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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 180 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto al Corso Umberto n. 116, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gaudio, dal quale
è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore,
- APPELLATO –
Oggetto: assegno nucleo familiare
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2698/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
CP_ del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell volta Parte_2
al pagamento in suo favore dell'assegno del nucleo familiare sul trattamento di disoccupazione, disposto con atto del 6.2.2017, ma non percepito in quanto accreditato su un vecchio conto corrente a lei intestato acceso presso ufficio postale di Roma, dalla stessa estinto prima del suo trasferimento in Manduria.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità e Parte_2
chiedendone la riforma.
CP_ Non si costituiva l
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI della DECISIONE
Il Tribunale, rilevato che la ricorrente nel suo ricorso ha fatto riferimento ad un pagamento disposto il 6.2.2017 e che dalle informazioni pervenute da Poste Italiane spa si evince che la ricorrente non ha mai avuto il conto corrente contraddistinto dal numero
Iban dalla stessa indicato ma soltanto la titolarità di una carta ricaricabile su cui risulta
CP_ accreditata da proprio in data 6.2.2017, la somma di €. 1.487,42, per il pagamento
ASDI, ossia per assegno di disoccupazione, ha concluso, in assenza di obiezioni, che la somma accreditata con detta imputazione, maggiore di quella richiesta per il pagamento dei soli assegni familiari, sia comprensiva anche dell'indennità di disoccupazione.
Si duole l'appellante, con l'unico motivo di impugnazione, dell'errore in cui sarebbe
CP_ incorso il primo Giudice nel non aver tratto, dalla contumacia dell' la conseguenza, che assume unica e indefettibile, di accogliere la domanda, e di aver, invece,
CP_ indebitamente disposto attività istruttoria, incombente esclusivamente all'
La censura è priva di fondamento.
Dai verbali d'udienza del giudizio di primo grado e, in particolare, da quello in data
24.12.2019, risulta, infatti, come la richiesta di informative presso le Poste Italiane sia stata formulata dal procuratore della ricorrente e che il Giudice abbia disposto in conformità, nonostante la tardività dell'istanza, che – per essere tempestiva- avrebbe dovuto essere proposta già col ricorso introduttivo.
Ma ad altri rilievi si presta il ricorso in primo grado, che risulta impreciso nella narrativa e smentito da quanto successivamente acclarato.
2 Il conto asseritamente chiuso prima del 6.2.2017 (data del pagamento della somma richiesta) non è indicato, né risulta l'epoca della sua chiusura, nulla essendo precisato nemmeno circa il trasferimento della ricorrente a Manduria.
Le informative pervenute danno atto dell'inesistenza di qualsiasi conto corrente intestato alla e dell'esistenza una carta prepagata n.5333171008495760 - indicata pure Pt_2
nella “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, in atti ricorrente dalla stessa sottoscritta - che risulta attiva sino alla sua sostituzione, avvenuta dopo il
15.2.2019, sulla quale proprio in data 6.2.2017 è contabilizzato un accredito di €. 1.487,42 con causale “DA PER BENEF/PAGAMENTO ASDI DOM. 11989”. CP_1
Atteso che i documenti acquisiti erano nella disponibilità della ricorrente, evidente è che la domanda sia stata introdotta senza un preventivo, attento esame degli stessi, ciò che si evince del resto dalla richiesta istruttoria tardivamente formulata, accolta e ritenuta idonea a chiarire, in fatto, la vicenda.
Né le conclusioni che il primo Giudice ha tratto dalla verifica documentale sono state specificamente contestate dalla ricorrente, la quale, infatti, affida la sola doglianza avverso la sentenza all'errata valutazione che il primo Giudice avrebbe fatto del
CP_ comportamento processuale dell'
Alla luce di quanto sin qui osservato, l'appello va respinto, dovendosi solo aggiungere che la contumacia (a differenza dell'interrogatorio formale, ove non venga reso) non costituisce prova ma solo elemento che può essere valutato unitamente ad altri.
CP_ Nulla per le spese nei confronti dell' non costituito.
Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
3 2) dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Taranto, 26.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al N. 180 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto al Corso Umberto n. 116, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gaudio, dal quale
è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro-tempore,
- APPELLATO –
Oggetto: assegno nucleo familiare
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 2698/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
CP_ del Lavoro, rigettava la domanda proposta da nei confronti dell volta Parte_2
al pagamento in suo favore dell'assegno del nucleo familiare sul trattamento di disoccupazione, disposto con atto del 6.2.2017, ma non percepito in quanto accreditato su un vecchio conto corrente a lei intestato acceso presso ufficio postale di Roma, dalla stessa estinto prima del suo trasferimento in Manduria.
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone l'erroneità e Parte_2
chiedendone la riforma.
CP_ Non si costituiva l
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI della DECISIONE
Il Tribunale, rilevato che la ricorrente nel suo ricorso ha fatto riferimento ad un pagamento disposto il 6.2.2017 e che dalle informazioni pervenute da Poste Italiane spa si evince che la ricorrente non ha mai avuto il conto corrente contraddistinto dal numero
Iban dalla stessa indicato ma soltanto la titolarità di una carta ricaricabile su cui risulta
CP_ accreditata da proprio in data 6.2.2017, la somma di €. 1.487,42, per il pagamento
ASDI, ossia per assegno di disoccupazione, ha concluso, in assenza di obiezioni, che la somma accreditata con detta imputazione, maggiore di quella richiesta per il pagamento dei soli assegni familiari, sia comprensiva anche dell'indennità di disoccupazione.
Si duole l'appellante, con l'unico motivo di impugnazione, dell'errore in cui sarebbe
CP_ incorso il primo Giudice nel non aver tratto, dalla contumacia dell' la conseguenza, che assume unica e indefettibile, di accogliere la domanda, e di aver, invece,
CP_ indebitamente disposto attività istruttoria, incombente esclusivamente all'
La censura è priva di fondamento.
Dai verbali d'udienza del giudizio di primo grado e, in particolare, da quello in data
24.12.2019, risulta, infatti, come la richiesta di informative presso le Poste Italiane sia stata formulata dal procuratore della ricorrente e che il Giudice abbia disposto in conformità, nonostante la tardività dell'istanza, che – per essere tempestiva- avrebbe dovuto essere proposta già col ricorso introduttivo.
Ma ad altri rilievi si presta il ricorso in primo grado, che risulta impreciso nella narrativa e smentito da quanto successivamente acclarato.
2 Il conto asseritamente chiuso prima del 6.2.2017 (data del pagamento della somma richiesta) non è indicato, né risulta l'epoca della sua chiusura, nulla essendo precisato nemmeno circa il trasferimento della ricorrente a Manduria.
Le informative pervenute danno atto dell'inesistenza di qualsiasi conto corrente intestato alla e dell'esistenza una carta prepagata n.5333171008495760 - indicata pure Pt_2
nella “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, in atti ricorrente dalla stessa sottoscritta - che risulta attiva sino alla sua sostituzione, avvenuta dopo il
15.2.2019, sulla quale proprio in data 6.2.2017 è contabilizzato un accredito di €. 1.487,42 con causale “DA PER BENEF/PAGAMENTO ASDI DOM. 11989”. CP_1
Atteso che i documenti acquisiti erano nella disponibilità della ricorrente, evidente è che la domanda sia stata introdotta senza un preventivo, attento esame degli stessi, ciò che si evince del resto dalla richiesta istruttoria tardivamente formulata, accolta e ritenuta idonea a chiarire, in fatto, la vicenda.
Né le conclusioni che il primo Giudice ha tratto dalla verifica documentale sono state specificamente contestate dalla ricorrente, la quale, infatti, affida la sola doglianza avverso la sentenza all'errata valutazione che il primo Giudice avrebbe fatto del
CP_ comportamento processuale dell'
Alla luce di quanto sin qui osservato, l'appello va respinto, dovendosi solo aggiungere che la contumacia (a differenza dell'interrogatorio formale, ove non venga reso) non costituisce prova ma solo elemento che può essere valutato unitamente ad altri.
CP_ Nulla per le spese nei confronti dell' non costituito.
Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012, spettando, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
3 2) dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del giudizio di appello;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Taranto, 26.11.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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