Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 21/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 5/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica in persona del Giudice RA DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30599 del registro di segreteria, proposto da C. G., nato a [...] il Omissis, ivi residente in Via Omissis, (Omissis), elettivamente domiciliato in Milano, Via Edmondo De Amicis 33, presso lo Studio dell’Avv. Giampiero Chiodo del Foro di Milano ([...]), che lo assiste, rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso
CONTRO
- Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, sia presso il domicilio ubicato in Roma, Via XX settembre 8 sia presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, in Milano, Via Freguglia 1;
- I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell’I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 23 gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, allegata in copia alla memoria di costituzione) dall’avv. Giulio Peco (cod. fisc. [...]; p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall’avv. Roberto Maio (cod. fisc. [...]; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1 nonché all’indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it.
FATTO
Con ricorso depositato il 22 novembre 2023, G. C., brigadiere dei Carabinieri in congedo, ha presentato ricorso alla Corte dei conti avverso la determina n. Omissis dell’I.N.P.S. di Milano chiedendo di «accertare e dichiarare (anche previo annullamento e disapplicazione delle determina I.N.P.S. rubricata al n. Omissis del 02 marzo 2023) il diritto del ricorrente, al conferimento del trattamento pensionistico di privilegio commisurato alla Categoria 8^, Tabella A, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, da durare a vita, in relazione alle infermità inerenti ad una pregressa frattura composta del trochite e collo chirurgico omero destro ed ernia discale di L4*L5 e protrusione discale di L5*S1 trattata con decompressione, già riconosciute dipendenti da causa di servizio»; di «condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore e l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al conferimento, in favore del ricorrente, del trattamento pensionistico di privilegio, commisurato alla Categoria 8^, tabella A di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 od a quella che dovesse essere ritenuta congrua a seguito di istruttoria, da durare a vita, con corresponsione dei relativi ratei dalla data di scadenza del quadriennio per il quale gli era stato riconosciuto detto diritto (06 aprile 2022) maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo»; «con vittoria di spese‚ diritti ed onorari».
Con memoria del 23 febbraio 2024, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha chiesto l’estromissione «dal giudizio de quo per difetto di legittimazione passiva», in quanto detta Amministrazione «non è competente alla determinazione ed alla concessione del diritto dell’odierno ricorrente alla pensione privilegiata, atteso che l’eventuale adozione di tale provvedimento rientra nell’esclusiva competenza dell’I.N.P.S. - Gestione dipendenti pubblici alla quale è attribuito il procedimento volto alla emissione del provvedimento di pensione privilegiata ordinaria al momento del congedo, previa visita medico legale».
Con memoria depositata l’11 marzo 2024, il Ministero dell’Interno (pur non essendo indicato tra le parti resistenti in sede di riscorso), ha fatto presente che gli è stato notificato “per via telematica” il ricorso e il relativo decreto di fissazione dell’udienza di discussione, per la trattazione di questo giudizio e che dalla lettura del ricorso «si evince che le pretese attoree riguardano il Vice Brigadiere dell’Arma dei carabinieri C. G.», ossia «un ex dipendente del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri». Pertanto, il Ministero dell’Interno osserva di non essere stato «né datore di lavoro del ricorrente, né ha competenza in materia di liquidazione di eventuali trattamenti pensionistici e previdenziali dei carabinieri». Chiede, pertanto, che venga dichiarata «l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, per difetto di legittimazione passiva».
Con memoria dell’8 marzo 2024, si è costituito l’INPS osservando nel merito che «l’Amministrazione non può che attenersi doverosamente alla valutazione che deve esprimere la Commissione medica ospedaliera». Conclude chiedendo di «respingere il ricorso»; «con vittoria di spese e onorari di causa».
All’udienza del 19 marzo 2024, l’avvocato di parte ricorrente ha insistito in via istruttoria sulla richiesta di «acquisire parere medico legale anche per accertare il grado di menomazione determinato dalla infermità denunciate in atti e la relativa classificazione tabellare ai fini della commisurazione del relativo trattamento pensionistico di privilegio».
Il difensore dell’INPS si è riportato alla memoria di costituzione.
Con ordinanza n. 11/2024, assunta da questo Giudice nella camera di consiglio del 19 marzo 2024, è stata disposta l’acquisizione del parere medico legale.
A fronte della comunicazione del 13 giugno 2024, con la quale l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute ha manifestato difficoltà ad adempiere al mandato peritale, per ragioni di tipo organizzativo e per eccessivo carico di lavoro, all’udienza del 26 giugno 2024, è stata assunta una nuova ordinanza con la quale l’incarico peritale è stato affidato al Collegio Medico Legale – Sezione Speciale della Corte dei conti in Roma (C.M.L.).
Il ricorrente è stato visitato il 30 gennaio 2025 e, stante le richieste di proroga della CML, si è giunti all’odierna udienza del 20 gennaio 2026 per la discussione della causa e l’esame del parere medico legale reso il 15 dicembre 2025 dal Collegio Medico Legale.
La difesa del ricorrente, in data 7 gennaio 2026, ha depositato memorie difensive nelle quali conclude come segue: «condannare le Amministrazioni evocate in giudizio, in solido fra loro, alla liquidazione in suo favore della pensione di privilegio ragguagliata alla Categoria 8^ della Tabella A, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, da durare a vita, con corresponsione dei relativi ratei dalla data della scadenza del quadriennio per il quale gli era stato riconosciuto il trattamento di privilegio [06 aprile 2022], maggiorati dei relativi interessi legali e rivalutazione dalla data di maturazione a quella di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
L’INPS non ha depositato memorie.
Alla discussione è comparso solo il difensore dell’INPS che prende atto del parere medico legale. Per le conclusioni si riporta agli atti di causa.
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni dell’INPS, il Giudice, ai sensi dell’art. 167 c.g.c., previa “esposizione delle ragioni di fatto”, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
DIRITTO
1. Questioni preliminari.
Con memoria depositata l’11 marzo 2024, il Ministero dell’Interno (pur non essendo indicato tra le parti resistenti in sede di riscorso), ha fatto presente che gli è stato notificato “per via telematica” il ricorso e il relativo decreto di fissazione dell’udienza di discussione, per la trattazione di questo giudizio e che dalla lettura del ricorso «si evince che le pretese attoree riguardano il Vice Brigadiere dell’Arma dei carabinieri C. G.», ossia «un ex dipendente del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri». Il Ministero dell’Interno osserva di non essere stato «né datore di lavoro del ricorrente, né ha competenza in materia di liquidazione di eventuali trattamenti pensionistici e previdenziali dei carabinieri». Chiede, pertanto, che venga dichiarata «l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, per difetto di legittimazione passiva».
Questo Giudice rileva che, come eccepito dal Ministero dell’Interno, il ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza sono stati erroneamente notificati dal difensore del ricorrente anche alla predetta Amministrazione statale che è del tutto estranea alla vertenza (si veda il messaggio dal quale emerge il perfezionamento della notifica: «The message "NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994" sent by " giampiero.chiodo@milano.pecavvocati.it ", on 29/11/2023 at 12:09:22 (+0100) and addressed to " dipps018.1700@pecps.interno.it ", was delivered by the certified email system»).
Tuttavia, poiché il Ministero dell’Interno non è tra i soggetti indicati nella vocatio in ius, questo Giudice ritiene che non ci siano i presupposti per una pronuncia sull’estromissione in quanto detta Amministrazione statale non è parte dell’odierno giudizio. Della erronea notifica ad una amministrazione estranea ai fatti di causa, in ogni caso, si terrà conto in sede di liquidazione delle spese dell’odierno giudizio.
Con memoria del 23 febbraio 2024, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha chiesto l’estromissione «dal giudizio de quo per difetto di legittimazione passiva», in quanto detta Amministrazione «non è competente alla determinazione ed alla concessione del diritto dell’odierno ricorrente alla pensione privilegiata, atteso che l’eventuale adozione di tale provvedimento rientra nell’esclusiva competenza dell’I.N.P.S. - Gestione dipendenti pubblici alla quale è attribuito il procedimento volto alla emissione del provvedimento di pensione privilegiata ordinaria al momento del congedo, previa visita medico legale».
Questo Giudice ritiene infondata la richiesta di estromissione del Ministero dalla Difesa avanzata dal Comando Generale dell’Arma in quanto la domanda di pensione privilegiata tabellare per infermità contratte durante il servizio compete in via esclusiva all’Amministrazione datrice di lavoro.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana (Sentenza n. 73/A/2023), ha affermato che è competenza dell'ente previdenziale la liquidazione ed il pagamento del trattamento pensionistico di privilegio in favore dei militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2010. Tuttavia, trattandosi di un procedimento amministrativo che consta di differenti atti endoprocedimentali, permangono competenze strumentali in capo anche all'amministrazione datrice di lavoro (nel caso di specie, il Ministero della Difesa).
2. Merito.
Il ricorrente G.C., brigadiere dei Carabinieri in congedo, ha presentato ricorso alla Corte dei conti avverso la determina n. Omissis dell’I.N.P.S. di Milano, chiedendone l’annullamento e il conseguente accertamento della legittimità al conferimento del trattamento pensionistico di privilegio commisurato alla Tab. A Cat. 8^.
Più nello specifico, il ricorrente ha cessato il servizio all’età di 53 anni per pensionamento anticipato dal 5/4/2018. Non è contestato che la pensione ordinaria sia stata tempestivamente liquidata dall’I.N.P.S..
Altresì incontestato è che al ricorrente fosse stato concesso il trattamento pensionistico di privilegio ragguagliato alla Tabella A, Categoria 8^, per la durata di anni 4 (ossia, dal 6 aprile 2018 al 5 aprile 2022), sulla scorta del giudizio espresso dal Collegio Medico Ospedaliero Militare di Milano con verbale n. 2554 del 23 novembre 2018, in relazione ad infermità inerenti ad una pregressa frattura composta del trochite e collo chirurgico omero destro ed ernia discale di L4*L5 e protrusione discale di L5*S1 trattata con decompressione.
Dette patologie erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio con rispettivi decreti ministeriali n. 5822 del 1° dicembre 2017 e n. 5608 del 17 novembre 2017. Più nello specifico, le patologie erano la conseguenza di un incidente in moto occorso al ricorrente mentre si stava recando al lavoro.
Scaduto il quadriennio, in sede di revisione, la CMO (Ospedale Militare di Milano), con il verbale n. Omissis del 22 febbraio 2023, ha accertato un miglioramento delle patologie di parte ricorrente declassandole dalla Tabella A alla Tabella B.
In ragione di ciò, con la determina n. Omissis del 2 marzo 2023, l’I.N.P.S. ha revocato il trattamento pensionistico privilegiato e, in suo luogo, ha liquidato in applicazione della Tabella B una indennità una tantum per i successivi quattro anni (ossia, dal 6 aprile 2022 al 5 aprile 2026).
Alla luce di quanto sin qui detto, questo Giudice osserva che non costituisce materia dell’odierno contendere il fatto che le patologie inerenti ad una pregressa frattura composta del trochite e collo chirurgico omero destro ed ernia discale di L4*L5 e protrusione discale di L5*S1 trattata con decompressione, siano dipendenti da causa di servizio; mentre, è oggetto di contestazione che dette patologie abbiano avuto un miglioramento determinando un declassamento delle stesse dalla Tabella A alla Tabella B.
L’odierna materia del contendere, quindi, investe esclusivamente la classificazione delle due patologie lamentate dal ricorrente e qualificate dall’Amministrazione di appartenenza come dipendenti da causa di servizio.
Più nello specifico, il ricorrente lamenta «la manifesta incongruità del giudizio formulato dal Centro Ospedaliero Militare di Milano con il verbale n. Omissis del 22 febbraio 2023 laddove ha ritenuto che le patologie in atti fossero migliorate rispetto al giudizio espresso dal medesimo Consesso nel verbale n. Omissis del 23 novembre 2018, donde la dequalificazione delle stesse patologie dalla Tabella A alla Tabella B, con conseguenziale liquidazione di una Indennità Una tantum invece che di un trattamento pensionistico da durare a vita».
Nel corso dell’istruttoria, con ordinanza di questo Giudice, è stato affidato incarico peritale alla CML per rispondere ai seguenti quesiti: «Indicare, alla luce della documentazione disponibile in atti ovvero che riterrà di richiedere, se si possa affermare che patologie, inerenti ad una pregressa frattura composta del trochite e collo chirurgico omero destro ed ernia discale di L4*L5 e protrusione discale di L5*S1 trattata con decompressione, abbiano avuto un miglioramento tale da comportare il declassamento nella tabella B (tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e succ. mod. e int.); 2. Specificare, se alla luce dell’attuale stato delle menomazioni sopra richiamate, le stesse possano essere classificate nella tabella A per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria (tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e succ. mod. e int.)».
Il parere medico legale risponde ai predetti quesiti come segue: «alla luce di tutta la documentazione disponibile in atti, esaminata nella sua interezza e dalle risultanze della visita medico legale condotta in sede di O.P., la patologia inerente la pregressa frattura composta del trochite e collo chirurgico omero destro, meglio inquadrabile come [esiti ben stabilizzati di pregressa frattura composta trochite e collo chirurgico omero destro a modico impegno funzionale] appare meritevole di 2 annualità di tabella B alla data del 22.02.2023; l'ernia discale in L4-L5 e la protrusione discale di L5-S1 trattata con decompressione, meglio inquadrabili come [esiti chirurgici di discectomia in L4-L5 con residuo bulging discale posteriore in soggetto con discopatia protrusiva in L5-S1 causa di sofferenza neurogena cronica di marcata entità a carico della radice di S-1 sinistra e moderata a destra ed in L5 a sinistra], appaiono essere meritevoli di una ascrivibilità in ottava categoria della tabella A (tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e succ. mod. e int.) a vita ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria».
La difesa del ricorrente, discostandosi parzialmente dal parere medico legale, insiste chiedendo di «accertare e dichiarare (anche previo annullamento e disapplicazione delle determina I.N.P.S. rubricata al n. Omissis del 02 marzo 2023) il diritto del ricorrente, al conferimento del trattamento pensionistico di privilegio commisurato alla Categoria 8^, Tabella A, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, da durare a vita, in relazione alle infermità inerenti ad una pregressa frattura composta del trochite e collo chirurgico omero destro ed ernia discale di L4*L5 e protrusione discale di L5*S1 trattata con decompressione, già riconosciute dipendenti da causa di servizio»; di «condannare il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore e l’I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al conferimento, in favore del ricorrente, del trattamento pensionistico di privilegio, commisurato alla Categoria 8^, tabella A di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 od a quella che dovesse essere ritenuta congrua a seguito di istruttoria, da durare a vita, con corresponsione dei relativi ratei dalla data di scadenza del quadriennio per il quale gli era stato riconosciuto detto diritto (06 aprile 2022) maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo»; «con vittoria di spese‚ diritti ed onorari».
Questo Giudice osserva che il parere medico legale è ben argomentato ed è stato reso alla luce non solo di tutta la documentazione sanitaria acquisita, ma anche previa visita medica del ricorrente (in Roma, il 30 gennaio 2025). In particolare, nell’elaborato peritale, la conclusione è motivata nei termini che seguono: «l’infermità post-traumatica a carico dell’arto superiore destro» può «ritenersi all’epoca della seconda verificazione presso la CMO di Milano, ossia in data 22.02.2023 già stabilizzata e senza esiti invalidanti marcati (come da esame obiettivo presente nel richiamato verbale) a carico del distretto osteo-articolare interessato e come del resto riscontrato anche in sede di visita medico-legale diretta presso questa Sezione: “movimenti possibili su tutti i piani sia attivi che passivamente verificati. Accusa rigidità articolare ai cambi di temperatura e lievi limitazioni alle escursioni articolari ai massimi gradi” e pertanto inquadrabili come “esiti ben stabilizzati di pregressa frattura composta trochite e collo chirurgico omero destro a modico impegno funzionale” e considerando le limitazioni residuali ai massimi gradi rilevati. Per tale condizione pertanto, appare congrua l’ascrivibilità precedentemente assegnata da parte della 1ª CMO di Milano all’epoca dell’ultima valutazione medico-legale effettuata, ossia di 2 annualità di tabella B».
Con riferimento all’altra patologia lamentata dal ricorrente, invece, la CML rivede le conclusioni oggetto del precedente parere rese dalla CMO e, pertanto, sotto questo profilo il ricorso deve trovare accoglimento. Nel parere medico legale acquisito nel corso del presente giudizio, la CML scrive: «l’ulteriore infermità patita dal ricorrente, per tutte quelle che sono le risultanze sia cliniche che strumentali presenti nelle varie documentazioni sanitarie allegate, inquadrabili come: “esiti chirurgici di discectomia in L4-L5 con residuo bulging discale posteriore che impronta il sacco durale con lieve prevalenza paramediana sinistra, a contatto con la radice emergente omolaterale di L5, condizionante inoltre impiego parziale dei forami neurali. In L5-S1 lieve protrusione discale posteriore a minima prevalenza paramediana condizionante, inoltre, impegno parziale dei forami neurali”, appare meritevole di una ascrivibilità di ottava categoria, a decorrere dalla visita medica collegiale effettuata alla data del 22 febbraio 2023. In aggiunta, tale condizione associata alle risultanze dell’esame elettromiografico datato 21.06.2023, che mostra una sofferenza neurogena cronica di marcata entità a carico sia della radice di S-1 sinistra che moderata a destra ed in L5 a sinistra e alle risultanze dell’esame obiettivo effettuato presso questa Sezione della Corte dei conti nel corso delle operazioni peritali, delinea un quadro cronico, non passibile di miglioramento e pertanto soddisfacente quelli che sono i criteri medico-legali di trattamento pensionistico ad vitam per esiti stabilizzati».
Le parti resistenti non contestano la conclusione alla quale è giunta la CML e questo Giudice ritiene che essa, alla luce di quanto emerge in atti, non è passibile di censura.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente respinto e la determina I.N.P.S. n. Omissis del 2 marzo 2023 deve essere confermata nella parte in cui in relazione alle infermità inerenti ad una pregressa frattura composta del trochite e collo chirurgico omero destro ha fatto proprio il parere della CMO che ha dequalificato la patologia dalla Tabella A alla Tabella B, revocando il trattamento pensionistico privilegiato e, in suo luogo, ha liquidato in applicazione della Tabella B una indennità una tantum per i successivi quattro anni (ossia, dal 6 aprile 2022 al 5 aprile 2026).
Diversamente, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la determina I.N.P.S. n. Omissis del 2 marzo 2023 deve essere revocata nella parte in cui in relazione all'ernia discale in L4-L5 e la protrusione discale di L5-S1 trattata con decompressione, meglio inquadrabili come [esiti chirurgici di discectomia in L4-L5 con residuo bulging discale posteriore in soggetto con discopatia protrusiva in L5-S1 causa di sofferenza neurogena cronica di marcata entità a carico della radice di S-1 sinistra e moderata a destra ed in L5 a sinistra], qualifica detta patologia come ascrivibile alla Tabella B. Più nello specifico, detta patologia deve essere ascritta alla ottava categoria della tabella A (tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e succ. mod. e int.) con conseguente liquidazione a vita della pensione privilegiata ordinaria. Nel procedere a quest’ultima riliquidazione, anche ai fini del calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi l’INPS dovrà tenere conto di quanto già percepito dal ricorrente a titolo di “una tantum” per predetta patologia così riclassificata.
Stante il parziale accoglimento nel merito del ricorso, nonché l’erronea notificazione del ricorso anche a soggetto estraneo all’odierno giudizio (in particolare, il Ministero dell’Interno), si dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in parte motiva.
Spese interamente compensate tra tutte le parti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico RA De TI
F.to digitalmente
PUBBLICATA IL 21/01/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott. Salvatore Carvelli
Firmato digitalmente