la sua attuale assenza dalla vita della figlia minore (vds. quanto riferito all'udienza del 28.5.2025: “...La ricorrente, richiesta dal Giudice, precisa come il padre non abbia più incontrato la minore dal luglio 2024 epoca del suo rientro in Italia, mentre in precedenza in Inghilterra la incontrava in luoghi pubblici come stabilito da quell'A.G.; quanto precede salvo averla vista una volta nell'ottobre 2024 per il suo compleanno in occasione di un non preannunziato occasionale rientro in Italia. Riferisce di non avere esatta contezza di dove attualmente viva il padre con il quale la minore mantiene contatti in videochiamata con frequenza più o meno settimanale.
Precisa di non avere sostanziale interlocuzione con la controparte che, nel corso delle videochiamate, si limita a parlare con la minore, seppure informandosi del suo stato di salute;
quanto precede sottolineando come, nell'unica occasione in cui ha chiesto allo stesso la firma per un documento, quello poi non vi abbia provveduto.
Precisa di avere nelle telefonate richiesto al padre se e quando potesse venire a trovare la minore, ricevendo dallo stesso sempre risposte evasive restate, di fatto, senza alcun concreto seguito...”).
Ed è per tale ragione che appare certamente contrario agli interessi della minore ed oggettivamente pregiudizievole per una sua crescita serena ed equilibrata consentire che il padre – che di fatto non conosce la vita di né i suoi attuali problemi ed Per_1 esigenze - possa partecipare a pieno titolo nel determinare l'indirizzo della sua educazione, talché alla madre tale responsabilità deve essere attribuita in via esclusiva. Ciò anche tenuto conto dell'attuale assoluto inadempimento da parte di
[...]
degli obblighi di contribuzione al mantenimento della minore Controparte_3 (vds. qaunto riferito dalla ricorrente all'udienza del 28.5.2025: “...Riferisce come il padre avesse contribuito al mantenimento di versandole un importo di 200 Per_1 euro mensili da agosto fino a dicembre 2024, avendo poi cessato tale contribuzione;
quanto precede precisando come la loro relazione fosse finita a dicembre 2023 ed il padre nulla abbia versato fino ad agosto 2024...”).
E sempre per le superiori ragioni ritiene il Tribunale di dovere disporre il predetto affidamento con modalità esclusiva “rafforzata” ai sensi dell'art. 337-quater, c.3 c.c., così consentendo alla madre di assumere, in completa autonomia e nell'interesse della figlio minore, anche le decisioni di maggiore importanza (ad esempio quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, etc.); quanto precede non potendosi altro che prendere atto dell'ormai prolungato, volontario e consapevole mancato esercizio delle prerogative genitoriali da parte del padre né risultando ragionevole ipotizzare una capacità delle parti di comunicare e collaborare nell'esercizio del comune ruolo ed al contempo impossibile, stante la sua sostanziale irreperibilità, attivare in concreto attraverso i Servizi interventi in suo favore (anche al fine di verificarne l'adeguatezza psico-fisica in rapporto alle allegate dipendenze).
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Quanto al regime di visite, ritiene il Collegio che, sulla scorta delle superiori considerazioni, non possa oggi essere in concreto delineato, apparendo al contrario opportuno subordinare un'effettiva e regolare costruzione di tale rapporto ad una verifica delle risorse genitoriali del padre che, nell'eventualità, dovrà essere effettuata dai Servizi Consultoriali territorialmente competenti;
ciò allo scopo di determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno.
Quanto agli aspetti economici del giudizio, nonostante l'assenza di informazioni precise in ordine all'attuale situazione reddituale del resistente, deve in ogni caso esserne positivamente apprezzata la potenziale capacità di produzione di reddito, sia avuto riguardo alle condizioni di salute (che non risultano in alcun modo pregiudicate) che all'età del medesimo (soli 28 anni) ed alle sue competenze professionali e pregresse esperienze lavorative (vds. quanto riferito all'udienza del 28.5.2025: “...Precisa come il padre, quando l'ha conosciuto in Italia, non lavorasse, mentre in Inghilterra, almeno fino a quando lei è restata in quel Paese, lavorasse o meno come cuoco in un ristorante con stipendio di circa 1.800 GBP mensili;
non sa riferire se viva in affitto o meno...”); quanto precede anche in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte (vds. ex multis Cass., sez. 1, sent. 6.9.2021, n.
24049: “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”; Cass., sez. 1, sent. 19.3.2002, n.3974: “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali” e, nello stesso senso, Cass., sez. 1, sent. 22.3.2005, n.6197).
Né appare possibile ritenere, stante la sua situazione economica, che la ricorrente possa da sola provvedere in modo integrale al mantenimento della figlia minore (vds. quanto da ultimo riferito all'udienza del 28.5.2025: “...Riferisce di lavorare da dicembre 2024 con contratto annuale come cameriera in un ristorante a Riva Ligure, con ragionevole possibilità di rinnovo, percependo uno stipendio di circa 1.100 euro mensili;
quanto precede non essendo gravata da canone di locazione, abitando unitamente ai genitori nella casa di loro proprietà...”).
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Per tale ragione appare conforme a giustizia e rispondente alle esigenze di mantenimento della figlia minore porre a carico del padre – con decorrenza Per_2 dalla data di presentazione della domanda - un contributo per il suo mantenimento di
€ 300,00 mensili;
assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non coperte da tale assegno così come disciplinate nello schema in uso presso questo Tribunale e meglio specificate in dispositivo.
Tale contributo appare, a giudizio del Collegio, del tutto compatibile con la ritenuta capacità reddituale del resistente ed adeguato - in uno quello in forma diretta richiesto alla madre - a garantire il mantenimento di nel rispetto dei criteri Per_1 indicati dall'art. 337-ter, c.4 c.c.
Da ultimo deve stabilirsi che venga interamente percepito dalla madre, stante l'assenza di frequentazione tra il padre e la minore, l'assegno unico universale per la figlia così come qualsiasi altro beneficio previdenziale o assistenziale. Per_1
In ragione del contenuto della decisione, di sostanziale accoglimento delle domande di che ha dovuto ricorrere al Giudice al fine di ottenere riconoscimento e Parte_1 tutela dei diritti della prole, devono essere poste a carico di le Controparte_1 spese di causa da essa sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre disponendo, ai Per_1 sensi di quanto consentito dall'art.337-quater, c.3 c.c., che possa assumere da sola anche le decisioni di maggiore interesse per la stessa;
2) colloca la figlia minore presso l'abitazione della madre dove la Per_1 stessa assumerà stabile residenza;
3) subordina, per le ragioni di cui in motivazione, un eventuale regime di visite tra il padre e la figlia minore a verifica delle risorse genitoriali del Per_1 padre da parte dei Servizi Consultoriali territorialmente competenti, che dovranno così determinarne modalità e tempi nel rispetto delle esigenze della minore ed al fine precipuo di non arrecare alla stessa pregiudizio alcuno;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € Per_1
300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non rientranti nel mantenimento ordinario così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c)
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trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo sub 4), l'assegno unico universale per la figlia minore;
Per_1
6) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 14.6.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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